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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 517/2022
Oggi 14 marzo 2025, alle ore 10.20, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , personalmente, l'Avv. MELIS LAURA Parte_1
per personalmente, l'Avv. LUCCHESI in sostituzione dell'Avv. RIZZI CP_1 RENZO e dell'Avv. RIZZI ELISABETTA FEDERICA
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
L'Avv. MELIS insiste inoltre affinché la causa sia rimessa in istruttoria, chiamando a chiarimenti il c.t.u.
L'Avv. LUCCHESI rileva la tardività delle note conclusive di controparte. L'Avv. MELIS rappresenta che il termine per note conclusive non è perentorio.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 517/2022 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LAURA MELIS, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca (LU), Via
Giovanni Pascoli 206, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore
OPPONENTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RENZO RIZZI e CP_1 C.F._2 dell'Avv. ELISABETTA FEDERICA RIZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio presso lo studio dell'Avv. Leonardo Lucchesi del Foro di Lucca, sito in Lucca, Via S. Croce n. 59, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1380/2021
CONCLUSIONI
Per : “- in rito, ammettere la presente opposizione, attesa la nullità delle originarie notificazioni Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, per come argomentato e motivato in atti;
- nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, perché la pretesa risulta inesistente ed infondata, per le ragioni suesposte;
- condannare la parte opposta,
2 SI.ra , al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze CP_1 di giudizio”.
Per “In via pregiudiziale di rito: accertato che non vi sono nessuna irregolarità e/o nullità riguardanti CP_1 la notifica del ricorso-decreto ingiuntivo nr. 1380/2021 Ing del Tribunale di Lucca, dichiararsi inammissibile e in ogni caso respingersi la presente opposizione tardiva ex art. 650 CPC svolta da controparte. In via pregiudiziale di Con merito: visto che parte attrice ha disconosciuto ex art. 214 la propria sottoscrizione apposta nella scrittura privata datata 19.09.2019, e che parte convenuta opposta intende comunque avvalersi della scrittura sopra detta si formula formale istanza di verificazione giudiziale della sottoscrizione ex art. 216 CPC, avvalendosi dei documenti dimessi in giudizio. In via principale di merito: rigettarsi le domande ed eccezioni così come formulate da parte attrice-opponente perché infondate sia in fatto che in diritto e di conseguenza confermarsi il decreto ingiuntivo opposto nr. 1380/2021 Ing. in ogni sua parte e comunque condannare la parte attrice-opponente Parte_1 al pagamento della somma ancora vantata a credito da parte opposta e pari €. 78.000,00 per capitale oltre ad accessori di legge, ovvero, interessi di legge, spese legali liquidate in Decreto pari ad €. 2.500,00 per compensi ed €. 406,50 per spese oltre ad IVA e CPA come per legge, €. 4.056,00 per registrazione Decreto ed €. 2.960,00 per iscrizione ipotecaria, ovvero altra somma anche minore, che si riterrà di giustizia, fino al saldo effettivo e alle spese ulteriori occorrende tutte come di metodo. In ogni caso spese, competenze e compensi della presente lite interamente rifuse, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ex art. 2 DM nr. 55/2014, CPA ed IVA se dovuta, come per legge. In via istruttoria: senza che ciò possa significare inversione dell'onere probatorio, richiamandosi a quanto esposto e dedotto sia nella comparsa di costituzione e risposta che nella propria memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. del 18.07.2022 nonché in tutti gli scritti difensivi e deduzioni anche a verbale, si insiste per l'ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie e il rigetto di quelle avversarie. In ogni caso spese, competenze e compensi della presente lite interamente rifuse, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ex art. 2 DM nr. 55/2014, CPA ed IVA se dovuta, come per legge come da separata nota ed eventuali spese anticipate per la CTU interamente rifuse. Si fa presente che parte convenuta-opposta è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato per cui si chiede la liquidazione dei compensi e delle spese come da separata istanza”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione tardiva Parte_1
ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1380/2021, con il quale era stato ordinato il pagamento in favore di ex compagna dell'opponente, della somma di €78.000, CP_1
oltre interessi e spese.
Quanto alle ragioni a sostegno della tardività dell'opposizione, ha dedotto:
- di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo oltre lo spirare dei termini di legge per proporre opposizione, soltanto in data 10.1.2022 nel corso di un'udienza penale svoltasi nel procedimento R.G.N.R. 4230/2020-R.G. G.I.P. 866/2020, a suo carico ed in cui era persona offesa;
CP_1
- che la notifica, perfezionatasi ex art. 143 c.p.c. mediante affissione alla Casa Comunale di
Lucca, non era rituale in quanto lo stesso, ancorché formalmente residente in [...] è in realtà domiciliato presso la Questura di Lucca, Viale Camillo
Benso di Cavour n. 120 a far data dal 29.1.2019 e dimora presso la Caserma “Mussi” in
3 Lucca, Via Borgo Giannotti 157, presso cui è in servizio dal 29.1.2019, ragion per cui le attestazioni di mancata notifica in data 27.9.2021 ed in data 28.9.2021 “per irreperibilità” non corrispondevano alla situazione di fatto;
- l'immobile in Lucca Via Dei Paladini 37/b era in realtà abitato, sine titulo, dalla sola opposta, anche alla data in cui la notifica si è ivi perfezionata ex art. 143 c.p.c.
Quanto al merito della domanda:
- ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c., trattandosi di mera fotocopia, la conformità all'originale non prodotto in atti dalla presunta creditrice della scrittura privata tra le parti, posta a fondamento del decreto opposto;
- ha dedotto che trattasi di atto redatto di pugno dall'opposta e solo apparentemente sottoscritto dall'opponente, giacché reca un “girigogolo” difforme dalla firma dell'opponente; del resto, l'opposta è priva di reddito e disoccupata e, dunque, non avrebbe avuto i mezzi economici per consegnare la complessiva somma di €78.000 in contanti;
- ha aggiunto che la pretesa azionata con il decreto monitorio opposto era stata oggetto di precedente ricorso monitorio (R.G. 1935/2021), che era stato respinto giacché la scrittura privata era stata ritenuta documentazione inidonea a configurare un riconoscimento di debito e non essendo le intese patrimoniali intercorse tra le parti sorrette da alcun documento, vaglia postale, bonifico o ricevuta.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1
opposto e rappresentando che la notifica era stata prima tentata in data 22.9.2021 presso il domicilio e presso la dimora dell'opponente e solo a seguito della riscontrata irreperibilità del destinatario all'indirizzo, era stata effettuata anche ex art. 143 c.p.c. all'ultima residenza nota;
in occasione della notifica, era emerso che l'opponente si era allontanato dai luoghi suddetti, senza fornire alcuna indicazione agli addetti alla ricezione delle notifica risultando assente per
“malattia” e non avendo eletto un nuovo domicilio.
Peraltro, la scrittura privata era stata acquisita agli atti della Questura di Lucca già a far data dal
27.4.2021, nell'ambito del procedimento penale RGNR 4230/2020 e dunque l'opponente ne
4 aveva già avuto conoscenza prima dell'instaurazione del giudizio, a prescindere dal mancato vaglio del documento da parte del GIP nel procedimento richiamato.
Nel merito, a fronte del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della scrittura privata, ha formulato formale istanza di verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c., dichiarando di volersi avvalere della scrittura e di voler verificare l'autenticità della firma apposta dall'opponente. Ha inoltre precisato:
- di essere in possesso dell'originale del documento, rendendosi disponibile a produrlo se necessario;
- che la firma apposta in calce al documento è analoga ad altre sottoscrizioni del Parte_1
e dunque a lui pacificamente reperibile, all'uopo producendo scritture di comparazione.
All'esito della prima udienza, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per concedersi la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non apparendo fondata la dedotta irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto giacché risultava dagli atti che: la notifica del decreto ingiuntivo opposto era stata effettuata a mezzo posta dapprima al domicilio (Questura di Lucca, sita al Viale Camillo Benso di Cavour n. 120) ed alla dimora
( sita in Lucca alla Via Borgo Giannotti n. 157) dell'odierno opponente;
a tali CP_3
indirizzi l'odierno opponente era risultato irreperibile;
a fronte dell'irreperibilità all'indirizzo, era stata effettuata, correttamente, una notifica ex art. 143 c.p.c. presso il luogo di ultima residenza.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'opponente ha ribadito che quando è stata tentata la notifica postale del 27.9.2021- 28.9.2021, era ancora in servizio presso la Questura di Lucca, in congedo per malattia quindi “non irreperibile o trasferito”, ma meramente “assente”; pertanto,
l'agente postale avrebbe dovuto depositare il plico presso l'ufficio postale e dare comunicazione dell'avvenuto deposito, in quanto gli addetti alla ricezione degli atti erano a conoscenza della località ove si trovava l'opponente durante il periodo di malattia. In proposito ha depositato attestazione del 13.5.2022 rilasciata dalla Questura di Lucca.
Si è altresì riservato, in caso di produzione dell'originale del documento, di proporre querela di falso.
La causa è stata dunque istruita mediante escussione testimoniale e visto il disconoscimento della scrittura privata del 19.9.2019 da parte dell'opponente e l'istanza di verificazione della scrittura
5 privata formulata dall'opposta, nonché la riserva formulata dall'opponente di presentare querela di falso, evidenziato che, come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione (n. 2152 del
29.1.2021) “nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato;
b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato. La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato;
b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento” si è proceduto alla nomina di un c.t.u. grafologo, in sede di verificazione della scrittura privata.
All'odierna udienza, previo scambio di note conclusive, è infine passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Occorre in primo luogo vagliare l'ammissibilità della presente opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. che così recita: “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [id est 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, in uno al ricorso], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
L'opponente spiega opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'irregolarità della notifica che è stata effettuata ex art. 143 c.p.c. mediante affissione alla casa comunale del
Comune di residenza (Lucca, alla Via Dei Paladini n. 37/b), mentre era nota all'opposta l'effettiva dimora, rappresentata dalla Caserma della Questura di Lucca (domicilio: Questura di
Lucca, sita al Viale Camillo Benso di Cavour n. 120; dimora: Caserma “Mussi” sita in Lucca alla
Via Borgo Giannotti n. 157).
Come già rilevato in premessa, in realtà la notifica è stata tentata nel settembre del 2021 sia alla residenza nota che alla dimora abituale ma non è andata a buon fine a tale indirizzo, in quanto il
6 personale della Polizia addetto alle notifiche, a seguito di trasferimento del in luogo Parte_1
ignoto, avrebbe dichiarato all'agente notificatore che egli non si trovava più in loco, essendosi trasferito in luogo sconosciuto e l'agente notificatore ne ha attestato l'irreperibilità.
Per orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo rimarcato nella pronuncia Cass., sez. lav., 20/09/2019, n.23521), “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito” e, pertanto, il notificante che conosca o possa conoscere usando l'ordinaria diligenza il reale luogo di dimora abituale del destinatario deve far eseguire la notifica presso tale indirizzo, al fine di consentire l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del destinatario.
Il principio è contenuto anche nella sentenza n. 2884/17 della Corte di Cassazione, da cui emerge che l'agente notificatore prima di dichiarare il destinatario irreperibile è tenuto a verificare tutti gli elementi possibili, tra cui assumere informazioni dal portiere o eventualmente da parte dei condomini.
È la stessa opposta che, nella comparsa di risposta, introduce il tema dell'assenza da lavoro dell'opponente per prolungata malattia, deduzione a fronte della quale l'opponente ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. una dichiarazione della Questura di Lucca, da cui risulta che egli è stato effettivamente in malattia dal 19.2.2021 al 23.2.2022 e che poi a decorrere da quella data si è trasferito a Napoli. L'attestazione contiene espresso riferimento al domicilio effettivo eletto e comunicato nel corso della malattia “…si attesta che
[...]
essere collocato in congedo …dal 19.02.2021 al 22.02.2022. Lo stesso Parte_2 dipendente, per detto periodo ha qui comunicato quale domicilio l'indirizzo di PO (NA), via
Amendola 41...”.
La circostanza ha trovato riscontro nella prova orale esperita.
anch'ella Agente di Polizia in servizio presso la questura di Lucca ha fornito Testimone_1
puntuale spiegazione circa il fatto che la malattia del dipendente è comunicata e registrata dall'Ufficio e che ordinariamente, insieme ad essa è comunicato anche un indirizzo di reperibilità
7 (“Nel periodo che lei mi indica, settembre 2021, il non si trovava qui a Lucca perché Parte_1 era in malattia e si trovava a Napoli;
non so dirle l'indirizzo esatto” […] . “io lavoro nell'Ufficio
Servizi della Questura, a cui vengono comunicate le informazioni circa i periodi di malattia. Ci viene fornito anche un indirizzo di reperibilità ADR del Giudice: la malattia viene registrata nei nostri sistemi. E' possibile successivamente recuperare gli estremi del periodo di malattia;
noi facciamo una comunicazione al nostro ufficio sanitario intero. Nel fascicolo personale del dipendente resta indicato il periodo di malattia Il via messaggio ed ho i messaggi Parte_1
whatsapp aveva comunicato la malattia, che poi abbiamo registrato. Abbiamo un ordine di servizio giornaliero dove vengono indicati i turni di tutti i dipendenti ed anche la malattia;
se il soggetto è in malattia viene annotato in questo ordine di servizio. Esso è in visione a tutti i dipendenti. Quando la malattia ci viene comunicata dal dipendente, temporaneamente lo indichiamo come “non idoneo”, ciò sinché perviene il certificato medico che comprova la malattia e che ci consente di registrarla come congedo straordinario o aspettativa”).
La circostanza che la malattia del dipendente è regolarmente registrata è stata confermata da
, anch'ella Agente in Servizio presso la Questura di Lucca che ha Persona_1 dichiarato “non so dirle il periodo esatto ma ricordo che nel settembre del 2021 il collega si trovava in malattia Ho potuto apprendere la circostanza prendendo visione dei nostri ordini di servizio interni” ed ha aggiunto che non esiste “personale addetto al ritiro delle notifiche in
a tale funzione provvede il personale giornalmente destinato al piantonamento. Questo CP_3 personale, come tutto il personale, ha accesso agli ordini di servizio”.
In conclusione, l'opponente non era irreperibile all'indirizzo, ma esclusivamente assente per malattia e comunque risultava aver comunicato un diverso domicilio temporaneo, per cui la notifica è irregolare, in quanto non avrebbe dovuto essere dichiarato irreperibile all'indirizzo.
Circa invece la presunta conoscenza aliunde del documento in forza del quale il decreto monitorio è stato azionato, si osserva che essa di per sé non è sufficiente a fondare l'intervenuta supposta sanatoria della notifica irregolare per raggiungimento dello scopo, giacché si necessita la conoscenza del ricorso monitorio e del relativo decreto ingiuntivo emesso e non già della sola scrittura privata sulla base della quale il ricorso è stato azionato. Non risulta dai documenti in atti che nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 4230/2020 R.G. GIP 866/2020 sia stato
8 acquisito il ricorso monitorio, né il relativo decreto ingiuntivo di cui si discute (n. 380/2021 emesso il giorno 20.9.2021), ma esclusivamente la scrittura privata sulla base della quale l'opposta ha azionato il credito medesimo.
Risultando ammissibile l'opposizione tardiva, occorre esaminare nel merito la domanda.
A tal proposito, si richiama l'ordinanza resa in data 24.3.2023, sottolineando nuovamente che essendo stata avanzata, a fronte del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della scrittura privata del
19.9.2019, sulla base della quale il ricorso monitorio è stato azionato, formale richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c. da parte dell'opposta, la richiesta di querela di falso nuovamente riproposta dall'opponente è inammissibile, essendo già stato esperito un mezzo idoneo ad accertare la veridicità del documento in contestazione.
All'uopo, previa consegna del documento in originale e di scritture di comparazione, è stata esperita una c.t.u., le cui conclusioni pienamente si condividono.
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Il documento in verifica reca la fotocopia della carta di identità di , fronte e Parte_1 retro, ed un testo redatto a mano, “io sottoscritta dichiaro di aver prestato al sig. CP_1
la somma di euro 50.000,00 che si obbliga a restituire entro settembre 2020 Parte_1
senza interessi ed euro 28.000,00 da custodire nell'armadietto presso caserma della polizia di stato dove alloggia.
Lucca 19/9/2019”.
