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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1935/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati: Rep. N° ________
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Contratti bancari
2) dott. Luciano Giaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bari numero
4412/2016 depositata il 31.08.2016;
tra
La società in persona del Controparte_1
suo liquidatore sig. rappresentata e difesa in forza procura a margine Controparte_1
dall'avv. Giampietro Rossiello in forza di procura a margine dell'atto di appello
- appellante -;
e
, in forma abbreviata (società Controparte_2 Controparte_3
incorporante la ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bux in forza Controparte_4
di procura in atti;
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del la causa del 30.01.2023 è passata in decisione con i ermini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------
1 per l'appellante: rilevare l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza dell'eccezione di
prescrizione ex adverso proposta;
per l'effetto, rideterminare il saldo del conto
contrassegnato dal n. 01801.06771.86 (e successivamente dal n. 101006771), acceso presso
la (successivamente e ancor più Controparte_5 Controparte_6
successivamente, dalla Controparte_4 Controparte_1
considerando come “ripristinatorie” tutte le rimesse effettuate
[...]
dall'odierna appellante, ovvero senza depurare dalle somme versate alla dalla CP_3 [...]
quelle corrisposte oltre un decennio prima dell'instaurazione del presente Controparte_1
giudizio; rideterminare, altresì, il saldo del conto n. 01801.06771.86 (e successivamente n.
101006771), calcolando gli interessi a debito del correntista anche dopo il 22 Aprile 2000
e, comunque, dopo il 30 giugno 2000, senza alcuna capitalizzazione, né trimestrale, né
annuale; in subordine, rilevato che il saldo del conto n. 01801.06771.86 (e successivamente
n. 101006771) è stato determinato in primo grado dal Consulente d'ufficio depurando dalle
somme versate alla dalla quelle corrisposte in sede di rimesse CP_3 Controparte_1
solutorie eseguite oltre i dieci anni dalla data di instaurazione del giudizio, dare atto che
dalle somme quantificate a credito della non va sottratto l'importo Controparte_1
complessivo delle rimesse “solutorie”; in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni
che precedono, condannare la (già in persona del suo CP_7 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Controparte_1
delle somme che dovessero risultare a credito di quest'ultima Società all'esito dell'ulteriore
rideterminazione del saldo del conto, ad effettuarsi in accoglimento delle conclusioni sub
nn. 2) e 3) che precedono ovvero, in subordine, condannare la (già CP_7 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_4
favore della della somma di € 29.090,33 (con quantificazione degli Controparte_1
interessi ai tassi legali per tutta la durata del rapporto) ovvero, in subordine, della somma
di € 27.955,91 (con quantificazione degli interessi ai tassi legali fino alla data di entrata in
vigore della l. n. 154/1992 ed ai tassi di sostituzione per il successivo periodo di vigenza del
2 rapporto), come da rideterminazione del saldo del conto al 30.6.2004, effettuata dal C.T.U.,
dott. nell'ultimo elaborato peritale da lui redatto, depositato il 6.5.2013; Persona_1
per l'appellata: accertato e dichiarato il debito dell'appellante nella misura di € 14.538,26
e conseguentemente rigettato l'appello, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine
alle spese, non sussistendo alcun credito dell'appellante. In via subordinata la banca ha
svolto appello condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale. In tale
denegata e non creduta ipotesi varranno le deduzioni e conclusioni svolte con la memoria
di costituzione a cui si rimanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data il 22.10/3.11.2008 la conveniva Controparte_1
in giudizio la (già )e, prima ancora, Controparte_4 CP_6 Controparte_5
), allegando di avere intrattenuto un rapporto di apertura di credito, già attivo sin dal
[...]
1988, contrassegnato dal n. 01801.06771.86, e che in corso di rapporto le aveva addebitato,
senza pattuizione, somme non dovute per interessi passivi a tassi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici.
A suo dire, depurate da tali poste illegittime sarebbe stata creditrice della somma di €
23.782,68 per somme indebitamente pagate nei confronti della banca, come si poteva ricavare dagli estratti conto e dai riassunti scalari prodotti in giudizio, relativi ai periodi di vigenza del rapporto correnti fra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1992, fra il 1° gennaio
1994 ed il 31 ottobre 2001, e fra il 1° gennaio 2002 ed 30 giugno 2004.
Con comparsa dell'8.1.2009, si costituiva la banca eccependo il difetto di prova per non aver prodotto il contratto di conto corrente, la mancata contestazione delle relative poste in corso di rapporto (ossia prima che il conto fosse chiuso), la legittimità sia della capitalizzazione trimestrale degli interessi da essa praticata, che degli addebiti delle commissioni di massimo scoperto, la prescrizione di ogni eventuale credito, oltre alla infondatezza della domanda di ripetizione in quanto preclusa dalla disciplina delle obbligazioni naturali e per la mancata produzione in giudizio degli estratti conto relativi all'intero rapporto. 3 Il giudice di primo grado, all'esito di una CTU contabile, nonché di una CTU suppletiva a seguito della sentenza del 2.12.2010, rigettava la domanda in quanto l'importo totale delle rimesse solutorie prescritte (95.952,00) effettuate dalla sarebbe stato Controparte_1
maggiore del credito quantificato dal C.T.U. in favore di detta società, in sede di rideterminazione del saldo del conto (29.961), sicché nessuna somma spettava «all'attrice a
titolo di ripetizione di indebito”.
Con atto di appello notificato in data 29.07.2017 la società appellante ha proposto tre motivi d'appello.
Si è costituita la banca chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte, con ordinanza del 12.10.2021 ha nominato il CTU per eseguire il ricalcolo delle rimesse solutorie astrattamente prescritte secondo i criteri già indicati dal Collegio
nell'ordinanza del 12.10.2021, con le precisazione di cui al quesito 2).
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo e secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato rigetto da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di prescrizione, assumendo che da un lato essa era stata proposta genericamente, dall'altro che il suo accoglimento era stato disposto dal primo Giudice in totale violazione del dictum della Cass. 24418/2010, in quanto sarebbe indimostrato l'ammontare complessivo delle rimesse solutorie di Euro 95.952,00, di cui il
C.T.U. aveva già tenuto comunque conto nell'esecuzione dei conteggi ricalcolati.
Con il terzo motivo, la società appellante ha riproposto la richiesta di esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi maturati in favore della anche per il periodo CP_3
successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9 del febbraio 2000.
La ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello CP_3
principale, riproponendo l'eccezione di difetto di prova per non avere l'attrice depositato idonea documentazione attestante le proprie ragioni.
I motivi di appelli sono infondati.
4 Preliminarmente, il Collegio osserva che il correntista, che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione, e la banca, che eccepisce la prescrizione,
può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare.
Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché “il giudice potrà valutare la fondatezza delle
contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la
fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso
avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (Cass., s.u. 13.6.2019, n.
15895).
Procedendo con ordine, si osserva che la società correntista ha dedotto che non ci fosse alcuna pattuizione, ossia che non fosse stato stipulato alcun contratto scritto già attivo nel
1988 contraddistinto dal n. 01801.06771.86 (e successivamente dal n. 101006771).
In questo caso, la banca convenuta costituendosi nel giudizio di primo grado non ha sostenuto l'esistenza del contratto indicando quantomeno la data in cui lo stesso fu stipulato,
limitandosi genericamente a sostenere che l'attore non lo avesse prodotto nel giudizio.
Ragion per cui se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto), incombendo semmai alla banca convenuta darne positivo riscontro quantomeno sul principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (Cass. n.
6480/2021; Cass. n. 24051/2019).
La banca, in questo caso, aveva l'onere di dimostrare l'avvenuta stipula in forma scritta del contratto di in virtù del quale aveva incassato interessi ultralegali, commissioni e simili o quantomeno allegando in modo chiaro e specifico l'esistenza del contratto scritto, con gli estremi della sua stipulazione, che l'attore avrebbe dovuto produrre. 5 Ciò implica che, assunta l'inesistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, non
è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale stipulato nel periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154
del 1992, poiché nei contratti bancari l'obbligo della forma scritta è stato imposto solo con la L. n. 154/92, mentre il conto in esame è stato aperto in epoca antecedente al 1991 quando era consentita la conclusione per facta concludentia.
Né si rileva neppure implicitamente l'avvenuta conclusione per iscritto dei contratti essendo plausibile trattandosi di contratti stipulati negli anni 80 che potesse essere avvenuto anche verbalmente, non essendoci alcuno obbligo della forma scritta.
La mancata osservanza della forma scritta determina il ricalcolo del rapporto senza alcuna capitalizzazione, applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi che per gli interessi passivi, stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS.
Il Collegio ha ritenuto di far approfondire al CTU la relazione contabile circa la prescrizione sui dati epurati di tutti le voci indebitamente transitate sul conto ad opera dell'istituto di credito.
