TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2024, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04/11/1958 difeso dall'avv. TORINO GIANFRANCO unitamente all'avv. TORINO FRANCESCO ) Via Fabio Massimo 107 00192 Roma ITALIA;
C.F._2
e con domicilio in Via Fabio Massimo 107 00192 ROMA ITALIA - ATTORE OPPONENTE contro c.f. , difesa dall'avv. MATTARELLI Controparte_2 P.IVA_1
CORRADO con domicilio in VIA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A 00161 ROMA -
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2560/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: I. in via preliminare di rito, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., non ricorrendone i presupposti per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto; II. sempre in via preliminare di rito, per le argomentazioni spese nel corpo dell'atto, accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. di parte opposta, con ogni conseguenza di legge;
III. in via preliminare di merito, per le argomentazioni spese nel corpo dell'atto, valutata la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione, dichiarare la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. dal diritto verso il fideiussore con liberazione di quest'ultimo pagina 1 di 12 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2560/2023 del 23 novembre 2023, R.G.n. 2913/2023, del Tribunale di Velletri ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria posta alla base del decreto opposto;
IV. in via principale nel merito, per le argomentazioni spese nel corpo dell'atto, valutata altresì la fondatezza dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito vantato e, comunque, di inopponibilità della cessione nonché l'insussistenza del credito anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2560/2023 del 23 novembre 2023, R.G.n. 2913/2023, del Tribunale di Velletri ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria posta alla base del decreto opposto, in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in ogni caso, non provata, per tutte le argomentazioni e/o contestazioni e/o eccezioni difensive esposte nel corpo dell'atto; In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con l'aumento del 30% di cui all'art. 4 co.
1-bis d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per l'utilizzo di “tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione” e che “consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. Si ribadisce quanto precisato nella memoria integrativa ex art. 171ter n. 1 c.p.c. sull'estensione dell'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della garanzia fideiussoria de qua nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente una fideiussione specifica e non una omnibus. Per mera cautela difensiva, si reitera l'istanza ex art. 210 c.p.c. meglio formulata al paragrafo n. 1 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. a cui interamente si rimanda. Parte opposta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di per le ragioni esposte in narrativa e, in ogni caso, previo Controparte_2 accertamento del credito di Euro 52.000,00, oltre i successivi interessi di legge da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo, vantato nei confronti del sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(Roma), Viale India n. 18 C.F. , nonché della validità esistenza e C.F._1 debenza di detto credito, voglia: 1) nel merito, rigettare l'opposizione e le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2560/2023 emesso dal Tribunale di Velletri in data 23/24 novembre 2023 (R.G. n. 2913/2023), accertando e dichiarando che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_2 CP_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
[...]
C.F. dell'importo di Euro 52.000,00, oltre i successivi interessi C.F._1 di legge da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo, 2) nel merito e, in ogni caso, accertare e dichiarare il credito vantato da nei Controparte_2 confronti del sig. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Formello (Roma), Viale India n. 18 C.F. , e per l'effetto, C.F._1 condannare quest'ultimo al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_2
Euro 52.000,00, oltre i successivi interessi di legge da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo, ovvero condannare lo stesso al pagamento dell'importo maggiore o inferiore ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese pagina 2 di 12 di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Va premesso che la banca ha agito in via monitoria nei confronti della società
e dei suoi garanti e per Parte_1 Pt_2 Controparte_1 crediti, di cui era divenuta cessionaria, maturati sulla base di plurimi rapporti bancari intrattenuti dalla debitrice principale con la cedente . In particolare, la società CP_3 aveva sottoscritto, in data 24/6/2005, il contratto di conto corrente n. 1060634, in data 3/9/2007, il contratto di anticipi fatture, in data 15/9/2015, il contratto di affidamento contenente apertura di credito in conto corrente per euro 100.000,00 e linee di credito utilizzabili promiscuamente per l'importo di euro 300.000,00, poi rinnovato in data 30/9/2016 ed in data 26/1/2017 (docc.
3-8 del fascicolo monitorio). Nel 2017, a seguito della sopravvenuta crisi della società le suddette linee di Parte_1 credito erano state revocate con una esposizione complessiva insoluta pari ad Euro 109.492,13, dei quali: - Euro 53.328,76 a titolo di saldo debitore del sopracitato rapporto di conto corrente n. 1060634; - Euro 52.000,00 per importo capitale di fatture anticipate e tornate insolute;
- Euro 4.163,37 per importo ri.ba. anticipate con esito negativo.
Il suddetto credito veniva ceduto, dapprima, dalla ad , poi, da CP_3 Controparte_4 quest'ultima a , che, in forza di atto di fusione del 04 ottobre 2021 - CP_5
Rep. 471 – Racc. 335 - a rogito della dott.ssa , Notaio in Padova, veniva Persona_1 incorporata nella società (c.f. e p. iva Controparte_6
), che cambiava, a far data dal 1° marzo 2022, la propria denominazione in P.IVA_1
Controparte_2
2. Il provvedimento monitorio n. 2560/2023 del 23/24 novembre 2023, R.G. n. 2913/2023, veniva emesso per la minor somma di Euro 52.000,00 relativa all'esposizione debitoria maturata in relazione alle fatture anticipate e tornate insolute, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo e le spese del procedimento monitorio.
3.1 Il signor ha impugnato il decreto ingiuntivo opposto, lamentando Controparte_1 il difetto di rappresentanza sostanziale del Dott. che aveva agito per la Parte_3 ricorrente quale suo procuratore speciale. Il rogito Notaio di Padova n. Persona_2
41112 Rep. 49001 del 8.10.2021, reg. il 8.10.2021, ad avviso dell'opponente, non conferiva al suddetto un corrispondente potere di rappresentanza sostanziale, con particolare riferimento alla riscossione dei crediti, senza che potesse rilevare, in senso contrario, l'inciso finale della procura sul potere del procuratore di “compiere ogni atto attinente al corretto svolgimento dell'oggetto sociale”, trattandosi di una clausola priva di efficacia giuridica atteso che “all'amministratore di una società per azioni non è consentito delegare a un terzo poteri che, per vastità dell'oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e/o il potere di compiere pagina 3 di 12 le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori” (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n.24068).
3.2 L'opponente sosteneva altresì l'inidoneità della documentazione prodotta ad integrare il requisito della prova scritta ex art. 633 c.p.c., in quanto l'estratto depositato non corrispondeva all'estratto prodotto ex art. 50 del TUB ma si identificava più in un estratto del saldoconto;
non conteneva, cioè, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, con la registrazione delle varie partite di dare ed avere.
3.3 Ha eccepito poi il difetto di titolarità del credito in capo alla Controparte_2 quale cessionaria di e, “di riflesso”, della Con riferimento alla Controparte_4 CP_3 prima cessione, in particolare, ha contestato l'inclusione del rapporto azionato tra quelli ceduti. In particolare, la cessione riguardava i crediti “classificati in sofferenza” e
“segnalati in Centrale dei Rischi”, e tale non risultava il credito azionato. Nell'avviso di pubblicazione, inoltre, per l'individuazione dei crediti ceduti si rimandava ad apposito link, mentre l'elenco prodotto non recava alcuna evidenza della sua riconducibilità all'operazione. Ad ogni modo nell'elenco non era presente il n.d.g. 1200818, ossia il numero identificativo che contrassegnava il contratto anticipi fatture. L'opponente reputava anche insignificante la produzione della comunicazione del servicer, in quanto incapace di provocare qualsivoglia effetto traslativo del credito ex art. 1376 c.c. ovvero, comunque, configurante una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo estraneo al giudizio e non disinteressato ma portatore di interessi confliggenti con quelli del presunto ceduto. In ogni caso, rispetto a tale cessione non era stata dimostrata l'efficacia della cessione, in quanto subordinata al pagamento del prezzo. Anche rispetto alla seconda cessione, quella con cessionaria , l'opponente ha contestato CP_2
l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco e, comunque, l'efficacia stessa della cessione, in quanto subordinata “al buon fine del pagamento del prezzo”.
3.4 In terzo luogo, l'opponente ha contestato l'opponibilità delle cessioni, in quanto le cessionarie delle due operazioni di cessioni in blocco non avevano provveduto all'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese.
3.5 L'opponente ha poi contestato la validità delle fideiussioni azionate: una 'omnibus', sino all'importo di Euro 550.000,00 rilasciata in data 19/7/2013 (doc. 9), l'altra specifica, sino a concorrenza dell'importo di Euro 70.000,00 rilasciata in data 22/12/2015 (doc. 10). In particolare, ha rilevato che quella specifica non individuava il rapporto garantito, per quanto il corredo documentale di causa consentisse comunque di escludere che riguardasse il rapporto di anticipo fatture sotteso al decreto ingiuntivo opposto, riferendosi a “linea di credito utilizzabile in unica soluzione per anticipo fatture mediante accredito sbd d'effetti, ricevute e crediti in genere (anche in forma elettronica), dell'importo di euro 70.000,00 deliberata in data 17/12/2015”. D'altro canto, la garanzia omnibus del 19 luglio 2013 era nulla per conformità allo schema elaborato dall'ABI e dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2 della legge Antitrust, con particolare riferimento alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art.
6. pagina 4 di 12 La , dunque, doveva ritenersi decaduta dalla garanzia, posto che aveva revocato le CP_3 linee di credito il 15 novembre 2017 (con comunicazione trasmessa alla sola società), senza, tuttavia, nel termine decadenziale semestrale, proporre azioni o iniziative di qualsivoglia genere nei confronti del debitore principale e del fideiussore. Dal novembre
2017, inoltre, la banca era rimasta del tutto inerte per anni.
3.6 Infine, l'opponente ha contestato l'effettiva traditio della somma di € 52.000,00.
4. Si è costituita la banca opposta replicando quanto segue.
4.1 Quanto all'invalidità della procura, ha rilevato come nella stessa fosse espressamente previsto che al procuratore vengono conferiti i seguenti poteri: “- rappresentare la società o farla rappresentare nominando avvocati e procuratori conferendo agli stessi procure speciali e generali alle liti, avanti tutti gli organi giurisdizionali civili, penali, amministrativi, tributari e del lavoro di qualsiasi grado, presentare querele e denunce sia nei confronti di ignoti che di singoli nominativi, e di costituire la società come parte civile in procedimenti penali;
- nominare procuratori sia per singoli atti sia per singole categorie di atti;
- esercitare il diritto di voto su quote o azioni di società partecipate, controllate o collegate;
- compiere ogni atto attinente il corretto svolgimento dell'oggetto sociale con particolare riferimento a (a titolo indicativo e non esaustivo): -- cause attive e costituzioni in giudizio nelle cause passive avanti a qualsiasi giurisdizione civile, penale, tributaria, amministrativa e speciali, in qualsiasi fase e grado;
-- procedure monitorie;
-- procedure esecutive e cautelari;
-- procedure concorsuali in genere;
-- procedure in sede di volontaria giurisdizione;
-- costituzioni in giudizio per resistere alle azioni di richiesta di risarcimento del danno o ad azioni revocatorie;
-- cessioni di crediti, transazioni, conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
-- definizione a saldo e stralcio con rinuncia totale o parziale dei crediti;
-- costituzione di depositi giudiziali;
-- rinuncia agli atti legali ed alle azioni;
-- concessione di parità grado ipotecario, estensione dei benefici derivanti dalle garanzie reali e scambio o rinuncia a garanzia reale;
-- espressione del diritto di voto nelle procedure concorsuali;
-- rilascio di procure speciali alle liti ai legali;
-- mandati speciali per operazioni determinate;
-- rilascio ove necessario di procura speciale per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.;
-- consenso a riduzioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e restrizioni di ipoteche, nonchè cancellazioni ed annotamenti di qualunque tipo e natura anche senza l'integrale soddisfacimento dei crediti di cui alle predette iscrizioni, trascrizioni, cui gli annotamenti si riferiscono, con esonero dei conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità; -- richiesta di iscrizione di ipoteche giudiziali a cauzione dei crediti acquistati e dei crediti in genere vantati dalla società e relativo conferimento di mandati per l'espletamento di dette formalità; -- operazioni di incasso e ritiro di titoli e valori;
-- quietanze su mandati e ordini di pagamento emessi da amministrazioni pubbliche e private;
-- rilascio di quietanze su somme incassate dalla società in genere;
-- comunicazioni a terzi di delibere già approvate dal consiglio di amministrazione e/o organi competenti”.
4.2 Ha rilevato, poi, quanto all'idoneità della documentazione allegata, di aver pagina 5 di 12 depositato non solo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ma anche, sub doc. 8, la distinta di anticipazione (debitamente controfirmata dal debitore) unitamente a tutte le fatture di cui il debitore aveva richiesto l'anticipazione.
4.3 Con riferimento alla contestata legittimazione attiva, ha rilevato quanto segue.
4.3.1 In merito al trasferimento del credito da ad Controparte_7 Controparte_4
l'opposta ha evidenziato di aver prodotto l'estratto della gazzetta ufficiale, Parte Seconda, n. 128 del 3/11/2018, ove era espressamente previsto che la seconda aveva
“acquistato”: “(i) da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, CP_3 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. Ha dunque rilevato come i rapporti de quibus erano stati revocati con lettera del 20/11/2017. Con riferimento alla condizione sospensiva apposta alla cessione, ha sottolineato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale chiariva che “Qualora non si verifichi la condizione relativa al pagamento del prezzo, ne sarà data comunicazione con apposito avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”, in difetto, dunque, doveva ritenersi comprovato il pagamento. Ha aggiunto che il rapporto era ricompreso anche nell'elenco dei rapporti ceduti dettagliatamente indicato nel doc. 19 e che, in data 8/3/2019, la debitrice aveva ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione senza contestare alcunché (doc. 20).
4.3.2 Quanto alla cessione del credito da a Controparte_4 Controparte_2
l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 121 del 15/10/2020, ove è espressamente previsto che sono oggetto di cessione “i crediti [che] sono stati acquistati in data 24.10.2018 Bper Banca s.p.a….come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 128 del 03.11.2018” e, quindi, i medesimi crediti oggetto della precedente cessione. Inoltre, l'opposta ha prodotto il contratto di cessione dei crediti sottostante a tale ultima pubblicazione e la notifica della cessione, pure consegnata all'opponente in data 24/10/2022.
4.4 L'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese, ad avviso della opposta, aveva mera natura pubblicitaria, e che ai fini dell'opponibilità nella specie rilevavano le notifiche delle cessioni effettuate al debitore principale.
