Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 13-2-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4389/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(1-10-1952), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gentile, Parte_1
e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Giuliana Cavalcanti, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28-7-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, esponeva di aver presentato in data 28-11-2022 una domanda Parte_1 diretta ad ottenere l'assegno sociale, e lamentava che la stessa fosse stata respinta per non essere stato provato lo stato di bisogno economico. Concludeva chiedendo dichiararsi il suo diritto a percepire l'assegno sociale, con condanna dell' al pagamento dello stesso in suo favore. CP_1
Si costituiva l' in data 5-5-2024 deducendo “L'Istituto fonda il rigetto della domanda CP_1 sul presupposto che l'istante avrebbe causato, con il proprio comportamento, lo stato di indigenza, precondizione per ottenere la prestazione assistenziale di cui si discute procedendo con diverse donazioni di immobili e fabbricati e di vendita di azioni nei due anni immediatamente precedenti la domanda di assegno sociale. In particolare , come emerge dalla consultazione delle banche dati di Agenzia dell'Entrate in atti, l'istante: in data 4.10.2019 ha donato un immobile del valore di euro 45.000,00; in data 16.12.2019 ha donato un fabbricato del valore di euro 28.000,00; in data 22.09.2021 ha donato un immobile del valore di euro 29.706,00; in data 10.12.2021 ha rinunciato all'usufrutto per il valore di euro 36.000,00; in data 9.02.2022 è dante causa in una compravendita di azioni per il valore di euro 24.000,00”. Chiedeva quindi il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 13-2-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza
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