Il CTU ha effettuato due conteggi, il primo secondo il criterio del c.d. saldo rettificato su un presunto fido di fatto rilevato autonomamente in sede di esame della documentazione contabile, vale a dire sui dati del conto corrente rielaborato, rilevando un credito a favore del correntista senza capitalizzazione, e con l'applicazione della prescrizione decennale pari a
Euro +2.323,54; mentre con il secondo calcolo ha operato il ricalcolo con prescrizione sulla base delle osservazioni del consulente della banca, che ha evidenziato di non tener conto del c.d. fido di fatto (rilevato dagli estratti conto come ha operato la scrivente) ma di quello eventualmente desunto dalla presenza di eventuali contratti di affidamento depositati (Cass.
1388/2022) e, in assenza degli stessi, con calcolo della prescrizione considerando il conto non affidato lasciando i restanti criteri invariati.
Il CTU, in conseguenza delle rielaborazioni del conto corrente che tengono conto della
6 verifica della prescrizione decennale effettuata considerando il conto mai affidato in mancanza di qualsivoglia contratto di apertura di credito è pervenuto ad un debito della società correntista pari a Euro -14.260,70 con la prescrizione e senza nessuna capitalizzazione.
La banca sostiene che non ci sarebbe prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie la provvista non sussistendo una presunzione del carattere non solutorio, bensì
meramente ripristinatorio, di tutte le rimesse affluite in un conto corrente che presenti un saldo passivo per il correntista.
Il Collegio ritiene che non ci sia alcuna prova che il conto fosse affidato, in quanto la tolleranza di fatto all'uso dell'affidamento e dunque all'utilizzo di credito appare fatto di per sé inidoneo a comprovare l'assunzione da parte della banca delle obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di credito, soprattutto quando tali circostanze di fatto non consentano neppure di determinare, come in questo caso, l'ammontare del fido asseritamente accordato,
neppure allegato dalla società attrice.
Quindi, risulta irrilevante che il CTU abbia evidenziato l'esistenza di un rapporto affidato in mancanza di elementi da cui desumere tale circostanza del c.d. “fido di fatto”, in quanto non si conosce, e non è stato neppure allegato dalla correntista, il picco massimo di fido che sarebbe stato accordato dalla banca.
Quindi, l'azione avente ad oggetto l'azione di nullità delle clausole negoziali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili con relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere effettuata mediante un iter procedurale che vede, comunque, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dall'istituto di credito e dichiarate nulle dal giudicante e soltanto dopo -avendo come riferimento siffatto saldo
"rettificato"- si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista in costanza del rapporto di conto corrente con apertura
7 di credito o comunque scoperto.
Pertanto, è stata ammessa una c.t.u. percipiente per accertare, sugli elementi già allegati dalla parte attrice, che nell'atto introduttivo aveva indicato solamente i tassi oscillanti applicati dalla banca, facendo ricorso a specifiche cognizioni tecniche (come accade in tema di rapporti bancari e finanziari) quali fossero le rimesse che andavano a ripristinare il conto e quelle aventi carattere solutorio ritenendo, in assenza di elementi, che ci fosse solamente una tolleranza da parte della banca nelle esposizione debitorie comunque tali da non ritenere che ci fosse un fido un fatto accordato.
Il periodo oggetto di verifica ha inizio dal primo estratto conto in atti del 31.12.1988 e si conclude alla data del 22.10.1998 (periodo precedente i 10 anni dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo).
Il CTU ha verificato quali di queste rimesse “pagano” gli interessi passivi addebitati originariamente sul conto corrente fino al 22.10.1998, provvedendo a verificare che le rimesse solutorie individuate pagano interamente gli interessi addebitati fino al 31.03.1995
incluso: pertanto le rielaborazioni del conto corrente che tengono conto della verifica della prescrizione decennale effettuata senza capitalizzazione e considerando il conto mai affidato hanno avuto inizio a far data dal 01.04.1995, determinando un debito a carico della società
correntista pari a Euro -€ 14.260,70.
Pertanto, l'appello della società correntista non merita accoglimento in quanto non sussistendo alcun credito.
Le spese processuali del grado di giudizio si liquidano nella misura in dispositivo secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo al valore della causa (valore 5.200,00-
26.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla La società Controparte_1
in persona del suo liquidatore sig. avverso la
[...] Controparte_1
8 sentenza del Tribunale di Bari numero 4412/2016 depositata il 31.08.2016, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la società appellante al pagamento delle spese in favore della banca appellata che liquida quanto al grado di appello in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese generali, CAP ed IVA come per legge, oltre alle spese di CTU come liquidate in decreto.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico della società appellante del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 11.06.2024;
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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