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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4256/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SPECIALE ANDREA VINCENZO;
e
nato il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. PANTANETTI ALESSANDRO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi e ad ON in data 4/10/2015, registrato nei registri degli Atti Parte_1 Parte_2 di Matrimonio del Comune di ON dell'anno 2015 Parte 2 Serie A al numero 114 alle seguenti] CONDIZIONI:
“1) I coniugi si impegnano, fino a quando la figlia non sarà divenuta economicamente Per_1
autosufficiente e sarà dotata di una propria abitazione a darsi reciproca comunicazione di
eventuali modifiche della residenza;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 presso l'abitazione paterna e diritto e dovere della madre di vigilare sulla sua crescita ed educazione;
- 1 - 3) la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e del SI. In ogni caso, sino a che non interverranno diversi accordi, Pt_1
starà a casa di ciascun genitore secondo l'alternanza di seguito precisata: una settimana Per_1
lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con un genitore e mercoledì, giovedì con l'altro genitore e l'altra settimana a calendario invertito. A tale calendario si farà riferimento anche per i periodi festivi di Natale e Pasqua, curando l'alternanza annuale presso ciascun genitore. Durante
l'estate in concomitanza con i periodi feriali ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche consecutivi previ accordi da definirsi entro il 30 giugno di ciascun anno. In relazione alla sopra estesa disciplina diversi accordi potranno intervenire di volta in volta tra i genitori in
relazione alle rispettive necessità;
4) essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nessun contributo viene previsto per il
reciproco mantenimento;
5) la SI.ra si farà carico del concorso nel mantenimento della figlia minore Parte_2 Per_1 nella forma del mantenimento diretto impegnandosi i genitori a far sì che le spese necessarie per
l'ordinario mantenimento della figlia siano ripartite al 50% tra loro;
6) le spese straordinarie da sostenersi per la minore verranno ripartite tra i coniugi in ragione del
50% ciascuno. Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo n. 139_int-
spese_straordinarie_proc.di_famiglia, concordato tra il Presidente della Corte di Appello di
ON, i Presidenti dei Tribunali del Distretto ed i Presidenti degli Ordini e delle Associazioni di riferimento delle Marche, che si allega al ricorso da formarne parte integrante;
7) la sig.ra si impegna a non far dormire nello stesso letto in cui dorme la Parte_2 Per_1 figlia del suo attuale compagno in quanto, a causa delle diverse età delle ragazze, non sarebbe opportuno per la bambina.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad ON (AN) il 04/10/2015, rappresentando che dall'unione è nata la figlia (nata il [...]) e che, venuta meno la Per_2
comunione materiale e spirituale, i coniugi hanno depositato ricorso per separazione consensuale, omologata in data 15/02/2023 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 2 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 15/01/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 1719/2023 del 17/02/2023 il
Tribunale di ON ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 14/02/2023. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi, decorrente dall'udienza presidenziale, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON
(AN) il 04/10/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ON (AN) al n. 114, parte 2, serie A dell'anno 20215.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Nello specifico va evidenziato che le parti hanno concordato l'affidamento condiviso della figlia minore ed il collocamento sostanzialmente paritario della stessa, con mantenimento in forma diretta, con modalità complessivamente tali da non contrastare con il superiore interesse della prole.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
ad ON (AN) il 04/10/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di ON (AN) al n. 114, parte 2, serie A dell'anno 2015;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4256/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SPECIALE ANDREA VINCENZO;
e
nato il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. PANTANETTI ALESSANDRO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi e ad ON in data 4/10/2015, registrato nei registri degli Atti Parte_1 Parte_2 di Matrimonio del Comune di ON dell'anno 2015 Parte 2 Serie A al numero 114 alle seguenti] CONDIZIONI:
“1) I coniugi si impegnano, fino a quando la figlia non sarà divenuta economicamente Per_1
autosufficiente e sarà dotata di una propria abitazione a darsi reciproca comunicazione di
eventuali modifiche della residenza;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 presso l'abitazione paterna e diritto e dovere della madre di vigilare sulla sua crescita ed educazione;
- 1 - 3) la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e del SI. In ogni caso, sino a che non interverranno diversi accordi, Pt_1
starà a casa di ciascun genitore secondo l'alternanza di seguito precisata: una settimana Per_1
lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con un genitore e mercoledì, giovedì con l'altro genitore e l'altra settimana a calendario invertito. A tale calendario si farà riferimento anche per i periodi festivi di Natale e Pasqua, curando l'alternanza annuale presso ciascun genitore. Durante
l'estate in concomitanza con i periodi feriali ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche consecutivi previ accordi da definirsi entro il 30 giugno di ciascun anno. In relazione alla sopra estesa disciplina diversi accordi potranno intervenire di volta in volta tra i genitori in
relazione alle rispettive necessità;
4) essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nessun contributo viene previsto per il
reciproco mantenimento;
5) la SI.ra si farà carico del concorso nel mantenimento della figlia minore Parte_2 Per_1 nella forma del mantenimento diretto impegnandosi i genitori a far sì che le spese necessarie per
l'ordinario mantenimento della figlia siano ripartite al 50% tra loro;
6) le spese straordinarie da sostenersi per la minore verranno ripartite tra i coniugi in ragione del
50% ciascuno. Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo n. 139_int-
spese_straordinarie_proc.di_famiglia, concordato tra il Presidente della Corte di Appello di
ON, i Presidenti dei Tribunali del Distretto ed i Presidenti degli Ordini e delle Associazioni di riferimento delle Marche, che si allega al ricorso da formarne parte integrante;
7) la sig.ra si impegna a non far dormire nello stesso letto in cui dorme la Parte_2 Per_1 figlia del suo attuale compagno in quanto, a causa delle diverse età delle ragazze, non sarebbe opportuno per la bambina.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad ON (AN) il 04/10/2015, rappresentando che dall'unione è nata la figlia (nata il [...]) e che, venuta meno la Per_2
comunione materiale e spirituale, i coniugi hanno depositato ricorso per separazione consensuale, omologata in data 15/02/2023 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 2 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 15/01/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 1719/2023 del 17/02/2023 il
Tribunale di ON ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 14/02/2023. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi, decorrente dall'udienza presidenziale, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON
(AN) il 04/10/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ON (AN) al n. 114, parte 2, serie A dell'anno 20215.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Nello specifico va evidenziato che le parti hanno concordato l'affidamento condiviso della figlia minore ed il collocamento sostanzialmente paritario della stessa, con mantenimento in forma diretta, con modalità complessivamente tali da non contrastare con il superiore interesse della prole.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
ad ON (AN) il 04/10/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di ON (AN) al n. 114, parte 2, serie A dell'anno 2015;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Silvia Corinaldesi
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