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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2216/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2216/2019 promossa da:
Parte_1
Con l'avv.ta SARA BATTAGLIA
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
[...]
Con la dott.ssa PATRUNO STEFANIA ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2019 , in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della si opponeva Controparte_2 all'ordinanza di ingiunzione 612/19-00 emessa dall' di per Controparte_1 CP_1
l'importo complessivo di euro 6.832,30 e inerente al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
BS00001/2016-420-01 del 21 luglio 2016.
Allegava, in particolare, che gli ispettori ITL avevano accertato la violazione: a) dell'art. 3 co. 3 D.L.
22/02/2022 per avere occupato la lavoratrice in difetto di preventiva comunicazione di Controparte_3
pagina 1 di 4 assunzione dal 1° ottobre 2014; b) dell'art. 4 bis co. 2 D.lgs. 181/200 per non avere consegnato ai lavoratori
, e copia del contratto individuale di lavoro o della Controparte_3 Controparte_4 CP_5 comunicazione di instaurazione del rapporto;
c) dell'art. 9 bis L. 608/2019 per non avere comunicato per tempo al centro per l'impiego l'assunzione dei lavoratori , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
d) dell'art. 2 co. 4 d.l. 147/2007 per non avere comunicato al servizio territoriale competente la
[...] cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti e e) dell'art. 39 co. 1 Controparte_4 CP_5
D.L. 112/2008 per non avere istituito il LUL.
Deduceva come, sin dal verbale interlocutorio n. 127/114, emergeva che gli ispettori di ITL avessero erroneamente omesso di considerare l'appartenenza della società convenuta alla categoria delle società dilettantistiche e non avessero, di conseguenza, applicato il regime di cui all'art. 90 L. 289/2002.
Pur negando l'esercizio dell'ordinaria attività di impresa, evidenziava come gli eventuali adempimenti fiscali e tributari connessi all'applicazione dell'art. 90 L. 289/2002 non erano comunque idonei a trasformare una collaborazione coordinata e continuativa in un rapporto di natura subordinata.
Eccepiva altresì l'illegittimità dell'attività ispettiva, protrattasi dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2016, per contrasto con la Circolare n. 6/2014 del , che impone che gli accertamenti siano svolti Controparte_1 entro un arco temporale certo e predeterminato.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “in principalità: accogliere, per tutto quanto esposto in narrativa, il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e comunque dichiarare nulli, annullabili, inefficaci il Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione
N. Bs00001/2016 -420-01 del 21.06.2016 e in particolar modo la derivante Ordinanza di Ingiunzione n.612/19-00, protocollo n. 25626 del 18.09.2019, notificata in data 24.09.2019, emessi a carico del ricorrente, in quanto infondati e illegittimi poiché inficiati da dirette e derivate illegittimità e violazioni di legge.
Si chiede inoltre di voler annullare tutte le sanzioni amministrative principali ed accessorie emesse in forza dei predetti provvedimenti e in essi contenute.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento o accoglimento parziale della domanda proposta in via principale, si chiede in subordine, di dichiarare nulla, annullare, rendere inefficace, la predetta Ordinanza di Ingiunzione n.612/19-00, protocollo n.
25626 del 18.09.2019, notificata in data 24.09.2019 ex art. 6 comma 11 D. Lgs.150/2011 poiché non vi sono prove sufficienti, né concrete, della responsabilità dell'opponente.
In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di non accoglimento delle predette domande e per mero scrupolo difensivo, si chiede di annullare la sanzione di cui al punto a) dell'Ordinanza di Ingiunzione n.612/19-00, protocollo n.
25626 del 18.09.2019, notificata in data 24.09.2019 in quanto non aderente alla realtà dei fatti, trattandosi eventualmente di sola riqualificazione del rapporto lavorativo e non già di emersione del sommerso come erroneamente indicato e per non aver applicato la procedura di diffida prevista in questi casi;
annullare la sanzione prevista al punto b) della predetta ordinanza di
pagina 2 di 4 ingiunzione in quanto non vi sono prove della mancata consegna del contratto alla lavoratrice, a maggior ragione del fatto che invece gli altri lavoratori ne erano regolarmente in possesso come dimostrato dal deposito agli atti della stessa ordinanza;
annullare la sanzione di cui al punto c) dell'Ordinanza di ingiunzione in quanto palesemente contrastante con quanto dichiarato dalla stessa ispettrice verbalizzante nel Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione N. Bs00001/2016 -420-
01 del 21.06.2016”.
L' , ritualmente costituito in giudizio, Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione avverso il Verbale unico di Accertamento e notificazione in quanto non immediatamente lesivo dei diritti patrimoniali del trasgressore.
Ribadiva poi la correttezza dell'operato degli ispettori verbalizzanti nonché il valore probatorio dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenza e assistenziali o dell'ITL.
Esponeva altresì come il particolare regime previsto per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle
FSI e per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non esime l'ente che si avvalga di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dall'obbligo di comunicare l'instaurazione dei rapporti al centro per l'impiego.
Precisava poi come, risultando l'ente iscritto al CONI con decorrenza dal 22.10.2014, l'attività in precedenza esercitata non era comunque assoggettabile al regime di cui all'art. 90 L. 289/2002.
Concludeva, pertanto, chiedendo, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante l'esame dei testi , , e Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2
Testimone_3
Con decreto del 4 aprile 2023, preso atto dell'intervenuta sospensione dall'esercizio della professione forense della procuratrice di parte ricorrente il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo, Parte_2 successivamente riassunto dal ricorrente con ricorso in riassunzione del 30 ottobre 2024.
All'udienza odierna, vista l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata cd. “rottamazione quater” presentata in data 21 marzo 2023 in relazione anche all'ordinanza-ingiunzione n. 612/19-00 oggetto del presente giudizio di opposizione, come da documentazione da ultimo prodotta da ITL, le parti discutevano oralmente la causa dando concordemente atto che era cessata nel merito la materia del contendere. In punto di spese, parte ricorrente insisteva per la compensazione, mentre ITL insisteva per la condanna di controparte alla rifusione integrale.
*
pagina 3 di 4 Dall'esame della documentazione depositata da ITL in data 6 febbraio 2025 e 21 febbraio 2025 risulta provato per tabulas che in data 21 gennaio 2023 in qualità di persona fisica, ha aderito alla Parte_1 definizione agevolata (C.d. Rottamazione – quater”) e ha altresì provveduto al pagamento delle rate.
Deve quindi dichiararsi cessata nel merito la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono esser integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla natura della pronuncia, all'obiettiva complessità dell'accertamento istruttorio svolto e, infine, alla condotta tenuta dal ricorrente il quale, aderendo alla procedura di rottamazione, ha impedito, quantomeno in parte, un aggravio dell'attività giurisdizionale.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, 19/03/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2216/2019 promossa da:
Parte_1
Con l'avv.ta SARA BATTAGLIA
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
[...]
Con la dott.ssa PATRUNO STEFANIA ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2019 , in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della si opponeva Controparte_2 all'ordinanza di ingiunzione 612/19-00 emessa dall' di per Controparte_1 CP_1
l'importo complessivo di euro 6.832,30 e inerente al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
BS00001/2016-420-01 del 21 luglio 2016.
Allegava, in particolare, che gli ispettori ITL avevano accertato la violazione: a) dell'art. 3 co. 3 D.L.
22/02/2022 per avere occupato la lavoratrice in difetto di preventiva comunicazione di Controparte_3
pagina 1 di 4 assunzione dal 1° ottobre 2014; b) dell'art. 4 bis co. 2 D.lgs. 181/200 per non avere consegnato ai lavoratori
, e copia del contratto individuale di lavoro o della Controparte_3 Controparte_4 CP_5 comunicazione di instaurazione del rapporto;
c) dell'art. 9 bis L. 608/2019 per non avere comunicato per tempo al centro per l'impiego l'assunzione dei lavoratori , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
d) dell'art. 2 co. 4 d.l. 147/2007 per non avere comunicato al servizio territoriale competente la
[...] cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti e e) dell'art. 39 co. 1 Controparte_4 CP_5
D.L. 112/2008 per non avere istituito il LUL.
Deduceva come, sin dal verbale interlocutorio n. 127/114, emergeva che gli ispettori di ITL avessero erroneamente omesso di considerare l'appartenenza della società convenuta alla categoria delle società dilettantistiche e non avessero, di conseguenza, applicato il regime di cui all'art. 90 L. 289/2002.
Pur negando l'esercizio dell'ordinaria attività di impresa, evidenziava come gli eventuali adempimenti fiscali e tributari connessi all'applicazione dell'art. 90 L. 289/2002 non erano comunque idonei a trasformare una collaborazione coordinata e continuativa in un rapporto di natura subordinata.
Eccepiva altresì l'illegittimità dell'attività ispettiva, protrattasi dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2016, per contrasto con la Circolare n. 6/2014 del , che impone che gli accertamenti siano svolti Controparte_1 entro un arco temporale certo e predeterminato.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “in principalità: accogliere, per tutto quanto esposto in narrativa, il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e comunque dichiarare nulli, annullabili, inefficaci il Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione
N. Bs00001/2016 -420-01 del 21.06.2016 e in particolar modo la derivante Ordinanza di Ingiunzione n.612/19-00, protocollo n. 25626 del 18.09.2019, notificata in data 24.09.2019, emessi a carico del ricorrente, in quanto infondati e illegittimi poiché inficiati da dirette e derivate illegittimità e violazioni di legge.
Si chiede inoltre di voler annullare tutte le sanzioni amministrative principali ed accessorie emesse in forza dei predetti provvedimenti e in essi contenute.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento o accoglimento parziale della domanda proposta in via principale, si chiede in subordine, di dichiarare nulla, annullare, rendere inefficace, la predetta Ordinanza di Ingiunzione n.612/19-00, protocollo n.
25626 del 18.09.2019, notificata in data 24.09.2019 ex art. 6 comma 11 D. Lgs.150/2011 poiché non vi sono prove sufficienti, né concrete, della responsabilità dell'opponente.
In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di non accoglimento delle predette domande e per mero scrupolo difensivo, si chiede di annullare la sanzione di cui al punto a) dell'Ordinanza di Ingiunzione n.612/19-00, protocollo n.
25626 del 18.09.2019, notificata in data 24.09.2019 in quanto non aderente alla realtà dei fatti, trattandosi eventualmente di sola riqualificazione del rapporto lavorativo e non già di emersione del sommerso come erroneamente indicato e per non aver applicato la procedura di diffida prevista in questi casi;
annullare la sanzione prevista al punto b) della predetta ordinanza di
pagina 2 di 4 ingiunzione in quanto non vi sono prove della mancata consegna del contratto alla lavoratrice, a maggior ragione del fatto che invece gli altri lavoratori ne erano regolarmente in possesso come dimostrato dal deposito agli atti della stessa ordinanza;
annullare la sanzione di cui al punto c) dell'Ordinanza di ingiunzione in quanto palesemente contrastante con quanto dichiarato dalla stessa ispettrice verbalizzante nel Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione N. Bs00001/2016 -420-
01 del 21.06.2016”.
L' , ritualmente costituito in giudizio, Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione avverso il Verbale unico di Accertamento e notificazione in quanto non immediatamente lesivo dei diritti patrimoniali del trasgressore.
Ribadiva poi la correttezza dell'operato degli ispettori verbalizzanti nonché il valore probatorio dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenza e assistenziali o dell'ITL.
Esponeva altresì come il particolare regime previsto per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle
FSI e per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non esime l'ente che si avvalga di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dall'obbligo di comunicare l'instaurazione dei rapporti al centro per l'impiego.
Precisava poi come, risultando l'ente iscritto al CONI con decorrenza dal 22.10.2014, l'attività in precedenza esercitata non era comunque assoggettabile al regime di cui all'art. 90 L. 289/2002.
Concludeva, pertanto, chiedendo, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante l'esame dei testi , , e Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2
Testimone_3
Con decreto del 4 aprile 2023, preso atto dell'intervenuta sospensione dall'esercizio della professione forense della procuratrice di parte ricorrente il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo, Parte_2 successivamente riassunto dal ricorrente con ricorso in riassunzione del 30 ottobre 2024.
All'udienza odierna, vista l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata cd. “rottamazione quater” presentata in data 21 marzo 2023 in relazione anche all'ordinanza-ingiunzione n. 612/19-00 oggetto del presente giudizio di opposizione, come da documentazione da ultimo prodotta da ITL, le parti discutevano oralmente la causa dando concordemente atto che era cessata nel merito la materia del contendere. In punto di spese, parte ricorrente insisteva per la compensazione, mentre ITL insisteva per la condanna di controparte alla rifusione integrale.
*
pagina 3 di 4 Dall'esame della documentazione depositata da ITL in data 6 febbraio 2025 e 21 febbraio 2025 risulta provato per tabulas che in data 21 gennaio 2023 in qualità di persona fisica, ha aderito alla Parte_1 definizione agevolata (C.d. Rottamazione – quater”) e ha altresì provveduto al pagamento delle rate.
Deve quindi dichiararsi cessata nel merito la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono esser integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla natura della pronuncia, all'obiettiva complessità dell'accertamento istruttorio svolto e, infine, alla condotta tenuta dal ricorrente il quale, aderendo alla procedura di rottamazione, ha impedito, quantomeno in parte, un aggravio dell'attività giurisdizionale.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, 19/03/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
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