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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/08/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
all'udienza dell'11/3/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1395/2024 di R.G., promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Alberto Guariso, Parte_1 C.F._1
Daniele Bergonzi e Livio Neri e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Giulio Uberti, 6,
-appellante- contro (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Piccinno e _1 C.F._2 Moreno Christian Taccone e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Fontana, 18,
-appellato- CONCLUSIONI
Per : “Voglia la Corte d'Appello, Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza n. 647/2024 del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, in via principale:
d) accertare e dichiarare che dal 28.07.2020 al 31.07.2021 fra l'appellato , in qualità _1 di titolare dell'impresa individuale “EDIL ORSO DI TIMIS GRIGORE”, e l'appellante
[...]
è intercorsa una collaborazione organizzata dal committente ex art. 2 D.Lgs. 81/15 e Parte_1 comunque che al rapporto intercorso fra le parti nel predetto periodo deve essere applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2 D. Lgs. 81/15, con diritto dell'appellante
pagina 1 di 17 all'inquadramento ai fini retributivi nel 5° livello del CCNL Edilizia – Artigianato, ovvero in quel diverso livello e CCNL che risulteranno applicabili;
e) condannare l'appellato , in qualità di titolare dell'impresa individuale “EDIL ORSO _1
DI TIMIS GRIGORE”, a pagare all'appellante a titolo retributivo la somma di € Parte_1
21.928,09, di cui € 2.001,26 a titolo TFR, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta;
con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori;
in subordine:
f) accertare e dichiarare che dal 28.07.2020 al 31.07.2021 fra l'appellato , in qualità di _1 titolare dell'impresa individuale “EDIL ORSO DI TIMIS GRIGORE”, e l'appellante
[...]
è intercorsa una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c.; Parte_1
g) previa eventuale dichiarazione di nullità, anche ex artt. 3 D. Lgs. 81/17 e 9 L. 192/98, della clausola contrattuale avente ad oggetto il corrispettivo spettante all'appellante, stabilire ex art. 2225 c.c. il corrispettivo dovuto all'appellante per la prestazione resa dal 28.07.2020 al Parte_1
31.07.2021 a favore dell'appellato , in qualità di titolare dell'impresa individuale _1
“EDIL ORSO DI TIMIS GRIGORE”, quantificandolo in complessivi € 22.326,36, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
h) condannare l'appellato , in qualità di titolare dell'impresa individuale “EDIL ORSO _1
DI TIMIS GRIGORE”, a pagare all'appellante a titolo di corrispettivo residuo la Parte_1 somma di € 15.832,86, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta;
con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori;
i) in ulteriore subordine: riformare il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, compensando integralmente, o in subordine parzialmente, le spese dei due gradi di giudizio, o in ulteriore subordine riducendo l'importo delle spese di lite poste a carico dell'appellante nella sentenza di primo grado e compensando integralmente quelle del presente grado.
In via istruttoria, per quanto occorra, si reiterano le istanze già formulate nel ricorso di primo grado e pertanto, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa ai punti da 1 a 23, da intendersi
pagina 2 di 17 qui integralmente trascritte, precedute dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso dedotte e ammesse.
Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori: , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, , ,
[...] Persona_1 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
e sig. (di cui ci si riserva di precisare il cognome), ,
[...] Tes_7 Testimone_8 Tes_9
nonché tutti i dipendenti dell'appellato negli anni 2020 e
[...] Testimone_10 Testimone_11
2021, come risultanti dal Libro unico del Lavoro, di cui si chiede ordinarsi l'esibizione all'appellato, con riserva di indicare altri testi.
Inoltre, per quanto occorra, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria di replica a domanda riconvenzionale prodotta sub doc. f, con richiesta di ammissione dei capitoli di prova ivi dedotti, sui quali si chiede vengano escussi i testi ivi indicati.”.
