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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 27/03/2025 al n. 834 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. D'ELISEO LUIGI, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'Avv. ESOFACO MASSIMILIANO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Acerra (NA) il 01/05/2010 dalla cui unione nasceva il figlio _1
(il 29/07/2011 in Napoli), evidenziavano che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Nola in data 15/12/2015 autorizzava l'accordo di separazione personale in negoziazione assistita.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 14/05/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte depositate il 13/05/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L. 6/03/1987 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. _1
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 14/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso _1
l'abitazione materna, sita in Acerra (NA) alla Via Anna Kuliscioff n° 55 Sc. A Int. 5, immobile detenuto in Parte_ locazione dalla sig.ra . 2) La responsabilità genitoriale sul minore, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dello stesso, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
3) In ragione dei ritrovati buoni rapporti tra i genitori e della positività della relazione tra il padre e il minore, i loro tempi di frequentazione si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta assunti.
Tuttavia, per la sola e denegata ipotesi di disaccordo, si stipula e conviene che il padre terrà con sé il figlio _1 uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 22:00 e, a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 22:00 della domenica immediatamente successiva;
il bambino trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da determinarsi di anno in anno di comune accordo, a seconda delle esigenze dei coniugi e del bambino. Il padre potrà tenere con sé il bambino il 24 dicembre, il 26 dicembre ed il 1 gennaio oppure il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio alternativamente di anno in anno, mentre, per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore trascorrerà, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì successivo con l'uno o con l'altro genitore;
i giorni della festa del papà e della festa della mamma anche in deroga alle statuizioni sopra concordate;
4) Stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.c., è obbligato
a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Rimane inteso che la mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o del minore per le difficoltà di reperire il soggetto.
Parte_ 5) In virtù delle mutate esigenze del minore oggi adolescente, il sig. verserà alla sig.ra assegno Pt_1 mensile destinato al mantenimento del figlio minore di un importo pari ad Euro 250,00. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese. Inoltre, il si occuperà nella misura del 100% delle spese straordinarie concordate e documentate, Pt_1 intendendosi per esse quelle di natura medica, farmaceutica, scolastica e sportiva.
6) I genitori, come ex lege previsto, si impegnano a contribuire al mantenimento del figlio fino al raggiungimento, da parte del medesimo, dell'indipendenza economica;
7) Le parti, anche in virtù dell'introduzione dell'assegno unico quale misura a sostegno della famiglia, convengono che ogni somma da erogarsi per detta misura e/o ogni altra misura economica quale beneficio a sostegno della famiglia sarà – laddove riconosciuta - attribuita in via esclusiva alla sig.ra con espressa rinunzia ad ogni Parte_2 pretesa, presente e/o futura, da parte del sig. nonché espressa autorizzazione da parte di quest'ultimo Parte_1
Parte_ in favore della sig.ra ad azionare e/o richiederne autonomamente il diretto pagamento. Relativamente agli sgravi fiscali per figli a carico, i coniugi stabiliscono che le previste detrazioni saranno divise al 50% a ciascun genitore.
8) In considerazione di quanto concordemente stabilito ed adempiuto in ordine alla vendita del tetto coniugale, alla attribuzione e distribuzione del ricavato della vendita, nonché delle posizioni lavorative di entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore;
10) Con la previsione delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato tutti i rapporti di natura personale e patrimoniale e di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione, con reciproca rinuncia di ciascuna ad avanzare, nei confronti dell'altra, pretese o richieste non contemplate nel presente accordo, tranne quelle che traggono titolo dai patti in esso contenuti o da norme inderogabili.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], il giorno 01/05/2010 in NAPOLI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Acerra (atto n.14, Serie B, Parte II, Anno 2010); b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 27/03/2025 al n. 834 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. D'ELISEO LUIGI, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'Avv. ESOFACO MASSIMILIANO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Acerra (NA) il 01/05/2010 dalla cui unione nasceva il figlio _1
(il 29/07/2011 in Napoli), evidenziavano che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Nola in data 15/12/2015 autorizzava l'accordo di separazione personale in negoziazione assistita.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 14/05/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte depositate il 13/05/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L. 6/03/1987 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. _1
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 14/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso _1
l'abitazione materna, sita in Acerra (NA) alla Via Anna Kuliscioff n° 55 Sc. A Int. 5, immobile detenuto in Parte_ locazione dalla sig.ra . 2) La responsabilità genitoriale sul minore, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dello stesso, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
3) In ragione dei ritrovati buoni rapporti tra i genitori e della positività della relazione tra il padre e il minore, i loro tempi di frequentazione si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta assunti.
Tuttavia, per la sola e denegata ipotesi di disaccordo, si stipula e conviene che il padre terrà con sé il figlio _1 uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 22:00 e, a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 22:00 della domenica immediatamente successiva;
il bambino trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da determinarsi di anno in anno di comune accordo, a seconda delle esigenze dei coniugi e del bambino. Il padre potrà tenere con sé il bambino il 24 dicembre, il 26 dicembre ed il 1 gennaio oppure il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio alternativamente di anno in anno, mentre, per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore trascorrerà, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì successivo con l'uno o con l'altro genitore;
i giorni della festa del papà e della festa della mamma anche in deroga alle statuizioni sopra concordate;
4) Stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.c., è obbligato
a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Rimane inteso che la mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o del minore per le difficoltà di reperire il soggetto.
Parte_ 5) In virtù delle mutate esigenze del minore oggi adolescente, il sig. verserà alla sig.ra assegno Pt_1 mensile destinato al mantenimento del figlio minore di un importo pari ad Euro 250,00. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese. Inoltre, il si occuperà nella misura del 100% delle spese straordinarie concordate e documentate, Pt_1 intendendosi per esse quelle di natura medica, farmaceutica, scolastica e sportiva.
6) I genitori, come ex lege previsto, si impegnano a contribuire al mantenimento del figlio fino al raggiungimento, da parte del medesimo, dell'indipendenza economica;
7) Le parti, anche in virtù dell'introduzione dell'assegno unico quale misura a sostegno della famiglia, convengono che ogni somma da erogarsi per detta misura e/o ogni altra misura economica quale beneficio a sostegno della famiglia sarà – laddove riconosciuta - attribuita in via esclusiva alla sig.ra con espressa rinunzia ad ogni Parte_2 pretesa, presente e/o futura, da parte del sig. nonché espressa autorizzazione da parte di quest'ultimo Parte_1
Parte_ in favore della sig.ra ad azionare e/o richiederne autonomamente il diretto pagamento. Relativamente agli sgravi fiscali per figli a carico, i coniugi stabiliscono che le previste detrazioni saranno divise al 50% a ciascun genitore.
8) In considerazione di quanto concordemente stabilito ed adempiuto in ordine alla vendita del tetto coniugale, alla attribuzione e distribuzione del ricavato della vendita, nonché delle posizioni lavorative di entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore;
10) Con la previsione delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato tutti i rapporti di natura personale e patrimoniale e di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione, con reciproca rinuncia di ciascuna ad avanzare, nei confronti dell'altra, pretese o richieste non contemplate nel presente accordo, tranne quelle che traggono titolo dai patti in esso contenuti o da norme inderogabili.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], il giorno 01/05/2010 in NAPOLI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Acerra (atto n.14, Serie B, Parte II, Anno 2010); b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca