TRIB
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/08/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
all'esito di udienza ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 541/24
da: Parte_1
ricorrente
elettivamente domiciliata in Treviso presso lo studio dell'avv. Cristiano Dalla Torre che la rappresenta e difende per mandato depositato con il ricorso;
contro
: Controparte_1 Controparte_2
resistente
elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede dell' , rappresentato Controparte_3
e difeso da funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c..
IN PUNTO: retribuzione professionale docenti
Tribunale di Treviso
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2024 la parte ricorrente deduceva di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a CP_1
tempo determinato nel corso degli a.s. da 2019/20 2020/21 e lamentava di non avere percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001,
corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato CP_1
contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Richiamato il c.d. principio di non discriminazione così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza di Cassazione – già
pronunciatasi sul punto con l'ordinanza n. 20015/18 – chiedeva la condanna del al CP_1
pagamento dell'emolumento in questione per i periodi lavorati negli anni in contestazione.
Si costituiva in giudizio il sostenendo che la retribuzione professionale docenti prevista CP_1
dall'art.7 del CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi. Sul punto affermava inoltre che il rinvio all'art.25 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, determinerebbe una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” con conseguente spettanza di tale voce retributiva solamente nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Contestava altresì la quantificazione della somma pretesa evidenziando la presenza di diversi giorni di assenza per malattia implicanti la decurtazione della RPD ed eccepiva la prescrizione quinquennale.
- 2 - Tribunale di Treviso
Calendarizzata l'udienza ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note autorizzate. Letti gli atti e le note, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Sulla questione oggetto di causa è intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018
ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed
educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella
previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è
stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020, che pure si condivide e richiama,
in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato
alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere
trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto
di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni
oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la
sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al
disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza
della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni
oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato,
sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce
- 3 - Tribunale di Treviso
retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di
desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti
il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo
operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova
voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto
professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del
servizio;”.
Peraltro, nel caso di specie, sia pur in presenza di una pluralità di contratti, parte ricorrente risulta aver lavorato con continuità nel corso degli a.s. in questione e, in ogni caso, non è possibile escludere la spettanza dell'emolumento rivendicato considerando che la funzione di docenza non può che essere stata svolta in modo pieno e che la mera brevità della supplenza è solo una circostanza di fatto, inidonea a differenziare la posizione del docente rispetto a quelli destinatari di supplenze più lunghe.
In ordine al quantum debeatur il si è limitato ad eccepire la presenza di alcuni giorni di CP_1
assenza per malattia (con decurtazione parziale della retribuzione e della RPD) e di un giorno di assenza con decurtazione totale della retribuzione e anche della RPD. Il rilievo è corretto atteso che ai sensi dell'art. 25, co. 7 del CCNI comparto scuola, “per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura”. Nell'ambito delle note dimesse, il difensore attoreo – prendendo atto del rilievo – ha provveduto a quantificare le somme da sottrarre in adesione all'eccezione di parte resistente. Tenuto
conto dell'importo mensile spettante a titolo di RPD (da cui si può ricavare l'importo giornaliero) e tenuto conto della riduzione al 50% per i giorni di assenza per malattia ex art. 19 CCNL 2007
comparto scuola e della riduzione al 100% per il giorno indicato dal (i giorni sono stati CP_1
indicati nella memoria difensiva del ), la quantificazione svolta appare corretta. CP_1
- 4 - Tribunale di Treviso
Infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale tenuto conto che le somme richieste si riferiscono a periodi contenuti nei cinque anni a ritroso dalla data di inoltro della diffida a mezzo pec dimessa in atti (del 28.03.2024). Il va quindi condannato a corrispondere alla CP_1
ricorrente le differenze retributive spettanti a titolo di RPD per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21
pari ad Euro 1.527,99, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della causa, del carattere seriale del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto negli a.s. da 2019/20 a 2020/21; CP_1
2) Per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, CP_1
pari ad Euro 1.527,99 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
Euro 1.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Treviso, 2.08.2024
Il Giudice
dott. Filippo Giordan
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
all'esito di udienza ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 541/24
da: Parte_1
ricorrente
elettivamente domiciliata in Treviso presso lo studio dell'avv. Cristiano Dalla Torre che la rappresenta e difende per mandato depositato con il ricorso;
contro
: Controparte_1 Controparte_2
resistente
elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede dell' , rappresentato Controparte_3
e difeso da funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c..