In realtà, ancorché nel testo si premetta “Io sottoscritta” il documento non reca la firma di
. CP_1
Infatti, come concluso dal c.t.u. la sottoscrizione apposta al documento in verifica è riferibile al gesto grafico di e non di . Parte_1 CP_1
Precisa il c.t.u., che: “Il documento è costituito da un foglio bianco di formato A4 recante nella parte superiore e inferiore le riproduzioni recto e verso della carta d'identità del sig. Parte_1
9 (ril. - 28.11.2016). Nella porzione centrale del foglio è presente un testo Controparte_4 manoscritto in corsivo di quattro righe (da “Io sottoscritta ” a “polizia di stato CP_1 dove alloggia”, oltre alle indicazioni di luogo e data “Lucca 19/9/2019” a rigo successivo e adiacenti al margine sinistro. La firma in verifica (qui per brevità firma X) è posta nella metà destra del foglio, grosso modo alla stessa altezza delle predette diciture luogo/data Sia il testo manoscritto che la firma in verifica provengono da penna a sfera “biro” ad inchiostro di colore nero. Le qualità cromatiche e di giacitura del tracciato risultano omogenee (al netto delle distinte modulazioni/intensità di pressorie e variazioni di spessore lineare), pertanto è ipotizzabile che un unico mezzo scrivente sia stato impiegato sia per la stesura del testo (con luogo e data) che per la redazione della firma. Il documento è stato ispezionato con lente ottica e microscopio stereoscopico (con l'ausilio di luce diretta, trasmessa e radente), lampada di Wood
a luce ultravioletta, nonché con microscopio digitale dotato di filtro infrarosso 850/940 nm.
L'esame non ha evidenziato tracciati preesistenti o “solchi ciechi”. Non sono inoltre stati rilevati segni di manomissione a carico della superficie cartacea, né di tipo chimico (eventuali tracce di aloni, decolorazioni etc.), né di origine “meccanica” (abrasioni, asportazioni di colore etc.). In particolare, risulta del tutto integra l'area in cui è collocata la sottoscrizione in verifica”.
Tanto premesso, nel momento in cui sul documento in questione è pacificamente apposta una sola firma, quella dell'opponente, esclusa la natura contrattuale della scrittura (per la quale occorrerebbe prova dello scambio tra proposta ed accettazione e dunque la sottoscrizione di entrambe le parti) occorre verificare se possa essere considerato alla stregua di un atto unilaterale recettizio, idoneo a fondare la pretesa creditoria azionata.
Ferma la riferibilità della sottoscrizione apposta al documento al gesto grafico di Parte_1
ed invece la pacifica riferibilità del testo del documento alla circostanza non
[...] CP_1
contestata inter partes, si ritiene che il documento in questione non costituisca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., un riconoscimento di debito.
La norma, com'è noto, attribuisce alla dichiarazione unilaterale sottoscritta dal debitore un fondamentale valore probatorio, in quanto chi riceve tale dichiarazione a suo favore è esonerato dal dover provare in giudizio l'esistenza ed il fondamento del proprio credito.
10 Infatti, la ricognizione di debito non ha l'effetto sostanziale di far sorgere il rapporto obbligatorio, in quanto questo deve risultare già preesistente, ma solo di dispensare il creditore dall'onere di provare il fatto posto a fondamento del credito vantato.
Tuttavia, la scrittura privata del 19.9.2019 manca in radice dell'elemento essenziale che la dichiarazione unilaterale (sia essa in forma pura, ossia priva del riferimento alla causa debendi o sia essa in forma titolata, ossia recante l'indicazione della causa debendi) deve contenere, ossia la consapevolezza del dichiarante di dover adempiere un debito di cui riconosce l'esistenza. La dichiarazione deve infatti provenire dal debitore il quale deve affermare di riconoscere il debito preteso.
Invece nella scrittura in contestazione, non è che afferma di aver ricevuto le Parte_1
somme pretese, bensì è la sottoscritta che poi non sottoscrive il documento, ad affermare CP_1 di aver prestato le somme di €50.000, senza indicare il titolo, e che il si obbliga a Parte_1 restituirle e di aver consegnato €28.000 (si presume in contanti) che sarebbero detenute presso la caserma.
A prescindere dalla eventuale contestualità tra la redazione del testo e la sottoscrizione ivi apposta (come riscontrata dal c.t.u.), difetta ogni certezza in ordine alla data in cui l'atto sarebbe stato redatto, poiché non è documento connotato da data certa (è un documento redatto su carta libera, che le parti non si sono scambiate tramite posta o pec), così apprezzandosi ulteriormente il difetto del requisito di necessaria precisione nell'individuazione non solo del debito, ma anche dei tempi del suo adempimento.
A maggior ragione, trattandosi di dichiarazione non titolata l'opponente avrebbe dovuto quantomeno allegare in questo giudizio la causa debendi del rapporto obbligatorio, cosa che non ha invece fatto.
Non beneficiando dell'inversione dell'onus probandi era poi onere della pretesa creditrice dimostrare la preesistenza del rapporto obbligatorio azionato e quindi fornire prova anche della consegna del denaro all'opponente in data antecedente alla supposta redazione di quella che, nei fatti, è una dichiarazione di credito e non un riconoscimento di debito, sia nella forma di prestito infruttifero di €50.000 che a titolo di eventuale custodia per l'ulteriore somma di €28.000
11 nell'armadietto presso la Caserma, prova che non ha trovato sfogo alcuno in questo giudizio e non è stata raggiunta.
E tuttavia alcuna prova ha fornito in ordine ai suddetti passaggi di denaro, anche laddove essi, come affermato, fossero avvenuti in contanti per supposta e non precisata disponibilità di somme in tal forma detenute dall'odierna opposta.
L'opposizione è dunque accolta ed il decreto ingiuntivo viene integralmente revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e secondo i parametri tra minimi e medi tabellari, valorizzato l'esito dell'accertamento svolto in sede di verificazione della scrittura privata ed in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
Le spese di c.t.u. sono invece poste a carico delle parti in ragione del 50%, poiché all'esito è comunque emersa la riferibilità della sottoscrizione al gesto grafico del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiarata ammissibile ex art. 650 c.p.c. l'opposizione spiegata ed in accoglimento della stessa, revoca il decreto ingiuntivo n. 1380/2021 del Tribunale di Lucca;
- condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1 che liquida in €10.000, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, spese per contributo unificato, bollo e notifiche;
- pone a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12.13
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 517/2022
Oggi 14 marzo 2025, alle ore 10.20, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , personalmente, l'Avv. MELIS LAURA Parte_1
per personalmente, l'Avv. LUCCHESI in sostituzione dell'Avv. RIZZI CP_1 RENZO e dell'Avv. RIZZI ELISABETTA FEDERICA
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
L'Avv. MELIS insiste inoltre affinché la causa sia rimessa in istruttoria, chiamando a chiarimenti il c.t.u.
