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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 392/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 392/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per credito derivante da contratto di finanziamento, vertente tra:
avvocato, nato a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale , elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Acri n. 56, C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Elisa Notaro che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti, con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante in via principale e
(codice fiscale , con sede legale in San Donato Controparte_1 P.IVA_1
Milanese (MI), via dell'Unione Europea n. 1, in persona del suo Presidente del consiglio
1 di amministrazione e dell'amministratore delegato società CP_2 CP_3 incorporante la (già Controparte_4 Controparte_5 codice fiscale , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti P.IVA_2 del 9.7.2019, rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato
Stefano Bichiri del Foro di Torino, con indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliato presso l'avv. Email_2
Elena Grimaldi, con studio in Catanzaro, vico III Raffaelli n.10;
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante) chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza rejectis, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: – accertare e dichiarare la mancata acquisizione del fascicolo monitorio nelle forme di legge e , per l'effetto, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova delle ragioni creditorie, riformare la sentenza estinguendo l'obbligazione a carico di parte appellante ovvero, solo in caso di reiezione, – accertare e dichiarare , previa rimessione sul ruolo per la rinnovazione della CTU, il superamento del tasso soglia del contratto di finanziamento oggetto del gravame, poiché il tasso effettivo di interesse applicato (15%), maggiorato anche del tasso di mora convenuto, determina tasso usura del periodo (16,62%), in violazione della legge 108/96 e per l'effetto dichiarare la nullità dell'intero finanziamento con ogni conseguenziale effetto di legge;
in caso di mancato accoglimento: – accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società ricorrente stante la presenza della clausola numero 8, di natura vessatoria, come indicato in atti;
- accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della società ricorrente per la violazione dei principi di trasparenza e correttezza contrattuale stante la difformità della documentazione contrattuale prodotta, il mancato invio di quella richiesta, il reale tasso di interesse applicato, la mancanza del costo finale del finanziamento e della ulteriore dilazione della maxi-rata; - dichiarare che la sentenza numero 101/19 del Tribunale Civile di
Catanzaro è erronea laddove condanna l'opponente al pagamento della somma di euro
8.928,41 per le ragioni rassegnate in atti e, pertanto riformarla in ogni sua parte e per ogni suo effetto stante la mancata applicazione dell'art. 117 TUB, con eventuale
2 rideterminazione dell'esatto dare- avere fra le parti disponendo, eventualmente, la rimessione della causa sul ruolo per il rinnovo della CTU, come già richiesto nell'atto introduttivo e nelle note di trattazione scritta anche con l'indicazione dei quesiti, fine di determinare l'esatto dare avere fra le parti;
-accertare e dichiarare che la sentenza numero 101/19 del Tribunale Civile di Catanzaro è erronea, laddove condanna
l'opponente al pagamento generico del 50% delle spese del decreto ingiuntivo già revocato, con ogni conseguenziale effetto di legge, e non presente nel fascicolo processuale del gravame;
- accertare e dichiarare che la sentenza numero 101/19 emessa dal Tribunale civile di Catanzaro è erronea ed affetta da ingiustizia manifesta circa la declaratoria di compensazione delle spese di lite di primo grado, per evidente violazione del principio della reciprocità della soccombenza, a fronte di un riconoscimento parziale delle ragioni e delle relative spese che il medesimo ha affrontato, e pertanto dichiarare il diritto dell'opponente alla liquidazione delle spese e del compenso professionale del giudizio di primo grado e, condannare la società opposta al pagamento delle stesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del secondo grado, nonché alla refusione delle spese legali già sostenute dall'appellante, ammontanti ad euro 6.912,88, come documentato in atti”;
il procuratore della appellata chiede: “Voglia la Corte d'Appello Controparte_1 adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Per i motivi esposti e previe le declaratorie del caso in ordine, anche all'inammissibilità dell'appello. In via principale: confermare la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Got dott. Vitullio
Marzullo, n. 101/2019 del 18.1.2019, depositata in Cancelleria in pari data e comunque respingere integralmente l'appello di in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e c.p.a.; in via incidentale, condizionatamente all'accoglimento dell'appello svolto da accertare e dichiarare che le condizioni Parte_1 economico finanziarie del contratto n. 1520997 sono chiaramente esplicitate e che non vi
è alcun difetto di trasparenza e per l'effetto: riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui deduce dalla somma di € 10.089,50 l'importo di € 1.161,09; riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo opposto, che andrà confermato, o – in via graduata – ordinare il pagamento degli interessi dal
3 30.11.2006; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e c.p.a.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 23.10.2008, l'avvocato ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Controparte_6
(poi divenuta, a seguito di fusione, , al fine di opporsi al
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 680/2008, emesso dal Tribunale di Catanzaro nei suoi confronti, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.404,33, oltre interessi fino al saldo, spese, competenze ed onorari, a titolo di mancato pagamento della rata finale (c.d. maxi rata), derivante dal contratto di finanziamento n. 01520997 del
22.10.2003, avente ad oggetto l'importo finanziato di euro 14.630,00, finalizzato all'acquisto di un'autovettura presso l'agenzia concessionaria “Max Motors” di Catanzaro del valore di euro 18.630,00.
A fondamento dell'opposizione, il ha affermato che: a) aveva pagato ogni rata Parte_1 prevista nel contratto, fino a quando, nel settembre del 2006, gli era stato inviato il prospetto contabile dei pagamenti, da cui si evinceva che su ogni quota di versamento, di circa euro 130,00, erano stati calcolati interessi per circa 90,00 euro, oltre spese per euro
1,55; b) il tasso di interesse applicato era superiore ai limiti di legge;
c) per come aveva lamentato con apposita diffida, era nulla la clausola di cui all'art. 8 del contratto, concernente la facoltà di rateizzare il pagamento della c.d. maxi rata finale, in quanto subordinata ad oneri gravosi e priva di chiarezza sugli interessi dovuti in caso di dilazione del pagamento di tale maxi rata.
Premesso questo, ha eccepito: I) la nullità della procura alle liti, posta a fondamento della domanda di emissione del decreto ingiuntivo;
II) la violazione da parte della società convenuta degli obblighi di trasparenza e correttezza (per omessa chiarezza delle condizioni del contratto e mancanza di informazioni circa l'approssimarsi della scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di rateizzare la c.d. maxi rata finale); III) la vessatorietà e la conseguente nullità delle clausole negoziali n. 2, 3, 5, 6, 8 e 10, per difetto di apposita trattativa, approvate con mera clausola di stile.
4 Ha chiesto, quindi, di: a) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
b) ordinare la cancellazione di una frase ritenuta offensiva, riportata nel decreto ingiuntivo, concernente la protrazione dell'illecito; c) dichiarare la risoluzione del contratto;
d) dichiarare l'inadempimento della società convenuta agli obblighi di trasparenza e correttezza contrattuale e l'avvenuta applicazione di clausole vessatorie, anche in relazione all'applicazione interessi;
e) condannare la società opposta al risarcimento dei danni subiti a causa delle frasi offensive contenute nel titolo monitorio e per la trascrizione del decreto ingiuntivo nelle banche dati del sistema creditizio.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di Controparte_7 costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 25.6.2009, con cui ha contestato il fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto e sostenendo, in sintesi: a) la regolarità della procura alle liti;
b) la validità delle clausole negoziali, in quanto non vessatorie e, comunque, appositamente approvate dall'opponente ai sensi degli artt. 1341
e 1342 c.c.; c) la chiarezza delle clausole medesime, certamente comprensibili per l'opponente, avvocato di professione, nonché specificamente approvate;
d) la legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi, peraltro obbligatoria.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice ha rigettato la domanda della società opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso le parti termini per le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Con la memoria, di cui al n. 1 della disposizione citata, il ha eccepito la Parte_1 difformità tra il contratto di finanziamento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e la copia del medesimo contratto in suo possesso, priva della sottoscrizione del venditore nonché delle indicazioni relative al veicolo compravenduto (modello e targa dell'autovettura), sostenendo che vi fossero i presupposti per impugnare il contratto per querela di falso.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, eseguita dalla dott.ssa . Persona_1
Quindi, resi chiarimenti dalla consulente e rigettata l'istanza dell'attore di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 101/2019, emanata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 18.1.2019.
2. La sentenza del Tribunale n. 101/2019, all'esito del giudizio di primo grado
5 Con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata il 19.1.2019, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso: a) ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato Pt_1 al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 8.928,41, Parte_1 oltre interessi legali;
c) ha condannato il al pagamento in favore della società Parte_1 opposta delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, ridotte del 50%; d) ha compensato per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di difetto di procura alle liti della società opposta in relazione alla fase monitoria;
b) infondata l'eccezione di violazione dei principi di trasparenza e correttezza, in relazione all'art. 8 del contratto di finanziamento, in ordine alla lamentata mancanza di informazioni relative alle modalità di esercizio delle facoltà concernenti il pagamento della c.d. maxi rata finale;
c) generica l'eccezione concernente il carattere vessatorio e la violazione dell'obbligo di trasparenza, in relazione agli articoli 2,3,5,6,8 e 10 del contratto di finanziamento;
d) infondata, alla luce della apposita consulenza tecnica d'ufficio contabile, l'eccezione di nullità della clausola concernente il tasso di interessi, non essendo stato superato il c.d. tasso soglia.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto parzialmente errato il calcolo degli interessi operato dalla società opposta e posto a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, evidenziando che la consulente tecnica di ufficio aveva elaborato due calcoli degli interessi, in cui il primo comportava il riconoscimento, a titolo di interessi, della somma di euro 3.140,00, mentre il secondo, giudicato “più aderente alle disposizioni contrattuali”, consentiva di determinare gli interessi nella minore somma di euro
1.978,91, cosicché, anche in relazione alla mancanza di trasparenza dei criteri di calcolo contenuti nel contratto, ha ritenuto che la differenza tra i due importi, pari ad euro
1.161,09, fosse da scomputare dalla c.d. maxi rata finale e che, in definitiva, l'importo che il ancora doveva alla era pari a euro Parte_1 Controparte_5
8.928,41.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse soccombenza reciproca, tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre l'esito dell'opposizione giustificava la riduzione del 50% di quelle del procedimento monitorio.
