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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 04/11/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 396 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Tertenia, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che li rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, ricorrenti contro
VA , (c.f. Controparte_1 Controparte_1 Per_1 CP_2
), (c.f. , C.F._4 CP_3 C.F._5 CP_4
(c.f. ),
[...] C.F._6
resistenti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
In particolare, accertare e dichiarare che:
I signori , e , sono proprietari esclusivi del Parte_1 Parte_2 Parte_4 fabbricato in corso di costruzione, distinto in catasto fabbricati al fg 15 particella
5738, sito nel Comune di Tertenia, Via Lanusei n 16-18-20 ps1-T cat F/3 e del terreno su cui insiste il fabbricato, distinto in catasto terreni al fg 15 mappale 5738, ente urbano di mq 420. Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione, il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione del fabbricato, sito in Tertenia nella via Lanusei, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 15, particella 5738 e del terreno su cui il fabbricato insiste distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al
Foglio 15, particella 5738.
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni fin da gennaio 2003, il fabbricato ancora in corso di costruzione, provvedendo a chiudere il piano terra con due serrande, tre finestre e un portoncino di ingesso, adibendolo a deposito attrezzi e a parcheggio auto e a porre nel piano primo della catramina sul tetto per evitare delle infiltrazioni d'acqua; inoltre, di aver curato la manutenzione del terreno - area cortilizia - recintandolo con un muretto in blocchetti e cemento, occupandosi della pulizia periodica delle sterpaglie e mettendo a dimora piante di ulivo e da frutto.
Gli attori hanno specificato di aver provveduto nell'anno 2024, al frazionamento del terreno e all'accatastamento del fabbricato.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, intestatari catastali dell'immobile e del terreno interessati, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ.,
21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè,
l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda, riconoscendoli nelle fotografie mostrate loro in udienza (teste e , di Tes_1 Tes_2 cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei e rese all'udienza del 16 ottobre Persona_2 Testimone_3 Testimone_4
2025).
e hanno specificato che dal 2003, Persona_2 Testimone_3 Testimone_4 anno della morte del fratello, gli attori hanno utilizzato gli immobili oggetto di causa.
Il teste ha riferito di aver visto gli attori, in particolare Persona_2 Pt_3
, utilizzare il fabbricato - un rustico costituito da un seminterrato ed un piano
[...] terra con retrostante terreno - come deposito e parcheggio auto e curarne la manutenzione ed in particolare: l'impermeabilizzazione del tetto tra il 2003 e il
2005 e la cura delle piante di ulivo nel retro.
Il teste ha riferito che il fabbricato - non ultimato e con due Testimone_3 saracinesche davanti - è costituito da un piano terra e un piano primo e di aver visto all'interno della casa vuota, un torchio per il vino. Inoltre, ha riferito che il terreno è recintato con un muretto, tranne una parte in cui ricorda solo la presenza di piante e di una scarpata e di aver collaborato nella pulizia, in particolare di aver tagliato l'erba, potato le piante e raccolto le olive.
Il teste ha riferito che gli attori utilizzano il fabbricato - composto di Testimone_4 due piani - come deposito attrezzi e parcheggio auto quando sono a Tertenia.
Inoltre, ha riferito che nel retro vi è un cortile in cui sono presenti alberi di ulivo, di arancia e di albicocca e che il terreno è delimitato da blocchetti. Ha confermato che gli attori si occupano della cura della pulizia del terreno e che lei stessa talvolta ha collaborato a estirpare le sterpaglie o nella raccolta delle olive.
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari degli immobili e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei beni da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di amicizia (teste il teste è anche Testimone_3 Testimone_4 figlioccia degli attori e ) e collaborazione (il teste ha Pt_3 Pt_2 Persona_2 eseguito il frazionamento dell'area cortilizia).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprietà del fabbricato e del terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprietari degli immobili siti in Tertenia e precisamente del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al Foglio 15, particella
5738 e del terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni del
Comune di Tertenia al Foglio 15, particella 5738;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 396 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Tertenia, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che li rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, ricorrenti contro
VA , (c.f. Controparte_1 Controparte_1 Per_1 CP_2
), (c.f. , C.F._4 CP_3 C.F._5 CP_4
(c.f. ),
[...] C.F._6
resistenti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
In particolare, accertare e dichiarare che:
I signori , e , sono proprietari esclusivi del Parte_1 Parte_2 Parte_4 fabbricato in corso di costruzione, distinto in catasto fabbricati al fg 15 particella
5738, sito nel Comune di Tertenia, Via Lanusei n 16-18-20 ps1-T cat F/3 e del terreno su cui insiste il fabbricato, distinto in catasto terreni al fg 15 mappale 5738, ente urbano di mq 420. Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione, il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione del fabbricato, sito in Tertenia nella via Lanusei, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 15, particella 5738 e del terreno su cui il fabbricato insiste distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al
Foglio 15, particella 5738.
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni fin da gennaio 2003, il fabbricato ancora in corso di costruzione, provvedendo a chiudere il piano terra con due serrande, tre finestre e un portoncino di ingesso, adibendolo a deposito attrezzi e a parcheggio auto e a porre nel piano primo della catramina sul tetto per evitare delle infiltrazioni d'acqua; inoltre, di aver curato la manutenzione del terreno - area cortilizia - recintandolo con un muretto in blocchetti e cemento, occupandosi della pulizia periodica delle sterpaglie e mettendo a dimora piante di ulivo e da frutto.
Gli attori hanno specificato di aver provveduto nell'anno 2024, al frazionamento del terreno e all'accatastamento del fabbricato.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, intestatari catastali dell'immobile e del terreno interessati, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ.,
21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè,
l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda, riconoscendoli nelle fotografie mostrate loro in udienza (teste e , di Tes_1 Tes_2 cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei e rese all'udienza del 16 ottobre Persona_2 Testimone_3 Testimone_4
2025).
e hanno specificato che dal 2003, Persona_2 Testimone_3 Testimone_4 anno della morte del fratello, gli attori hanno utilizzato gli immobili oggetto di causa.
Il teste ha riferito di aver visto gli attori, in particolare Persona_2 Pt_3
, utilizzare il fabbricato - un rustico costituito da un seminterrato ed un piano
[...] terra con retrostante terreno - come deposito e parcheggio auto e curarne la manutenzione ed in particolare: l'impermeabilizzazione del tetto tra il 2003 e il
2005 e la cura delle piante di ulivo nel retro.
Il teste ha riferito che il fabbricato - non ultimato e con due Testimone_3 saracinesche davanti - è costituito da un piano terra e un piano primo e di aver visto all'interno della casa vuota, un torchio per il vino. Inoltre, ha riferito che il terreno è recintato con un muretto, tranne una parte in cui ricorda solo la presenza di piante e di una scarpata e di aver collaborato nella pulizia, in particolare di aver tagliato l'erba, potato le piante e raccolto le olive.
Il teste ha riferito che gli attori utilizzano il fabbricato - composto di Testimone_4 due piani - come deposito attrezzi e parcheggio auto quando sono a Tertenia.
Inoltre, ha riferito che nel retro vi è un cortile in cui sono presenti alberi di ulivo, di arancia e di albicocca e che il terreno è delimitato da blocchetti. Ha confermato che gli attori si occupano della cura della pulizia del terreno e che lei stessa talvolta ha collaborato a estirpare le sterpaglie o nella raccolta delle olive.
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari degli immobili e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei beni da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di amicizia (teste il teste è anche Testimone_3 Testimone_4 figlioccia degli attori e ) e collaborazione (il teste ha Pt_3 Pt_2 Persona_2 eseguito il frazionamento dell'area cortilizia).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprietà del fabbricato e del terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprietari degli immobili siti in Tertenia e precisamente del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al Foglio 15, particella
5738 e del terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni del
Comune di Tertenia al Foglio 15, particella 5738;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili