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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 13455 dell'anno 2020 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Guido Palmieri Parte_1
- attore - nei confronti di
E rap- Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 presentati e difesi dall'avv. e Vincenzo Bongiorni Controparte_1
- convenuti -
OGGETTO: altri ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti all'udienza del 26 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. nonché i signori e chiedendone la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condanna in solido al risarcimento del danno sofferto per avere l'avv. inviato una ri- CP_1 chiesta di pagamento delle spese legali, liquidate a carico dell'attore con sentenza n. 627/2020 del- la Corte d'Appello di Milano in favore dell'ing. non allo stesso avv. “unico CP_3 Parte_1 difensore degli appellanti”, ma all'avv. Guido Palmieri, che non aveva svolto “alcuna funzione defensiona- le nel fascicolo”.
La richiesta era stata inoltre formulata con lettera firmata non dall'avv. ma dalla sua CP_1 segretaria . Controparte_2
1 Tale condotta, oltre a costituire illecito disciplinare per violazione delle regole della deontologia forense, rileverebbe secondo l'attore anche come illecito civilistico in quanto offesa alla profes- sionalità dell'avv. non considerato dai convenuti “unico legale titolare della causa e Parte_1 dello ius postulandi”.
Di qui la richiesta di condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 10.000,00 nonché la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della richiesta di pagamento trasmessa da in quanto priva di sottoscrizione e “in quanto non risulta riferibile alla stessa la Controparte_2 mail dello 'studio Bongiorni'”.
L'attore chiedeva infine l'accertamento di un credito di euro 7.500,00 per prestazioni professiona- li rese in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del CP_4 di Osnago del 22 marzo 2010.
[...]
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza delle domande avversarie e ne in- vocavano l'integrale rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 26.11.2024 la causa – istruita docu- mentalmente – veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – La presente causa ha ad oggetto: (a) il risarcimento del danno derivante dall'avere l'avv. Bon- giorni inviato la richiesta di pagamento direttamente alla parte e non al difensore costituito;
(b) la declaratoria di inefficacia delle richieste di pagamento pervenute da;
(c) Controparte_2
l'accertamento del compenso per prestazioni professionali svolte dall'avv. in fa- Parte_1 vore dell'ing. Controparte_3
3. – Infondata è la domanda di risarcimento del danno da offesa alla professionalità dell'avv. Da- vide Pt_1
L'atto di citazione esordisce nel seguente modo: “in data 24 febbraio 2020 – a seguito di sentenza orri- bile (doc.1) - il “collega” (non individuato, infatti la lettera è apparentemente firmata dalla segretaria “
[...]
) chiedeva all'avvocato Guido Palmieri il pagamento spontaneo della sentenza di cui sopra. Senonché CP_2
l'avv. (come anche l'avv. Vincenzo Bongiorni) sono consapevoli, dalla lettura del fascicolo che Controparte_1
l'unico difensore per gli appellanti è l'avvocato (al più l'avvocato Luca Ceriello) ma i difensori Parte_1 scrivono direttamente all'avvocato Guido Palmieri, che non esercita e che non svolge alcuna funzione defensionale nel fascicolo”.
2 Secondo l'attore, la condotta illecita sarebbe consistita nell'invio della richiesta di pagamento delle spese liquidate con la sentenza n. 627/2020 della Corte d'Appello di Milano “direttamente al cliente che – ancorché avvocato – non esercita la professione” (ossia l'avv. Guido Palmieri), “ignorando l'avvocato ti- tolare della causa” (ossia l'avv. . Parte_1
Dalla sentenza in esame (all. 3 fasc. convenuti) risulta tuttavia che l'avv. Guido Palmieri, oltre ad essere assistito dall'avv. si era costituito in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1
(nell'intestazione della sentenza si legge che gli appellanti erano “ […] con il patroci- Parte_1 nio dell'avv. Palmieri Guido e dell'avv. Ceriello Luca” e “Guido Palmieri […] con il patrocinio dell'avv. Palmie- ri Guido e dell'avv. ). Parte_1
La richiesta di pagamento risulta perciò inviata all'avv. Guido Palmieri come soggetto che ha esercitato ed esercita lo jus postulandi nel proprio interesse, il che impedisce di qualificare come il- lecita la condotta di cui l'attore si duole in questa sede.
4. – L'attore ha poi chiesto di dichiarare l'inefficacia della richiesta di pagamento proveniente da sia perché “non sottoscritta”, sia perché “non risulta riferibile alla stessa la mail dello Controparte_2
. Controparte_5
Premesso che non è neppure in contestazione la debenza del credito, risulta dagli atti che la ri- chiesta di pagamento è stata successivamente avanzata anche con mail del 24.02.2020 inviata dall'avv. Vincenzo Bongiorni (all. 4 fasc. convenuti).
È dunque evidente la carenza di un apprezzabile interesse in capo all'attore ad ottenere la declara- toria di inefficacia della prima richiesta di pagamento.
5. – L'attore ha infine proposto domanda di accertamento del suo diritto al compenso per presta- zioni professionali rese in favore di Controparte_3
È utile riportare testualmente le deduzioni svolte sul punto nell'atto di citazione: “[…] Del resto appare evidente che l' qui ancora convenuto, sia debitore quantomeno della prestazione giudiziale CP_3 consistita nella citazione avanti al Tribunale di Lecco contro il condominio . La procura alle liti è stata CP_4 sottoscritta a margine dal e la citazione è stata notificata il 20 maggio 2010. La prestazione professionale, CP_3 avente ad oggetto la impugnazione di delibera assembleare, ricade nelle cause di valore indeterminabile. Non solo, al convenuto spetta anche l'obbligo di pagamento della prestazione consistita nell'intervenuta transazione con il condominio”.
Nella comparsa di risposta il convenuto ha eccepito l'estrema genericità delle allegazioni avversa- rie e l'assenza di prova dell'attività professionale asseritamente svolta dall'attore; ha in ogni caso
3 contestato l'esistenza del diritto di credito azionato nei suoi confronti affermando che “tutta
l'attività professionale svolta” in passato dall'avv. in suo favore “è già stata onorata diversi anni Pt_1 fa” (pagg.
5-6 della comparsa di costituzione).
Per giurisprudenza consolidata, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per pre- stazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte
(Cass. n. 9314/2024; Cass. 21522/2019). Per l'accertamento del proprio credito il professionista ha infatti l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite (Cass. n. 15930/2018).
Nel caso di specie non risulta che l'attore abbia assolto al proprio onere di allegazione e prova.
In particolare, quanto al difetto di allegazione del titolo negoziale, va rilevato che:
a) nell'atto di citazione parte attrice descrive la propria attività professionale in modo estre- mamente vago e generico, senza neppure indicare gli estremi del giudizio nel cui ambito e in relazione al quale quell'attività sarebbe stata resa, e non produce alcun documento in grado di dimostrare né le prestazioni giudiziali né quelle stragiudiziali svolte nell'interesse del convenuto;
b) a fronte delle contestazioni di parte convenuta – relative proprio alla genericità e indeter- minatezza delle allegazioni di parte attrice, oltre che all'assenza di mezzi di prova (pag. 6 della comparsa) – l'attore non fornisce chiarimenti o precisazioni entro il maturare delle preclusioni assertive, non risultando da lui depositata la prima memoria ex art. 183, com- ma 6, c.p.c.
In un simile contesto, connotato da una deduzione estremamente fumosa dei fatti costitutivi della domanda, le carenze di allegazione non possono essere colmate attraverso i documenti prodotti e le richieste di prova formulate con la seconda memoria istruttoria.
Nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale è quello vigente nel nostro ordinamento, non può infatti dubitarsi che il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e, quindi, relativamente a fatti dedotti in modo specifico e circostanziato prima dello spirare delle preclusioni assertive.
Né può sostenersi che vi sia sovrapposizione e coincidenza temporale tra preclusioni assertive e probatorie, poiché nel rito ordinario le prime maturano prima delle seconde.
4 Ne consegue che è ben possibile – ed è proprio ciò che si è verificato nel presente giudizio – che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie (ossia prima del termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni as- sertive (ossia dopo il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: così, tra molte, Trib. Milano – sez. specializzata imprese, sent. 20.04.2023; Trib. Reggio Emilia, sent. 14.06.2012).
Ad ogni modo, sul versante probatorio:
a) con la seconda memoria istruttoria l'attore non ha depositato nessuno degli atti richiamati a sostegno della propria pretesa (atto di citazione notificato alla controparte, procura con- ferita dal convenuto, atto di transazione, provvedimento di estinzione del giudizio o altri atti o documenti comunque utili a fornire evidenza della prestazione asseritamente svolta e ad offrire criteri utili alla quantificazione di un eventuale compenso);
b) i documenti prodotti dall'attore sub all. 1 e 1.2 sono privi di sottoscrizione o di altri ele- menti idonei a provare il conferimento di un incarico professionale all'avv. da Pt_1 parte dell'ing. CP_3
c) non è stato prodotto alcun documento attestante un eventuale accordo tra le parti sul compenso.
L'estrema genericità delle allegazioni e le carenze probatorie – che l'attore avrebbe potuto age- volmente colmare attraverso il deposito di documentazione in suo possesso – impediscono per- tanto di verificare l'attività professionale effettivamente svolta e di procedere alla liquidazione dei compensi o anche solo di valutare la congruità di quelli richiesti in questa sede dall'attore.
6. – Alla luce delle considerazioni svolte, le domande di parte attrice vanno integralmente respin- te.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto ri- guardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
7. – Non si ravvisano invece i presupposti per condannare l'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendovi evidenza di mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Milano, Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
b) condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 18.02.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 13455 dell'anno 2020 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Guido Palmieri Parte_1
- attore - nei confronti di
E rap- Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 presentati e difesi dall'avv. e Vincenzo Bongiorni Controparte_1
- convenuti -
OGGETTO: altri ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti all'udienza del 26 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. nonché i signori e chiedendone la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condanna in solido al risarcimento del danno sofferto per avere l'avv. inviato una ri- CP_1 chiesta di pagamento delle spese legali, liquidate a carico dell'attore con sentenza n. 627/2020 del- la Corte d'Appello di Milano in favore dell'ing. non allo stesso avv. “unico CP_3 Parte_1 difensore degli appellanti”, ma all'avv. Guido Palmieri, che non aveva svolto “alcuna funzione defensiona- le nel fascicolo”.
La richiesta era stata inoltre formulata con lettera firmata non dall'avv. ma dalla sua CP_1 segretaria . Controparte_2
1 Tale condotta, oltre a costituire illecito disciplinare per violazione delle regole della deontologia forense, rileverebbe secondo l'attore anche come illecito civilistico in quanto offesa alla profes- sionalità dell'avv. non considerato dai convenuti “unico legale titolare della causa e Parte_1 dello ius postulandi”.
Di qui la richiesta di condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 10.000,00 nonché la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della richiesta di pagamento trasmessa da in quanto priva di sottoscrizione e “in quanto non risulta riferibile alla stessa la Controparte_2 mail dello 'studio Bongiorni'”.
L'attore chiedeva infine l'accertamento di un credito di euro 7.500,00 per prestazioni professiona- li rese in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del CP_4 di Osnago del 22 marzo 2010.
[...]
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza delle domande avversarie e ne in- vocavano l'integrale rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 26.11.2024 la causa – istruita docu- mentalmente – veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – La presente causa ha ad oggetto: (a) il risarcimento del danno derivante dall'avere l'avv. Bon- giorni inviato la richiesta di pagamento direttamente alla parte e non al difensore costituito;
(b) la declaratoria di inefficacia delle richieste di pagamento pervenute da;
(c) Controparte_2
l'accertamento del compenso per prestazioni professionali svolte dall'avv. in fa- Parte_1 vore dell'ing. Controparte_3
3. – Infondata è la domanda di risarcimento del danno da offesa alla professionalità dell'avv. Da- vide Pt_1
L'atto di citazione esordisce nel seguente modo: “in data 24 febbraio 2020 – a seguito di sentenza orri- bile (doc.1) - il “collega” (non individuato, infatti la lettera è apparentemente firmata dalla segretaria “
[...]
) chiedeva all'avvocato Guido Palmieri il pagamento spontaneo della sentenza di cui sopra. Senonché CP_2
l'avv. (come anche l'avv. Vincenzo Bongiorni) sono consapevoli, dalla lettura del fascicolo che Controparte_1
l'unico difensore per gli appellanti è l'avvocato (al più l'avvocato Luca Ceriello) ma i difensori Parte_1 scrivono direttamente all'avvocato Guido Palmieri, che non esercita e che non svolge alcuna funzione defensionale nel fascicolo”.
2 Secondo l'attore, la condotta illecita sarebbe consistita nell'invio della richiesta di pagamento delle spese liquidate con la sentenza n. 627/2020 della Corte d'Appello di Milano “direttamente al cliente che – ancorché avvocato – non esercita la professione” (ossia l'avv. Guido Palmieri), “ignorando l'avvocato ti- tolare della causa” (ossia l'avv. . Parte_1
Dalla sentenza in esame (all. 3 fasc. convenuti) risulta tuttavia che l'avv. Guido Palmieri, oltre ad essere assistito dall'avv. si era costituito in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1
(nell'intestazione della sentenza si legge che gli appellanti erano “ […] con il patroci- Parte_1 nio dell'avv. Palmieri Guido e dell'avv. Ceriello Luca” e “Guido Palmieri […] con il patrocinio dell'avv. Palmie- ri Guido e dell'avv. ). Parte_1
La richiesta di pagamento risulta perciò inviata all'avv. Guido Palmieri come soggetto che ha esercitato ed esercita lo jus postulandi nel proprio interesse, il che impedisce di qualificare come il- lecita la condotta di cui l'attore si duole in questa sede.
4. – L'attore ha poi chiesto di dichiarare l'inefficacia della richiesta di pagamento proveniente da sia perché “non sottoscritta”, sia perché “non risulta riferibile alla stessa la mail dello Controparte_2
. Controparte_5
Premesso che non è neppure in contestazione la debenza del credito, risulta dagli atti che la ri- chiesta di pagamento è stata successivamente avanzata anche con mail del 24.02.2020 inviata dall'avv. Vincenzo Bongiorni (all. 4 fasc. convenuti).
È dunque evidente la carenza di un apprezzabile interesse in capo all'attore ad ottenere la declara- toria di inefficacia della prima richiesta di pagamento.
5. – L'attore ha infine proposto domanda di accertamento del suo diritto al compenso per presta- zioni professionali rese in favore di Controparte_3
È utile riportare testualmente le deduzioni svolte sul punto nell'atto di citazione: “[…] Del resto appare evidente che l' qui ancora convenuto, sia debitore quantomeno della prestazione giudiziale CP_3 consistita nella citazione avanti al Tribunale di Lecco contro il condominio . La procura alle liti è stata CP_4 sottoscritta a margine dal e la citazione è stata notificata il 20 maggio 2010. La prestazione professionale, CP_3 avente ad oggetto la impugnazione di delibera assembleare, ricade nelle cause di valore indeterminabile. Non solo, al convenuto spetta anche l'obbligo di pagamento della prestazione consistita nell'intervenuta transazione con il condominio”.
Nella comparsa di risposta il convenuto ha eccepito l'estrema genericità delle allegazioni avversa- rie e l'assenza di prova dell'attività professionale asseritamente svolta dall'attore; ha in ogni caso
3 contestato l'esistenza del diritto di credito azionato nei suoi confronti affermando che “tutta
l'attività professionale svolta” in passato dall'avv. in suo favore “è già stata onorata diversi anni Pt_1 fa” (pagg.
5-6 della comparsa di costituzione).
Per giurisprudenza consolidata, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per pre- stazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte
(Cass. n. 9314/2024; Cass. 21522/2019). Per l'accertamento del proprio credito il professionista ha infatti l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite (Cass. n. 15930/2018).
Nel caso di specie non risulta che l'attore abbia assolto al proprio onere di allegazione e prova.
In particolare, quanto al difetto di allegazione del titolo negoziale, va rilevato che:
a) nell'atto di citazione parte attrice descrive la propria attività professionale in modo estre- mamente vago e generico, senza neppure indicare gli estremi del giudizio nel cui ambito e in relazione al quale quell'attività sarebbe stata resa, e non produce alcun documento in grado di dimostrare né le prestazioni giudiziali né quelle stragiudiziali svolte nell'interesse del convenuto;
b) a fronte delle contestazioni di parte convenuta – relative proprio alla genericità e indeter- minatezza delle allegazioni di parte attrice, oltre che all'assenza di mezzi di prova (pag. 6 della comparsa) – l'attore non fornisce chiarimenti o precisazioni entro il maturare delle preclusioni assertive, non risultando da lui depositata la prima memoria ex art. 183, com- ma 6, c.p.c.
In un simile contesto, connotato da una deduzione estremamente fumosa dei fatti costitutivi della domanda, le carenze di allegazione non possono essere colmate attraverso i documenti prodotti e le richieste di prova formulate con la seconda memoria istruttoria.
Nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale è quello vigente nel nostro ordinamento, non può infatti dubitarsi che il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e, quindi, relativamente a fatti dedotti in modo specifico e circostanziato prima dello spirare delle preclusioni assertive.
Né può sostenersi che vi sia sovrapposizione e coincidenza temporale tra preclusioni assertive e probatorie, poiché nel rito ordinario le prime maturano prima delle seconde.
4 Ne consegue che è ben possibile – ed è proprio ciò che si è verificato nel presente giudizio – che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie (ossia prima del termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni as- sertive (ossia dopo il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: così, tra molte, Trib. Milano – sez. specializzata imprese, sent. 20.04.2023; Trib. Reggio Emilia, sent. 14.06.2012).
Ad ogni modo, sul versante probatorio:
a) con la seconda memoria istruttoria l'attore non ha depositato nessuno degli atti richiamati a sostegno della propria pretesa (atto di citazione notificato alla controparte, procura con- ferita dal convenuto, atto di transazione, provvedimento di estinzione del giudizio o altri atti o documenti comunque utili a fornire evidenza della prestazione asseritamente svolta e ad offrire criteri utili alla quantificazione di un eventuale compenso);
b) i documenti prodotti dall'attore sub all. 1 e 1.2 sono privi di sottoscrizione o di altri ele- menti idonei a provare il conferimento di un incarico professionale all'avv. da Pt_1 parte dell'ing. CP_3
c) non è stato prodotto alcun documento attestante un eventuale accordo tra le parti sul compenso.
L'estrema genericità delle allegazioni e le carenze probatorie – che l'attore avrebbe potuto age- volmente colmare attraverso il deposito di documentazione in suo possesso – impediscono per- tanto di verificare l'attività professionale effettivamente svolta e di procedere alla liquidazione dei compensi o anche solo di valutare la congruità di quelli richiesti in questa sede dall'attore.
6. – Alla luce delle considerazioni svolte, le domande di parte attrice vanno integralmente respin- te.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto ri- guardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
7. – Non si ravvisano invece i presupposti per condannare l'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendovi evidenza di mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Milano, Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
b) condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 18.02.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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