3. Il giudizio di appello
6 Con atto di citazione notificato il 18.2.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello principale lamentando in sintesi: I) la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c., per avere il giudice condannato l'appellante al pagamento di una somma diversa da quella pretesa dalla società appellata;
II) l'avere omesso il giudicante di pronunciarsi sulla invalidità del tasso di interessi applicato nel contratto;
III) l'avvenuto superamento del c.d. tasso soglia, contrariamente al convincimento del giudice, essendo stati applicati tassi di mora tali da far superare il limite di legge;
IV) il mancato rilievo del carattere vessatorio della clausola n. 8 del contratto di finanziamento, relativa al pagamento della c.d. maxi rata finale;
V) l'omesso rilievo della nullità del contratto per mancata indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni economiche, peraltro diverse da quelle pubblicizzate;
VI) l'omessa decisione in ordine al diritto dell'appellante alla immediata cancellazione o rettifica della segnalazione alla Centrale dei rischi, nonché al diritto al risarcimento del danno;
VII) la difformità del contratto prodotto dalla società appellata rispetto a quello rilasciato al consumatore;
VIII) la violazione dell'art. 91 c.p.c., in ordine alla condanna al pagamento del 50% delle spese della fase monitoria, in relazione, peraltro, ad un decreto ingiuntivo revocato, con conseguente impossibilità di dare esecuzione alla sentenza, e, tenuto conto, sotto altro profilo, del parziale accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda della società appellata di riconoscimento degli interessi moratori;
IX) La mancata pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno, conseguente all'avvenuto pagamento degli onorari in favore del proprio difensore. Ha concluso, quindi, in maniera sostanzialmente corrispondente a quanto riportato in epigrafe (ove sono state trascritte le conclusioni riportate all'esito dell'apposita udienza di precisazione delle conclusioni).
Con comparsa di costituzione e risposta, pervenuta il 10.7.2019, si è costituita nel giudizio di appello (società succeduta per fusione a Controparte_1 [...]
, eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto dal Controparte_5 Parte_1 contestandone il fondamento e proponendo, a sua volta, appello incidentale, peraltro, condizionato all'accoglimento, anche parziale, di quello principale.
In particolare, la in primo luogo, ha sostenuto l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello principale, in quanto non conforme ai canoni di cui all'art. 342 c.p.c.; nonché la sua infondatezza nel merito, dato che: a) nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. aveva commesso il Tribunale nel rideterminare l'importo dovuto dal nella Parte_1
7 somma di € 8.928,41 (inferiore alla pretesa oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo), perché doveva considerarsi implicita nella domanda di condanna al pagamento di una somma maggiore quella di condanna al pagamento di una minore;
b) contrariamente all'assunto dell'appellante, il primo giudice non aveva sostituito, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il tasso di interessi del 15% a quello previsto dal contratto, ma si era limitato a decurtare dalla maxi rata finale (di € 10.089,50) la differenza tra l'ammontare degli interessi corrispettivi calcolati dalla consulente tecnica di ufficio (€ 1.978,91) e quelli indicati nel piano di ammortamento del contratto (€ 3.140,00), sulla base della proposta di piano di ammortamento elaborato dalla consulente stessa, a condizioni economiche e finanziarie diverse da quelle oggetto di causa, sul presupposto della necessità di un riequilibrio delle condizioni negoziali per la mancata esplicitazione nel contratto della modalità di ammortamento, senza ravvisare, peraltro correttamente, alcun profilo di nullità; c) l'eccezione di superamento del c.d. tasso soglia degli interessi applicati era generica, come rilevato dal Tribunale e, comunque, infondata, anche perché, nel calcolo, non potevano essere sommati interessi corrispettivi e moratori;
d) nessun carattere vessatorio poteva attribuirsi alla clausola n. 8 del contratto di finanziamento, relativa al pagamento della c.d. maxi rata finale, poiché le condizioni economiche, in caso di esercizio della facoltà di rateizzare il pagamento di tale rata finale, sarebbero state determinate dai tassi praticati al momento della scelta e, sotto altro profilo, nessun eccessivo aggravio era imposto al consumatore per l'esercizio di tale facoltà; e) contrariamente all'assunto dell'appellante, il contratto di finanziamento indicava tutti gli elementi essenziali (importo del prestito;
numero delle rate e relativo importo;
data di scadenza della c.d. maxi rata finale;
spese di gestione;
t.a.n. e t.a.e.g., nonché tasso di interessi moratori); f) era inammissibile il motivo di appello concernente l'illegittima segnalazione del nominativo dell'appellante alla Centrale dei rischi, non avendo specificato il in quale banca data sarebbe avvenuta, quale tipologia di Parte_1 segnalazione e quale durata avrebbe avuto, senza considerare che, comunque, sarebbe stata legittima, stante il mancato pagamento di quanto dovuto;
g) era tardiva, poiché non proposta con l'opposizione, e, ad ogni modo, infondata l'eccezione relativa alla difformità del contratto prodotto dalla società appellata rispetto a quello rilasciato al consumatore;
h) il Tribunale aveva debitamente motivato sia la compensazione delle spese di giudizio che la condanna del al pagamento del 50% delle spese della Parte_1 fase monitoria e la sentenza era eseguibile, giacché tale condanna trovava titolo nella
8 sentenza;
i) la censura concernente l'applicazione degli interessi legali non era intellegibile e, comunque, non era fondata.
La inoltre, ha proposto appello incidentale, peraltro, condizionato Controparte_1 all'accoglimento, anche solo in parte, dell'appello principale, lamentando, in sintesi che il Tribunale avesse, erroneamente: 1) ritenuto la mancanza di trasparenza del contratto nella determinazione delle condizioni del prestito;
2) ritenuto più aderente alle disposizioni contrattuali il secondo prospetto di calcolo degli interessi dovuti, elaborato dalla consulente tecnica d'ufficio, anziché il primo, in cui il tasso annuale nominale
(t.a.n.) corrispondeva a quello previsto dal contratto, pari all'8,43%; 3) omesso di specificare che la decorrenza degli interessi legali indicati in sentenza coincideva con la scadenza del termine per adempiere, ossia, quanto meno, con il 30.11.2006. Ha concluso, quindi, come sopra trascritto.
Assegnata la trattazione del procedimento alla terza sezione civile di queta Corte di
Appello, è stata rigettata, con ordinanza del 7.9.2019, l'istanza dell'appellante in via principale di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. L'appellante in via principale, in particolare, ha chiesto di acquisire il fascicolo della fase monitoria del procedimento, già oggetto di richieste di trasmissione da parte della Corte;
nonché di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare se il contratto di finanziamento, oggetto di causa, che prevedeva un ammortamento c.d. alla francese, fosse conforme ai principi di cui alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 15130/2024.
La causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica (cfr. ordinanza in atti).
Hanno depositato la comparsa conclusionale e le note di replica entrambe le parti, ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello. L'avvenuta acquisizione degli atti della procedura monitoria. L'istanza di consulenza tecnica d'ufficio contabile di parte appellante in via principale.
9 Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di appello principale e di appello incidentale proposti, rispettivamente, da e da Parte_1
oltre che, in generale, delle istanze e difese delle parti, appare Controparte_1 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, l'esame: a) della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile, formulata a più riprese, dall'avv. b) Parte_1 dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., da c) dei motivi di appello principale, concernenti una serie di profili di Controparte_1 diritto processuale e sostanziale, già, in parte, illustrati (v. sopra: violazione dell'art. 112
c.p.c.; erronea applicazione del tasso di interesse contrattuale;
mancato superamento del c.d. tasso soglia, stante il cumulo di interessi corrispettivi e moratori;
carattere vessatorio della clausola n. 8 del contratto di finanziamento;
nullità del contratto per mancanza di elementi essenziali;
diritto al risarcimento del danno per errata segnalazione alla Centrale dei rischi;
difformità del contratto prodotto dalla società appellata da quello rilasciato in copia al violazione dell'art. 91 c.p.c. e impossibilità di dare esecuzione alla Parte_1 sentenza in materia di spese di giudizio;
omessa decisione in ordine al risarcimento del danno connesso al pagamento dei compensi al difensore); d) in caso di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello principale, dei motivi dell'appello incidentale, peraltro, espressamente condizionato all'accoglimento di quello principale (concernenti la trasparenza delle condizioni negoziali;
l'importo esatto di quanto ancora dovuto dall'appellante e la revoca del decreto ingiuntivo;
la regolamentazione delle spese di giudizio).
In difetto di impugnazione, deve ritenersi, invece, che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato in relazione alla pronuncia di rigetto della eccezione di difetto di procura alle liti in favore del difensore della società odierna appellata, in relazione alla fase monitoria del procedimento.
L'appellante in via principale ha sollecitato, inoltre, l'acquisizione degli atti della procedura monitoria, peraltro, già in atti (cfr., in particolare, il fascicolo di parte del primo grado di giudizio della odierna appellata ed il sottofascicolo della fase monitoria, contenente la domanda di decreto ingiuntivo con i relativi allegati;
il decreto ingiuntivo e gli atti della notificazione dello stesso).
10 Non deve essere accolta la richiesta del di rinnovo della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio contabile effettuata nel giudizio di primo grado, per come già esposto nell'apposita ordinanza della Corte del 7.10.2019, risultando sufficiente, ai fini della decisione, l'accertamento compiuto dal perito d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado (su cui v., anche, infra) e risultando superfluo, oltre che inammissibile, per evidente finalità esplorativa, anche in rapporto alla genericità della richiesta, un nuovo accertamento per verificare la rispondenza del contratto di finanziamento ai principi di cui alla sentenza n. 15130/2024 delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Peraltro, con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel mutuo a tasso fisso di interessi, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale (del tipo di quello oggetto del contratto di finanziamento intercorso tra le parti: v., anche, la c.t.u.), la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti
(cfr., anche,. da ultimo, Cass. sez. I, n. 7382/2025).
2. L'eccezione di di inammissibilità dell'appello principale, ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c.
Salve le precisazioni che si rendono necessarie in relazione all'esame dei singoli motivi di appello principale e le valutazioni concernenti il merito delle questioni poste (su cui v. infra), deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per violazione dei canoni di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata da giacché, Controparte_1 almeno, alcuni dei motivi della impugnazione principale rispondono al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., avendo il indicato le parti della sentenza impugnata, i Parte_1 motivi di censura e la rilevanza degli stessi in ordine alla riforma invocata, tanto che la società appellata ha, sul punto, presentato una compiuta difesa nel merito, volta a confutare i motivi di appello principale (v., in particolare, i motivi riguardanti: la violazione dell'art. 112 c.p.c.; l'erronea applicazione del tasso di interesse contrattuale;
il superamento del c.d. tasso soglia, stante il cumulo di interessi corrispettivi e moratori;
il carattere vessatorio della clausola n. 8 del contratto di finanziamento;
l'eccezione di
11 nullità del contratto per mancanza di elementi essenziali;
il diritto al risarcimento del danno per errata segnalazione alla Centrale dei rischi;
la violazione dell'art. 91 c.p.c. e l'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza in materia di spese di giudizio).
3. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di appello, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.”, l'avvocato lamenta il vizio di ultrapetita, per avere il Parte_1 giudice condannato l'appellante al pagamento di una somma diversa da quella pretesa dalla società appellata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, infatti, che nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi, sempre, implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 27479/2022).
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione di legge e di norme processuali”, lamenta il fatto che il primo giudice, nel determinare la somma dovuta all'appellata, ha sostituito il tasso del 15% a quello di contratto (pari al 7,99%), senza, peraltro, pronunciarsi sulla invalidità del tasso di interessi applicato nel contratto e senza applicare, invece, il tasso stabilito ai sensi dell'art. 117 del testo unico delle leggi bancarie (d.lvo n. 385/1993).
Con il terzo motivo (“Superamento del tasso soglia”), censura la sentenza impugnata, per non avere il Tribunale rilevato l'avvenuto superamento del c.d. tasso soglia, dovendosi cumulare, a tal fine, tassi di interessi corrispettivi e di mora.
Con il quinto motivo, rubricato “Nullità della sentenza nella parte in cui individua il prezzo del contratto”, il De SE si duole dell'omesso rilievo d'ufficio da parte del
Tribunale della nullità del contratto per mancata indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni economiche, peraltro, applicati in maniera diversa da quanto “pubblicizzato”, sostenendo, in particolare, che il tasso effettivo applicato al contratto di finanziamento è del 15% anziché del 7,99% (come previsto nel contratto) e che non sono specificati: a) i tassi di interesse e le condizioni economiche;
b) i tassi, i prezzi e le condizioni (peraltro sfavorevoli rispetto a quanto pubblicizzato); c) sono previsti costi non inclusi nel T.a.e.g.
(tasso annuo effettivo globale) pubblicizzato e non specificati nel contratto.
12 Il secondo, il terzo ed il quinto motivo dell'appello principale, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il contratto di finanziamento in questione, contrariamente a quanto asserisce l'appellante in via principale, indica in maniera alquanto chiara le condizioni economiche del contratto ed i tassi praticati.
In effetti, per come si evince dal suo contenuto, il contratto indica: a) l'importo preso a prestito (€ 14.630,00); b) il numero totale delle rate in cui avrebbe dovuto essere rimborsato il finanziamento (36 rate); c) l'importo di ciascuna delle prime 35 rate: €
219,44; d) l'importo della trentaseiesima rata (ossia la maxi rata finale: € 10.089,50); e) la data di scadenza della c.d. maxi rata (30.11.2006); f) l'importo delle spese di gestione d'incasso di ogni rata (€ 1,55) e quelle di gestione della pratica (euro 104,00); g) il
T.A.N. (tasso annuo nominale), pari al 8,43 %, ed il T.A.E.G. (tasso anno effettivo globale, pari a 9,11%); h) il tasso di interesse moratorio (art. 3).
Ne consegue che sono infondati il secondo ed il quinto motivo di appello principale, nella parte in cui l'appellante lamenta, rispettivamente, la mancata pronuncia di invalidità del contratto e di nullità per indeterminatezza delle clausole negoziali (non ipotizzabile, nemmeno, in relazione alle modalità di ammortamento c.d. alla francese: v. le citate
Cass., sezioni unite, n. 15130/2024 e sez. I, n. 7382/2025; questione diversa è la correttezza o meno del calcolo effettuato dalla società appellata, su cui, peraltro, il
Tribunale si è espressamente pronunciato).
Il secondo motivo è infondato, per le medesime ragioni, anche nella parte in cui si lamenta “nella denegata ipotesi che (il contratto di finanziamento) venisse riconosciuto come valido ed efficace”, la mancata applicazione del tasso stabilito dall'art. 117 del testo unico delle leggi bancarie (d.lvo n. 385/1993), giacché tale disposizione presuppone la mancata indicazione di “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, elementi presenti nel contratto di finanziamento di cui si tratta.
Sebbene l'appellante principale non abbia sollevato alcuna questione sul punto (essendo stata contestata la decisione del Tribunale, piuttosto, nell'appello incidentale condizionato, proposto da , è appena il caso di rilevare che il primo Controparte_1 giudice, nel determinare la somma dovuta dal sulla base del contratto di Parte_1 finanziamento, ha ridotto l'importo oggetto di pretesa da parte della società appellata,
13 applicando, secondo il prospetto fornito dalla consulente tecnica di ufficio, i tassi e le altre condizioni contrattuali appositamente previste, previa riformulazione del piano di ammortamento che è stato adeguato alle previsioni negoziali, in quanto quello predisposto da era incoerente con le clausole contrattuali e, Controparte_1 segnatamente, con i tassi indicati (cfr. la sentenza e la consulenza tecnica d'ufficio sul punto).
Con riguardo, poi, al terzo motivo di appello principale, concernente la nullità dei tassi di interesse applicati per superamento del c.d. tasso soglia, esso deve essere rigettato, in quanto fondato sull'errato convincimento che, a tal fine, possano cumularsi interessi corrispettivi e interessi moratori, i quali hanno diversa natura e funzione e devono essere valutati, anche in relazione al superamento o meno delle soglie consentite dalla legge, separatamente.
Quanto agli interessi corrispettivi previsti nel contratto, in verità, non vi è questione nel giudizio di appello in ordine al mancato superamento del c.d. tasso soglia, per come è stato accertato dal Tribunale sulla base della perizia d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado.
Anzi, sotto questo profilo, deve rilevarsi che, una volta appurato che il Taeg (tasso annuale effettivo globale), previsto nel contratto, è pari all'8,43%, occorreva riferire a tale tasso il superamento o meno della soglia di legge, anziché, come operato dal giudice e dalla consulente tecnica di ufficio, a quello del 15%, calcolato, non già sulle previsioni del contratto, ma sulla pretesa della società odierna appellata (il che avrebbe evidenziato,
a maggior ragione, il rispetto, nel contratto, dei limiti di legge nel prevedere interessi corrispettivi).
Con riguardo, invece, agli interessi moratori, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che - esclusa la possibilità, ai fini che interessano (verifica del superamento del tasso soglia), del cumulo di tali interessi con quelli corrispettivi e ammessa, contrariamente al convincimento della in ipotesi, la nullità della relativa clausola per Controparte_1 violazione dei limiti di legge - è onere della parte che eccepisce illegittimità della previsione del tasso degli interessi motori, allegare: il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio) nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la
14 controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (v.
Cass., sezioni unite, n. 19597/2020; sez. III, n. 26525/2024).
Nel caso in esame, tale onere di allegazione non è stato adeguatamente assolto dal De che, oltre a fondare la sua eccezione sul cumulo di interessi corrispettivi e Pt_1 moratori, si è limitato a produrre il decreto del 19.9.2003 del Dipartimento del Tesoro, in ordine alla determinazione degli interessi usurari e dell'allegato “A”, privo, tuttavia, di riferimenti agli interessi moratori, senza nulla argomentare in ordine allo specifico tasso di interessi moratori indicato nel contratto né indicare il tasso effettivo globale medio nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
È appena il caso di evidenziare, inoltre, da un lato, che, per quanto si desume dal prospetto allegato alla richiesta di emissione decreto ingiuntivo, gli interessi moratori calcolati dalla società odierna appellata appaiono di importo alquanto modesto (euro
309,56, in rapporto al ritardo nel pagamento della maxi rata di euro 10.091,05), dall'altro, che il Tribunale, nel determinare la somma dovuta, ha applicato esclusivamente gli interessi corrispettivi (al tasso negoziale dell'8,43%, per come sopra evidenziato), cosicché nessun interesse moratorio da contratto ha calcolato, ma solo gli “interessi legali” (e di tanto la infatti, si lamenta nell'appello incidentale Controparte_1 condizionato, con cui ha rilevato che, in tal modo, il evita di pagare gli Parte_1 interessi di mora maturati nel periodo intermedio).
Il che rende priva di rilevanza pratica la questione sollevata.
