Art. 49. (Proroga di termini) .
I termini stabiliti a pena di decadenza che scadono dal 20 settembre 1941-XIX al 10 ottobre 1941-XIX sono prorogati di cinque giorni.
I termini stabiliti a pena di decadenza che scadono dal 20 settembre 1941-XIX al 10 ottobre 1941-XIX sono prorogati di cinque giorni.