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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2463/2024
Udienza del 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2463/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 2463/2024
avente ad oggetto: assegno sociale (art. 3, comma 6, legge n. 335/1995).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 01/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo che il Tribunale voglia accertare CP_1 il diritto all'erogazione dell'assegno sociale in proprio favore, avendo l'Istituto previdenziale rigettato la domanda amministrativa n.
9040000045565, presentata in data 02/01/2024.
In particolare, la domanda era stata rigettata con la seguente motivazione: «Non sono stati inviati redditi esteri e documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale»
(comunicazione datata 21/05/2024, Protocollo:
.2200.25/05/2024.0153424 - doc. n. 6 allegato al ricorso). CP_1
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia «dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite».
3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.1. Si deve dare atto che alla richiesta dell' ha aderito anche la CP_1 ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, opponendosi però a quella di compensazione delle spese di lite.
4. L' , in effetti, re melius perpensa, ha provveduto, medio CP_1 tempore, all'accoglimento della domanda di assegno sociale presentata il 02/01/2024 (si veda la comunicazione di liquidazione datata
23/04/2025 dell'Assegno n. 078-220004057589 Cat. AS, decorrenza 1° febbraio 2024 - doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
La stessa comunicazione dà anche atto della liquidazione degli
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 2463/2024
arretrati (a partire dal mese di febbraio 2024).
4.1. La ricorrente ha quindi conseguito esattamente il bene della vita richiesto con il ricorso, sicché è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
5. In ordine alle spese, esse seguono la c.d. soccombenza virtuale, essendo stato, di fatto, riconosciuto (comunque solo dopo la notifica del ricorso) l'errore commesso nel rigettare la domanda della ricorrente.
5.1. Tuttavia, lo spontaneo ravvedimento, intervenuto prima dell'udienza di discussione, giustifica, quanto meno, una compensazione parziale, avendo in tal modo l' agevolato e semplificato la CP_1 definizione del contenzioso.
Si stima equo determinare la misura della compensazione nella metà delle spese (con riferimento ai compensi difensivi e, quindi, con esclusione del contributo unificato che viene, invece, riconosciuto per intero), che, pertanto, vengono indicate in dispositivo già compensate in detta misura.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che, previa CP_1 compensazione per la metà (con riferimento ai compensi difensivi), si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed €
1.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 del d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Gianluca De Santis.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 3 di 3
Udienza del 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2463/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 2463/2024
avente ad oggetto: assegno sociale (art. 3, comma 6, legge n. 335/1995).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 01/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo che il Tribunale voglia accertare CP_1 il diritto all'erogazione dell'assegno sociale in proprio favore, avendo l'Istituto previdenziale rigettato la domanda amministrativa n.
9040000045565, presentata in data 02/01/2024.
In particolare, la domanda era stata rigettata con la seguente motivazione: «Non sono stati inviati redditi esteri e documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale»
(comunicazione datata 21/05/2024, Protocollo:
.2200.25/05/2024.0153424 - doc. n. 6 allegato al ricorso). CP_1
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia «dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite».
3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.1. Si deve dare atto che alla richiesta dell' ha aderito anche la CP_1 ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, opponendosi però a quella di compensazione delle spese di lite.
4. L' , in effetti, re melius perpensa, ha provveduto, medio CP_1 tempore, all'accoglimento della domanda di assegno sociale presentata il 02/01/2024 (si veda la comunicazione di liquidazione datata
23/04/2025 dell'Assegno n. 078-220004057589 Cat. AS, decorrenza 1° febbraio 2024 - doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
La stessa comunicazione dà anche atto della liquidazione degli
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 2463/2024
arretrati (a partire dal mese di febbraio 2024).
4.1. La ricorrente ha quindi conseguito esattamente il bene della vita richiesto con il ricorso, sicché è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
5. In ordine alle spese, esse seguono la c.d. soccombenza virtuale, essendo stato, di fatto, riconosciuto (comunque solo dopo la notifica del ricorso) l'errore commesso nel rigettare la domanda della ricorrente.
5.1. Tuttavia, lo spontaneo ravvedimento, intervenuto prima dell'udienza di discussione, giustifica, quanto meno, una compensazione parziale, avendo in tal modo l' agevolato e semplificato la CP_1 definizione del contenzioso.
Si stima equo determinare la misura della compensazione nella metà delle spese (con riferimento ai compensi difensivi e, quindi, con esclusione del contributo unificato che viene, invece, riconosciuto per intero), che, pertanto, vengono indicate in dispositivo già compensate in detta misura.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che, previa CP_1 compensazione per la metà (con riferimento ai compensi difensivi), si liquidano nelle somme di € 43,00 per esborsi ed €
1.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 del d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Gianluca De Santis.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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