4.5 Quanto alle garanzie, ha sostenuto che la linea di credito azionata nel procedimento monitorio era stata garantita dalla fideiussione specifica del 22/12/2015, in quanto rilasciata a garanzia della “Linea di credito utilizzabile in unica soluzione per anticipo mediante accredito SBF d'effetti, ricevute e crediti dell'importo di Euro 70.000,000 deliberata in data 17/12/2015”. Ad ogni modo, la revoca dai rapporti bancari era avvenuta in data 20/11/2017, il termine di sei mesi per la proposizione delle istanze di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe quindi venuto a scadere in data 20/5/2018, sennonché, in data 15/2/2018, la società debitrice principale aveva proposto domanda di ammissione pagina 6 di 12 alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall (cfr. doc. 15, p.2), con conseguente preclusione di qualsiasi iniziativa individuale ai danni del debitore principale, dovendo il creditore ricevere soddisfacimento del proprio credito solo nell'ambito della procedura concorsuale. Tant'è che il credito era stato ammesso al concorso, come da elenco del commissario depositato (doc. 17, pag. 4, domanda n. 19).
4.6 Ha infine offerto prova della traditio, depositando l'estratto del conto sub doc. 27, ove era indicata l'operazione di accredito: “CARICO CAPITALE”, appunto per Euro 52.000,00.
*****
5. Così riepilogate le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
5.1 Sulla prima eccezione svolta dall'opponente, afferente al dedotto difetto di legittimazione processuale dell'opposta per non essere il procuratore speciale che ha agito in via monitoria, il dottor investito anche di una corrispondente Parte_3 rappresentanza sostanziale, si rileva in generale che il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass. n. 1334/2022).
Nella specie, la lettura della procura rilasciata al suddetto, depositata sub doc 2 allegato alla comparsa, smentisce l'eccezione, dal momento che al medesimo risultano conferiti i seguenti poteri in relazione ai crediti della rappresentata: “- concludere contratti per l'acquisto e cessione di crediti, anche in blocco, per un corrispettivo non superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per singola operazione;
- compiere tutti gli atti prodromici alla conclusione dei predetti contratti di acquisto e cessione, ivi comprese tutte le formalità presso le competenti amministrazioni finanziarie e conservatorie dei registri immobiliari conferendo, se del caso, incarichi a singoli professionisti per l'espletamento delle medesime formalità; - richiedere finanziamenti e sottoscrivere i relativi contratti con banche e istituzioni finanziarie in genere;
- sottoscrivere contratti per fornitura di beni e servizi, contratti per l'assistenza professionale funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di prezzo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero); - rappresentare la società in tutte le formalità legali ed amministrative nei confronti di pubbliche amministrazioni territoriali e non, enti pubblici e privati e società; più in particolare, sottoscrivere comunicazioni, richiedere autorizzazioni, licenze, iscrizioni e tutto quanto altro necessario ed opportuno per il funzionamento della società presso tutti i ministeri, gli uffici e le amministrazioni dagli stessi dipendenti, controllati o comunque vigilati ancorchè autonomi e presso concessionari di pubblici servizi;
- rappresentare la società o farla rappresentare nominando avvocati e procuratori conferendo agli stessi procure speciali e generali alle liti, avanti tutti gli organi giurisdizionali civili, penali, amministrativi, tributari e del lavoro di qualsiasi grado, presentare querele e denunce sia nei confronti d i ignoti che d i singoli nominativi, e di costituire la società come parte civile in
pagina 7 di 12 procedimenti penali;
- nominare procuratori sia per singoli atti sia per singole categorie di atti;
- esercitare il diritto di voto su quote o azioni di società partecipate, controllate o collegate;
- compiere ogni atto attinente il corretto svolgimento dell'oggetto sociale con particolare riferimento a (a titolo indicativo e non esaustivo): -- cause attive e costituzioni in giudizio nelle cause passive avanti a qualsiasi giurisdizione civile, penale, tributaria, amministrativa e speciali, in qualsiasi fase e grado;
-- procedure monitorie;
-- procedure esecutive e cautelari;
-- procedure concorsuali in genere;
-- procedure in sede di volontaria giurisdizione;
-- costituzioni in giudizio per resistere alle azioni di richiesta di risarcimento del danno o ad azioni revocatorie;
-- cessioni di crediti, transazioni, conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
-- definizione a saldo e stralcio con rinuncia totale o parziale dei crediti;
-- costituzione di depositi giudiziali;
-- rinuncia agli atti legali ed alle azioni;
-- concessione di parità grado ipotecario, estensione dei benefici derivanti dalle garanzie reali e scambio o rinuncia a garanzia reale;
-- espressione del diritto di voto nelle procedure concorsuali;
-- rilascio di procure speciali alle liti ai legali;
-- mandati speciali per operazioni determinate;
-- rilascio ove necessario d i procura speciale per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.; -- consenso a riduzioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e restrizioni di ipoteche, nonchè cancellazioni ed annotamenti di qualunque tipo e natura anche senza l'integrale soddisfacimento dei crediti di cui alle predette iscrizioni, trascrizioni, cui gli annotamenti si riferiscono, con esonero dei conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità; -- richiesta di iscrizione di ipoteche giudiziali a cauzione dei crediti acquistati e dei crediti in genere vantati dalla società e relativo conferimento di mandati per l'espletamento di dette formalità; -- operazioni di incasso e ritiro di titoli e valori;
-- quietanze su mandati e ordini di pagamento emessi da amministrazioni pubbliche e private;
-- rilascio di quietanze su somme incassate dalla società in genere;
-- comunicazioni a terzi di delibere già approvate dal consiglio di amministrazione e/o organi competenti.”. Ed invero, non pare potersi dubitare che la procura in esame, in relazione ai crediti della rappresentata, conferisca al procuratore costituito anche poteri di rappresentanza sostanziale, laddove in particolare lo autorizza, tra l'altro, ad acquistare o vendere i crediti, stipulare transazioni, conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, definire a saldo e stralcio con rinuncia totale o parziale dei crediti, rinunciare agli atti legali ed alle azioni, richiedere l'iscrizione di ipoteche giudiziali a cauzione dei crediti acquistati e dei crediti in genere vantati dalla società e relativo conferimento di mandati per l'espletamento di dette formalità, quietanzare, etc.. Dall'elencazione riepilogativa che precede emerge, infatti, che al procuratore costituito siano stati attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale esercitabili prima e a prescindere dell'eventuale esercizio del potere di rappresentanza processuale.
5.2 La deduzione dell'inidoneità della documentazione prodotta ad integrare il requisito della prova scritta ex art. 633 c.p.c., risulta in parte superata dal fatto che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso solo per l'importo “di euro 52.000,00, quale sorte capitale dovuta per anticipo fatture rimaste insolute, oltre interessi al tasso legale (in difetto di diversa e specifica indicazione da parte della ricorrente di un maggior tasso pagina 8 di 12 convenzionalmente convenuto”; per il resto, ovvero in relazione al minor credito ingiunto rispetto a quello azionato, la fondatezza della pretesa emerge, oltre che dall'estratto contabile sub doc. 26 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dal quale si evince l'accredito delle somme erogate dalla banca a titolo di anticipazione, dalla distinta di anticipazione con allegata la fattura depositata sub doc 8 della medesima comparsa.
5.3 Infondate risultano anche le contestazioni afferenti alla legittimazione attiva della opposta in qualità di cessionaria del credito;
in particolare, l'opponente ha contestato, oltre all'efficacia della cessione tra l'originaria creditrice in relazione alla CP_8 CP_4 mancata dimostrazione dell'avveramento della condizione di pagamento del prezzo, l'inclusione del credito ingiunto nelle cessioni di credito poste a fondamento della legittimazione attiva della opposta e da questa documentate mediante la produzione degli estratti pubblicati in Gazzetta. In sede di opposizione alcuna contestazione veniva invece specificamente svolta rispetto all'esistenza stessa della cessione e ciò contrariamente a quanto sostenuto negli scritti difensivi successivi. Pertanto, in difetto di specifica e tempestiva contestazione, alcuna dimostrazione si rende necessaria in merito (Cass. n. n. 17944/2023).
Per il resto, va premesso in generale che costituisce preciso obbligo del cessionario dimostrare che il credito azionato sia incluso nella cessione che fonda la propria legittimazione ad agire. Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Il fatto da provare è costituito dall'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei pagina 9 di 12 suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass. n. 17944/2023 cit.).
5.3.1 Nel caso concreto, con particolare riferimento al passaggio di titolarità del credito da ad è stato prodotto l'estratto della Gazzetta Controparte_7 Controparte_4
Ufficiale, Parte Seconda, n. 128 del 3/11/2018 (doc. 18).
Giova subito evidenziare, in relazione ai paventati dubbi di efficacia della cessione, con specifico riferimento all'apposizione della condizione sospensiva di versamento del prezzo, che nell'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si chiariva che “Qualora non si verifichi la condizione relativa al pagamento del prezzo, ne sarà data comunicazione con apposito avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”; in difetto di tale ulteriore avviso, dunque, la cessione deve considerarsi efficace.
Venendo dunque alla contestazione relativa all'inclusione del credito ingiunto tra quelli ceduti, si osserva che nell'estratto pubblicato i crediti oggetto della cessione risultano così identificati “… tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. La prova dell'inclusione del credito oggetto del presente giudizio tra quelli ceduti si trae dunque dal fatto che il rapporto da cui il credito origina è stato revocato con lettera del 20/11/2017 ricevuta il 20.11.2017 (doc. 12). La banca opposta ha poi depositato l'elenco dei crediti ceduti, che peraltro, stando all'avviso pubblicato in Gazzetta, risultava altresì accessibile da un segnalato sito internet, dimostrando come il rapporto oggetto di lite fosse incluso tra quelli ceduti, circostanza ulteriormente comprovata, in via indiziaria, dal fatto che, in data 8/3/2019, la debitrice ha ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione senza contestare alcunché (doc 20), tant'è che ha indicato nell'elenco dei creditori depositato nella procedura per l'ammissione al Concordato preventivo la cessionaria non la cedente (doc. 17). CP_4 CP_3
A fronte di tale quadro probatorio, alcuna specifica contestazione ha svolto la parte opponente al fine di smentire l'inclusione del credito ingiunto nella cessione. Si ritiene dunque che la prova dell'inclusione del credito oggetto di lite tra quelli oggetto della cessione da ad ia stata raggiunta. CP_3 CP_4
5.3.2 Anche per la cessione del credito da a Controparte_4 Controparte_2 risulta prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 121 del 15/10/2020, dal quale si evince che oggetto di cessione sono “i crediti [che] sono stati acquistati in data 24.10.2018 da Bper Banca s.p.a….come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 128 del 03.11.2018” e, quindi, i medesimi crediti oggetto della precedente cessione. Inoltre, è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti sottostante a tale ultima pubblicazione e la notifica della cessione,
pagina 10 di 12 pure consegnata all'opponente in data 24/10/2022. Ne consegue che deve ritenersi dimostrata l'inclusione del credito tra quelli ceduti anche in virtù di tale secondo passaggio.
5.4 L'opponente ha contestato che le cessionarie delle due operazioni di cessioni in blocco non avevano provveduto all'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, con conseguente inopponibilità del trasferimento del credito al ceduto. Come correttamente rilevato dalla opposta, tuttavia, i due passaggi di titolarità del credito sono stati debitamente comunicati a mezzo di raccomandata ricevuta dalla debitrice principale, come documentato sub docc. Nn. 20 e 24 allegati alla comparsa. Il che è sufficiente ai fini della opponibilità.
5.5 L'opponente ha poi contestato la validità delle fideiussioni azionate, di cui una 'omnibus', sino all'importo di Euro 550.000,00 rilasciata in data 19/7/2013 (doc. 9), l'altra specifica, sino a concorrenza dell'importo di Euro 70.000,00 rilasciata in data 22/12/2015 (doc. 10)”. Quest'ultima, ad avviso dell'opponente, non individuava il rapporto garantito, e, comunque, non avrebbe potuto riferirsi al rapporto di anticipo fatture sotteso al credito ingiunto, riferendosi a “linea di credito utilizzabile in unica soluzione per anticipo fatture mediante accredito sbd d'effetti, ricevute e crediti in genere (anche in forma elettronica), dell'importo di euro 70.000,00 deliberata in data 17/12/2015”. La garanzia omnibus del 19 luglio 2013, invece, era nulla per conformità allo schema elaborato dall'ABI e dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2 della legge Antitrust, con particolare riferimento alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6.
L'opponente, dunque, ha eccepito la decadenza dalla garanzia ai sensi della ciatta disposizione, sostenendo che aveva revocato le linee di credito il 15 novembre CP_3
2017 (con comunicazione trasmessa alla sola società), senza, tuttavia, nel termine decadenziale semestrale, proporre azioni o iniziative di qualsivoglia genere nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
Secondo l'opposta, la fideiussione specifica del 22/12/2015 riguardava proprio il rapporto anticipi oggetto del giudizio. Ad ogni modo, proprio perché la revoca dai rapporti bancari era avvenuta a novembre 2017, sosteneva che il termine di sei mesi per la proposizione delle istanze di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe scaduto il 20/5/2018, motivo per cui non poteva ritenersi invano trascorso, in quanto, prima di tale data, ovvero in data 15/2/2018, la società debitrice principale aveva proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall (cfr. doc. 15, p.2), con conseguente preclusione di qualsiasi iniziativa ai danni della debitrice principale.
Sul punto ha replicato ancora l'opponente, sostenendo che la procedura di concordato preventivo non era d'ostacolo al verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., a carico del creditore nei confronti del fideiussore, poiché l'art. 168 lf non prevedeva alcuna preclusione in ordine alle azioni di cognizione.
pagina 11 di 12 Il principio richiamato dalla difesa dell'opponente è corretto;
in particolare si ritiene che in tema di fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. - per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - non è resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale: questa, infatti, non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in questi casi (Cass. 24060/2006). Ebbene, nella specie, sulla diligenza della creditrice non pare potersi dubitare, avendo la stessa correttamente coltivato le proprie pretese nell'ambito della procedura concorsuale, al cui concorso, infatti, risulta essere stata ammessa. Non si vede dunque la necessità per la medesima creditrice di intraprendere un'azione di cognizione ai danni della debitrice, la quale non risulta aver mai contestato la fondatezza della pretesa, tant'è che l'allora titolare del credito risulta essere stata ammessa al concorso, come da progetto di riparto depositato (doc. 17, pag. 4, domanda n. 19).
5.6 Infine, l'opponente ha contestato l'effettiva traditio della somma di € 52.000,00; sul punto, risulta tuttavia che l'opposta ha documentato l'erogazione, depositando l'estratto del conto sub doc. 27, ove era indicata l'operazione di accredito: “CARICO CAPITALE”, per l'appunto di Euro 52.000,00.
6. L'opposizione va dunque respinta con condanna dell'opponente a rifondere delle spese di lite l'opposta come liquidate in dispositivo ai valori medi di liquidazione dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto n. 2560/2023;
- Per l'effetto dichiara esecutivo il decreto opposto;
- Condanna l'opponente a rifondere delle spese di lite l'opposto liquidandole in euro 7.616,00 oltre spese forf iva e cpa.
Velletri, 13/03/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2024, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04/11/1958 difeso dall'avv. TORINO GIANFRANCO unitamente all'avv. TORINO FRANCESCO ) Via Fabio Massimo 107 00192 Roma ITALIA;
C.F._2
e con domicilio in Via Fabio Massimo 107 00192 ROMA ITALIA - ATTORE OPPONENTE contro c.f. , difesa dall'avv. MATTARELLI Controparte_2 P.IVA_1
CORRADO con domicilio in VIA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A 00161 ROMA -
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2560/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: I. in via preliminare di rito, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., non ricorrendone i presupposti per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto; II. sempre in via preliminare di rito, per le argomentazioni spese nel corpo dell'atto, accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. di parte opposta, con ogni conseguenza di legge;
III. in via preliminare di merito, per le argomentazioni spese nel corpo dell'atto, valutata la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione, dichiarare la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. dal diritto verso il fideiussore con liberazione di quest'ultimo pagina 1 di 12 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2560/2023 del 23 novembre 2023, R.G.n. 2913/2023, del Tribunale di Velletri ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria posta alla base del decreto opposto;
IV. in via principale nel merito, per le argomentazioni spese nel corpo dell'atto, valutata altresì la fondatezza dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito vantato e, comunque, di inopponibilità della cessione nonché l'insussistenza del credito anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2560/2023 del 23 novembre 2023, R.G.n. 2913/2023, del Tribunale di Velletri ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria posta alla base del decreto opposto, in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in ogni caso, non provata, per tutte le argomentazioni e/o contestazioni e/o eccezioni difensive esposte nel corpo dell'atto; In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con l'aumento del 30% di cui all'art. 4 co.
1-bis d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per l'utilizzo di “tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione” e che “consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. Si ribadisce quanto precisato nella memoria integrativa ex art. 171ter n. 1 c.p.c. sull'estensione dell'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della garanzia fideiussoria de qua nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente una fideiussione specifica e non una omnibus. Per mera cautela difensiva, si reitera l'istanza ex art. 210 c.p.c. meglio formulata al paragrafo n. 1 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. a cui interamente si rimanda. Parte opposta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di per le ragioni esposte in narrativa e, in ogni caso, previo Controparte_2 accertamento del credito di Euro 52.000,00, oltre i successivi interessi di legge da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo, vantato nei confronti del sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(Roma), Viale India n. 18 C.F. , nonché della validità esistenza e C.F._1 debenza di detto credito, voglia: 1) nel merito, rigettare l'opposizione e le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2560/2023 emesso dal Tribunale di Velletri in data 23/24 novembre 2023 (R.G. n. 2913/2023), accertando e dichiarando che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_2 CP_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
[...]
C.F. dell'importo di Euro 52.000,00, oltre i successivi interessi C.F._1 di legge da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo, 2) nel merito e, in ogni caso, accertare e dichiarare il credito vantato da nei Controparte_2 confronti del sig. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Formello (Roma), Viale India n. 18 C.F. , e per l'effetto, C.F._1 condannare quest'ultimo al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_2
Euro 52.000,00, oltre i successivi interessi di legge da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo, ovvero condannare lo stesso al pagamento dell'importo maggiore o inferiore ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese pagina 2 di 12 di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Va premesso che la banca ha agito in via monitoria nei confronti della società
e dei suoi garanti e per Parte_1 Pt_2 Controparte_1 crediti, di cui era divenuta cessionaria, maturati sulla base di plurimi rapporti bancari intrattenuti dalla debitrice principale con la cedente . In particolare, la società CP_3 aveva sottoscritto, in data 24/6/2005, il contratto di conto corrente n. 1060634, in data 3/9/2007, il contratto di anticipi fatture, in data 15/9/2015, il contratto di affidamento contenente apertura di credito in conto corrente per euro 100.000,00 e linee di credito utilizzabili promiscuamente per l'importo di euro 300.000,00, poi rinnovato in data 30/9/2016 ed in data 26/1/2017 (docc.
3-8 del fascicolo monitorio). Nel 2017, a seguito della sopravvenuta crisi della società le suddette linee di Parte_1 credito erano state revocate con una esposizione complessiva insoluta pari ad Euro 109.492,13, dei quali: - Euro 53.328,76 a titolo di saldo debitore del sopracitato rapporto di conto corrente n. 1060634; - Euro 52.000,00 per importo capitale di fatture anticipate e tornate insolute;
- Euro 4.163,37 per importo ri.ba. anticipate con esito negativo.
Il suddetto credito veniva ceduto, dapprima, dalla ad , poi, da CP_3 Controparte_4 quest'ultima a , che, in forza di atto di fusione del 04 ottobre 2021 - CP_5
Rep. 471 – Racc. 335 - a rogito della dott.ssa , Notaio in Padova, veniva Persona_1 incorporata nella società (c.f. e p. iva Controparte_6
), che cambiava, a far data dal 1° marzo 2022, la propria denominazione in P.IVA_1
Controparte_2
2. Il provvedimento monitorio n. 2560/2023 del 23/24 novembre 2023, R.G. n. 2913/2023, veniva emesso per la minor somma di Euro 52.000,00 relativa all'esposizione debitoria maturata in relazione alle fatture anticipate e tornate insolute, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo e le spese del procedimento monitorio.
3.1 Il signor ha impugnato il decreto ingiuntivo opposto, lamentando Controparte_1 il difetto di rappresentanza sostanziale del Dott. che aveva agito per la Parte_3 ricorrente quale suo procuratore speciale. Il rogito Notaio di Padova n. Persona_2
41112 Rep. 49001 del 8.10.2021, reg. il 8.10.2021, ad avviso dell'opponente, non conferiva al suddetto un corrispondente potere di rappresentanza sostanziale, con particolare riferimento alla riscossione dei crediti, senza che potesse rilevare, in senso contrario, l'inciso finale della procura sul potere del procuratore di “compiere ogni atto attinente al corretto svolgimento dell'oggetto sociale”, trattandosi di una clausola priva di efficacia giuridica atteso che “all'amministratore di una società per azioni non è consentito delegare a un terzo poteri che, per vastità dell'oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e/o il potere di compiere pagina 3 di 12 le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori” (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n.24068).
3.2 L'opponente sosteneva altresì l'inidoneità della documentazione prodotta ad integrare il requisito della prova scritta ex art. 633 c.p.c., in quanto l'estratto depositato non corrispondeva all'estratto prodotto ex art. 50 del TUB ma si identificava più in un estratto del saldoconto;
non conteneva, cioè, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, con la registrazione delle varie partite di dare ed avere.
3.3 Ha eccepito poi il difetto di titolarità del credito in capo alla Controparte_2 quale cessionaria di e, “di riflesso”, della Con riferimento alla Controparte_4 CP_3 prima cessione, in particolare, ha contestato l'inclusione del rapporto azionato tra quelli ceduti. In particolare, la cessione riguardava i crediti “classificati in sofferenza” e
“segnalati in Centrale dei Rischi”, e tale non risultava il credito azionato. Nell'avviso di pubblicazione, inoltre, per l'individuazione dei crediti ceduti si rimandava ad apposito link, mentre l'elenco prodotto non recava alcuna evidenza della sua riconducibilità all'operazione. Ad ogni modo nell'elenco non era presente il n.d.g. 1200818, ossia il numero identificativo che contrassegnava il contratto anticipi fatture. L'opponente reputava anche insignificante la produzione della comunicazione del servicer, in quanto incapace di provocare qualsivoglia effetto traslativo del credito ex art. 1376 c.c. ovvero, comunque, configurante una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo estraneo al giudizio e non disinteressato ma portatore di interessi confliggenti con quelli del presunto ceduto. In ogni caso, rispetto a tale cessione non era stata dimostrata l'efficacia della cessione, in quanto subordinata al pagamento del prezzo. Anche rispetto alla seconda cessione, quella con cessionaria , l'opponente ha contestato CP_2
l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco e, comunque, l'efficacia stessa della cessione, in quanto subordinata “al buon fine del pagamento del prezzo”.
3.4 In terzo luogo, l'opponente ha contestato l'opponibilità delle cessioni, in quanto le cessionarie delle due operazioni di cessioni in blocco non avevano provveduto all'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese.
3.5 L'opponente ha poi contestato la validità delle fideiussioni azionate: una 'omnibus', sino all'importo di Euro 550.000,00 rilasciata in data 19/7/2013 (doc. 9), l'altra specifica, sino a concorrenza dell'importo di Euro 70.000,00 rilasciata in data 22/12/2015 (doc. 10). In particolare, ha rilevato che quella specifica non individuava il rapporto garantito, per quanto il corredo documentale di causa consentisse comunque di escludere che riguardasse il rapporto di anticipo fatture sotteso al decreto ingiuntivo opposto, riferendosi a “linea di credito utilizzabile in unica soluzione per anticipo fatture mediante accredito sbd d'effetti, ricevute e crediti in genere (anche in forma elettronica), dell'importo di euro 70.000,00 deliberata in data 17/12/2015”. D'altro canto, la garanzia omnibus del 19 luglio 2013 era nulla per conformità allo schema elaborato dall'ABI e dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2 della legge Antitrust, con particolare riferimento alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art.
6. pagina 4 di 12 La , dunque, doveva ritenersi decaduta dalla garanzia, posto che aveva revocato le CP_3 linee di credito il 15 novembre 2017 (con comunicazione trasmessa alla sola società), senza, tuttavia, nel termine decadenziale semestrale, proporre azioni o iniziative di qualsivoglia genere nei confronti del debitore principale e del fideiussore. Dal novembre
2017, inoltre, la banca era rimasta del tutto inerte per anni.
3.6 Infine, l'opponente ha contestato l'effettiva traditio della somma di € 52.000,00.
4. Si è costituita la banca opposta replicando quanto segue.
4.1 Quanto all'invalidità della procura, ha rilevato come nella stessa fosse espressamente previsto che al procuratore vengono conferiti i seguenti poteri: “- rappresentare la società o farla rappresentare nominando avvocati e procuratori conferendo agli stessi procure speciali e generali alle liti, avanti tutti gli organi giurisdizionali civili, penali, amministrativi, tributari e del lavoro di qualsiasi grado, presentare querele e denunce sia nei confronti di ignoti che di singoli nominativi, e di costituire la società come parte civile in procedimenti penali;
- nominare procuratori sia per singoli atti sia per singole categorie di atti;
- esercitare il diritto di voto su quote o azioni di società partecipate, controllate o collegate;
- compiere ogni atto attinente il corretto svolgimento dell'oggetto sociale con particolare riferimento a (a titolo indicativo e non esaustivo): -- cause attive e costituzioni in giudizio nelle cause passive avanti a qualsiasi giurisdizione civile, penale, tributaria, amministrativa e speciali, in qualsiasi fase e grado;
-- procedure monitorie;
-- procedure esecutive e cautelari;
-- procedure concorsuali in genere;
-- procedure in sede di volontaria giurisdizione;
-- costituzioni in giudizio per resistere alle azioni di richiesta di risarcimento del danno o ad azioni revocatorie;
-- cessioni di crediti, transazioni, conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
-- definizione a saldo e stralcio con rinuncia totale o parziale dei crediti;
-- costituzione di depositi giudiziali;
-- rinuncia agli atti legali ed alle azioni;
-- concessione di parità grado ipotecario, estensione dei benefici derivanti dalle garanzie reali e scambio o rinuncia a garanzia reale;
-- espressione del diritto di voto nelle procedure concorsuali;
-- rilascio di procure speciali alle liti ai legali;
-- mandati speciali per operazioni determinate;
-- rilascio ove necessario di procura speciale per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.;
-- consenso a riduzioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e restrizioni di ipoteche, nonchè cancellazioni ed annotamenti di qualunque tipo e natura anche senza l'integrale soddisfacimento dei crediti di cui alle predette iscrizioni, trascrizioni, cui gli annotamenti si riferiscono, con esonero dei conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità; -- richiesta di iscrizione di ipoteche giudiziali a cauzione dei crediti acquistati e dei crediti in genere vantati dalla società e relativo conferimento di mandati per l'espletamento di dette formalità; -- operazioni di incasso e ritiro di titoli e valori;
-- quietanze su mandati e ordini di pagamento emessi da amministrazioni pubbliche e private;
-- rilascio di quietanze su somme incassate dalla società in genere;
-- comunicazioni a terzi di delibere già approvate dal consiglio di amministrazione e/o organi competenti”.
4.2 Ha rilevato, poi, quanto all'idoneità della documentazione allegata, di aver pagina 5 di 12 depositato non solo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ma anche, sub doc. 8, la distinta di anticipazione (debitamente controfirmata dal debitore) unitamente a tutte le fatture di cui il debitore aveva richiesto l'anticipazione.
4.3 Con riferimento alla contestata legittimazione attiva, ha rilevato quanto segue.
4.3.1 In merito al trasferimento del credito da ad Controparte_7 Controparte_4
l'opposta ha evidenziato di aver prodotto l'estratto della gazzetta ufficiale, Parte Seconda, n. 128 del 3/11/2018, ove era espressamente previsto che la seconda aveva
“acquistato”: “(i) da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, CP_3 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. Ha dunque rilevato come i rapporti de quibus erano stati revocati con lettera del 20/11/2017. Con riferimento alla condizione sospensiva apposta alla cessione, ha sottolineato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale chiariva che “Qualora non si verifichi la condizione relativa al pagamento del prezzo, ne sarà data comunicazione con apposito avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”, in difetto, dunque, doveva ritenersi comprovato il pagamento. Ha aggiunto che il rapporto era ricompreso anche nell'elenco dei rapporti ceduti dettagliatamente indicato nel doc. 19 e che, in data 8/3/2019, la debitrice aveva ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione senza contestare alcunché (doc. 20).
4.3.2 Quanto alla cessione del credito da a Controparte_4 Controparte_2
l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 121 del 15/10/2020, ove è espressamente previsto che sono oggetto di cessione “i crediti [che] sono stati acquistati in data 24.10.2018 Bper Banca s.p.a….come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 128 del 03.11.2018” e, quindi, i medesimi crediti oggetto della precedente cessione. Inoltre, l'opposta ha prodotto il contratto di cessione dei crediti sottostante a tale ultima pubblicazione e la notifica della cessione, pure consegnata all'opponente in data 24/10/2022.
4.4 L'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese, ad avviso della opposta, aveva mera natura pubblicitaria, e che ai fini dell'opponibilità nella specie rilevavano le notifiche delle cessioni effettuate al debitore principale.