L'Avv. LUCCHESI rileva la tardività delle note conclusive di controparte. L'Avv. MELIS rappresenta che il termine per note conclusive non è perentorio.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 517/2022 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LAURA MELIS, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca (LU), Via
Giovanni Pascoli 206, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore
OPPONENTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RENZO RIZZI e CP_1 C.F._2 dell'Avv. ELISABETTA FEDERICA RIZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio presso lo studio dell'Avv. Leonardo Lucchesi del Foro di Lucca, sito in Lucca, Via S. Croce n. 59, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1380/2021
CONCLUSIONI
Per : “- in rito, ammettere la presente opposizione, attesa la nullità delle originarie notificazioni Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, per come argomentato e motivato in atti;
- nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, perché la pretesa risulta inesistente ed infondata, per le ragioni suesposte;
- condannare la parte opposta,
2 SI.ra , al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze CP_1 di giudizio”.
Per “In via pregiudiziale di rito: accertato che non vi sono nessuna irregolarità e/o nullità riguardanti CP_1 la notifica del ricorso-decreto ingiuntivo nr. 1380/2021 Ing del Tribunale di Lucca, dichiararsi inammissibile e in ogni caso respingersi la presente opposizione tardiva ex art. 650 CPC svolta da controparte. In via pregiudiziale di Con merito: visto che parte attrice ha disconosciuto ex art. 214 la propria sottoscrizione apposta nella scrittura privata datata 19.09.2019, e che parte convenuta opposta intende comunque avvalersi della scrittura sopra detta si formula formale istanza di verificazione giudiziale della sottoscrizione ex art. 216 CPC, avvalendosi dei documenti dimessi in giudizio. In via principale di merito: rigettarsi le domande ed eccezioni così come formulate da parte attrice-opponente perché infondate sia in fatto che in diritto e di conseguenza confermarsi il decreto ingiuntivo opposto nr. 1380/2021 Ing. in ogni sua parte e comunque condannare la parte attrice-opponente Parte_1 al pagamento della somma ancora vantata a credito da parte opposta e pari €. 78.000,00 per capitale oltre ad accessori di legge, ovvero, interessi di legge, spese legali liquidate in Decreto pari ad €. 2.500,00 per compensi ed €. 406,50 per spese oltre ad IVA e CPA come per legge, €. 4.056,00 per registrazione Decreto ed €. 2.960,00 per iscrizione ipotecaria, ovvero altra somma anche minore, che si riterrà di giustizia, fino al saldo effettivo e alle spese ulteriori occorrende tutte come di metodo. In ogni caso spese, competenze e compensi della presente lite interamente rifuse, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ex art. 2 DM nr. 55/2014, CPA ed IVA se dovuta, come per legge. In via istruttoria: senza che ciò possa significare inversione dell'onere probatorio, richiamandosi a quanto esposto e dedotto sia nella comparsa di costituzione e risposta che nella propria memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. del 18.07.2022 nonché in tutti gli scritti difensivi e deduzioni anche a verbale, si insiste per l'ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie e il rigetto di quelle avversarie. In ogni caso spese, competenze e compensi della presente lite interamente rifuse, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ex art. 2 DM nr. 55/2014, CPA ed IVA se dovuta, come per legge come da separata nota ed eventuali spese anticipate per la CTU interamente rifuse. Si fa presente che parte convenuta-opposta è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato per cui si chiede la liquidazione dei compensi e delle spese come da separata istanza”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione tardiva Parte_1
ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1380/2021, con il quale era stato ordinato il pagamento in favore di ex compagna dell'opponente, della somma di €78.000, CP_1
oltre interessi e spese.
Quanto alle ragioni a sostegno della tardività dell'opposizione, ha dedotto:
- di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo oltre lo spirare dei termini di legge per proporre opposizione, soltanto in data 10.1.2022 nel corso di un'udienza penale svoltasi nel procedimento R.G.N.R. 4230/2020-R.G. G.I.P. 866/2020, a suo carico ed in cui era persona offesa;
CP_1
- che la notifica, perfezionatasi ex art. 143 c.p.c. mediante affissione alla Casa Comunale di
Lucca, non era rituale in quanto lo stesso, ancorché formalmente residente in [...] è in realtà domiciliato presso la Questura di Lucca, Viale Camillo
Benso di Cavour n. 120 a far data dal 29.1.2019 e dimora presso la Caserma “Mussi” in
3 Lucca, Via Borgo Giannotti 157, presso cui è in servizio dal 29.1.2019, ragion per cui le attestazioni di mancata notifica in data 27.9.2021 ed in data 28.9.2021 “per irreperibilità” non corrispondevano alla situazione di fatto;
- l'immobile in Lucca Via Dei Paladini 37/b era in realtà abitato, sine titulo, dalla sola opposta, anche alla data in cui la notifica si è ivi perfezionata ex art. 143 c.p.c.