Per “In via principale: _1
- confermare l'appellata Sentenza, rigettando tutte le domande ex adverso formulate nel ricorso in appello in quanto infondate in fatto e diritto;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, nel quantum accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal al a titolo di compensi per i _1 Parte_1 fatti per cui è causa.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta di prova orale formulata da controparte ed in caso di accoglimento si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli ai punti da 1 a 42, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”, e di essere altresì ammessi a prova contraria sulle eventuali circostanze che saranno ex adverso dedotte e ammesse, si indicano come testimoni i signori:
1. , via Giulio Pisa 88 Bereguardo (PV); Controparte_2
2. presso Mela Vintage, Viale Montenero 31, Milano;
Controparte_3
3. via Don Minzoni n. 5, San Giuliano Milanese (MI); Controparte_4
4. via Isimbardi 29 Milano;
Controparte_5
5. via Chiesa 3 Noviglio (Mi).”. Controparte_6
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, titolare dell'impresa individuale _1
Edil Orso, sostenendo di aver lavorato continuativamente per il convenuto dal 28.7.2020 al 12.8.2021, dal lunedì al venerdì (07:00 – 17:30), svolgendo le mansioni di assistente tecnico (verifica dello stato dei lavori di ristrutturazione/manutenzione dei clienti del gestione dei contatti con i clienti e i _1 fornitori convenuto;
elaborazione dei preventivi;
attività di manovalanza edile), etero dirette ed organizzate dal il quale gli aveva fornito un biglietto da visita personalizzato. Secondo quanto _1 riportato dal ricorrente, gli accordi verbali tra le parti prevedevano che, dopo un primo “periodo di prova”, il rapporto sarebbe stato formalizzato come rapporto di lavoro subordinato, cosa mai accaduta.
Ritenendo che il “rapporto di lavoro” intercorso dovesse essere qualificato come collaborazione etero- diretta al quale si applicherebbe, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente, dato atto di aver ricevuto in contanti, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta, solamente l'importo netto di € 3.500,00, oltre all'ulteriore somma di € 1.500,00, corrispondente a sei rate finanziamento destinate all'acquisto di un'automobile, in quanto versate dal (formale _1 intestatario della vettura e contraente del contratto di finanziamento) per conto dello stesso, ha chiesto, in via principale, la condanna di controparte a corrispondere differenze retributive per € 22.757,69 derivanti dall'inquadramento nel 5° livello del CCNL Edilizia – Artigianato;
in via subordinata,
l'accertamento una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3 c.p.c. e la determinazione, in via equitativa ex artt. 1126 e 2225 cc, del corrispettivo dovuto nella misura di € 23.039,00, con conseguente condanna del alla corresponsione, a titolo di corrispettivo residuo, dell'importo di € _1
16.545,00.
Il resistente si è costituito in giudizio, contestando la domanda di parte ricorrente;
in particolare, il resistente ha sostenuto che con il ricorrente era intercorsa soltanto una collaborazione tra imprenditori. ha svolto, inoltre, una domanda risarcitoria, lamentando la mancata restituzione da parte del _1
dell'autovettura di sua proprietà e chiedendo, pertanto, di condannarlo a corrispondergli i Parte_1 ratei del finanziamento da rimborsare, pari a euro 400,00 mensili, dal settembre 2021 sino al giorno della restituzione, nonché a tenderlo indenne della somma di euro 270,00 a titolo di rimborso delle infrazioni già notificate al CdS e delle ulteriori infrazioni eventualmente notificate in futuro, domanda che, tuttavia, all'udienza ex art. 420 c.p.c. è stata separata con contestuale disposizione della stessa del mutamento di rito ex art. 426 c.p.c. e rimessione al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla pagina 4 di 17 sezione civile competente, in quanto ritenuta non rientrante nell'ambito della cognizione del giudice del lavoro.
La causa è stata, quindi, istruita con l'escussione di cinque testimoni e con l'interrogatorio formale del
_1
Con sentenza n. 674/2024 il Tribunale di Pavia ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al resistente le spese processuali, liquidate, in applicazione dei valori medi di scaglione di cui al DM 55/2014, nell'importo di € 5.388,88 per compensi.
Il giudice di primo grado, evidenziato preliminarmente che il ricorrente era socio della
[...]
avente come oggetto sociale anche la ristrutturazione ed il Controparte_7 restauro di fabbricati (ossia la medesima attività svolta dal resistente) e che, diversamente da quanto dal medesimo sostenuto, la società non era cessata, ha ritenuto che le testimonianze assunte avessero smentito le allegazioni del in merito all'etero-organizzazione dell'attività dal medesimo Parte_1 svolta, avendo messo in evidenza una situazione riconducibile ad una collaborazione paritetica, se non addirittura organizzata, in misura prevalente dallo stesso ricorrente.
