Decreto decisorio 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, decreto decisorio 28/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2025 REG.PROV.PRES.
N. 05026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5026 del 2024, proposto dalla Soc. Torre Giulia Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Soc. Torre Giulia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
della Regione Puglia, del Comune di Cerignola, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00381/2024, resa tra le parti, concernente il giudizio ambientale favorevole per il progetto eolico di potenza pari a 54,60 MW da realizzare nel Comune di Cerignola.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, 38, 84 e 85 co.1 cod. proc. amm.;
Visto l'atto depositato in data 24 febbraio 2025 con cui la parte appellata ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado e agli effetti della Sentenza del TAR Puglia – Bari, Sez. II, n. 381/2024, pubblicata il 26 marzo 2024;
Considerato che sia la società appellante che le Amministrazioni controinteressate hanno sottoscritto la predetta dichiarazione di rinuncia per adesione e accettazione della compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto che va dato atto della rinuncia al ricorso di primo grado con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza appellata e che per l'effetto l'appello va dichiarato improcedibile;
Le spese del doppio grado vanno compensate, i contributi unificati sono irripetibili;
P.Q.M.
dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Dichiara improcedibile il ricorso in appello n.r.g. 5026/2024;
Spese del doppio grado di giudizio compensate tra le parti costituite;
Così deciso in Roma, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 27 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO