Articolo 49 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 48Articolo 50
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29 luglio 1945
Art. 49. (Proroga di termini) .


I termini stabiliti a pena di decadenza che scadono dal 20 settembre 1941-XIX al 10 ottobre 1941-XIX sono prorogati di cinque giorni.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945