Infatti, confermata l'esistenza tra le parti di un rapporto di collaborazione, la teste contabile Tes_9 amministrativa per una aveva dichiarato che le era stato presentato come socio Parte_2 Parte_1 del resistente e che l'accordo in essere tra le parti prevedeva la suddivisione degli utili conseguiti dai lavori gestiti insieme in una percentuale variabile dipendente da chi avesse procacciato il cliente;
che le fatture emesse in occasione dei lavori erano intestate al resistente su richiesta del ricorrente;
che lo stesso ricorrente decideva tutti gli aspetti organizzativi alla stregua di un socio occulto di
[...]
che i due si incontravano nel fine settimana a casa del resistente per compilare preventivi e CP_8 che la teste stessa, a volte, aveva partecipato a detta attività; che era stato lo stesso a
Parte_1 contattarla per chiederle il logo del presente sui biglietti da visita;
il teste , confermate _1 Tes_3 le mansioni, aveva riferito che e si erano occupati della ristrutturazione
Parte_1 _1 dell'appartamento della figlia e che lo stesso si riferiva ad entrambi per gli aspetti problematici, al punto da avere una chat comune coi due;
nulla, invece, aveva saputo dire sulla proprietà degli strumenti utilizzati dal ricorrente e sui poteri direttivi di in ordine agli orari di lavoro e al godimento delle _1 ferie;
il teste aveva riferito che le parti contendenti collaboravano, il come muratore e Tes_12 _1 il come geometra;
il teste aveva dichiarato che il ricorrente aveva compilato
Parte_1 Tes_11 preventivi per lavori da eseguire presso la sua abitazione, lavori eseguiti dal convenuto e che
Parte_1 non sempre era presente, ma interveniva per lo più alla sera per aiutare gli operai a pulire il cantiere;
il pagina 5 di 17 teste condomino e vicino di casa di aveva riferito che l'amministratore del Tes_13 Tes_11 condominio per i lavori eseguiti nell'appartamento del di pertinenza condominiale, aveva Tes_11 presentato come titolare di una ditta edile, che lo stesso aveva eseguito il Parte_1 Parte_1 sopralluogo antecedente ai lavori e che i lavori erano stati eseguiti dal ricorrente.
Con ricorso in appello depositato in data 23.12.2024, il ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado formulando quattro motivi d'appello.
1. Censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura etero- organizzata della collaborazione intercorsa fra le parti (pagg. 7 – 24).
Con il primo motivo d'appello si impugna il rigetto della domanda volta ad accertare la natura etero- organizzata della collaborazione intercorsa fra le parti, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
Preliminarmente, l'appellante precisa che la società CP_9 Controparte_10
è inattiva dal 2012 ed è stata cancellata dall'Albo delle Imprese Artigiane con comunicazione del 2012 per cessazione dell'attività. Pertanto, dato che il periodo per il quale è stato chiesto l'accertamento di una collaborazione etero-organizzata fra le parti è quello dal 28.7.2020 al 12.8.2021, è documentalmente provato che la società nel periodo di cui è causa era già inattiva e CP_9 _10 priva di dipendenti da circa dieci anni.
1.A. Insussistenza di una partnership fra imprese.
L'appellante ritiene che il fatto che, fra il 2007 e il 2012, egli avesse amministrato una società di cui era socio non comportava che lo stesso avesse rivestito tale ruolo anche nei rapporti intercorsi con l'appellato; né ciò era stato provato in maniera inconfutabile tramite le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado.
Richiama la deposizione di il quale, escusso come testimone, aveva riferito “che il Testimone_11 ricorrente aveva compilato dei preventivi per lavori da eseguire presso casa propria di competenza del condominio, i quali sono poi stati eseguiti dal convenuto;
che durante i lavori non era Parte_1 sempre presente e per lo più interveniva la sera anche per aiutare gli operai a pulire il cantiere”, nonché quella di , il quale aveva dichiarato che le parti “collaboravano”. Controparte_11
1.B. Sussistenza di una collaborazione etero-organizzata
pagina 6 di 17 Assume l'appellante che l'errata conclusione a cui il giudice di primo grado è giunto è che “Le dichiarazioni testimoniali evidenziavano, quindi, una situazione di fatto riconducibile ad una collaborazione paritetica tra le parti processuali se non, addirittura, organizzata in misura prevalente dal ricorrente, escludendo i caratteri della etero organizzazione tipici delle norme invocate dal ricorrente.”.
Il giudice avrebbe basato la sua decisione non sull'organizzazione dell'attività lavorativa dell'appellante, ma sull'organizzazione del lavoro dell'impresa edile di Il fatto che il si _1 Parte_1 rapportasse ai clienti di ascoltando le loro richieste e prendendo accordi con loro non significava _1 che lo facesse in veste di imprenditore, avendo lo stesso svolto, piuttosto, il ruolo di un qualsiasi assistente tecnico, capo cantiere o direttore dei lavori che, alle dipendenze o collaborando con imprese edili, sono incaricati delle relazioni con i clienti. Le dichiarazioni testimoniali di primo grado avevano, invece, confermato che i destinatari, il contenuto, il luogo, gli strumenti e i tempi della prestazione di lavoro dell'appellante erano determinati dall'appellato.
L'appellante ritiene, pertanto, esistenti i presupposti fondanti l'etero-organizzazione ex art. 2 D. Lgs.
81/15.
Per quanto concerne la natura prevalentemente personale della prestazione di lavoro, secondo l'appellante dall'istruttoria era emerso che egli non si avvaleva di alcun collaboratore nell'esecuzione dell'attività lavorativa e che non aveva mai utilizzato mezzi e strumenti propri, circostanze mai contestate da controparte.
Quanto alla continuità della prestazione, essa era stata confermata direttamente dall'appellato che, nell'interrogatorio formale, aveva dichiarato: “abbiamo iniziato a collaborare da fine luglio 2020 … il rapporto con il ricorrente è finito a luglio 2021”.
L'appellante, pertanto, ritiene provato che, nel caso di specie, sussistano tutti i presupposti (personalità, continuità, etero-organizzazione) richiesti dall'art. 2 D. Lgs. 81/15 perché possa ritenersi intercorsa fra le parti una collaborazione etero-organizzata.
1.C. Conseguenze
Alla luce di quanto sopra l'appellante chiede che la sua prestazione di lavoro sia inquadrata nel 5° livello del CCNL Edilizia – Artigianato, in cui è collocato, tra gli altri, il ruolo di assistente tecnico.
pagina 7 di 17 Per quanto concerne il periodo, l'appellante fa riferimento alla durata della collaborazione riconosciuta dallo stesso in sede di interrogatorio formale, dal 28.7.2020 al 31.7.2021, riducendo così la _1 domanda rispetto a quella formulata in primo grado (che considerava il periodo 28.7.2020 – 12.8.2021
e così anche i primi 12 giorni del mese di agosto).
Con riferimento all'impegno orario, si chiede che il giudice di secondo grado tenga in considerazione un orario di lavoro full time, posto che pacificamente non è stata stipulata fra le parti alcuna clausola di riduzione dell'orario di lavoro e che, comunque, l'impegno effettivo dell'appellante, confermato anche dalle dichiarazioni testimoniali, è sempre stato a tempo pieno.
A pag. 24 e 25 vengono i riportati i conteggi alla base delle somme richieste.
2. Censura della sentenza di primo grado nella parte in cui si fonda su un'istruttoria incompleta.
(pagg. 25 – 26).
Con il secondo motivo d'appello si impugna il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che “il ricorrente non abbia dato prova degli elementi costitutivi della sua domanda”.
La decisione di non escutere gli ulteriori testi indicati, ritenendo la causa sufficientemente istruita e quella successiva di rigetto del ricorso per mancato assolvimento dell'onere probatorio, nell'ottica dell'appellante, renderebbe tale motivazione assolutamente contraddittoria e idonea ad inficiare la legittimità della sentenza. Pertanto, l'appellante insiste nell'ammissione dei testi non escussi in primo grado.
3. Censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle domande formulate in ricorso in via subordinata. (pagg. 26 – 30).
L'appellante, con il terzo motivo d'appello, lamenta che il giudice di primo grado non si è pronunciato sulle domande dallo stesso formulate in via subordinata e, nello specifico, l'accertamento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c. con conseguente determinazione della prestazione economica a carico di controparte.
Pertanto, l'appellante, nella denegata ipotesi in cui la collaborazione fra le parti non venisse qualificata come una collaborazione etero-organizzata ex art. 2 D. Lgs. 81/15, chiede una qualificazione in termini di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c.
Richiamato quanto già dedotto in ordine al carattere prevalentemente personale e continuativo della prestazione resa da per aggiunge che, come emerso in sede istruttoria, l'attività Parte_1 _1 lavorativa dell'appellante era stata caratterizzata quantomeno dal coordinamento da parte del _1
pagina 8 di 17 Sostiene che, di conseguenza, una volta qualificato il rapporto fra le parti come una co.co.co., rientrando nell'alveo del rapporto di lavoro autonomo, lo stesso dovrebbe ritenersi assoggettato alla disciplina di cui alla L. 81/17, c.d. Jobs act del lavoro autonomo.
