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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di conSIlio con i seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale al n° 193/2025 R.G.
da
, con l'avv. ZANOTTO ALESSANDRO Parte_1 ricorrente inabilitata nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 non costituiti
OGGETTO: revoca inabilitazione
Con l'intervento del PM che ha espresso parere favorevole pagina 1 di 5 Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10.07.2025 e decisa alla camera di conSIlio del 23.7.2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: in via principale e nel merito, disporre la revoca dell'inabilitazione, dichiarata con sentenza n. 552 pubblicata il 4.5.1999 dal Tribunale di Padova, a carico della SI.ra nata il Parte_1
10.11.1951 a Padova ed ivi residente in [...] (c.f. ) essendo C.F._1 cessata la causa dell'inabilitazione e, comunque, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
per
l'effetto, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 u.c. c.c., la trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare presso il Tribunale di Padova affinché pronunci decreto esecutivo di istituzione dell'amministrazione di sostegno, in via definitiva ed a tempo indeterminato, a favore della SI.ra
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
) dalla data di pubblicazione della sentenza ex art. 405 co. III c.c.; disporre che C.F._1
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune interessato proceda all'annotazione della sentenza.
Con vittoria di compensi, spese, oneri e accessori di legge.
MOTIVAZIONE
La SI.ra è stata dichiarata inabilitata con Sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova n. 552/1999 del 20.01.1999 a causa di infermità psichica. La stessa risulta invalida al
100% con indennità di accompagnamento (come da verbale definitivo di invalidità redatto dall'INPS in data 17.02.2017, doc. 03 allegato al ricorso).
La SI.ra è ospite della r.s.a. Configliachi di Padova sin dal 2011 ed è Parte_1 priva di una rete familiare di supporto, non avendo rapporti con i due fratelli in vita, i quali non si sono neppure costituiti nel presente procedimento.
Con Decreto del 20.04.2024, il GT invitava il Curatore, dott. , a valutare la Persona_1 sussistenza dei presupposti per chiudere la procedura di inabilitazione ed aprire un'amministrazione di sostegno. A fronte di istanza presentata dal Curatore in data
29.04.2024, il GT lo autorizzava all'adempimento con Decreto del 25.09.2024, avendo rilevato la necessità della beneficiaria di essere tutelata non solo nell'amministrazione del patrimonio, ma anche sotto il profilo personale.
All'esito dell'esame dell'inabilitata, effettuato dal Tribunale in data 10.07.2025, è emersa la sua totale assenza di autonomia: la SI.ra si presentava rallentata Pt_1 nell'eloquio, in difficoltà a formulare le parole e a rispondere;
non riconosceva il Giudice e, inizialmente, nemmeno il Curatore;
pertanto, si è avuto riscontro che, a causa della patologia pagina 2 di 5 dalla quale è affetta, ella non è orientata nel tempo e nello spazio, né è in grado di gestirsi senza supporto, come confermato dall'assistente sociale della r.s.a., presente all'esame.
Attualmente la SI.ra è assistita dal Curatore dott. ; tuttavia, vista Pt_1 Persona_1
l'evoluzione gravemente peggiorativa del quadro psicopatologico e la totale incapacità di gestione personale e patrimoniale, il Curatore ha segnalato la necessità di nomina di un
Amministratore di sostegno.
La documentazione acquisita e l'esito dell'audizione sopra richiamati costituiscono elementi di per sé sufficienti a confermare la necessità di garantire alla SI.ra Pt_1 un'adeguata tutela, da individuarsi nella misura dell'amministrazione di sostegno, che presenta una maggiore flessibilità e possibilità di adattamento alle eSIenze del beneficiario.
Appare opportuno a tal proposito ricordare la giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n. 6 che, all'art. 3, introduce la figura dell'amministratore di sostegno. La Corte Costituzionale sancisce una generale preferenza dell'ordinamento per la misura dell'amministratore di sostegno rispetto all'inabilitazione e all'interdizione: “la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 440 del 09/12/2005).
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta per meglio definire il rapporto tra le diverse misure di protezione previste dal codice civile, in particolare specificando che
“l'amministrazione di sostegno […] ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle pagina 3 di 5 eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cassazione, sez. 1, sentenza 13584 del 12/06/2006).
Pertanto, si ritiene che la misura dell'inabilitazione debba essere revocata per consentire la nomina dell'amministratore di sostegno, misura che si ritiene più adeguata alla situazione personale della SI.ra la quale necessita all'evidenza di un supporto sia Pt_1 nella gestione della quotidianità sia nel compimento di atti di amministrazione, anche in ambito patrimoniale.
Ciò posto, deve convenirsi che nella specie si possa interpretare in modo estensivo l'art. 429 cod. civ. e quindi, pur non essendo cessata la causa dell'inabilitazione, questa vada revocata, in quanto risulta preferibile tutelare la SI.ra attraverso un amministratore Pt_1 di sostegno, misura ritenuta adeguata al caso concreto.
La decisione appare in linea con la giurisprudenza di merito, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Mantova del 19 luglio 2016, la quale stabilisce che: “Tenuto conto dei principi ispiratori della legge n. 6/2004, deve ritenersi consentita una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 429 c.p.c. nel senso che, nell'ipotesi in cui non sia venuta meno la causa dell'inabilitazione, può disporsi la revoca di tale misura e l'applicazione della amministrazione di sostegno, ove quest'ultima appaia in concreto maggiormente adeguata alle eSIenze di tutela della persona interessata.”
Si trasmettono pertanto gli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Padova affinché disponga la nomina di un amministratore di sostegno, in via definitiva ed a tempo indeterminato, a favore della SI.ra . Parte_1
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. revoca l'inabilitazione pronunciata con sentenza n° 552/1999 del Tribunale di Padova nei confronti di , nata a [...] il [...]; Parte_1
2. trasmette gli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Padova, affinché disponga la nomina di un amministratore di sostegno, in via definitiva e a tempo indeterminato,
a favore della SI.ra ; Parte_1
3. ordina che a cura della Cancelleria la presente sentenza, appena passata in giudicato, venga annotata nell'apposito registro, ex art. 423 c.c., e comunicata entro dieci giorni al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
4. nulla sulle spese. pagina 4 di 5 Padova, così deciso nella camera di conSIlio del 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di conSIlio con i seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale al n° 193/2025 R.G.
da
, con l'avv. ZANOTTO ALESSANDRO Parte_1 ricorrente inabilitata nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 non costituiti
OGGETTO: revoca inabilitazione
Con l'intervento del PM che ha espresso parere favorevole pagina 1 di 5 Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10.07.2025 e decisa alla camera di conSIlio del 23.7.2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: in via principale e nel merito, disporre la revoca dell'inabilitazione, dichiarata con sentenza n. 552 pubblicata il 4.5.1999 dal Tribunale di Padova, a carico della SI.ra nata il Parte_1
10.11.1951 a Padova ed ivi residente in [...] (c.f. ) essendo C.F._1 cessata la causa dell'inabilitazione e, comunque, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
per
l'effetto, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 u.c. c.c., la trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare presso il Tribunale di Padova affinché pronunci decreto esecutivo di istituzione dell'amministrazione di sostegno, in via definitiva ed a tempo indeterminato, a favore della SI.ra
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
) dalla data di pubblicazione della sentenza ex art. 405 co. III c.c.; disporre che C.F._1
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune interessato proceda all'annotazione della sentenza.
Con vittoria di compensi, spese, oneri e accessori di legge.
MOTIVAZIONE
La SI.ra è stata dichiarata inabilitata con Sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova n. 552/1999 del 20.01.1999 a causa di infermità psichica. La stessa risulta invalida al
100% con indennità di accompagnamento (come da verbale definitivo di invalidità redatto dall'INPS in data 17.02.2017, doc. 03 allegato al ricorso).
La SI.ra è ospite della r.s.a. Configliachi di Padova sin dal 2011 ed è Parte_1 priva di una rete familiare di supporto, non avendo rapporti con i due fratelli in vita, i quali non si sono neppure costituiti nel presente procedimento.
Con Decreto del 20.04.2024, il GT invitava il Curatore, dott. , a valutare la Persona_1 sussistenza dei presupposti per chiudere la procedura di inabilitazione ed aprire un'amministrazione di sostegno. A fronte di istanza presentata dal Curatore in data
29.04.2024, il GT lo autorizzava all'adempimento con Decreto del 25.09.2024, avendo rilevato la necessità della beneficiaria di essere tutelata non solo nell'amministrazione del patrimonio, ma anche sotto il profilo personale.
All'esito dell'esame dell'inabilitata, effettuato dal Tribunale in data 10.07.2025, è emersa la sua totale assenza di autonomia: la SI.ra si presentava rallentata Pt_1 nell'eloquio, in difficoltà a formulare le parole e a rispondere;
non riconosceva il Giudice e, inizialmente, nemmeno il Curatore;
pertanto, si è avuto riscontro che, a causa della patologia pagina 2 di 5 dalla quale è affetta, ella non è orientata nel tempo e nello spazio, né è in grado di gestirsi senza supporto, come confermato dall'assistente sociale della r.s.a., presente all'esame.
Attualmente la SI.ra è assistita dal Curatore dott. ; tuttavia, vista Pt_1 Persona_1
l'evoluzione gravemente peggiorativa del quadro psicopatologico e la totale incapacità di gestione personale e patrimoniale, il Curatore ha segnalato la necessità di nomina di un
Amministratore di sostegno.
La documentazione acquisita e l'esito dell'audizione sopra richiamati costituiscono elementi di per sé sufficienti a confermare la necessità di garantire alla SI.ra Pt_1 un'adeguata tutela, da individuarsi nella misura dell'amministrazione di sostegno, che presenta una maggiore flessibilità e possibilità di adattamento alle eSIenze del beneficiario.
Appare opportuno a tal proposito ricordare la giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n. 6 che, all'art. 3, introduce la figura dell'amministratore di sostegno. La Corte Costituzionale sancisce una generale preferenza dell'ordinamento per la misura dell'amministratore di sostegno rispetto all'inabilitazione e all'interdizione: “la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 440 del 09/12/2005).
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta per meglio definire il rapporto tra le diverse misure di protezione previste dal codice civile, in particolare specificando che
“l'amministrazione di sostegno […] ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle pagina 3 di 5 eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cassazione, sez. 1, sentenza 13584 del 12/06/2006).
Pertanto, si ritiene che la misura dell'inabilitazione debba essere revocata per consentire la nomina dell'amministratore di sostegno, misura che si ritiene più adeguata alla situazione personale della SI.ra la quale necessita all'evidenza di un supporto sia Pt_1 nella gestione della quotidianità sia nel compimento di atti di amministrazione, anche in ambito patrimoniale.
Ciò posto, deve convenirsi che nella specie si possa interpretare in modo estensivo l'art. 429 cod. civ. e quindi, pur non essendo cessata la causa dell'inabilitazione, questa vada revocata, in quanto risulta preferibile tutelare la SI.ra attraverso un amministratore Pt_1 di sostegno, misura ritenuta adeguata al caso concreto.
La decisione appare in linea con la giurisprudenza di merito, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Mantova del 19 luglio 2016, la quale stabilisce che: “Tenuto conto dei principi ispiratori della legge n. 6/2004, deve ritenersi consentita una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 429 c.p.c. nel senso che, nell'ipotesi in cui non sia venuta meno la causa dell'inabilitazione, può disporsi la revoca di tale misura e l'applicazione della amministrazione di sostegno, ove quest'ultima appaia in concreto maggiormente adeguata alle eSIenze di tutela della persona interessata.”
Si trasmettono pertanto gli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Padova affinché disponga la nomina di un amministratore di sostegno, in via definitiva ed a tempo indeterminato, a favore della SI.ra . Parte_1
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. revoca l'inabilitazione pronunciata con sentenza n° 552/1999 del Tribunale di Padova nei confronti di , nata a [...] il [...]; Parte_1
2. trasmette gli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Padova, affinché disponga la nomina di un amministratore di sostegno, in via definitiva e a tempo indeterminato,
a favore della SI.ra ; Parte_1
3. ordina che a cura della Cancelleria la presente sentenza, appena passata in giudicato, venga annotata nell'apposito registro, ex art. 423 c.c., e comunicata entro dieci giorni al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
4. nulla sulle spese. pagina 4 di 5 Padova, così deciso nella camera di conSIlio del 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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