Quanto al merito della domanda:
- ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c., trattandosi di mera fotocopia, la conformità all'originale non prodotto in atti dalla presunta creditrice della scrittura privata tra le parti, posta a fondamento del decreto opposto;
- ha dedotto che trattasi di atto redatto di pugno dall'opposta e solo apparentemente sottoscritto dall'opponente, giacché reca un “girigogolo” difforme dalla firma dell'opponente; del resto, l'opposta è priva di reddito e disoccupata e, dunque, non avrebbe avuto i mezzi economici per consegnare la complessiva somma di €78.000 in contanti;
- ha aggiunto che la pretesa azionata con il decreto monitorio opposto era stata oggetto di precedente ricorso monitorio (R.G. 1935/2021), che era stato respinto giacché la scrittura privata era stata ritenuta documentazione inidonea a configurare un riconoscimento di debito e non essendo le intese patrimoniali intercorse tra le parti sorrette da alcun documento, vaglia postale, bonifico o ricevuta.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1
opposto e rappresentando che la notifica era stata prima tentata in data 22.9.2021 presso il domicilio e presso la dimora dell'opponente e solo a seguito della riscontrata irreperibilità del destinatario all'indirizzo, era stata effettuata anche ex art. 143 c.p.c. all'ultima residenza nota;
in occasione della notifica, era emerso che l'opponente si era allontanato dai luoghi suddetti, senza fornire alcuna indicazione agli addetti alla ricezione delle notifica risultando assente per
“malattia” e non avendo eletto un nuovo domicilio.
Peraltro, la scrittura privata era stata acquisita agli atti della Questura di Lucca già a far data dal
27.4.2021, nell'ambito del procedimento penale RGNR 4230/2020 e dunque l'opponente ne
4 aveva già avuto conoscenza prima dell'instaurazione del giudizio, a prescindere dal mancato vaglio del documento da parte del GIP nel procedimento richiamato.
Nel merito, a fronte del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della scrittura privata, ha formulato formale istanza di verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c., dichiarando di volersi avvalere della scrittura e di voler verificare l'autenticità della firma apposta dall'opponente. Ha inoltre precisato:
- di essere in possesso dell'originale del documento, rendendosi disponibile a produrlo se necessario;
- che la firma apposta in calce al documento è analoga ad altre sottoscrizioni del Parte_1
e dunque a lui pacificamente reperibile, all'uopo producendo scritture di comparazione.
All'esito della prima udienza, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per concedersi la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non apparendo fondata la dedotta irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto giacché risultava dagli atti che: la notifica del decreto ingiuntivo opposto era stata effettuata a mezzo posta dapprima al domicilio (Questura di Lucca, sita al Viale Camillo Benso di Cavour n. 120) ed alla dimora
( sita in Lucca alla Via Borgo Giannotti n. 157) dell'odierno opponente;
a tali CP_3
indirizzi l'odierno opponente era risultato irreperibile;
a fronte dell'irreperibilità all'indirizzo, era stata effettuata, correttamente, una notifica ex art. 143 c.p.c. presso il luogo di ultima residenza.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'opponente ha ribadito che quando è stata tentata la notifica postale del 27.9.2021- 28.9.2021, era ancora in servizio presso la Questura di Lucca, in congedo per malattia quindi “non irreperibile o trasferito”, ma meramente “assente”; pertanto,
l'agente postale avrebbe dovuto depositare il plico presso l'ufficio postale e dare comunicazione dell'avvenuto deposito, in quanto gli addetti alla ricezione degli atti erano a conoscenza della località ove si trovava l'opponente durante il periodo di malattia. In proposito ha depositato attestazione del 13.5.2022 rilasciata dalla Questura di Lucca.
Si è altresì riservato, in caso di produzione dell'originale del documento, di proporre querela di falso.
La causa è stata dunque istruita mediante escussione testimoniale e visto il disconoscimento della scrittura privata del 19.9.2019 da parte dell'opponente e l'istanza di verificazione della scrittura
5 privata formulata dall'opposta, nonché la riserva formulata dall'opponente di presentare querela di falso, evidenziato che, come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione (n. 2152 del
29.1.2021) “nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato;
b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato. La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato;
b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento” si è proceduto alla nomina di un c.t.u. grafologo, in sede di verificazione della scrittura privata.
All'odierna udienza, previo scambio di note conclusive, è infine passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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Occorre in primo luogo vagliare l'ammissibilità della presente opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. che così recita: “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [id est 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, in uno al ricorso], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
L'opponente spiega opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'irregolarità della notifica che è stata effettuata ex art. 143 c.p.c. mediante affissione alla casa comunale del
Comune di residenza (Lucca, alla Via Dei Paladini n. 37/b), mentre era nota all'opposta l'effettiva dimora, rappresentata dalla Caserma della Questura di Lucca (domicilio: Questura di
Lucca, sita al Viale Camillo Benso di Cavour n. 120; dimora: Caserma “Mussi” sita in Lucca alla
Via Borgo Giannotti n. 157).
Come già rilevato in premessa, in realtà la notifica è stata tentata nel settembre del 2021 sia alla residenza nota che alla dimora abituale ma non è andata a buon fine a tale indirizzo, in quanto il
6 personale della Polizia addetto alle notifiche, a seguito di trasferimento del in luogo Parte_1
ignoto, avrebbe dichiarato all'agente notificatore che egli non si trovava più in loco, essendosi trasferito in luogo sconosciuto e l'agente notificatore ne ha attestato l'irreperibilità.
Per orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo rimarcato nella pronuncia Cass., sez. lav., 20/09/2019, n.23521), “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito” e, pertanto, il notificante che conosca o possa conoscere usando l'ordinaria diligenza il reale luogo di dimora abituale del destinatario deve far eseguire la notifica presso tale indirizzo, al fine di consentire l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del destinatario.
Il principio è contenuto anche nella sentenza n. 2884/17 della Corte di Cassazione, da cui emerge che l'agente notificatore prima di dichiarare il destinatario irreperibile è tenuto a verificare tutti gli elementi possibili, tra cui assumere informazioni dal portiere o eventualmente da parte dei condomini.
È la stessa opposta che, nella comparsa di risposta, introduce il tema dell'assenza da lavoro dell'opponente per prolungata malattia, deduzione a fronte della quale l'opponente ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. una dichiarazione della Questura di Lucca, da cui risulta che egli è stato effettivamente in malattia dal 19.2.2021 al 23.2.2022 e che poi a decorrere da quella data si è trasferito a Napoli. L'attestazione contiene espresso riferimento al domicilio effettivo eletto e comunicato nel corso della malattia “…si attesta che
[...]
essere collocato in congedo …dal 19.02.2021 al 22.02.2022. Lo stesso Parte_2 dipendente, per detto periodo ha qui comunicato quale domicilio l'indirizzo di PO (NA), via
Amendola 41...”.
La circostanza ha trovato riscontro nella prova orale esperita.
anch'ella Agente di Polizia in servizio presso la questura di Lucca ha fornito Testimone_1
puntuale spiegazione circa il fatto che la malattia del dipendente è comunicata e registrata dall'Ufficio e che ordinariamente, insieme ad essa è comunicato anche un indirizzo di reperibilità
7 (“Nel periodo che lei mi indica, settembre 2021, il non si trovava qui a Lucca perché Parte_1 era in malattia e si trovava a Napoli;
non so dirle l'indirizzo esatto” […] . “io lavoro nell'Ufficio
Servizi della Questura, a cui vengono comunicate le informazioni circa i periodi di malattia. Ci viene fornito anche un indirizzo di reperibilità ADR del Giudice: la malattia viene registrata nei nostri sistemi. E' possibile successivamente recuperare gli estremi del periodo di malattia;
noi facciamo una comunicazione al nostro ufficio sanitario intero. Nel fascicolo personale del dipendente resta indicato il periodo di malattia Il via messaggio ed ho i messaggi Parte_1
whatsapp aveva comunicato la malattia, che poi abbiamo registrato. Abbiamo un ordine di servizio giornaliero dove vengono indicati i turni di tutti i dipendenti ed anche la malattia;
se il soggetto è in malattia viene annotato in questo ordine di servizio. Esso è in visione a tutti i dipendenti. Quando la malattia ci viene comunicata dal dipendente, temporaneamente lo indichiamo come “non idoneo”, ciò sinché perviene il certificato medico che comprova la malattia e che ci consente di registrarla come congedo straordinario o aspettativa”).
La circostanza che la malattia del dipendente è regolarmente registrata è stata confermata da
, anch'ella Agente in Servizio presso la Questura di Lucca che ha Persona_1 dichiarato “non so dirle il periodo esatto ma ricordo che nel settembre del 2021 il collega si trovava in malattia Ho potuto apprendere la circostanza prendendo visione dei nostri ordini di servizio interni” ed ha aggiunto che non esiste “personale addetto al ritiro delle notifiche in
a tale funzione provvede il personale giornalmente destinato al piantonamento. Questo CP_3 personale, come tutto il personale, ha accesso agli ordini di servizio”.
In conclusione, l'opponente non era irreperibile all'indirizzo, ma esclusivamente assente per malattia e comunque risultava aver comunicato un diverso domicilio temporaneo, per cui la notifica è irregolare, in quanto non avrebbe dovuto essere dichiarato irreperibile all'indirizzo.
Circa invece la presunta conoscenza aliunde del documento in forza del quale il decreto monitorio è stato azionato, si osserva che essa di per sé non è sufficiente a fondare l'intervenuta supposta sanatoria della notifica irregolare per raggiungimento dello scopo, giacché si necessita la conoscenza del ricorso monitorio e del relativo decreto ingiuntivo emesso e non già della sola scrittura privata sulla base della quale il ricorso è stato azionato. Non risulta dai documenti in atti che nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 4230/2020 R.G. GIP 866/2020 sia stato
8 acquisito il ricorso monitorio, né il relativo decreto ingiuntivo di cui si discute (n. 380/2021 emesso il giorno 20.9.2021), ma esclusivamente la scrittura privata sulla base della quale l'opposta ha azionato il credito medesimo.
Risultando ammissibile l'opposizione tardiva, occorre esaminare nel merito la domanda.
A tal proposito, si richiama l'ordinanza resa in data 24.3.2023, sottolineando nuovamente che essendo stata avanzata, a fronte del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della scrittura privata del
19.9.2019, sulla base della quale il ricorso monitorio è stato azionato, formale richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c. da parte dell'opposta, la richiesta di querela di falso nuovamente riproposta dall'opponente è inammissibile, essendo già stato esperito un mezzo idoneo ad accertare la veridicità del documento in contestazione.
All'uopo, previa consegna del documento in originale e di scritture di comparazione, è stata esperita una c.t.u., le cui conclusioni pienamente si condividono.
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Il documento in verifica reca la fotocopia della carta di identità di , fronte e Parte_1 retro, ed un testo redatto a mano, “io sottoscritta dichiaro di aver prestato al sig. CP_1
la somma di euro 50.000,00 che si obbliga a restituire entro settembre 2020 Parte_1
senza interessi ed euro 28.000,00 da custodire nell'armadietto presso caserma della polizia di stato dove alloggia.
Lucca 19/9/2019”.