4.5 Quanto alle garanzie, ha sostenuto che la linea di credito azionata nel procedimento monitorio era stata garantita dalla fideiussione specifica del 22/12/2015, in quanto rilasciata a garanzia della “Linea di credito utilizzabile in unica soluzione per anticipo mediante accredito SBF d'effetti, ricevute e crediti dell'importo di Euro 70.000,000 deliberata in data 17/12/2015”. Ad ogni modo, la revoca dai rapporti bancari era avvenuta in data 20/11/2017, il termine di sei mesi per la proposizione delle istanze di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe quindi venuto a scadere in data 20/5/2018, sennonché, in data 15/2/2018, la società debitrice principale aveva proposto domanda di ammissione pagina 6 di 12 alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall (cfr. doc. 15, p.2), con conseguente preclusione di qualsiasi iniziativa individuale ai danni del debitore principale, dovendo il creditore ricevere soddisfacimento del proprio credito solo nell'ambito della procedura concorsuale. Tant'è che il credito era stato ammesso al concorso, come da elenco del commissario depositato (doc. 17, pag. 4, domanda n. 19).
4.6 Ha infine offerto prova della traditio, depositando l'estratto del conto sub doc. 27, ove era indicata l'operazione di accredito: “CARICO CAPITALE”, appunto per Euro 52.000,00.
*****
5. Così riepilogate le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
5.1 Sulla prima eccezione svolta dall'opponente, afferente al dedotto difetto di legittimazione processuale dell'opposta per non essere il procuratore speciale che ha agito in via monitoria, il dottor investito anche di una corrispondente Parte_3 rappresentanza sostanziale, si rileva in generale che il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass. n. 1334/2022).
Nella specie, la lettura della procura rilasciata al suddetto, depositata sub doc 2 allegato alla comparsa, smentisce l'eccezione, dal momento che al medesimo risultano conferiti i seguenti poteri in relazione ai crediti della rappresentata: “- concludere contratti per l'acquisto e cessione di crediti, anche in blocco, per un corrispettivo non superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per singola operazione;
- compiere tutti gli atti prodromici alla conclusione dei predetti contratti di acquisto e cessione, ivi comprese tutte le formalità presso le competenti amministrazioni finanziarie e conservatorie dei registri immobiliari conferendo, se del caso, incarichi a singoli professionisti per l'espletamento delle medesime formalità; - richiedere finanziamenti e sottoscrivere i relativi contratti con banche e istituzioni finanziarie in genere;
- sottoscrivere contratti per fornitura di beni e servizi, contratti per l'assistenza professionale funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di prezzo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero); - rappresentare la società in tutte le formalità legali ed amministrative nei confronti di pubbliche amministrazioni territoriali e non, enti pubblici e privati e società; più in particolare, sottoscrivere comunicazioni, richiedere autorizzazioni, licenze, iscrizioni e tutto quanto altro necessario ed opportuno per il funzionamento della società presso tutti i ministeri, gli uffici e le amministrazioni dagli stessi dipendenti, controllati o comunque vigilati ancorchè autonomi e presso concessionari di pubblici servizi;
- rappresentare la società o farla rappresentare nominando avvocati e procuratori conferendo agli stessi procure speciali e generali alle liti, avanti tutti gli organi giurisdizionali civili, penali, amministrativi, tributari e del lavoro di qualsiasi grado, presentare querele e denunce sia nei confronti d i ignoti che d i singoli nominativi, e di costituire la società come parte civile in
pagina 7 di 12 procedimenti penali;
- nominare procuratori sia per singoli atti sia per singole categorie di atti;
- esercitare il diritto di voto su quote o azioni di società partecipate, controllate o collegate;
- compiere ogni atto attinente il corretto svolgimento dell'oggetto sociale con particolare riferimento a (a titolo indicativo e non esaustivo): -- cause attive e costituzioni in giudizio nelle cause passive avanti a qualsiasi giurisdizione civile, penale, tributaria, amministrativa e speciali, in qualsiasi fase e grado;
-- procedure monitorie;
-- procedure esecutive e cautelari;
-- procedure concorsuali in genere;
-- procedure in sede di volontaria giurisdizione;
-- costituzioni in giudizio per resistere alle azioni di richiesta di risarcimento del danno o ad azioni revocatorie;
-- cessioni di crediti, transazioni, conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
-- definizione a saldo e stralcio con rinuncia totale o parziale dei crediti;
-- costituzione di depositi giudiziali;
-- rinuncia agli atti legali ed alle azioni;
-- concessione di parità grado ipotecario, estensione dei benefici derivanti dalle garanzie reali e scambio o rinuncia a garanzia reale;
-- espressione del diritto di voto nelle procedure concorsuali;
-- rilascio di procure speciali alle liti ai legali;
-- mandati speciali per operazioni determinate;
-- rilascio ove necessario d i procura speciale per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.; -- consenso a riduzioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e restrizioni di ipoteche, nonchè cancellazioni ed annotamenti di qualunque tipo e natura anche senza l'integrale soddisfacimento dei crediti di cui alle predette iscrizioni, trascrizioni, cui gli annotamenti si riferiscono, con esonero dei conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità; -- richiesta di iscrizione di ipoteche giudiziali a cauzione dei crediti acquistati e dei crediti in genere vantati dalla società e relativo conferimento di mandati per l'espletamento di dette formalità; -- operazioni di incasso e ritiro di titoli e valori;
-- quietanze su mandati e ordini di pagamento emessi da amministrazioni pubbliche e private;
-- rilascio di quietanze su somme incassate dalla società in genere;
-- comunicazioni a terzi di delibere già approvate dal consiglio di amministrazione e/o organi competenti.”. Ed invero, non pare potersi dubitare che la procura in esame, in relazione ai crediti della rappresentata, conferisca al procuratore costituito anche poteri di rappresentanza sostanziale, laddove in particolare lo autorizza, tra l'altro, ad acquistare o vendere i crediti, stipulare transazioni, conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, definire a saldo e stralcio con rinuncia totale o parziale dei crediti, rinunciare agli atti legali ed alle azioni, richiedere l'iscrizione di ipoteche giudiziali a cauzione dei crediti acquistati e dei crediti in genere vantati dalla società e relativo conferimento di mandati per l'espletamento di dette formalità, quietanzare, etc.. Dall'elencazione riepilogativa che precede emerge, infatti, che al procuratore costituito siano stati attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale esercitabili prima e a prescindere dell'eventuale esercizio del potere di rappresentanza processuale.
5.2 La deduzione dell'inidoneità della documentazione prodotta ad integrare il requisito della prova scritta ex art. 633 c.p.c., risulta in parte superata dal fatto che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso solo per l'importo “di euro 52.000,00, quale sorte capitale dovuta per anticipo fatture rimaste insolute, oltre interessi al tasso legale (in difetto di diversa e specifica indicazione da parte della ricorrente di un maggior tasso pagina 8 di 12 convenzionalmente convenuto”; per il resto, ovvero in relazione al minor credito ingiunto rispetto a quello azionato, la fondatezza della pretesa emerge, oltre che dall'estratto contabile sub doc. 26 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dal quale si evince l'accredito delle somme erogate dalla banca a titolo di anticipazione, dalla distinta di anticipazione con allegata la fattura depositata sub doc 8 della medesima comparsa.
5.3 Infondate risultano anche le contestazioni afferenti alla legittimazione attiva della opposta in qualità di cessionaria del credito;
in particolare, l'opponente ha contestato, oltre all'efficacia della cessione tra l'originaria creditrice in relazione alla CP_8 CP_4 mancata dimostrazione dell'avveramento della condizione di pagamento del prezzo, l'inclusione del credito ingiunto nelle cessioni di credito poste a fondamento della legittimazione attiva della opposta e da questa documentate mediante la produzione degli estratti pubblicati in Gazzetta. In sede di opposizione alcuna contestazione veniva invece specificamente svolta rispetto all'esistenza stessa della cessione e ciò contrariamente a quanto sostenuto negli scritti difensivi successivi. Pertanto, in difetto di specifica e tempestiva contestazione, alcuna dimostrazione si rende necessaria in merito (Cass. n. n. 17944/2023).
Per il resto, va premesso in generale che costituisce preciso obbligo del cessionario dimostrare che il credito azionato sia incluso nella cessione che fonda la propria legittimazione ad agire. Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Il fatto da provare è costituito dall'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei pagina 9 di 12 suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass. n. 17944/2023 cit.).
5.3.1 Nel caso concreto, con particolare riferimento al passaggio di titolarità del credito da ad è stato prodotto l'estratto della Gazzetta Controparte_7 Controparte_4
Ufficiale, Parte Seconda, n. 128 del 3/11/2018 (doc. 18).
Giova subito evidenziare, in relazione ai paventati dubbi di efficacia della cessione, con specifico riferimento all'apposizione della condizione sospensiva di versamento del prezzo, che nell'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si chiariva che “Qualora non si verifichi la condizione relativa al pagamento del prezzo, ne sarà data comunicazione con apposito avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”; in difetto di tale ulteriore avviso, dunque, la cessione deve considerarsi efficace.
Venendo dunque alla contestazione relativa all'inclusione del credito ingiunto tra quelli ceduti, si osserva che nell'estratto pubblicato i crediti oggetto della cessione risultano così identificati “… tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. La prova dell'inclusione del credito oggetto del presente giudizio tra quelli ceduti si trae dunque dal fatto che il rapporto da cui il credito origina è stato revocato con lettera del 20/11/2017 ricevuta il 20.11.2017 (doc. 12). La banca opposta ha poi depositato l'elenco dei crediti ceduti, che peraltro, stando all'avviso pubblicato in Gazzetta, risultava altresì accessibile da un segnalato sito internet, dimostrando come il rapporto oggetto di lite fosse incluso tra quelli ceduti, circostanza ulteriormente comprovata, in via indiziaria, dal fatto che, in data 8/3/2019, la debitrice ha ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione senza contestare alcunché (doc 20), tant'è che ha indicato nell'elenco dei creditori depositato nella procedura per l'ammissione al Concordato preventivo la cessionaria non la cedente (doc. 17). CP_4 CP_3
A fronte di tale quadro probatorio, alcuna specifica contestazione ha svolto la parte opponente al fine di smentire l'inclusione del credito ingiunto nella cessione. Si ritiene dunque che la prova dell'inclusione del credito oggetto di lite tra quelli oggetto della cessione da ad ia stata raggiunta. CP_3 CP_4
5.3.2 Anche per la cessione del credito da a Controparte_4 Controparte_2 risulta prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 121 del 15/10/2020, dal quale si evince che oggetto di cessione sono “i crediti [che] sono stati acquistati in data 24.10.2018 da Bper Banca s.p.a….come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 128 del 03.11.2018” e, quindi, i medesimi crediti oggetto della precedente cessione. Inoltre, è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti sottostante a tale ultima pubblicazione e la notifica della cessione,
pagina 10 di 12 pure consegnata all'opponente in data 24/10/2022. Ne consegue che deve ritenersi dimostrata l'inclusione del credito tra quelli ceduti anche in virtù di tale secondo passaggio.
5.4 L'opponente ha contestato che le cessionarie delle due operazioni di cessioni in blocco non avevano provveduto all'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, con conseguente inopponibilità del trasferimento del credito al ceduto. Come correttamente rilevato dalla opposta, tuttavia, i due passaggi di titolarità del credito sono stati debitamente comunicati a mezzo di raccomandata ricevuta dalla debitrice principale, come documentato sub docc. Nn. 20 e 24 allegati alla comparsa. Il che è sufficiente ai fini della opponibilità.
5.5 L'opponente ha poi contestato la validità delle fideiussioni azionate, di cui una 'omnibus', sino all'importo di Euro 550.000,00 rilasciata in data 19/7/2013 (doc. 9), l'altra specifica, sino a concorrenza dell'importo di Euro 70.000,00 rilasciata in data 22/12/2015 (doc. 10)”. Quest'ultima, ad avviso dell'opponente, non individuava il rapporto garantito, e, comunque, non avrebbe potuto riferirsi al rapporto di anticipo fatture sotteso al credito ingiunto, riferendosi a “linea di credito utilizzabile in unica soluzione per anticipo fatture mediante accredito sbd d'effetti, ricevute e crediti in genere (anche in forma elettronica), dell'importo di euro 70.000,00 deliberata in data 17/12/2015”. La garanzia omnibus del 19 luglio 2013, invece, era nulla per conformità allo schema elaborato dall'ABI e dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2 della legge Antitrust, con particolare riferimento alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6.
L'opponente, dunque, ha eccepito la decadenza dalla garanzia ai sensi della ciatta disposizione, sostenendo che aveva revocato le linee di credito il 15 novembre CP_3
2017 (con comunicazione trasmessa alla sola società), senza, tuttavia, nel termine decadenziale semestrale, proporre azioni o iniziative di qualsivoglia genere nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
Secondo l'opposta, la fideiussione specifica del 22/12/2015 riguardava proprio il rapporto anticipi oggetto del giudizio. Ad ogni modo, proprio perché la revoca dai rapporti bancari era avvenuta a novembre 2017, sosteneva che il termine di sei mesi per la proposizione delle istanze di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe scaduto il 20/5/2018, motivo per cui non poteva ritenersi invano trascorso, in quanto, prima di tale data, ovvero in data 15/2/2018, la società debitrice principale aveva proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall (cfr. doc. 15, p.2), con conseguente preclusione di qualsiasi iniziativa ai danni della debitrice principale.
Sul punto ha replicato ancora l'opponente, sostenendo che la procedura di concordato preventivo non era d'ostacolo al verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., a carico del creditore nei confronti del fideiussore, poiché l'art. 168 lf non prevedeva alcuna preclusione in ordine alle azioni di cognizione.
pagina 11 di 12 Il principio richiamato dalla difesa dell'opponente è corretto;
in particolare si ritiene che in tema di fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. - per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - non è resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale: questa, infatti, non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in questi casi (Cass. 24060/2006). Ebbene, nella specie, sulla diligenza della creditrice non pare potersi dubitare, avendo la stessa correttamente coltivato le proprie pretese nell'ambito della procedura concorsuale, al cui concorso, infatti, risulta essere stata ammessa. Non si vede dunque la necessità per la medesima creditrice di intraprendere un'azione di cognizione ai danni della debitrice, la quale non risulta aver mai contestato la fondatezza della pretesa, tant'è che l'allora titolare del credito risulta essere stata ammessa al concorso, come da progetto di riparto depositato (doc. 17, pag. 4, domanda n. 19).
5.6 Infine, l'opponente ha contestato l'effettiva traditio della somma di € 52.000,00; sul punto, risulta tuttavia che l'opposta ha documentato l'erogazione, depositando l'estratto del conto sub doc. 27, ove era indicata l'operazione di accredito: “CARICO CAPITALE”, per l'appunto di Euro 52.000,00.
6. L'opposizione va dunque respinta con condanna dell'opponente a rifondere delle spese di lite l'opposta come liquidate in dispositivo ai valori medi di liquidazione dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto n. 2560/2023;
- Per l'effetto dichiara esecutivo il decreto opposto;
- Condanna l'opponente a rifondere delle spese di lite l'opposto liquidandole in euro 7.616,00 oltre spese forf iva e cpa.
Velletri, 13/03/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 12 di 12