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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5877 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VIAPPIANI MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato CASARI CINZIA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da atti depositati dalle parti in data 25/03/2025.
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono divorziate in forza di sentenza n. 794 del 04/03/2015, pubblicata in data 27/04/2015, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito della procedura per divorzio congiunto recante R.G. n. 345/2015, con cui, tra gli altri, è stato previsto, al punto 5), che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori ed , la somma mensile di euro 620,00, Per_1 Per_2
annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato in data 05/12/2024, parte ricorrente ha rappresentato che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza, in particolare, le figlie ed , oltre ad essere divenute maggiorenni, da tempo hanno raggiunto Per_1 Per_2
una propria indipendenza economica e non risiedono più con la madre;
pertanto, il padre ha chiesto di revocare il contributo al mantenimento per le figlie e Per_1
ovvero, in via subordinata, di ridurlo. Per_2
3. Nel giudizio così radicato si è costituita, in data 08/03/2025, la resistente, chiedendo il rigetto delle richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio.
4. In data 25/03/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Dichiarare definitivamente cessato l'obbligo del sig. al Parte_1
pagamento del contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ed Per_1
anche avuto riguardo alle spese straordinarie e somme arretrate per Per_2
aggiornamenti ISTAT non richiesti o non versati, e comunque a nessun titolo e/o ragione e/o causa inerente la sentenza di divorzio n. 794 emessa dal Tribunale di
Modena in data 04.03.2015.
2) Disporre l'integrale compensazione tra le parti dei compensi e delle spese del presente giudizio”.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in pagina 2 di 3 modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 794 del 04/03/2015, pubblicata in data 27/04/2015, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito della procedura per divorzio congiunto recante R.G. n. 345/2015:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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