In realtà, ancorché nel testo si premetta “Io sottoscritta” il documento non reca la firma di
. CP_1
Infatti, come concluso dal c.t.u. la sottoscrizione apposta al documento in verifica è riferibile al gesto grafico di e non di . Parte_1 CP_1
Precisa il c.t.u., che: “Il documento è costituito da un foglio bianco di formato A4 recante nella parte superiore e inferiore le riproduzioni recto e verso della carta d'identità del sig. Parte_1
9 (ril. - 28.11.2016). Nella porzione centrale del foglio è presente un testo Controparte_4 manoscritto in corsivo di quattro righe (da “Io sottoscritta ” a “polizia di stato CP_1 dove alloggia”, oltre alle indicazioni di luogo e data “Lucca 19/9/2019” a rigo successivo e adiacenti al margine sinistro. La firma in verifica (qui per brevità firma X) è posta nella metà destra del foglio, grosso modo alla stessa altezza delle predette diciture luogo/data Sia il testo manoscritto che la firma in verifica provengono da penna a sfera “biro” ad inchiostro di colore nero. Le qualità cromatiche e di giacitura del tracciato risultano omogenee (al netto delle distinte modulazioni/intensità di pressorie e variazioni di spessore lineare), pertanto è ipotizzabile che un unico mezzo scrivente sia stato impiegato sia per la stesura del testo (con luogo e data) che per la redazione della firma. Il documento è stato ispezionato con lente ottica e microscopio stereoscopico (con l'ausilio di luce diretta, trasmessa e radente), lampada di Wood
a luce ultravioletta, nonché con microscopio digitale dotato di filtro infrarosso 850/940 nm.
L'esame non ha evidenziato tracciati preesistenti o “solchi ciechi”. Non sono inoltre stati rilevati segni di manomissione a carico della superficie cartacea, né di tipo chimico (eventuali tracce di aloni, decolorazioni etc.), né di origine “meccanica” (abrasioni, asportazioni di colore etc.). In particolare, risulta del tutto integra l'area in cui è collocata la sottoscrizione in verifica”.
Tanto premesso, nel momento in cui sul documento in questione è pacificamente apposta una sola firma, quella dell'opponente, esclusa la natura contrattuale della scrittura (per la quale occorrerebbe prova dello scambio tra proposta ed accettazione e dunque la sottoscrizione di entrambe le parti) occorre verificare se possa essere considerato alla stregua di un atto unilaterale recettizio, idoneo a fondare la pretesa creditoria azionata.
Ferma la riferibilità della sottoscrizione apposta al documento al gesto grafico di Parte_1
ed invece la pacifica riferibilità del testo del documento alla circostanza non
[...] CP_1
contestata inter partes, si ritiene che il documento in questione non costituisca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., un riconoscimento di debito.
La norma, com'è noto, attribuisce alla dichiarazione unilaterale sottoscritta dal debitore un fondamentale valore probatorio, in quanto chi riceve tale dichiarazione a suo favore è esonerato dal dover provare in giudizio l'esistenza ed il fondamento del proprio credito.
10 Infatti, la ricognizione di debito non ha l'effetto sostanziale di far sorgere il rapporto obbligatorio, in quanto questo deve risultare già preesistente, ma solo di dispensare il creditore dall'onere di provare il fatto posto a fondamento del credito vantato.
Tuttavia, la scrittura privata del 19.9.2019 manca in radice dell'elemento essenziale che la dichiarazione unilaterale (sia essa in forma pura, ossia priva del riferimento alla causa debendi o sia essa in forma titolata, ossia recante l'indicazione della causa debendi) deve contenere, ossia la consapevolezza del dichiarante di dover adempiere un debito di cui riconosce l'esistenza. La dichiarazione deve infatti provenire dal debitore il quale deve affermare di riconoscere il debito preteso.
Invece nella scrittura in contestazione, non è che afferma di aver ricevuto le Parte_1
somme pretese, bensì è la sottoscritta che poi non sottoscrive il documento, ad affermare CP_1 di aver prestato le somme di €50.000, senza indicare il titolo, e che il si obbliga a Parte_1 restituirle e di aver consegnato €28.000 (si presume in contanti) che sarebbero detenute presso la caserma.
A prescindere dalla eventuale contestualità tra la redazione del testo e la sottoscrizione ivi apposta (come riscontrata dal c.t.u.), difetta ogni certezza in ordine alla data in cui l'atto sarebbe stato redatto, poiché non è documento connotato da data certa (è un documento redatto su carta libera, che le parti non si sono scambiate tramite posta o pec), così apprezzandosi ulteriormente il difetto del requisito di necessaria precisione nell'individuazione non solo del debito, ma anche dei tempi del suo adempimento.
A maggior ragione, trattandosi di dichiarazione non titolata l'opponente avrebbe dovuto quantomeno allegare in questo giudizio la causa debendi del rapporto obbligatorio, cosa che non ha invece fatto.
Non beneficiando dell'inversione dell'onus probandi era poi onere della pretesa creditrice dimostrare la preesistenza del rapporto obbligatorio azionato e quindi fornire prova anche della consegna del denaro all'opponente in data antecedente alla supposta redazione di quella che, nei fatti, è una dichiarazione di credito e non un riconoscimento di debito, sia nella forma di prestito infruttifero di €50.000 che a titolo di eventuale custodia per l'ulteriore somma di €28.000
11 nell'armadietto presso la Caserma, prova che non ha trovato sfogo alcuno in questo giudizio e non è stata raggiunta.
E tuttavia alcuna prova ha fornito in ordine ai suddetti passaggi di denaro, anche laddove essi, come affermato, fossero avvenuti in contanti per supposta e non precisata disponibilità di somme in tal forma detenute dall'odierna opposta.
L'opposizione è dunque accolta ed il decreto ingiuntivo viene integralmente revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e secondo i parametri tra minimi e medi tabellari, valorizzato l'esito dell'accertamento svolto in sede di verificazione della scrittura privata ed in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
Le spese di c.t.u. sono invece poste a carico delle parti in ragione del 50%, poiché all'esito è comunque emersa la riferibilità della sottoscrizione al gesto grafico del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiarata ammissibile ex art. 650 c.p.c. l'opposizione spiegata ed in accoglimento della stessa, revoca il decreto ingiuntivo n. 1380/2021 del Tribunale di Lucca;
- condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1 che liquida in €10.000, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, spese per contributo unificato, bollo e notifiche;
- pone a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12.13
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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