IN PUNTO: retribuzione professionale docenti
Tribunale di Treviso
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2024 la parte ricorrente deduceva di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a CP_1
tempo determinato nel corso degli a.s. da 2019/20 2020/21 e lamentava di non avere percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001,
corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato CP_1
contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Richiamato il c.d. principio di non discriminazione così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza di Cassazione – già
pronunciatasi sul punto con l'ordinanza n. 20015/18 – chiedeva la condanna del al CP_1
pagamento dell'emolumento in questione per i periodi lavorati negli anni in contestazione.
Si costituiva in giudizio il sostenendo che la retribuzione professionale docenti prevista CP_1
dall'art.7 del CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi. Sul punto affermava inoltre che il rinvio all'art.25 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, determinerebbe una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti” con conseguente spettanza di tale voce retributiva solamente nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Contestava altresì la quantificazione della somma pretesa evidenziando la presenza di diversi giorni di assenza per malattia implicanti la decurtazione della RPD ed eccepiva la prescrizione quinquennale.
- 2 - Tribunale di Treviso
Calendarizzata l'udienza ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note autorizzate. Letti gli atti e le note, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Sulla questione oggetto di causa è intervenuta la Suprema Corte, che con ordinanza n.20015/2018
ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed
educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella
previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è
stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020, che pure si condivide e richiama,
in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato
alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere
trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto
di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni
oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la
sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al
disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza
della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni
oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato,
sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce
- 3 - Tribunale di Treviso
retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di
desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti
il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo
operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova
voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto
professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del
servizio;”.
Peraltro, nel caso di specie, sia pur in presenza di una pluralità di contratti, parte ricorrente risulta aver lavorato con continuità nel corso degli a.s. in questione e, in ogni caso, non è possibile escludere la spettanza dell'emolumento rivendicato considerando che la funzione di docenza non può che essere stata svolta in modo pieno e che la mera brevità della supplenza è solo una circostanza di fatto, inidonea a differenziare la posizione del docente rispetto a quelli destinatari di supplenze più lunghe.
In ordine al quantum debeatur il si è limitato ad eccepire la presenza di alcuni giorni di CP_1
assenza per malattia (con decurtazione parziale della retribuzione e della RPD) e di un giorno di assenza con decurtazione totale della retribuzione e anche della RPD. Il rilievo è corretto atteso che ai sensi dell'art. 25, co. 7 del CCNI comparto scuola, “per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura”. Nell'ambito delle note dimesse, il difensore attoreo – prendendo atto del rilievo – ha provveduto a quantificare le somme da sottrarre in adesione all'eccezione di parte resistente. Tenuto
conto dell'importo mensile spettante a titolo di RPD (da cui si può ricavare l'importo giornaliero) e tenuto conto della riduzione al 50% per i giorni di assenza per malattia ex art. 19 CCNL 2007
comparto scuola e della riduzione al 100% per il giorno indicato dal (i giorni sono stati CP_1
indicati nella memoria difensiva del ), la quantificazione svolta appare corretta. CP_1
- 4 - Tribunale di Treviso
Infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale tenuto conto che le somme richieste si riferiscono a periodi contenuti nei cinque anni a ritroso dalla data di inoltro della diffida a mezzo pec dimessa in atti (del 28.03.2024). Il va quindi condannato a corrispondere alla CP_1
ricorrente le differenze retributive spettanti a titolo di RPD per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21
pari ad Euro 1.527,99, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della causa, del carattere seriale del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto negli a.s. da 2019/20 a 2020/21; CP_1
2) Per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, CP_1
pari ad Euro 1.527,99 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
Euro 1.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Treviso, 2.08.2024
Il Giudice
dott. Filippo Giordan
- 5 -