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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2024, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 909/2021
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 909 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Serenella Pancali, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liliana Controparte_1 C.F._2
Tari e Alfonso Donnarumma, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale – con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: richiama le difese tutte, in atti e a verbale, e da ultimo le note di trattazione
scritta per la udienza dell'11.10.2023 anche in relazione alla proposta conciliativa, e precisa le
pagina 1 di 10 conclusioni come in atti, con espressa richiesta di condanna del resistente alle spese di lite;
- chiede
altresì la condanna del resistente anche in relazione al 909/21-sub 1 promosso dal e rigettato, CP_1
nonché in relazione al necessitato procedimento rg 909/21 sub 2 promosso dalla concludente, ed
accolto, per il quale riservava la statuizione sulle spese al merito;
- chiede che la causa sia assunta in
decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. - in via meramente subordinata richiama
integralmente le richieste istruttorie tutte articolate nella memoria ex art. 183, VI comma cpc 2° e 3°
termine, da intendersi trascritte nel presente atto, chiedendone la ammissione, e ribadendo la
inammissibilità, per le ragioni già esposte in atti, del duplice deposito della avversa memoria
istruttoria.
Per parte resistente: si riporta pedissequamente a tutti gli scritti difensivi precedentemente depositati
ed, in particolare, si precisano le seguenti conclusioni chiedendone, contrariis reiectis, l'integrale
accoglimento:
1- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
con addebito alla moglie per aver disatteso il dovere di collaborazione e comunione nonché
[...]
condivisione matrimoniale;
2- RIGETTARE la richiesta di addebito della separazione non sussistendo
il presupposto giuridico;
3- REVOCARE l'assegno di mantenimento concesso alla ricorrente con
provvedimento presidenziale non sussistendo i principi giuridici per la conferma;
4- RIGETTARE la
richiesta di pagamento delle utenze domestiche della ex casa coniugale, confermando la non
assegnazione della stessa a nessuno dei due coniugi, considerando la maggiore età ed autonomia
economica dei figli. Si impugna e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito
perché infondato in fatto e diritto, insistendo per il suo rigetto. Infine, si chiede che la causa sia
trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 22.2.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tra le parti con
[...]
addebito della stessa al marito, di assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in Pontinia,
Via Aldo Moro con quanto in essa contenuto, concedendo termine di giorni dieci al marito per lasciare la casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla pagina 2 di 10 moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile non inferiore ad euro 800,00, oltre
al pagamento delle utenze della casa coniugale, nonché la prosecuzione del pagamento della rata di
finanziamento in corso.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Latina in data 14.9.1991; dal matrimonio erano nati due figli,
Per_ Per_
(27.5.1993) e (20.9.1998); l'unione, serena e consolidata, era stata travolta dalla scoperta
da parte della ricorrente di una perdurante (tuttora) relazione extraconiugale del marito, iniziata nel
maggio del 2018 allorché lo stesso si trovava in Sardegna per lavoro dal luglio 2017; precedentemente
alla insorgenza della relazione extraconiugale, la vita familiare e di coppia si svolgeva serenamente
anche nel rapporto con i figli, i familiari, e gli amici, ed i i coniugi avevano regolari rapporti intimi; la crisi coniugale era seguita, difatti, alla scoperta della (nell'estate del 2019) Pt_1
dell'infedeltà del marito;
nonostante la ribadita volontà di rimanere con la moglie il marito aveva infine manifestato l'intento di non dare ulteriore corso alla unione matrimoniale, e da quel
momento aveva assunto con la moglie un atteggiamento di totale disinteresse;
la ricorrente riservava di svolgere azione risarcitoria stante l'illecito endofamiliare, fonte di risarcimento del danno in quanto
incidente sullo stato di salute della ricorrente;
in tutti gli anni di matrimonio la si era Pt_1
dedicata alla cura del marito e dei figli, attendendo altresì alle faccende domestiche ed al contempo
prestando attività lavorativa per otto ore giornaliere nel negozio di proprietà del marito e della sorella,
senza mai ricevere corrispettivo;
la ricorrente, per fronteggiare situazione debitoria del negozio,
in data 3.6.2019 (immediatamente prima di scoprire la relazione extra-coniugale del marito),
su richiesta del , aveva accettato di sottoscrivere un contratto di finanziamento di € CP_1
17.000 con rata di € 286,29 mensili con sino al 27.6.2026, il cui pagamento, CP_2
attualmente, veniva onorato dal;
la ricorrente riceveva missiva del 14.12.2020 con la CP_1
quale il coniuge, amministratore, comunicava che il negozio sarebbe rimasto “chiuso per alcuni giorni
al fine di effettuare l'inventario”, ed immediatamente dopo altra missiva del 16.12.2020, con la quale le
veniva comunicata la revoca delle “deleghe bancarie” e richiesta la restituzione del “blocchetto degli
assegni e carta di credito”; inoltre la aveva appreso che i datori di lavoro non avevano Pt_1
provveduto a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, con ulteriore grave danno della
pagina 3 di 10 ricorrente; il svolgeva attività di tecnico (operaio 4^ livello con specifiche mansioni tecnico CP_1
organizzative in settore di scavi elettrici alle dipendenze della società Effe & C. srl con stipendio di €
2.992,00, stipendio netto di circa € 2.200,00 con 13^ mensilità; la casa coniugale sita in Pontinia,
Via Aldo Moro n. 28, di circa 100 mq, era di proprietà comune dei coniugi;
il era CP_1
altresì proprietario pro quota, per successione paterna, di altri 2 immobili, siti in Pontinia e
Per_ Sonnino;
il figlio primogenito , maggiorenne, si era trasferito in altra abitazione con la
Per_ propria compagna, mentre la secondogenita, , maggiorenne, conviveva con la madre nella casa coniugale, in attesa di reperire un'attività lavorativa stabile, lavorando attualmente in modo precario ed occasionale come insegnante di ginnastica in palestra.
non si opponeva alla domanda di separazione ed, in via riconvenzionale, ne Controparte_1
chiedeva l'addebito alla moglie, previo rigetto della domanda di addebito avanzata dalla chiedeva, altresì, di rigettare la domanda di mantenimento della moglie e di Pt_1
condanna al pagamento delle utenze domestiche.
A sostegno delle proprie domande, parte resistente assumeva che: per fronteggiare gli emergenti problemi economici in un periodo in cui il lavoro del D'Alessio dava poche soddisfazioni, lo stesso a seguito di decisione presa d'accordo con la moglie, era andato a lavorare fuori sede (nel 2016 ad Oristano per qualche mese, quindi a Cuneo, a Sondrio e a
Venezia per cinque mesi, successivamente in Sardegna); il lavoro fuori regione era divenuto motivo di contrasto tra i coniugi;
scoperta la presunta frequentazione del con un'altra CP_1
donna, la aveva deciso di perdonarlo, tanto che nel mese di settembre 2019 i coniugi Pt_1
avevano trascorso insieme una vacanza presso le terme di Saturnia per festeggiare l'anniversario di
matrimonio; probabilmente, però, la crisi era molto più profonda e ormai insanabile, tanto che quando
nel mese di marzo 2020 (in fase di emergenza Covid19), il resistente tornava definitivamente dalla
Sardegna per stare in famiglia, la moglie gli chiedeva di andarsene dalla sorella, dimostrando di aver
realizzato l'idea di separarsi;
il matrimonio tra le parti era già concluso molto prima del 2018; a proposito del lavoro nell'azienda del marito, occorreva considerare che la ne era Pt_1
stata amministratore di fatto, occupandosi della gestione materiale ed economica dell'esercizio commerciale, degli ordini, delle commesse e dei rapporti con i fornitori;
la pagina 4 di 10 ricorrente, difatti, provvedeva al pagamento delle merci ed aveva la delega per operare sui conti correnti della Società; nel momento di crisi della società la anziché attendere la Pt_1
collocazione in Cassa Integrazione, aveva preferito procedere alla presentazione delle dimissioni,
prima della chiusura definitiva della Ditta e, pertanto, essendosi licenziata non aveva diritto all'assegno di mantenimento;
il percepiva una paga più bassa di quella CP_1
rappresentata dalla ed era onerato del pagamento di vari debiti, anche legati Pt_1
all'attività commerciale, oltre che dalle spese sostenute per la permanenza fuori casa e addirittura fuori regione mentre la ricorrente era rimasta nella casa coniugale e percepiva il sussidio di disoccupazione.
Con ordinanza del 20.12.2021, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
rigettava la richiesta di assegnazione della ex casa coniugale, poneva a carico del marito l'assegno di mantenimento in favore della moglie di € 300,00 mensili e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per comparizione delle parti e per la trattazione.
Con ricorso depositato in data 21.9.2022 (r.g. 909/2021 sub. 1), chiedeva– in Controparte_1
modifica dell'ordinanza presidenziale – la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, atteso che avrebbe “cominciato ad attraversare un periodo di gravi ristrettezze economiche” e che sua la situazione economica si sarebbe “notevolmente indebolita se non ridotta completamente “.
eccepiva l'inammissibilità del ricorso ed, in via riconvenzionale, chiedeva Parte_1
l'aumento dell'assegno di mantenimento in misura non inferiore ad € 600 mensili.
Con ordinanza del 8.5.2023, ritenuto che il ricorso non potesse trovare accoglimento, in assenza di prova della modifica in peius della situazione economica di , e che Controparte_1
al contempo, in mancanza di fatti sopravvenuti, non potesse accogliersi la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata da parte resistente, il Giudice rigettava sia la domanda del che la riconvenzionale avanzata dalla CP_1 Pt_1
pagina 5 di 10 Con ricorso depositato in data 14.7.2023 (r.g. 909/2021 sub. 2), chiedeva, ai Parte_1
sensi dell'art. 156 comma 6 c.p.c., di ordinare al datore di lavoro del di versare CP_1
direttamente alla la somma di € 335,10 mensili, così come stabilito dell'ordinanza Pt_1
presidenziale del 20.12.2021 e rivalutato per legge a maggio 2023 (salvo ulteriori modifiche nelle more).
Con ordinanza del 22.12.2023, il Giudice accoglieva la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro, avanzata da . Parte_1
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata
dauna situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
richieste di addebito
La domanda di addebito spiegata dalla ricorrente non è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito esposto.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con pagina 6 di 10 esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisca in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14
febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018 n.3923).
Se la crisi era precedente all'infedeltà ed era irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, il Giudice può escludere l'addebito: in questo caso l'infedeltà costituisce non la causa dell'intollerabilità ma una sua conseguenza (v.
tra le ultime, Cass. 20 settembre 2017 n. 21859).
Nel caso di specie non risulta provato il nesso di causalità tra la lamentata infedeltà del marito, scoperta dalla nell'agosto del 2019, e l'intollerabilità della prosecuzione della Pt_1
convivenza.
La ricorrente, difatti, ha dedotto che, dopo aver scoperto l'infedeltà del marito, la stessa ha comunque deciso di perdonarlo (v. conversazione whatsapp tra parti, versata in atti dalla ricorrente), tanto che i coniugi hanno proseguito la convivenza per svariato tempo (v. verbale pagina 7 di 10 udienza presidenziale, dichiarazioni mi riporto al ricorso. Mio marito è andato via di Pt_1
casa dal marzo 2021; dichiarazioni : Sono andato via di casa dal 28 febbraio 2021, CP_1
trasferendomi in Sardegna dove ho continuato a lavorare per EFFE & C. srl, ditta appaltatrice per
l'ENEL), e trascorso anche insieme una vacanza organizzata in occasione dell'anniversario di matrimonio.
Deve, pertanto, necessariamente escludersi la riconducibilità causale dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza alla violazione del dovere di fedeltà da parte del . CP_1
Ne deriva che la domanda di addebito della separazione al marito, avanzata da Parte_1
deve essere rigettata.
[...]
E' parimenti destituita di fondamento la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da essendo le generiche doglianze del resistente rimaste allo stato Controparte_1
di mera allegazione.
E' mancata, difatti, la prova dell'avvenuta violazione dei doveri coniugali da parte della oltre che dell'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. Pt_1
Conseguentemente anche la domanda di addebito avanzata da non può che Controparte_1
essere rigettata.
Assegnazione casa familiare
In ordine alla richiesta di assegnazione alla moglie della ex casa coniugale la stessa deve essere rigettata, attesa l'assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente convivente.
Infatti, come noto, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (v. S.U. 2002 n. 11096, in motiv.;
n. 11696 del 2011; n. 11630 del 2001;n. 6706 del 2000).
Tale ratio protettiva, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, pur se ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. Civ. n. 3015 del
7.2.2018).
pagina 8 di 10 Per_ Attesa l'autosufficienza economica della figlia (circostanza non contestata e da ritenersi quindi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), convivente con la madre e la costituzione di
Per_ autonomo nucleo familiare da parte del figlio , la domanda di assegnazione della casa familiare non può che essere rigettata, trovando attuazione, nel caso di specie, l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Ulteriori domande di parte ricorrente
Le ulteriori domande avanzate da di condanna del resistente al Parte_1
risarcimento del danno oltre che al pagamento delle utenze della casa coniugale e della rata di finanziamento in corso, devono essere dichiarate inammissibili.
Come noto, difatti, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno,
soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione,
ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento per la moglie deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese, anche inerenti ai sub procedimenti, deve essere differita alla pronuncia definitiva.
PQM
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, non definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in Latina, in data 14.9.1991
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 385, P. II,
Serie A, dell'anno 1991);
RIGETTA la richiesta di addebito della separazione al marito spiegata da;
Parte_1
pagina 9 di 10 RIGETTA la richiesta di addebito della separazione alla moglie avanzata da CP_1
;
[...]
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da;
Parte_1
DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande svolte da parte ricorrente;
ORDINA l'annotazione per legge.
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza relativamente alla domanda di assegno di mantenimento per la moglie;
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tania Monetti Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 10 di 10
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 909 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Serenella Pancali, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liliana Controparte_1 C.F._2
Tari e Alfonso Donnarumma, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale – con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: richiama le difese tutte, in atti e a verbale, e da ultimo le note di trattazione
scritta per la udienza dell'11.10.2023 anche in relazione alla proposta conciliativa, e precisa le
pagina 1 di 10 conclusioni come in atti, con espressa richiesta di condanna del resistente alle spese di lite;
- chiede
altresì la condanna del resistente anche in relazione al 909/21-sub 1 promosso dal e rigettato, CP_1
nonché in relazione al necessitato procedimento rg 909/21 sub 2 promosso dalla concludente, ed
accolto, per il quale riservava la statuizione sulle spese al merito;
- chiede che la causa sia assunta in
decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. - in via meramente subordinata richiama
integralmente le richieste istruttorie tutte articolate nella memoria ex art. 183, VI comma cpc 2° e 3°
termine, da intendersi trascritte nel presente atto, chiedendone la ammissione, e ribadendo la
inammissibilità, per le ragioni già esposte in atti, del duplice deposito della avversa memoria
istruttoria.
Per parte resistente: si riporta pedissequamente a tutti gli scritti difensivi precedentemente depositati
ed, in particolare, si precisano le seguenti conclusioni chiedendone, contrariis reiectis, l'integrale
accoglimento:
1- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
con addebito alla moglie per aver disatteso il dovere di collaborazione e comunione nonché
[...]
condivisione matrimoniale;
2- RIGETTARE la richiesta di addebito della separazione non sussistendo
il presupposto giuridico;
3- REVOCARE l'assegno di mantenimento concesso alla ricorrente con
provvedimento presidenziale non sussistendo i principi giuridici per la conferma;
4- RIGETTARE la
richiesta di pagamento delle utenze domestiche della ex casa coniugale, confermando la non
assegnazione della stessa a nessuno dei due coniugi, considerando la maggiore età ed autonomia
economica dei figli. Si impugna e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito
perché infondato in fatto e diritto, insistendo per il suo rigetto. Infine, si chiede che la causa sia
trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 22.2.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tra le parti con
[...]
addebito della stessa al marito, di assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in Pontinia,
Via Aldo Moro con quanto in essa contenuto, concedendo termine di giorni dieci al marito per lasciare la casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla pagina 2 di 10 moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile non inferiore ad euro 800,00, oltre
al pagamento delle utenze della casa coniugale, nonché la prosecuzione del pagamento della rata di
finanziamento in corso.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Latina in data 14.9.1991; dal matrimonio erano nati due figli,
Per_ Per_
(27.5.1993) e (20.9.1998); l'unione, serena e consolidata, era stata travolta dalla scoperta
da parte della ricorrente di una perdurante (tuttora) relazione extraconiugale del marito, iniziata nel
maggio del 2018 allorché lo stesso si trovava in Sardegna per lavoro dal luglio 2017; precedentemente
alla insorgenza della relazione extraconiugale, la vita familiare e di coppia si svolgeva serenamente
anche nel rapporto con i figli, i familiari, e gli amici, ed i i coniugi avevano regolari rapporti intimi; la crisi coniugale era seguita, difatti, alla scoperta della (nell'estate del 2019) Pt_1
dell'infedeltà del marito;
nonostante la ribadita volontà di rimanere con la moglie il marito aveva infine manifestato l'intento di non dare ulteriore corso alla unione matrimoniale, e da quel
momento aveva assunto con la moglie un atteggiamento di totale disinteresse;
la ricorrente riservava di svolgere azione risarcitoria stante l'illecito endofamiliare, fonte di risarcimento del danno in quanto
incidente sullo stato di salute della ricorrente;
in tutti gli anni di matrimonio la si era Pt_1
dedicata alla cura del marito e dei figli, attendendo altresì alle faccende domestiche ed al contempo
prestando attività lavorativa per otto ore giornaliere nel negozio di proprietà del marito e della sorella,
senza mai ricevere corrispettivo;
la ricorrente, per fronteggiare situazione debitoria del negozio,
in data 3.6.2019 (immediatamente prima di scoprire la relazione extra-coniugale del marito),
su richiesta del , aveva accettato di sottoscrivere un contratto di finanziamento di € CP_1
17.000 con rata di € 286,29 mensili con sino al 27.6.2026, il cui pagamento, CP_2
attualmente, veniva onorato dal;
la ricorrente riceveva missiva del 14.12.2020 con la CP_1
quale il coniuge, amministratore, comunicava che il negozio sarebbe rimasto “chiuso per alcuni giorni
al fine di effettuare l'inventario”, ed immediatamente dopo altra missiva del 16.12.2020, con la quale le
veniva comunicata la revoca delle “deleghe bancarie” e richiesta la restituzione del “blocchetto degli
assegni e carta di credito”; inoltre la aveva appreso che i datori di lavoro non avevano Pt_1
provveduto a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, con ulteriore grave danno della
pagina 3 di 10 ricorrente; il svolgeva attività di tecnico (operaio 4^ livello con specifiche mansioni tecnico CP_1
organizzative in settore di scavi elettrici alle dipendenze della società Effe & C. srl con stipendio di €
2.992,00, stipendio netto di circa € 2.200,00 con 13^ mensilità; la casa coniugale sita in Pontinia,
Via Aldo Moro n. 28, di circa 100 mq, era di proprietà comune dei coniugi;
il era CP_1
altresì proprietario pro quota, per successione paterna, di altri 2 immobili, siti in Pontinia e
Per_ Sonnino;
il figlio primogenito , maggiorenne, si era trasferito in altra abitazione con la
Per_ propria compagna, mentre la secondogenita, , maggiorenne, conviveva con la madre nella casa coniugale, in attesa di reperire un'attività lavorativa stabile, lavorando attualmente in modo precario ed occasionale come insegnante di ginnastica in palestra.
non si opponeva alla domanda di separazione ed, in via riconvenzionale, ne Controparte_1
chiedeva l'addebito alla moglie, previo rigetto della domanda di addebito avanzata dalla chiedeva, altresì, di rigettare la domanda di mantenimento della moglie e di Pt_1
condanna al pagamento delle utenze domestiche.
A sostegno delle proprie domande, parte resistente assumeva che: per fronteggiare gli emergenti problemi economici in un periodo in cui il lavoro del D'Alessio dava poche soddisfazioni, lo stesso a seguito di decisione presa d'accordo con la moglie, era andato a lavorare fuori sede (nel 2016 ad Oristano per qualche mese, quindi a Cuneo, a Sondrio e a
Venezia per cinque mesi, successivamente in Sardegna); il lavoro fuori regione era divenuto motivo di contrasto tra i coniugi;
scoperta la presunta frequentazione del con un'altra CP_1
donna, la aveva deciso di perdonarlo, tanto che nel mese di settembre 2019 i coniugi Pt_1
avevano trascorso insieme una vacanza presso le terme di Saturnia per festeggiare l'anniversario di
matrimonio; probabilmente, però, la crisi era molto più profonda e ormai insanabile, tanto che quando
nel mese di marzo 2020 (in fase di emergenza Covid19), il resistente tornava definitivamente dalla
Sardegna per stare in famiglia, la moglie gli chiedeva di andarsene dalla sorella, dimostrando di aver
realizzato l'idea di separarsi;
il matrimonio tra le parti era già concluso molto prima del 2018; a proposito del lavoro nell'azienda del marito, occorreva considerare che la ne era Pt_1
stata amministratore di fatto, occupandosi della gestione materiale ed economica dell'esercizio commerciale, degli ordini, delle commesse e dei rapporti con i fornitori;
la pagina 4 di 10 ricorrente, difatti, provvedeva al pagamento delle merci ed aveva la delega per operare sui conti correnti della Società; nel momento di crisi della società la anziché attendere la Pt_1
collocazione in Cassa Integrazione, aveva preferito procedere alla presentazione delle dimissioni,
prima della chiusura definitiva della Ditta e, pertanto, essendosi licenziata non aveva diritto all'assegno di mantenimento;
il percepiva una paga più bassa di quella CP_1
rappresentata dalla ed era onerato del pagamento di vari debiti, anche legati Pt_1
all'attività commerciale, oltre che dalle spese sostenute per la permanenza fuori casa e addirittura fuori regione mentre la ricorrente era rimasta nella casa coniugale e percepiva il sussidio di disoccupazione.
Con ordinanza del 20.12.2021, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
rigettava la richiesta di assegnazione della ex casa coniugale, poneva a carico del marito l'assegno di mantenimento in favore della moglie di € 300,00 mensili e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per comparizione delle parti e per la trattazione.
Con ricorso depositato in data 21.9.2022 (r.g. 909/2021 sub. 1), chiedeva– in Controparte_1
modifica dell'ordinanza presidenziale – la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, atteso che avrebbe “cominciato ad attraversare un periodo di gravi ristrettezze economiche” e che sua la situazione economica si sarebbe “notevolmente indebolita se non ridotta completamente “.
eccepiva l'inammissibilità del ricorso ed, in via riconvenzionale, chiedeva Parte_1
l'aumento dell'assegno di mantenimento in misura non inferiore ad € 600 mensili.
Con ordinanza del 8.5.2023, ritenuto che il ricorso non potesse trovare accoglimento, in assenza di prova della modifica in peius della situazione economica di , e che Controparte_1
al contempo, in mancanza di fatti sopravvenuti, non potesse accogliersi la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata da parte resistente, il Giudice rigettava sia la domanda del che la riconvenzionale avanzata dalla CP_1 Pt_1
pagina 5 di 10 Con ricorso depositato in data 14.7.2023 (r.g. 909/2021 sub. 2), chiedeva, ai Parte_1
sensi dell'art. 156 comma 6 c.p.c., di ordinare al datore di lavoro del di versare CP_1
direttamente alla la somma di € 335,10 mensili, così come stabilito dell'ordinanza Pt_1
presidenziale del 20.12.2021 e rivalutato per legge a maggio 2023 (salvo ulteriori modifiche nelle more).
Con ordinanza del 22.12.2023, il Giudice accoglieva la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro, avanzata da . Parte_1
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le
condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta
separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata
dauna situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio
coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
richieste di addebito
La domanda di addebito spiegata dalla ricorrente non è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito esposto.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con pagina 6 di 10 esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisca in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14
febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018 n.3923).
Se la crisi era precedente all'infedeltà ed era irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, il Giudice può escludere l'addebito: in questo caso l'infedeltà costituisce non la causa dell'intollerabilità ma una sua conseguenza (v.
tra le ultime, Cass. 20 settembre 2017 n. 21859).
Nel caso di specie non risulta provato il nesso di causalità tra la lamentata infedeltà del marito, scoperta dalla nell'agosto del 2019, e l'intollerabilità della prosecuzione della Pt_1
convivenza.
La ricorrente, difatti, ha dedotto che, dopo aver scoperto l'infedeltà del marito, la stessa ha comunque deciso di perdonarlo (v. conversazione whatsapp tra parti, versata in atti dalla ricorrente), tanto che i coniugi hanno proseguito la convivenza per svariato tempo (v. verbale pagina 7 di 10 udienza presidenziale, dichiarazioni mi riporto al ricorso. Mio marito è andato via di Pt_1
casa dal marzo 2021; dichiarazioni : Sono andato via di casa dal 28 febbraio 2021, CP_1
trasferendomi in Sardegna dove ho continuato a lavorare per EFFE & C. srl, ditta appaltatrice per
l'ENEL), e trascorso anche insieme una vacanza organizzata in occasione dell'anniversario di matrimonio.
Deve, pertanto, necessariamente escludersi la riconducibilità causale dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza alla violazione del dovere di fedeltà da parte del . CP_1
Ne deriva che la domanda di addebito della separazione al marito, avanzata da Parte_1
deve essere rigettata.
[...]
E' parimenti destituita di fondamento la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da essendo le generiche doglianze del resistente rimaste allo stato Controparte_1
di mera allegazione.
E' mancata, difatti, la prova dell'avvenuta violazione dei doveri coniugali da parte della oltre che dell'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. Pt_1
Conseguentemente anche la domanda di addebito avanzata da non può che Controparte_1
essere rigettata.
Assegnazione casa familiare
In ordine alla richiesta di assegnazione alla moglie della ex casa coniugale la stessa deve essere rigettata, attesa l'assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente convivente.
Infatti, come noto, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (v. S.U. 2002 n. 11096, in motiv.;
n. 11696 del 2011; n. 11630 del 2001;n. 6706 del 2000).
Tale ratio protettiva, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, pur se ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. Civ. n. 3015 del
7.2.2018).
pagina 8 di 10 Per_ Attesa l'autosufficienza economica della figlia (circostanza non contestata e da ritenersi quindi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), convivente con la madre e la costituzione di
Per_ autonomo nucleo familiare da parte del figlio , la domanda di assegnazione della casa familiare non può che essere rigettata, trovando attuazione, nel caso di specie, l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Ulteriori domande di parte ricorrente
Le ulteriori domande avanzate da di condanna del resistente al Parte_1
risarcimento del danno oltre che al pagamento delle utenze della casa coniugale e della rata di finanziamento in corso, devono essere dichiarate inammissibili.
Come noto, difatti, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno,
soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione,
ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento per la moglie deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese, anche inerenti ai sub procedimenti, deve essere differita alla pronuncia definitiva.
PQM
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, non definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in Latina, in data 14.9.1991
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 385, P. II,
Serie A, dell'anno 1991);
RIGETTA la richiesta di addebito della separazione al marito spiegata da;
Parte_1
pagina 9 di 10 RIGETTA la richiesta di addebito della separazione alla moglie avanzata da CP_1
;
[...]
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da;
Parte_1
DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande svolte da parte ricorrente;
ORDINA l'annotazione per legge.
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza relativamente alla domanda di assegno di mantenimento per la moglie;
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tania Monetti Dott. Pier Luigi De Cinti
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