Con il quarto motivo, rubricato “Vessatorietà del contratto”, l'appellante in via principale lamenta il mancato rilievo del carattere vessatorio della clausola n. 8 del contratto di finanziamento, relativa al pagamento della c.d. maxi rata finale, in relazione a due distinti profili, in ordine ai quali il primo giudice non ha motivato: a) la mancanza della indicazione delle condizioni economiche applicabili in caso di esercizio della facoltà di rateizzare il pagamento di tale rata finale;
b) l'eccessivo aggravio imposto carico del consumatore che aveva l'onere di ricordare, con ampio anticipo, l'approssimarsi della scadenza per il pagamento della maxi rata.
Anche questo motivo non è fondato.
In effetti, la clausola contenuta all'art. 8 del contratto di finanziamento non può essere considerata vessatoria in relazione ad entrambi i profili rilevati.
Essa prevede, in particolare, oltre che la facoltà, a date condizioni, di non pagare la c.d. maxi rata finale del piano di ammortamento, alcune facoltà di adempimento del
15 pagamento di tale maxi rata e, segnatamente, quella indicata come “Facoltà 2”, ossia
“chiedere alla Società la dilazione del pagamento della maxi-rata, in un numero di rate, con periodicità mensile, pari al massimo a quello del Contratto, sottoscrivendo la relativa appendice contrattuale. Per pattuizione espressa il Cliente per non perdere tale facoltà dovrà aver comunicato con raccomandata a.r. alla Società, almeno 90 giorni prima della scadenza della maxi-rata, la sua decisione di avvalersi della facoltà di chiedere la dilazione del pagamento della maxi-rata e sottoscrivere presso l'Ente
Venditore, entro e non oltre 15 giorni prima della data di scadenza della maxi-rata, la relativa proposta di appendice di modifica del Contratto.”.
Premesso questo, la eccepita mancanza della indicazione delle condizioni economiche applicabili, in caso di esercizio della facoltà di rateizzare il pagamento di tale rata finale, non evidenzia il carattere vessatorio della clausola, comportando, piuttosto,
l'applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n.
385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4° (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati), si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (cfr. Cass., sez. III;
n.
26957/2023).
Quanto, poi, agli oneri di preventiva comunicazione della volontà di avvalersi della facoltà di ottenere una dilazione del pagamento della maxi rata finale, essi non sono adempimenti gravosi, giacché rammentare la scadenza del termine utile e inviare, a tempo debito, una raccomandata sono adempimenti del tutto normali, fermo restando che il principio di buona fede può comportare la validità di un esercizio tardivo o in forme diverse di tale facoltà, quando ricorrano impedimenti o specifiche situazioni che lo giustifichino e che, nel caso in esame, non sono state nemmeno allegate, non potendosi dare rilievo, invece, alla semplice dimenticanza.
Il sesto motivo di appello principale (“Sulla segnalazione alla Centrale rischi”) concerne l'omessa decisione del Tribunale, in ordine alla domanda dell'appellante di immediata cancellazione o rettifica della segnalazione alla Centrale dei rischi, nonché di risarcimento del danno.
16 In effetti, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi espressamente su tale domanda del
[...]
Pt_1
Tuttavia, essa è inammissibile, difettando delle necessarie allegazioni a suo fondamento e, ad ogni modo, è infondata.
In primo luogo, non viene indicato di quale tipo di segnalazione si tratti, in quali termini sia stata formulata e sulla base di quali presupposti (non potendosi nemmeno escludere che essa trovi origine in altri rapporti) né la banca dati del sistema creditizio ove essa sarebbe stata effettuata. Il che non consente nemmeno di valutare la natura ed il quantum del pregiudizio lamentato.
In ogni caso, l'avvenuto accertamento da parte del Tribunale dell'inadempimento da parte del di una parte rilevante dell'obbligazione derivante dal contratto di Parte_1 finanziamento non consente di ritenere, di per sé, illegittima la segnalazione di cui si tratta.
Con il settimo motivo di appello principale, rubricato “La difformità della Contr documentazione del prodotto dalla con quella rilasciata al consumatore”, il
[...] lamenta la difformità del contratto prodotto dalla società appellata in allegato al Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo rispetto a quello rilasciatogli al momento della conclusione del contratto, evidenziando che quest'ultimo è privo di indicazioni relative al nominativo del venditore dell'autovettura per la quale veniva concesso il finanziamento, della data, del veicolo compravenduto, nonché del costo sostenuto per tale operazione.
Il motivo è inammissibile, da un lato, poiché relativo ad eccezione sollevata, nel giudizio di primo grado, soltanto con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. (atto non deputato a sollevare eccezioni nuove), e non già con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
dall'altro, in quanto non viene esplicitato quali sarebbero la rilevanza e la conseguenza di tale difformità, con riferimento, in particolare, alla invocata riforma della sentenza impugnata, limitandosi l'appellante ad affermare che la contestazione “avrebbe dovuto indurre il G.o.t. a valutare prudentemente l'efficacia del titolo esecutivo opposto”, senza, tuttavia, specificare con quali effetti concreti.
In ogni caso, ribadita la completezza del contratto in ordine alle condizioni economiche, per come sopra illustrato, la presenza degli elementi suddetti nella sola copia trattenuta dalla società appellata (nominativo del venditore dell'autovettura per la quale veniva concesso il finanziamento, della data, del veicolo compravenduto, nonché del costo sostenuto per l'acquisto) non inficia la validità del contratto, non risultando alcuna
17 contraddizione sostanziale nel contenuto delle sue clausole nelle due diverse copie, rispettivamente, prodotte dalle parti.
Con l'ottavo motivo di appello (“Violazione di legge: art. 91 c.p.c.”), l'appellante in via principale lamenta la condanna al pagamento del 50% delle spese della fase monitoria, in relazione, peraltro, ad un decreto ingiuntivo revocato, con conseguente impossibilità di dare esecuzione alla sentenza, tenuto conto, sotto altro profilo (v. il paragrafo intitolato
“Oltre interessi legali”), del parziale accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda della società appellata di riconoscimento degli interessi moratori che evidenziavano la soccombenza della società opposta.
Anche questo motivo deve essere disatteso, poiché è stato chiarito in giurisprudenza che la fase monitoria e la fase di merito attengono al medesimo procedimento, cosicché è ben possibile che, avuto riguardo all'esito della controversia, il giudice possa condannare la parte intimata al pagamento delle spese nella fase monitoria, in quanto la revoca del decreto ingiuntivo, in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio (v. Cass. sez. II, n. 24482/2022).
Né varrebbe rilevare l'avvenuta contestuale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, di cui il non può lamentarsi, poiché, certamente, a lui non Parte_1 sfavorevole, posto che molti dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo sono stati rigettati e che l'opposizione è stata accolta soltanto in parte e che, per contro, la pretesa creditoria di è risultata, in massima parte, fondata (in altri termini, Controparte_1
l'incoerenza di una parziale e di una totale compensazione delle spese di giudizio, rispettivamente, quanto alla fase monitoria e a quella di merito, avendo pregiudicato l'interesse della appellata, piuttosto che quella dell'appellante, non può ridondare a vantaggio del . Parte_1
Sotto altro profilo, deve osservarsi che l'appellante in via principale, a ben vedere, non ha interesse alla riforma della sentenza sul punto, posto che, in caso di accoglimento del motivo di appello principale, occorrerebbe esaminare e, per quanto esposto (alla luce della prevalente soccombenza del , accogliere lo specifico motivo di appello Parte_1 incidentale condizionato e condannare, almeno in parte, l'opponente al pagamento delle spese processuali della fase di merito.
18 Né, quanto alla condanna al pagamento, peraltro ridotta al 50%, delle spese della fase monitoria, è impossibile dare esecuzione alla sentenza, dato che tale condanna trova titolo proprio nello specifico capo della sentenza del Tribunale e non nel decreto ingiuntivo revocato.
È inammissibile e, comunque, infondato, infine, il nono motivo dell'appello principale
(“Sentenza erronea nella parte in cui omette la decisione sulla richiesta di risarcimento danni”), con cui si lamenta la mancata pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno, rappresentato dall'avvenuto pagamento da parte del degli onorari in Parte_1 favore del proprio difensore.
E' evidente che si tratta di una pretesa che concerne, non già un ipotetico risarcimento del danno, ma la regolamentazione delle spese di lite.
Ad ogni modo, la questione rimane assorbita nella decisione che attiene alla ripartizione delle spese di giudizio,
Il rigetto dei motivi di appello principale comporta, come detto, l'assorbimento dell'esame di quelli dell'appello incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento anche solo parziale, dell'appello principale.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Il rilievo che, nella materia trattata, alcuni principi di giurisprudenza si sono consolidati soltanto nel corso del giudizio d'appello (v., ad esempio, le citate sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 15130/2024 e n. 19597/2020) induce a ritenere i presupposti per compensare per metà le spese del giudizio di appello, fermo restando che, in ordine a quelle del giudizio di primo grado e della fase monitoria, deve confermarsi la pronuncia del Tribunale.
Le spese il giudizio di appello, nella parte residua, seguono la soccombenza di Parte_1
e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal
[...]
d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00),
Tanto chiarito, le spese possono liquidarsi in complessivi euro 2.904,50 (euro 1.134,00 per lo studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva;
euro 1.843,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 1.911 per la fase decisoria;
pari, nell'intero euro
19 5.809,00), calcolate tenuto conto dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello principale (integrale rigetto per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante in via principale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 101/2019 del Tribunale di Catanzaro del Controparte_1
18.1.2019, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da dichiara assorbite nella Parte_1 decisione le questioni sollevate con l'appello incidentale proposto da e, Controparte_1 per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- compensa per metà le spese del giudizio di appello e condanna al Parte_1 rimborso della restante metà nei confronti di liquidata in euro Controparte_1
2.904,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di l'obbligo Parte_1 del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, il 14.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
20
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 392/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 392/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per credito derivante da contratto di finanziamento, vertente tra:
avvocato, nato a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale , elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Acri n. 56, C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Elisa Notaro che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti, con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante in via principale e
(codice fiscale , con sede legale in San Donato Controparte_1 P.IVA_1
Milanese (MI), via dell'Unione Europea n. 1, in persona del suo Presidente del consiglio
1 di amministrazione e dell'amministratore delegato società CP_2 CP_3 incorporante la (già Controparte_4 Controparte_5 codice fiscale , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti P.IVA_2 del 9.7.2019, rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato
Stefano Bichiri del Foro di Torino, con indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliato presso l'avv. Email_2
Elena Grimaldi, con studio in Catanzaro, vico III Raffaelli n.10;
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante) chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza rejectis, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: – accertare e dichiarare la mancata acquisizione del fascicolo monitorio nelle forme di legge e , per l'effetto, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova delle ragioni creditorie, riformare la sentenza estinguendo l'obbligazione a carico di parte appellante ovvero, solo in caso di reiezione, – accertare e dichiarare , previa rimessione sul ruolo per la rinnovazione della CTU, il superamento del tasso soglia del contratto di finanziamento oggetto del gravame, poiché il tasso effettivo di interesse applicato (15%), maggiorato anche del tasso di mora convenuto, determina tasso usura del periodo (16,62%), in violazione della legge 108/96 e per l'effetto dichiarare la nullità dell'intero finanziamento con ogni conseguenziale effetto di legge;
in caso di mancato accoglimento: – accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società ricorrente stante la presenza della clausola numero 8, di natura vessatoria, come indicato in atti;
- accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della società ricorrente per la violazione dei principi di trasparenza e correttezza contrattuale stante la difformità della documentazione contrattuale prodotta, il mancato invio di quella richiesta, il reale tasso di interesse applicato, la mancanza del costo finale del finanziamento e della ulteriore dilazione della maxi-rata; - dichiarare che la sentenza numero 101/19 del Tribunale Civile di
Catanzaro è erronea laddove condanna l'opponente al pagamento della somma di euro
8.928,41 per le ragioni rassegnate in atti e, pertanto riformarla in ogni sua parte e per ogni suo effetto stante la mancata applicazione dell'art. 117 TUB, con eventuale
2 rideterminazione dell'esatto dare- avere fra le parti disponendo, eventualmente, la rimessione della causa sul ruolo per il rinnovo della CTU, come già richiesto nell'atto introduttivo e nelle note di trattazione scritta anche con l'indicazione dei quesiti, fine di determinare l'esatto dare avere fra le parti;
-accertare e dichiarare che la sentenza numero 101/19 del Tribunale Civile di Catanzaro è erronea, laddove condanna
l'opponente al pagamento generico del 50% delle spese del decreto ingiuntivo già revocato, con ogni conseguenziale effetto di legge, e non presente nel fascicolo processuale del gravame;
- accertare e dichiarare che la sentenza numero 101/19 emessa dal Tribunale civile di Catanzaro è erronea ed affetta da ingiustizia manifesta circa la declaratoria di compensazione delle spese di lite di primo grado, per evidente violazione del principio della reciprocità della soccombenza, a fronte di un riconoscimento parziale delle ragioni e delle relative spese che il medesimo ha affrontato, e pertanto dichiarare il diritto dell'opponente alla liquidazione delle spese e del compenso professionale del giudizio di primo grado e, condannare la società opposta al pagamento delle stesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del secondo grado, nonché alla refusione delle spese legali già sostenute dall'appellante, ammontanti ad euro 6.912,88, come documentato in atti”;
il procuratore della appellata chiede: “Voglia la Corte d'Appello Controparte_1 adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Per i motivi esposti e previe le declaratorie del caso in ordine, anche all'inammissibilità dell'appello. In via principale: confermare la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Got dott. Vitullio
Marzullo, n. 101/2019 del 18.1.2019, depositata in Cancelleria in pari data e comunque respingere integralmente l'appello di in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e c.p.a.; in via incidentale, condizionatamente all'accoglimento dell'appello svolto da accertare e dichiarare che le condizioni Parte_1 economico finanziarie del contratto n. 1520997 sono chiaramente esplicitate e che non vi
è alcun difetto di trasparenza e per l'effetto: riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui deduce dalla somma di € 10.089,50 l'importo di € 1.161,09; riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo opposto, che andrà confermato, o – in via graduata – ordinare il pagamento degli interessi dal
3 30.11.2006; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e c.p.a.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 23.10.2008, l'avvocato ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Controparte_6
(poi divenuta, a seguito di fusione, , al fine di opporsi al
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 680/2008, emesso dal Tribunale di Catanzaro nei suoi confronti, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.404,33, oltre interessi fino al saldo, spese, competenze ed onorari, a titolo di mancato pagamento della rata finale (c.d. maxi rata), derivante dal contratto di finanziamento n. 01520997 del
22.10.2003, avente ad oggetto l'importo finanziato di euro 14.630,00, finalizzato all'acquisto di un'autovettura presso l'agenzia concessionaria “Max Motors” di Catanzaro del valore di euro 18.630,00.
A fondamento dell'opposizione, il ha affermato che: a) aveva pagato ogni rata Parte_1 prevista nel contratto, fino a quando, nel settembre del 2006, gli era stato inviato il prospetto contabile dei pagamenti, da cui si evinceva che su ogni quota di versamento, di circa euro 130,00, erano stati calcolati interessi per circa 90,00 euro, oltre spese per euro
1,55; b) il tasso di interesse applicato era superiore ai limiti di legge;
c) per come aveva lamentato con apposita diffida, era nulla la clausola di cui all'art. 8 del contratto, concernente la facoltà di rateizzare il pagamento della c.d. maxi rata finale, in quanto subordinata ad oneri gravosi e priva di chiarezza sugli interessi dovuti in caso di dilazione del pagamento di tale maxi rata.
Premesso questo, ha eccepito: I) la nullità della procura alle liti, posta a fondamento della domanda di emissione del decreto ingiuntivo;
II) la violazione da parte della società convenuta degli obblighi di trasparenza e correttezza (per omessa chiarezza delle condizioni del contratto e mancanza di informazioni circa l'approssimarsi della scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di rateizzare la c.d. maxi rata finale); III) la vessatorietà e la conseguente nullità delle clausole negoziali n. 2, 3, 5, 6, 8 e 10, per difetto di apposita trattativa, approvate con mera clausola di stile.
4 Ha chiesto, quindi, di: a) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
b) ordinare la cancellazione di una frase ritenuta offensiva, riportata nel decreto ingiuntivo, concernente la protrazione dell'illecito; c) dichiarare la risoluzione del contratto;
d) dichiarare l'inadempimento della società convenuta agli obblighi di trasparenza e correttezza contrattuale e l'avvenuta applicazione di clausole vessatorie, anche in relazione all'applicazione interessi;
e) condannare la società opposta al risarcimento dei danni subiti a causa delle frasi offensive contenute nel titolo monitorio e per la trascrizione del decreto ingiuntivo nelle banche dati del sistema creditizio.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di Controparte_7 costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 25.6.2009, con cui ha contestato il fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto e sostenendo, in sintesi: a) la regolarità della procura alle liti;
b) la validità delle clausole negoziali, in quanto non vessatorie e, comunque, appositamente approvate dall'opponente ai sensi degli artt. 1341
e 1342 c.c.; c) la chiarezza delle clausole medesime, certamente comprensibili per l'opponente, avvocato di professione, nonché specificamente approvate;
d) la legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi, peraltro obbligatoria.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice ha rigettato la domanda della società opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso le parti termini per le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Con la memoria, di cui al n. 1 della disposizione citata, il ha eccepito la Parte_1 difformità tra il contratto di finanziamento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e la copia del medesimo contratto in suo possesso, priva della sottoscrizione del venditore nonché delle indicazioni relative al veicolo compravenduto (modello e targa dell'autovettura), sostenendo che vi fossero i presupposti per impugnare il contratto per querela di falso.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, eseguita dalla dott.ssa . Persona_1
Quindi, resi chiarimenti dalla consulente e rigettata l'istanza dell'attore di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 101/2019, emanata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 18.1.2019.
2. La sentenza del Tribunale n. 101/2019, all'esito del giudizio di primo grado
5 Con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata il 19.1.2019, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso: a) ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato Pt_1 al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 8.928,41, Parte_1 oltre interessi legali;
c) ha condannato il al pagamento in favore della società Parte_1 opposta delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, ridotte del 50%; d) ha compensato per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di difetto di procura alle liti della società opposta in relazione alla fase monitoria;
b) infondata l'eccezione di violazione dei principi di trasparenza e correttezza, in relazione all'art. 8 del contratto di finanziamento, in ordine alla lamentata mancanza di informazioni relative alle modalità di esercizio delle facoltà concernenti il pagamento della c.d. maxi rata finale;
c) generica l'eccezione concernente il carattere vessatorio e la violazione dell'obbligo di trasparenza, in relazione agli articoli 2,3,5,6,8 e 10 del contratto di finanziamento;
d) infondata, alla luce della apposita consulenza tecnica d'ufficio contabile, l'eccezione di nullità della clausola concernente il tasso di interessi, non essendo stato superato il c.d. tasso soglia.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto parzialmente errato il calcolo degli interessi operato dalla società opposta e posto a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, evidenziando che la consulente tecnica di ufficio aveva elaborato due calcoli degli interessi, in cui il primo comportava il riconoscimento, a titolo di interessi, della somma di euro 3.140,00, mentre il secondo, giudicato “più aderente alle disposizioni contrattuali”, consentiva di determinare gli interessi nella minore somma di euro
1.978,91, cosicché, anche in relazione alla mancanza di trasparenza dei criteri di calcolo contenuti nel contratto, ha ritenuto che la differenza tra i due importi, pari ad euro
1.161,09, fosse da scomputare dalla c.d. maxi rata finale e che, in definitiva, l'importo che il ancora doveva alla era pari a euro Parte_1 Controparte_5
8.928,41.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse soccombenza reciproca, tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre l'esito dell'opposizione giustificava la riduzione del 50% di quelle del procedimento monitorio.
