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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/09/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. Vg. 84/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. Vg. 84/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UCCELLI ELENA
e
ALESSANDRO NU (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
IELLAMO GRAZIELLA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13.01.2025, veniva richiesta separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 15.12.1979 in Firenze (FI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Firenze (FI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1979 Parte 2 Serie A n. 1178.
In data 20.02.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio in ordine alla pronuncia di separazione, la quale veniva disposta con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 24.02.2025 n. 103/2025. Con ordinanza del 24.02.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per la decisione in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e veniva fissata udienza al 18.09.2025.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza. Il tutto come da dispositivo. Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Livorno dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Firenze (FI) il 15.12.1979 tra e DR NU, trascritto nei registri dello Parte_1 stato civile del Comune di Firenze nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1979 Parte 2 Serie A n. 1178.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) nella casa familiare, sita in Livorno, Via Baciocchi 40, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad abitare quest'ultima; Pt_1
2) ai fini della risoluzione della crisi familiare, per la definizione di pendenze economiche tra le parti e ai fini della divisione dei beni caduti in comunione, i coniugi convengono quanto segue. La sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire in favore del sig. DR Parte_1
NU, entro un mese dal deposito della sentenza di divorzio, la quota parte della piena proprietà dei seguenti immobili: A) appartamento per civile abitazione sito in Mira (VE), Via Sant'Antonio 72/F, identificato come segue: foglio 32 particella 1173 sub 52 categoria A/2 vani 4,5 rendita catastale € 383,47; garage di mq 14 foglio 32 particella 1173 sub 17 categoria c/6 rendita catastale € 50,61; ripostiglio di mq 2 foglio 32 particella 1173 sub 44 categoria C/2 rendita catastale € 3,51; B) appartamento per civile abitazione sito in Messina, Via Lavinia snc identificato come segue: foglio 2 particella 33, sub 19 categoria A/2 classe 8 , vani 1,5 rendita catastale € 51,13.
I coniugi si riservano comunque la facoltà di una miglior individuazione di quanto oggetto dell'obbligato trasferimento, nonché quella di rettifica dei dati sopra indicati da attuare e porre in essere nel definitivo atto di trasferimento che andranno a sottoscrivere entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio.
Le parti chiedono relativamente a detti trasferimenti e ad ogni suo aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa – vedi sentenza Corte Costituzionale n. 154/99 e n. 202/2003, sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21/06/12 art. 2, n. 18/E del 29/05/13 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/2/14 paragrafo 9); le spese notarili ed accessorie saranno ad integrale carico del sig. DR NU. 3) Il sig. NU si impegna e obbliga a versare alla sig.ra previa Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 15.000,00 a mezzo bonifico bancario entro una settimana dalla data dell'udienza di comparizione. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo una tantum ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
4) Dichiarano quindi i coniugi di avere risolto e definito, con il presente accordo, ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Firenze (FI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 18.9.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. Vg. 84/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UCCELLI ELENA
e
ALESSANDRO NU (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
IELLAMO GRAZIELLA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13.01.2025, veniva richiesta separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 15.12.1979 in Firenze (FI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Firenze (FI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1979 Parte 2 Serie A n. 1178.
In data 20.02.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio in ordine alla pronuncia di separazione, la quale veniva disposta con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 24.02.2025 n. 103/2025. Con ordinanza del 24.02.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per la decisione in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e veniva fissata udienza al 18.09.2025.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza. Il tutto come da dispositivo. Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Livorno dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Firenze (FI) il 15.12.1979 tra e DR NU, trascritto nei registri dello Parte_1 stato civile del Comune di Firenze nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1979 Parte 2 Serie A n. 1178.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) nella casa familiare, sita in Livorno, Via Baciocchi 40, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad abitare quest'ultima; Pt_1
2) ai fini della risoluzione della crisi familiare, per la definizione di pendenze economiche tra le parti e ai fini della divisione dei beni caduti in comunione, i coniugi convengono quanto segue. La sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire in favore del sig. DR Parte_1
NU, entro un mese dal deposito della sentenza di divorzio, la quota parte della piena proprietà dei seguenti immobili: A) appartamento per civile abitazione sito in Mira (VE), Via Sant'Antonio 72/F, identificato come segue: foglio 32 particella 1173 sub 52 categoria A/2 vani 4,5 rendita catastale € 383,47; garage di mq 14 foglio 32 particella 1173 sub 17 categoria c/6 rendita catastale € 50,61; ripostiglio di mq 2 foglio 32 particella 1173 sub 44 categoria C/2 rendita catastale € 3,51; B) appartamento per civile abitazione sito in Messina, Via Lavinia snc identificato come segue: foglio 2 particella 33, sub 19 categoria A/2 classe 8 , vani 1,5 rendita catastale € 51,13.
I coniugi si riservano comunque la facoltà di una miglior individuazione di quanto oggetto dell'obbligato trasferimento, nonché quella di rettifica dei dati sopra indicati da attuare e porre in essere nel definitivo atto di trasferimento che andranno a sottoscrivere entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio.
Le parti chiedono relativamente a detti trasferimenti e ad ogni suo aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa – vedi sentenza Corte Costituzionale n. 154/99 e n. 202/2003, sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21/06/12 art. 2, n. 18/E del 29/05/13 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/2/14 paragrafo 9); le spese notarili ed accessorie saranno ad integrale carico del sig. DR NU. 3) Il sig. NU si impegna e obbliga a versare alla sig.ra previa Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 15.000,00 a mezzo bonifico bancario entro una settimana dalla data dell'udienza di comparizione. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo una tantum ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
4) Dichiarano quindi i coniugi di avere risolto e definito, con il presente accordo, ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Firenze (FI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 18.9.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra