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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1879/2024
promossa da
nato a [...], Brasile, in data 13 luglio 1962, C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Francesca Misale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Reggio Calabria alla Via Lume n. 18/C
attore
contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1 accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano Persona_1
nato a [...] in data [...] ed emigrato in Brasile senza
[...] mai naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
l'attore ha precisato le sue conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
1 Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in Persona_1
Italia il 30/08/1869, e precisamente a Santa Croce di Magliano (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugato con , al figlio , nato il Persona_1 Persona_2 Persona_3
17/01/1908 (successivamente denominato , come risulta da certificato di Persona_4 matrimonio tra lo stesso e prodotto in atti); Persona_5
- da , coniugatosi con la predetta al figlio Persona_4 Persona_5 Per_6
nato il [...];
[...]
- da , coniugatosi con , al figlio Persona_6 Controparte_2 [...]
nato il [...]. Pt_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo all'attore, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_1
La linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana per il richiedente.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire. In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie il richiedente ha dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il competente Consolato d'Italia in
Brasile.
Dalla schermata della pagina Web del (prodotta in atti), portale “Prenotami”, si evince Parte_2 infatti che al momento del tentativo di presentare la domanda da parte dell'attore risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
2 È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dall'attore, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_1 Controparte_1 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deve viceversa essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'attore, trattandosi di domanda estremamente generica già in punto di allegazione, nonché completamente sfornita di prova in ordine al danno in concreto subito, in ragione della condotta illecita dell'amministrazione convenuta.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1879/2024, così provvede:
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6/04/2025
Il giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1879/2024
promossa da
nato a [...], Brasile, in data 13 luglio 1962, C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Francesca Misale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Reggio Calabria alla Via Lume n. 18/C
attore
contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1 accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano Persona_1
nato a [...] in data [...] ed emigrato in Brasile senza
[...] mai naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
l'attore ha precisato le sue conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
1 Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in Persona_1
Italia il 30/08/1869, e precisamente a Santa Croce di Magliano (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugato con , al figlio , nato il Persona_1 Persona_2 Persona_3
17/01/1908 (successivamente denominato , come risulta da certificato di Persona_4 matrimonio tra lo stesso e prodotto in atti); Persona_5
- da , coniugatosi con la predetta al figlio Persona_4 Persona_5 Per_6
nato il [...];
[...]
- da , coniugatosi con , al figlio Persona_6 Controparte_2 [...]
nato il [...]. Pt_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo all'attore, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_1
La linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana per il richiedente.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire. In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie il richiedente ha dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il competente Consolato d'Italia in
Brasile.
Dalla schermata della pagina Web del (prodotta in atti), portale “Prenotami”, si evince Parte_2 infatti che al momento del tentativo di presentare la domanda da parte dell'attore risultava già esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
2 È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dall'attore, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_1 Controparte_1 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deve viceversa essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'attore, trattandosi di domanda estremamente generica già in punto di allegazione, nonché completamente sfornita di prova in ordine al danno in concreto subito, in ragione della condotta illecita dell'amministrazione convenuta.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1879/2024, così provvede:
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6/04/2025
Il giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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