Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 746 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to SICILIANO GUIDO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to ARLOTTA MIRELLA CP_1
appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso del 9.5.2022 chiedeva la condanna dell' al Parte_1 pagamento dell'indennità di malattia per il periodo 22.5.2021/2.7.2021 vanamente chiesta in sede amministrativa con domanda del 19.7.2021, sostenendo di essere iscritto alla gestione separata dal 7/6/2014 e di aver contratto il virus Covid 19 con conseguente impossibilità di espletare attività lavorativa nel periodo tra il 22.5.2021 ed il 2.7.2021 ; di essere risultato positivo al Covid 19 come da referto di laboratorio in data 22.5.2021 e di essere stato altresì in “quarantena” come da ordinanze sindacali in atti.
Il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso.
Ha rilevato che l'art. 26 del D.L. n. 18/20 (conv. con mod. dalla legge n. 27/2020) nel regolamentare la tutela previdenziale della malattia dei lavoratori privati, prevedendo l'erogazione della relativa indennità, al comma 1 introduce un'equiparazione della quarantena
(indennità economica oltre che contribuzione figurativa); il comma 6 dell'articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica;
che per i lavoratori iscritti alla gestione separata, la tutela previdenziale della malattia è stata prevista dal decreto interministeriale 12-1-2001, che all'art. 1 comma 3 prevede i requisiti contributivo e reddituale (tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento e reddito individuale non superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento); che il predetto requisito contributivo è stato modificato per effetto dell'art. 1 del
DL n. 101/2019 (conv. con mod. dalla legge n. 128/2019) che ha modificato il d.lgs. n.
81/2015, introducendo l'art. 2 bis ai sensi del quale
1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennita' giornaliera di malattia, l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di maternita' e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilita' della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennita' di degenza ospedaliera e' aumentata del 100 percento. Conseguentemente e' aggiornata la misura dell'indennita' giornaliera di malattia"; che tale novella risulta applicabile al caso di specie, siccome riguarda gli eventi morbosi verificatisi con decorrenza dalla data di entrata in vigore (5-9-2019); che così ricostruito il quadro normativo di riferimento, ferma la spettanza dell'indennità di malattia in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata, l'indennità è subordinata alla sussistenza anche dei requisiti reddituale e contributivo per come delineati, che nel caso di specie non sono né provati né tanto meno a monte allegati.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che
1. nel ricorso era stata esplicitata l'allegazione del possesso dei requisiti reddituali e contributivi, mediante il richiamo alla disposizione che li contempla;
CP_
2. il giudice di prime cure ha omesso di considerare che nel costituirsi in giudizio l' non aveva sollevato (nemmeno genericamente) alcuna questione di carenza di allegazione o di prova del requisito reddituale e contributivo, avendo incentrato la difesa sulla inidoneità dei
Pag. 2 di 4 certificati medici prodotti a dimostrare l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa, linea difensiva logicamente incompatibile con la negazione dei requisiti reddituali e contributivi rendendo pacifica, e quindi non bisognosi di prova, tali presupposti.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
CP_ L'appellato si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 1.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato.
Nella domanda amministrativa (cfr doc. 1 fasc.ric.) il ricorrente aveva indicato sia il reddito conseguito nell'anno dell'evento della malattia, sia quello conseguito nell'anno solare precedente, sia la copertura contributiva di 365 giornate lavorate. Nel ricorso aveva operato esplicito richiamo alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, compreso quello reddituale e contributivo.
CP_ Nel costituirsi in giudizio l' aveva in effetti incentrato la sua difesa sull'assunto che egli per come evincibile dai certificati medici era risultato positivo al virus Covid 19 con obbligo di isolamento, negando sostanzialmente che tale condizione fosse equiparabile a malattia vera e propria (cfr p. 2 della memoria); il provvedimento di diniego poggia sull'assunto che la certificazione è afferente al comma 1 e 2 dell'art. 26 DL 18/2020. Prestazione non indennizzabile per i lavoratori iscritti alla gestione separata” (cfr doc. 2 fasc.ric.)
È evidente l'equivoco in cui è incorso l' . CP_2
Ed invero la normativa sul punto (art. 26 commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020) equipara (ai fini del riconoscimento del trattamento economico dell'indennità di malattia) solo per i lavoratori dipendenti alla malattia vera e propria i casi di sorveglianza attiva per individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, quella degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, ed i lavoratori fragili, restandone, quindi esclusi gli iscritti alla gestione separata (che non sono lavoratori dipendenti), i quali possono quindi godere dell'indennità di malattia solo in caso di malattia vera e propria ai sensi del comma 6 del cit. art. 26.
Sennonché la certificazione mediche, le ordinanze di inizio e fine quarantena, le comunicazioni dell'ASP di inizio e fine isolamento ed i tamponi eseguiti con i relativi referti attestano chiaramente che il ricorrente ha contratto il virus Covid 19 (cfr doc. 6,7,8,9,10,11,
12,13, 14 fasc.ric.), patologia evidentemente impeditiva allo svolgimento dell'attività lavorativa, non vertendosi quindi nell'ipotesi di mera sorveglianza attiva, che esclude dalla tutela previdenziale gli iscritti alla gestione separata.
Pag. 3 di 4 In conclusione il ricorrente ha documentato di trovarsi nel periodo dedotto in stato di malattia accertata da COVID 19, ricadente nella ipotesi di cui al comma 6 del citato D.L. n. 18/2020 e per la quale è prevista la indennizzabilità.
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformato nei termini di cui in dispositivo.
2.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - tenuto conto dei parametri del DM n. 147/2022 e del valore della controversia pari ad € 800 – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 21.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 78/2023, così provvede:
CP_
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'indennità di malattia per il periodo 22.5.2021/2.7.2021, oltre accessori di legge;
CP_
2.condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 341,00 per il primo grado ed in € 337,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 29.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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