3. Il giudizio di appello
6 Con atto di citazione notificato il 18.2.2019, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello principale lamentando in sintesi: I) la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c., per avere il giudice condannato l'appellante al pagamento di una somma diversa da quella pretesa dalla società appellata;
II) l'avere omesso il giudicante di pronunciarsi sulla invalidità del tasso di interessi applicato nel contratto;
III) l'avvenuto superamento del c.d. tasso soglia, contrariamente al convincimento del giudice, essendo stati applicati tassi di mora tali da far superare il limite di legge;
IV) il mancato rilievo del carattere vessatorio della clausola n. 8 del contratto di finanziamento, relativa al pagamento della c.d. maxi rata finale;
V) l'omesso rilievo della nullità del contratto per mancata indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni economiche, peraltro diverse da quelle pubblicizzate;
VI) l'omessa decisione in ordine al diritto dell'appellante alla immediata cancellazione o rettifica della segnalazione alla Centrale dei rischi, nonché al diritto al risarcimento del danno;
VII) la difformità del contratto prodotto dalla società appellata rispetto a quello rilasciato al consumatore;
VIII) la violazione dell'art. 91 c.p.c., in ordine alla condanna al pagamento del 50% delle spese della fase monitoria, in relazione, peraltro, ad un decreto ingiuntivo revocato, con conseguente impossibilità di dare esecuzione alla sentenza, e, tenuto conto, sotto altro profilo, del parziale accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda della società appellata di riconoscimento degli interessi moratori;
IX) La mancata pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno, conseguente all'avvenuto pagamento degli onorari in favore del proprio difensore. Ha concluso, quindi, in maniera sostanzialmente corrispondente a quanto riportato in epigrafe (ove sono state trascritte le conclusioni riportate all'esito dell'apposita udienza di precisazione delle conclusioni).
Con comparsa di costituzione e risposta, pervenuta il 10.7.2019, si è costituita nel giudizio di appello (società succeduta per fusione a Controparte_1 [...]
, eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto dal Controparte_5 Parte_1 contestandone il fondamento e proponendo, a sua volta, appello incidentale, peraltro, condizionato all'accoglimento, anche parziale, di quello principale.
In particolare, la in primo luogo, ha sostenuto l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello principale, in quanto non conforme ai canoni di cui all'art. 342 c.p.c.; nonché la sua infondatezza nel merito, dato che: a) nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. aveva commesso il Tribunale nel rideterminare l'importo dovuto dal nella Parte_1
7 somma di € 8.928,41 (inferiore alla pretesa oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo), perché doveva considerarsi implicita nella domanda di condanna al pagamento di una somma maggiore quella di condanna al pagamento di una minore;
b) contrariamente all'assunto dell'appellante, il primo giudice non aveva sostituito, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il tasso di interessi del 15% a quello previsto dal contratto, ma si era limitato a decurtare dalla maxi rata finale (di € 10.089,50) la differenza tra l'ammontare degli interessi corrispettivi calcolati dalla consulente tecnica di ufficio (€ 1.978,91) e quelli indicati nel piano di ammortamento del contratto (€ 3.140,00), sulla base della proposta di piano di ammortamento elaborato dalla consulente stessa, a condizioni economiche e finanziarie diverse da quelle oggetto di causa, sul presupposto della necessità di un riequilibrio delle condizioni negoziali per la mancata esplicitazione nel contratto della modalità di ammortamento, senza ravvisare, peraltro correttamente, alcun profilo di nullità; c) l'eccezione di superamento del c.d. tasso soglia degli interessi applicati era generica, come rilevato dal Tribunale e, comunque, infondata, anche perché, nel calcolo, non potevano essere sommati interessi corrispettivi e moratori;
d) nessun carattere vessatorio poteva attribuirsi alla clausola n. 8 del contratto di finanziamento, relativa al pagamento della c.d. maxi rata finale, poiché le condizioni economiche, in caso di esercizio della facoltà di rateizzare il pagamento di tale rata finale, sarebbero state determinate dai tassi praticati al momento della scelta e, sotto altro profilo, nessun eccessivo aggravio era imposto al consumatore per l'esercizio di tale facoltà; e) contrariamente all'assunto dell'appellante, il contratto di finanziamento indicava tutti gli elementi essenziali (importo del prestito;
numero delle rate e relativo importo;
data di scadenza della c.d. maxi rata finale;
spese di gestione;
t.a.n. e t.a.e.g., nonché tasso di interessi moratori); f) era inammissibile il motivo di appello concernente l'illegittima segnalazione del nominativo dell'appellante alla Centrale dei rischi, non avendo specificato il in quale banca data sarebbe avvenuta, quale tipologia di Parte_1 segnalazione e quale durata avrebbe avuto, senza considerare che, comunque, sarebbe stata legittima, stante il mancato pagamento di quanto dovuto;
g) era tardiva, poiché non proposta con l'opposizione, e, ad ogni modo, infondata l'eccezione relativa alla difformità del contratto prodotto dalla società appellata rispetto a quello rilasciato al consumatore;
h) il Tribunale aveva debitamente motivato sia la compensazione delle spese di giudizio che la condanna del al pagamento del 50% delle spese della Parte_1 fase monitoria e la sentenza era eseguibile, giacché tale condanna trovava titolo nella
8 sentenza;
i) la censura concernente l'applicazione degli interessi legali non era intellegibile e, comunque, non era fondata.
La inoltre, ha proposto appello incidentale, peraltro, condizionato Controparte_1 all'accoglimento, anche solo in parte, dell'appello principale, lamentando, in sintesi che il Tribunale avesse, erroneamente: 1) ritenuto la mancanza di trasparenza del contratto nella determinazione delle condizioni del prestito;
2) ritenuto più aderente alle disposizioni contrattuali il secondo prospetto di calcolo degli interessi dovuti, elaborato dalla consulente tecnica d'ufficio, anziché il primo, in cui il tasso annuale nominale
(t.a.n.) corrispondeva a quello previsto dal contratto, pari all'8,43%; 3) omesso di specificare che la decorrenza degli interessi legali indicati in sentenza coincideva con la scadenza del termine per adempiere, ossia, quanto meno, con il 30.11.2006. Ha concluso, quindi, come sopra trascritto.
Assegnata la trattazione del procedimento alla terza sezione civile di queta Corte di
Appello, è stata rigettata, con ordinanza del 7.9.2019, l'istanza dell'appellante in via principale di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. L'appellante in via principale, in particolare, ha chiesto di acquisire il fascicolo della fase monitoria del procedimento, già oggetto di richieste di trasmissione da parte della Corte;
nonché di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare se il contratto di finanziamento, oggetto di causa, che prevedeva un ammortamento c.d. alla francese, fosse conforme ai principi di cui alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 15130/2024.
La causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica (cfr. ordinanza in atti).
Hanno depositato la comparsa conclusionale e le note di replica entrambe le parti, ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello. L'avvenuta acquisizione degli atti della procedura monitoria. L'istanza di consulenza tecnica d'ufficio contabile di parte appellante in via principale.
9 Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di appello principale e di appello incidentale proposti, rispettivamente, da e da Parte_1
oltre che, in generale, delle istanze e difese delle parti, appare Controparte_1 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, l'esame: a) della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile, formulata a più riprese, dall'avv. b) Parte_1 dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., da c) dei motivi di appello principale, concernenti una serie di profili di Controparte_1 diritto processuale e sostanziale, già, in parte, illustrati (v. sopra: violazione dell'art. 112
c.p.c.; erronea applicazione del tasso di interesse contrattuale;
mancato superamento del c.d. tasso soglia, stante il cumulo di interessi corrispettivi e moratori;
carattere vessatorio della clausola n. 8 del contratto di finanziamento;
nullità del contratto per mancanza di elementi essenziali;
diritto al risarcimento del danno per errata segnalazione alla Centrale dei rischi;
difformità del contratto prodotto dalla società appellata da quello rilasciato in copia al violazione dell'art. 91 c.p.c. e impossibilità di dare esecuzione alla Parte_1 sentenza in materia di spese di giudizio;
omessa decisione in ordine al risarcimento del danno connesso al pagamento dei compensi al difensore); d) in caso di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello principale, dei motivi dell'appello incidentale, peraltro, espressamente condizionato all'accoglimento di quello principale (concernenti la trasparenza delle condizioni negoziali;
l'importo esatto di quanto ancora dovuto dall'appellante e la revoca del decreto ingiuntivo;
la regolamentazione delle spese di giudizio).
In difetto di impugnazione, deve ritenersi, invece, che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato in relazione alla pronuncia di rigetto della eccezione di difetto di procura alle liti in favore del difensore della società odierna appellata, in relazione alla fase monitoria del procedimento.
L'appellante in via principale ha sollecitato, inoltre, l'acquisizione degli atti della procedura monitoria, peraltro, già in atti (cfr., in particolare, il fascicolo di parte del primo grado di giudizio della odierna appellata ed il sottofascicolo della fase monitoria, contenente la domanda di decreto ingiuntivo con i relativi allegati;
il decreto ingiuntivo e gli atti della notificazione dello stesso).
10 Non deve essere accolta la richiesta del di rinnovo della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio contabile effettuata nel giudizio di primo grado, per come già esposto nell'apposita ordinanza della Corte del 7.10.2019, risultando sufficiente, ai fini della decisione, l'accertamento compiuto dal perito d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado (su cui v., anche, infra) e risultando superfluo, oltre che inammissibile, per evidente finalità esplorativa, anche in rapporto alla genericità della richiesta, un nuovo accertamento per verificare la rispondenza del contratto di finanziamento ai principi di cui alla sentenza n. 15130/2024 delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Peraltro, con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel mutuo a tasso fisso di interessi, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale (del tipo di quello oggetto del contratto di finanziamento intercorso tra le parti: v., anche, la c.t.u.), la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti
(cfr., anche,. da ultimo, Cass. sez. I, n. 7382/2025).
2. L'eccezione di di inammissibilità dell'appello principale, ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c.
Salve le precisazioni che si rendono necessarie in relazione all'esame dei singoli motivi di appello principale e le valutazioni concernenti il merito delle questioni poste (su cui v. infra), deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per violazione dei canoni di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata da giacché, Controparte_1 almeno, alcuni dei motivi della impugnazione principale rispondono al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., avendo il indicato le parti della sentenza impugnata, i Parte_1 motivi di censura e la rilevanza degli stessi in ordine alla riforma invocata, tanto che la società appellata ha, sul punto, presentato una compiuta difesa nel merito, volta a confutare i motivi di appello principale (v., in particolare, i motivi riguardanti: la violazione dell'art. 112 c.p.c.; l'erronea applicazione del tasso di interesse contrattuale;
il superamento del c.d. tasso soglia, stante il cumulo di interessi corrispettivi e moratori;
il carattere vessatorio della clausola n. 8 del contratto di finanziamento;
l'eccezione di
11 nullità del contratto per mancanza di elementi essenziali;
il diritto al risarcimento del danno per errata segnalazione alla Centrale dei rischi;
la violazione dell'art. 91 c.p.c. e l'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza in materia di spese di giudizio).
3. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di appello, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.”, l'avvocato lamenta il vizio di ultrapetita, per avere il Parte_1 giudice condannato l'appellante al pagamento di una somma diversa da quella pretesa dalla società appellata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, infatti, che nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi, sempre, implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 27479/2022).
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione di legge e di norme processuali”, lamenta il fatto che il primo giudice, nel determinare la somma dovuta all'appellata, ha sostituito il tasso del 15% a quello di contratto (pari al 7,99%), senza, peraltro, pronunciarsi sulla invalidità del tasso di interessi applicato nel contratto e senza applicare, invece, il tasso stabilito ai sensi dell'art. 117 del testo unico delle leggi bancarie (d.lvo n. 385/1993).
Con il terzo motivo (“Superamento del tasso soglia”), censura la sentenza impugnata, per non avere il Tribunale rilevato l'avvenuto superamento del c.d. tasso soglia, dovendosi cumulare, a tal fine, tassi di interessi corrispettivi e di mora.
Con il quinto motivo, rubricato “Nullità della sentenza nella parte in cui individua il prezzo del contratto”, il De SE si duole dell'omesso rilievo d'ufficio da parte del
Tribunale della nullità del contratto per mancata indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni economiche, peraltro, applicati in maniera diversa da quanto “pubblicizzato”, sostenendo, in particolare, che il tasso effettivo applicato al contratto di finanziamento è del 15% anziché del 7,99% (come previsto nel contratto) e che non sono specificati: a) i tassi di interesse e le condizioni economiche;
b) i tassi, i prezzi e le condizioni (peraltro sfavorevoli rispetto a quanto pubblicizzato); c) sono previsti costi non inclusi nel T.a.e.g.
(tasso annuo effettivo globale) pubblicizzato e non specificati nel contratto.
12 Il secondo, il terzo ed il quinto motivo dell'appello principale, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il contratto di finanziamento in questione, contrariamente a quanto asserisce l'appellante in via principale, indica in maniera alquanto chiara le condizioni economiche del contratto ed i tassi praticati.
In effetti, per come si evince dal suo contenuto, il contratto indica: a) l'importo preso a prestito (€ 14.630,00); b) il numero totale delle rate in cui avrebbe dovuto essere rimborsato il finanziamento (36 rate); c) l'importo di ciascuna delle prime 35 rate: €
219,44; d) l'importo della trentaseiesima rata (ossia la maxi rata finale: € 10.089,50); e) la data di scadenza della c.d. maxi rata (30.11.2006); f) l'importo delle spese di gestione d'incasso di ogni rata (€ 1,55) e quelle di gestione della pratica (euro 104,00); g) il
T.A.N. (tasso annuo nominale), pari al 8,43 %, ed il T.A.E.G. (tasso anno effettivo globale, pari a 9,11%); h) il tasso di interesse moratorio (art. 3).
Ne consegue che sono infondati il secondo ed il quinto motivo di appello principale, nella parte in cui l'appellante lamenta, rispettivamente, la mancata pronuncia di invalidità del contratto e di nullità per indeterminatezza delle clausole negoziali (non ipotizzabile, nemmeno, in relazione alle modalità di ammortamento c.d. alla francese: v. le citate
Cass., sezioni unite, n. 15130/2024 e sez. I, n. 7382/2025; questione diversa è la correttezza o meno del calcolo effettuato dalla società appellata, su cui, peraltro, il
Tribunale si è espressamente pronunciato).
Il secondo motivo è infondato, per le medesime ragioni, anche nella parte in cui si lamenta “nella denegata ipotesi che (il contratto di finanziamento) venisse riconosciuto come valido ed efficace”, la mancata applicazione del tasso stabilito dall'art. 117 del testo unico delle leggi bancarie (d.lvo n. 385/1993), giacché tale disposizione presuppone la mancata indicazione di “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, elementi presenti nel contratto di finanziamento di cui si tratta.
Sebbene l'appellante principale non abbia sollevato alcuna questione sul punto (essendo stata contestata la decisione del Tribunale, piuttosto, nell'appello incidentale condizionato, proposto da , è appena il caso di rilevare che il primo Controparte_1 giudice, nel determinare la somma dovuta dal sulla base del contratto di Parte_1 finanziamento, ha ridotto l'importo oggetto di pretesa da parte della società appellata,
13 applicando, secondo il prospetto fornito dalla consulente tecnica di ufficio, i tassi e le altre condizioni contrattuali appositamente previste, previa riformulazione del piano di ammortamento che è stato adeguato alle previsioni negoziali, in quanto quello predisposto da era incoerente con le clausole contrattuali e, Controparte_1 segnatamente, con i tassi indicati (cfr. la sentenza e la consulenza tecnica d'ufficio sul punto).
Con riguardo, poi, al terzo motivo di appello principale, concernente la nullità dei tassi di interesse applicati per superamento del c.d. tasso soglia, esso deve essere rigettato, in quanto fondato sull'errato convincimento che, a tal fine, possano cumularsi interessi corrispettivi e interessi moratori, i quali hanno diversa natura e funzione e devono essere valutati, anche in relazione al superamento o meno delle soglie consentite dalla legge, separatamente.
Quanto agli interessi corrispettivi previsti nel contratto, in verità, non vi è questione nel giudizio di appello in ordine al mancato superamento del c.d. tasso soglia, per come è stato accertato dal Tribunale sulla base della perizia d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado.
Anzi, sotto questo profilo, deve rilevarsi che, una volta appurato che il Taeg (tasso annuale effettivo globale), previsto nel contratto, è pari all'8,43%, occorreva riferire a tale tasso il superamento o meno della soglia di legge, anziché, come operato dal giudice e dalla consulente tecnica di ufficio, a quello del 15%, calcolato, non già sulle previsioni del contratto, ma sulla pretesa della società odierna appellata (il che avrebbe evidenziato,
a maggior ragione, il rispetto, nel contratto, dei limiti di legge nel prevedere interessi corrispettivi).
Con riguardo, invece, agli interessi moratori, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che - esclusa la possibilità, ai fini che interessano (verifica del superamento del tasso soglia), del cumulo di tali interessi con quelli corrispettivi e ammessa, contrariamente al convincimento della in ipotesi, la nullità della relativa clausola per Controparte_1 violazione dei limiti di legge - è onere della parte che eccepisce illegittimità della previsione del tasso degli interessi motori, allegare: il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio) nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la
14 controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (v.
Cass., sezioni unite, n. 19597/2020; sez. III, n. 26525/2024).
Nel caso in esame, tale onere di allegazione non è stato adeguatamente assolto dal De che, oltre a fondare la sua eccezione sul cumulo di interessi corrispettivi e Pt_1 moratori, si è limitato a produrre il decreto del 19.9.2003 del Dipartimento del Tesoro, in ordine alla determinazione degli interessi usurari e dell'allegato “A”, privo, tuttavia, di riferimenti agli interessi moratori, senza nulla argomentare in ordine allo specifico tasso di interessi moratori indicato nel contratto né indicare il tasso effettivo globale medio nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
È appena il caso di evidenziare, inoltre, da un lato, che, per quanto si desume dal prospetto allegato alla richiesta di emissione decreto ingiuntivo, gli interessi moratori calcolati dalla società odierna appellata appaiono di importo alquanto modesto (euro
309,56, in rapporto al ritardo nel pagamento della maxi rata di euro 10.091,05), dall'altro, che il Tribunale, nel determinare la somma dovuta, ha applicato esclusivamente gli interessi corrispettivi (al tasso negoziale dell'8,43%, per come sopra evidenziato), cosicché nessun interesse moratorio da contratto ha calcolato, ma solo gli “interessi legali” (e di tanto la infatti, si lamenta nell'appello incidentale Controparte_1 condizionato, con cui ha rilevato che, in tal modo, il evita di pagare gli Parte_1 interessi di mora maturati nel periodo intermedio).
Il che rende priva di rilevanza pratica la questione sollevata.
Con il quarto motivo, rubricato “Vessatorietà del contratto”, l'appellante in via principale lamenta il mancato rilievo del carattere vessatorio della clausola n. 8 del contratto di finanziamento, relativa al pagamento della c.d. maxi rata finale, in relazione a due distinti profili, in ordine ai quali il primo giudice non ha motivato: a) la mancanza della indicazione delle condizioni economiche applicabili in caso di esercizio della facoltà di rateizzare il pagamento di tale rata finale;
b) l'eccessivo aggravio imposto carico del consumatore che aveva l'onere di ricordare, con ampio anticipo, l'approssimarsi della scadenza per il pagamento della maxi rata.
Anche questo motivo non è fondato.
In effetti, la clausola contenuta all'art. 8 del contratto di finanziamento non può essere considerata vessatoria in relazione ad entrambi i profili rilevati.
Essa prevede, in particolare, oltre che la facoltà, a date condizioni, di non pagare la c.d. maxi rata finale del piano di ammortamento, alcune facoltà di adempimento del
15 pagamento di tale maxi rata e, segnatamente, quella indicata come “Facoltà 2”, ossia
“chiedere alla Società la dilazione del pagamento della maxi-rata, in un numero di rate, con periodicità mensile, pari al massimo a quello del Contratto, sottoscrivendo la relativa appendice contrattuale. Per pattuizione espressa il Cliente per non perdere tale facoltà dovrà aver comunicato con raccomandata a.r. alla Società, almeno 90 giorni prima della scadenza della maxi-rata, la sua decisione di avvalersi della facoltà di chiedere la dilazione del pagamento della maxi-rata e sottoscrivere presso l'Ente
Venditore, entro e non oltre 15 giorni prima della data di scadenza della maxi-rata, la relativa proposta di appendice di modifica del Contratto.”.
Premesso questo, la eccepita mancanza della indicazione delle condizioni economiche applicabili, in caso di esercizio della facoltà di rateizzare il pagamento di tale rata finale, non evidenzia il carattere vessatorio della clausola, comportando, piuttosto,
l'applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n.
385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4° (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati), si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (cfr. Cass., sez. III;
n.
26957/2023).
Quanto, poi, agli oneri di preventiva comunicazione della volontà di avvalersi della facoltà di ottenere una dilazione del pagamento della maxi rata finale, essi non sono adempimenti gravosi, giacché rammentare la scadenza del termine utile e inviare, a tempo debito, una raccomandata sono adempimenti del tutto normali, fermo restando che il principio di buona fede può comportare la validità di un esercizio tardivo o in forme diverse di tale facoltà, quando ricorrano impedimenti o specifiche situazioni che lo giustifichino e che, nel caso in esame, non sono state nemmeno allegate, non potendosi dare rilievo, invece, alla semplice dimenticanza.
Il sesto motivo di appello principale (“Sulla segnalazione alla Centrale rischi”) concerne l'omessa decisione del Tribunale, in ordine alla domanda dell'appellante di immediata cancellazione o rettifica della segnalazione alla Centrale dei rischi, nonché di risarcimento del danno.
16 In effetti, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi espressamente su tale domanda del
[...]
Pt_1
Tuttavia, essa è inammissibile, difettando delle necessarie allegazioni a suo fondamento e, ad ogni modo, è infondata.
In primo luogo, non viene indicato di quale tipo di segnalazione si tratti, in quali termini sia stata formulata e sulla base di quali presupposti (non potendosi nemmeno escludere che essa trovi origine in altri rapporti) né la banca dati del sistema creditizio ove essa sarebbe stata effettuata. Il che non consente nemmeno di valutare la natura ed il quantum del pregiudizio lamentato.
In ogni caso, l'avvenuto accertamento da parte del Tribunale dell'inadempimento da parte del di una parte rilevante dell'obbligazione derivante dal contratto di Parte_1 finanziamento non consente di ritenere, di per sé, illegittima la segnalazione di cui si tratta.
Con il settimo motivo di appello principale, rubricato “La difformità della Contr documentazione del prodotto dalla con quella rilasciata al consumatore”, il
[...] lamenta la difformità del contratto prodotto dalla società appellata in allegato al Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo rispetto a quello rilasciatogli al momento della conclusione del contratto, evidenziando che quest'ultimo è privo di indicazioni relative al nominativo del venditore dell'autovettura per la quale veniva concesso il finanziamento, della data, del veicolo compravenduto, nonché del costo sostenuto per tale operazione.
Il motivo è inammissibile, da un lato, poiché relativo ad eccezione sollevata, nel giudizio di primo grado, soltanto con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. (atto non deputato a sollevare eccezioni nuove), e non già con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
dall'altro, in quanto non viene esplicitato quali sarebbero la rilevanza e la conseguenza di tale difformità, con riferimento, in particolare, alla invocata riforma della sentenza impugnata, limitandosi l'appellante ad affermare che la contestazione “avrebbe dovuto indurre il G.o.t. a valutare prudentemente l'efficacia del titolo esecutivo opposto”, senza, tuttavia, specificare con quali effetti concreti.
In ogni caso, ribadita la completezza del contratto in ordine alle condizioni economiche, per come sopra illustrato, la presenza degli elementi suddetti nella sola copia trattenuta dalla società appellata (nominativo del venditore dell'autovettura per la quale veniva concesso il finanziamento, della data, del veicolo compravenduto, nonché del costo sostenuto per l'acquisto) non inficia la validità del contratto, non risultando alcuna
17 contraddizione sostanziale nel contenuto delle sue clausole nelle due diverse copie, rispettivamente, prodotte dalle parti.
Con l'ottavo motivo di appello (“Violazione di legge: art. 91 c.p.c.”), l'appellante in via principale lamenta la condanna al pagamento del 50% delle spese della fase monitoria, in relazione, peraltro, ad un decreto ingiuntivo revocato, con conseguente impossibilità di dare esecuzione alla sentenza, tenuto conto, sotto altro profilo (v. il paragrafo intitolato
“Oltre interessi legali”), del parziale accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda della società appellata di riconoscimento degli interessi moratori che evidenziavano la soccombenza della società opposta.
Anche questo motivo deve essere disatteso, poiché è stato chiarito in giurisprudenza che la fase monitoria e la fase di merito attengono al medesimo procedimento, cosicché è ben possibile che, avuto riguardo all'esito della controversia, il giudice possa condannare la parte intimata al pagamento delle spese nella fase monitoria, in quanto la revoca del decreto ingiuntivo, in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio (v. Cass. sez. II, n. 24482/2022).
Né varrebbe rilevare l'avvenuta contestuale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, di cui il non può lamentarsi, poiché, certamente, a lui non Parte_1 sfavorevole, posto che molti dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo sono stati rigettati e che l'opposizione è stata accolta soltanto in parte e che, per contro, la pretesa creditoria di è risultata, in massima parte, fondata (in altri termini, Controparte_1
l'incoerenza di una parziale e di una totale compensazione delle spese di giudizio, rispettivamente, quanto alla fase monitoria e a quella di merito, avendo pregiudicato l'interesse della appellata, piuttosto che quella dell'appellante, non può ridondare a vantaggio del . Parte_1
Sotto altro profilo, deve osservarsi che l'appellante in via principale, a ben vedere, non ha interesse alla riforma della sentenza sul punto, posto che, in caso di accoglimento del motivo di appello principale, occorrerebbe esaminare e, per quanto esposto (alla luce della prevalente soccombenza del , accogliere lo specifico motivo di appello Parte_1 incidentale condizionato e condannare, almeno in parte, l'opponente al pagamento delle spese processuali della fase di merito.
18 Né, quanto alla condanna al pagamento, peraltro ridotta al 50%, delle spese della fase monitoria, è impossibile dare esecuzione alla sentenza, dato che tale condanna trova titolo proprio nello specifico capo della sentenza del Tribunale e non nel decreto ingiuntivo revocato.
È inammissibile e, comunque, infondato, infine, il nono motivo dell'appello principale
(“Sentenza erronea nella parte in cui omette la decisione sulla richiesta di risarcimento danni”), con cui si lamenta la mancata pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno, rappresentato dall'avvenuto pagamento da parte del degli onorari in Parte_1 favore del proprio difensore.
E' evidente che si tratta di una pretesa che concerne, non già un ipotetico risarcimento del danno, ma la regolamentazione delle spese di lite.
Ad ogni modo, la questione rimane assorbita nella decisione che attiene alla ripartizione delle spese di giudizio,
Il rigetto dei motivi di appello principale comporta, come detto, l'assorbimento dell'esame di quelli dell'appello incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento anche solo parziale, dell'appello principale.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Il rilievo che, nella materia trattata, alcuni principi di giurisprudenza si sono consolidati soltanto nel corso del giudizio d'appello (v., ad esempio, le citate sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 15130/2024 e n. 19597/2020) induce a ritenere i presupposti per compensare per metà le spese del giudizio di appello, fermo restando che, in ordine a quelle del giudizio di primo grado e della fase monitoria, deve confermarsi la pronuncia del Tribunale.
Le spese il giudizio di appello, nella parte residua, seguono la soccombenza di Parte_1
e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal
[...]
d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00),
Tanto chiarito, le spese possono liquidarsi in complessivi euro 2.904,50 (euro 1.134,00 per lo studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva;
euro 1.843,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 1.911 per la fase decisoria;
pari, nell'intero euro
19 5.809,00), calcolate tenuto conto dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello principale (integrale rigetto per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante in via principale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 101/2019 del Tribunale di Catanzaro del Controparte_1
18.1.2019, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da dichiara assorbite nella Parte_1 decisione le questioni sollevate con l'appello incidentale proposto da e, Controparte_1 per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- compensa per metà le spese del giudizio di appello e condanna al Parte_1 rimborso della restante metà nei confronti di liquidata in euro Controparte_1
2.904,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di l'obbligo Parte_1 del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, il 14.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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