L'art. 3 della L. 81/17 estende espressamente ai rapporti di lavoro autonomo, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 9 L. 192/98, in materia di abuso di dipendenza economica.
Quest'ultima disposizione normativa sancisce la nullità dei patti attraverso cui si realizzi l'abuso di dipendenza economica, definita come “la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”.
Nel caso di specie per l'attività resa a favore di l'appellante ha percepito € 5.000,00, somma _1 esigua rispetto all'attività lavorativa prestata per un intero anno. Ciò ha comportato un eccessivo squilibrio nei diritti e obblighi delle parti e deve quindi ritenersi frutto di un abuso di dipendenza economica da parte dell'appellato ai danni dell'appellante.
L'appellante, in mancanza di una pattuizione contrattuale valida in ordine al suo compenso, chiede che sia il giudice a provvedere in via equitativa alla determinazione di tale importo e, sostenendo che l'attività dallo stesso svolta è “assimilabile alla normale prestazione … di lavoro subordinato”, come possibile parametro per la valutazione equitativa, indica l'importo della retribuzione ordinaria prevista dal CCNL Edilizia – Artigianato per i lavoratori inquadrati nel 5° livello.
4. Censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il ricorrente a pagare al resistente le spese di lite (pagg. 31 – 32)
Con il quarto motivo d'appello s'impugna la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
Secondo l'appellante la decisione assunta dal Tribunale violerebbe gli artt. 92 c.p.c. e 420 c.p.c..
La prima disposizione chiarisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata.
Nel caso di specie non è stata disposta alcuna compensazione, ma le spese legali sono state poste interamente a carico dell'appellante, nonostante nel giudizio di primo grado il Tribunale abbia stralciato, per incompetenza del Giudice del lavoro, la domanda riconvenzionale formulata dall'appellato, in relazione alla quale ha dovuto svolgere attività difensiva, depositando una Parte_1 memoria di replica a domanda riconvenzionale.
pagina 9 di 17 Inoltre, le domande avanzate in via subordinata dall'appellante, volte a fare accertare la nullità ex artt.
3 D. Lgs. 81/17 e 9 L. 192/98 della clausola contrattuale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto il corrispettivo spettante al collaboratore e a farlo stabilire dal giudice ex art. 2225 c.c., non sono mai state sottoposte in precedenza all'esame di alcun Tribunale e attengono, pertanto, a una questione assolutamente nuova.
Altro elemento che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere in considerazione è che l'appellante ha accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre l'appellato l'ha rifiutata senza giustificato motivo.
Per ciascuno degli elementi indicati il Tribunale avrebbe dovuto compensare integralmente, o quantomeno parzialmente, le spese di lite fra le parti o almeno liquidarle in misura inferiore ai valori medi di cui all'art. 4 D.M. Ministero della Giustizia 55/14.
Con memoria difensiva depositata in data 23.12.2024, l'appellato si è costituito, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Sul primo motivo d'appello.
L'appellato evidenzia, in primo luogo, che controparte, nel presente grado, non sostiene più che la società, di cui controparte è ancora titolare, è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2012, in quanto la circostanza è smentita dalla visura camerale, ma cambia strategia, affermando questa volta che la società sarebbe semplicemente “inattiva”, priva di dipendenti dal 2012 e cancellata solo dall'albo delle imprese artigiane.
Rilevato che la Società, pertanto, è ancora iscritta nel registro delle imprese e non è in liquidazione, il ribadisce che la stessa è pienamente operativa e porta il nome del Geom. , che ne _1 Parte_1
è socio e amministratore, circostanza dalla quale si ricaverebbe, senza ombra di dubbio, che l'appellante nei suoi confronti avrebbe agito in qualità d'imprenditore.
L'appellato passa, quindi, in rassegna le dichiarazioni rese dai testimoni in primo grado, osservando che, come ritenuto dal Tribunale, dalle stesse si evince che l'iniziativa imprenditoriale proveniva sostanzialmente dall'appellante e che il rapporto tra le parti era improntato alla mera collaborazione.
Dall'escussione dei testi e dalle prove documentali versate in atti era emerso, inoltre, che l'appellante non era in una posizione subalterna rispetto al che non era neanche etero-diretto dall'appellato, _1 ma che anzi era lo stesso , di fatto, a dirigere l'impresa edile “Edil Orso”, procacciando Parte_1 clienti, redigendo preventivi, arrivando anche ad occuparsi con la della fatturazione, Tes_9 pretendendo poi dal il pagamento in contanti ed “in nero” dei compensi a lui spettanti. _1
pagina 10 di 17 In merito alle richieste istruttorie, parte appellante si oppone alla richiesta di ammissione dei testi non escussi in primo grado, sostenendo che la causa è stata sufficientemente istruita attraverso l'escussione di ben cinque testi ed eccependo che l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle note conclusive depositate, non aveva reiterato le istanze istruttorie disattese dal Tribunale, da intendersi, pertanto, tacitamente rinunciate (Cass. Civ. n. 16886/16).
In merito alla domanda formulata in via subordinata, l'appellato sottolinea la mancanza del requisito dell'etero – organizzazione, sostenendo che, per come emerso dall'istruttoria, era il a Parte_1 dirigere ed organizzare l'attività lavorativa del difettando, oltre a tale requisito, anche l'abuso di _1 dipendenza economica, considerato che il è un geometra, socio ed amministratore di una Parte_1 società operante in campo edile ed essendo stato proprio lui a pretendere dal pagamenti in _1 contanti senza l'emissione di fatture.
In merito all'inquadramento contrattuale, l'appellato contesta la richiesta di pagamento di una somma equivalente ad una retribuzione mensile full time prevista dal 5° livello del CCNL Imprese Edili
Artigiane, eccependone l'infondatezza: il ruolo dell'assistente tecnico di cantiere prevede il coordinamento del personale di cantiere, là dove nel caso di specie il quale artigiano, lavorava _1 da solo, sicché tale inquadramento porterebbe al paradossale risultato di una sottordinazione dello stesso al . L'appellato rileva, inoltre, che dalle testimonianze è emerso un impegno _1 Parte_1 lavorativo minimo e saltuario, non essendo emersa dimostrazione che l'appellante lavorasse a tempo pieno.
In merito alla condanna alle spese processuali, l'appellato insiste nella conferma della sentenza di primo grado, contestando la sussistenza dei presupposti della compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che, come tale, debba essere rigettato.
Destituito di pregio è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante, in sostanza, censura la valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie e l'esclusione, da parte dello stesso, dei requisiti fattuali della collaborazione etero-organizzata, in quanto, in assunto, frutto di un'erronea lettura del quadro probatorio.
Le censure svolte, infatti, non colgono nel segno.
pagina 11 di 17 Nel caso esaminato, se, da un lato, è pacifico che nel periodo dal 28.7.2020 al 31.7.2021 tra le parti sono intercorsi rapporti di collaborazione lavorativa finalizzati allo svolgimento d'interventi edili di ristrutturazione-manutenzione e se dall'istruttoria è parimenti emerso che l'esecuzione di detti interventi è stata realizzata per il tramite dell'impresa individuale facente capo all'appellato _1
(già titolare della Edil Orso di Noviglio, MI, via Carducci, 10), dall'altro, invece, dalle
[...] emergenze processuali ,non sono emersi elementi sufficienti per ricondurre la fattispecie nell'alveo della disciplina della subordinazione né in via diretta ex art. 2094 c.c. (ipotesi, peraltro, neppure prospettata dallo stesso appellante), né per il tramite dell'art. 2 del D. lgs. n. 81/2015, non essendovi prova che la prestazione lavorativa del , pur prevalentemente personale, fosse etero-diretta e Parte_1 organizzata dal là dove, come osservato in chiusura dal Tribunale di Pavia nella sentenza _1 appellata, “Le dichiarazioni testimoniali hanno … messo in evidenza una situazione di fatto riconducibile ad una collaborazione paritetica tra le odierne parti processuali se non, addirittura, organizzata in misura prevalente dallo stesso ricorrente” (vd. ultima pag. sentenza n. 647/2024 del
Tribunale di Pavia).
Quanto al rilievo fattuale, valorizzato dal primo giudice, per cui risulta tutt'ora socio Parte_1
Co della avente come oggetto sociale anche la Controparte_10 ristrutturazione e il restauro di fabbricati, la circostanza, in effetti, come evidenziato dall'appellato, non
è affatto decisiva, in quanto, al di là delle indicazioni della visura camerale -dalle quali risulta che la società è inattiva dal 1.1.2011 ed è stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane dal 24.4.2012, nonché dall'albo dei gestori ambientali dal 15.11.2019- in ogni caso non risulta che nell'attività per cui
è causa il abbia agito in nome e per conto di detta Società, avendo ricevuto i propri Parte_1 compensi, tra l'altro, in modo irregolare.
L'esistenza di tale società, tuttavia, costituisce un elemento da valutare alla luce del complessivo quadro istruttorio, evincendosi dalla stessa l'esperienza imprenditoriale maturata dal nel Parte_1 settore, tale da consentirgli di proporsi al quale “procacciatore” di clientela e quale riferimento _1 qualificato nella predisposizione dei preventivi.
La tesi al riguardo prospettata tal (il quale, in occasione dell'interrogatorio formale, confermata _1 la propria qualità di muratore, ha dichiarato: “Le nostre due ditte collaboravano. Ci davamo una mano ma non era un lavoratore subordinato. Faceva quello che voleva … Lui da me si è presentato come impresa … Avremo fatto due o tre preventivi insieme. I preventivi se li è portati via lui ed ha passato il
pagina 12 di 17 lavoro ad altre imprese, di non so che egiziani. Avrà portato un paio di camion per le macerie per prendersi il mio furgone che gli serviva per i traslochi … Lui veniva guardava e se ne andava … le due-tre volte che ha fatto i preventivi era a casa mia dove portava i suoi bambini a giocare con i miei bambini … Lui aveva la sua impresa. Non c'entrava niente con me. Io eseguivo i lavori. Qualche lavoro me lo ha portato lui. Qualche altro mel o ha portato via” e, quanto al bigliettino da visita prodotto dall'appellante sub doc. 4 del fascicolo di primo grado, ha precisato: “E' andato da un suo amico a Rozzano a farsi fare i biglietti da visita. Non glielo ho dato io. Lo ha fatto lui. L'indirizzo mail mio è sbagliato. Lo ha fatto apposta così io non potevo essere contattato”), circa la natura paritaria dell'intercorsa collaborazione, ha trovato univoci elementi di conferma nella deposizione testimoniale di (testimone che, lavorando quale contabile amministrativa per una Testimone_9 Parte_2 in quanto in posizione di terzietà rispetto ad entrambe le parti, può considerarsi pienamente attendibile non risultando evidenziate circostanze in senso contrario, ma essendo piuttosto la sua credibilità avvalorata dal non aver avuto alcun pregresso rapporto di conoscenza con il presentatogli dallo _1 stesso , dal quale la ha riferito di essere stata contattata perché l'odierno appellante Parte_1 Tes_9 aveva difficoltà di fatturazione elettronica).
La teste, infatti, come efficacemente sintetizzato dal primo giudice, “ha riferito che le era Parte_1 stato presentato come il socio del resistente e che l'accordo in essere tra le parti prevedeva la suddivisione degli utili conseguiti dai lavori gestiti insieme in una percentuale variabile dipendente da chi avesse procacciato il cliente;
che le fatture emesse in occasione dei lavori erano intestate al resistente su richiesta del ricorrente;
che quest'ultimo decideva tutti gli aspetti organizzativi alla stregua di un socio occulto di che le odierne parti processuali si incontravano nel fine CP_8 settimana a casa del resistente per compilare preventivi e che anche lei aveva a volta partecipato a detta attività; che il ricorrente l'aveva contattata per avere il logo presente sui biglietti da visita presenti agli atti.”.
Da tale deposizione emerge chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, lo stesso non era affatto etero-organizzato e diretto dal né si rapportava allo stesso alla stregua di _1 un mero “assistente tecnico”, ricevendone le direttive, ma aveva piuttosto un ruolo propositivo e propulsivo all'interno della partnership imprenditoriale instauratasi con l'odierno appellato, là dove
“decideva tutti gli aspetti organizzativi” e dava egli stesso indicazione a livello contabile per la fatturazione dei lavori all'impresa individuale del (in luogo che a se stesso o alla società in nome _1 collettivo di cui era ancora socio e amministratore e che, pur in stato di quiescenza, ben avrebbe potuto, pagina 13 di 17 nel caso, essere riattivata) e ciò, per quanto appreso dalla teste sulla base di quanto riferitole dalle stesse parti odierne contendenti, in vista della suddivisione degli utili derivanti dai lavori edili gestiti insieme (la teste, invero, a conferma del cap. 8 della memoria difensiva di parte resistente, a tenore del quale “secondo gli accordi i due avrebbero suddiviso, in percentuale di volta in volta da determinare a secondo della provenienza del cliente e della tipologia di lavoro, gli utili che sarebbero derivati dai lavori edili gestisti all'unisono”, ha dichiarato: “Questo mi risulta. Mi è stato detto che insieme avrebbero aperto una srl”).
Né alla deposizione può attribuirsi carattere valutativo nella parte in cui la teste ha attribuito al la qualità non già di dipendente, ma di socio occulto, là dove la nel corso della Parte_1 Tes_9 deposizione, ha più volte chiarito di aver appreso tali circostanze direttamente dalle parti e che lo stesso si era qualificato come socio del ( mi si è presentato come socio di della Parte_1 _1 Parte_1 impresa edile di Non come dipendente”). _1
In questi temini, vale a dire come partners d'impresa e non già quale collaboratore in posizione sotto- ordinata né tantomeno quale lavoratore subordinato, lo stesso si atteggiava, peraltro, anche
Parte_1 in concreto, così da avvalorare quanto enunciato nel presentarsi. La infatti, come già sopra Tes_9 accennato, ha dichiarato che “Era che faceva e decideva tutto. si affidava a
Parte_1 _1 Parte_1 per tutto. Io emettevo le fatture intestate a su richiesta di ” e che, sempre , le _1 Parte_1 Parte_1 aveva riferito di cospicue previsioni di fatturato (“Mi è tato detto da che avevano in
Parte_1 previsione molte fatture da gestire e un fatturato di 2 milioni di euro l'anno”), circostanze che denotano in modo univoco la qualità dei rapporti intercorsi tra le parti (improntati, secondo le intenzioni e nei fatti, a una collaborazione imprenditoriale/professionale in cui il non era
Parte_1 affatto in posizione subalterna rispetto al ma si avvaleva, secondo gli accordi, dell'impresa di _1 questi per la fatturazione e realizzazione dei lavori edili).
Il ruolo propositivo del nel procacciamento della clientela ha trovato, peraltro, riscontro Parte_1 anche nella deposizione di il quale ha riferito che, con riferimento a interventi Testimone_11 manutentivi resisi necessari in ragione di infiltrazioni, il , partecipante anch'egli Parte_1 all'assemblea condominiale all'uopo convocata quale condomino si era proposto di portare un preventivo alternativo a quello dell'amministratore e che alla fine i condomini optarono per il preventivo proposto dall'appellante, che vedeva come impresa esecutrice dei lavori quella del _1
pagina 14 di 17 Le ulteriori circostanze riferite dal quanto alla fase esecutiva dei lavori nulla aggiungono di Tes_11 rilevante ai fini della qualificazione dei rapporti tra le patti odierne contendenti. Il teste, infatti, si è limitato a riferire che “comandava sui lavori”, mentre è arrivato due o tre volte verso _1 Parte_1 sera e ha dato una mano agli operai a pulire. Una volta è passato durante la giornata e ha chiesto a me e agli operai se era tutto a poto. L'ho fatto entrare in casa e ha dato un'occhiata in giro.”, escludendo, nel contempo, di averlo mai visto usare attrezzi, circostanze tutte compatibili con il rapporto di collaborazione imprenditoriale “paritaria” riferito dalla e, comunque, non tali da Tes_9 denotare una subordinazione gerarchica del al né che la prestazione del primo fosse Parte_1 _1 eterodiretta o organizzata dal secondo.
Coerente con la deposizione del è la testimonianza di l'altro condomino il Tes_11 Testimone_10 cui appartamento era interessato dalle infiltrazioni, il quale ha confermato il ruolo propositivo del sia ai fini dell'aggiudicazione dei lavori (“L'amministratore ci ha detto che aveva Parte_1 Parte_1 una ditta che si era proposta di fare i lavori”), che in sede di verifica degli interventi da eseguire (“in una prima fase, è venuto per vedere quali erano i lavori da fare”) e ciò in coerenza con Parte_1 le competenze professionali dello stesso, il quale si presentava al pubblico quale “geometra” (vd. bigliettino da visita sub doc. 4 fascicolo primo grado appellante), come pure il suo coinvolgimento, pur marginale e di mero supporto nella fase esecutiva (in cui il era percepito dallo stesso _1 teste come più esperto, impressione coerente con la professionalità dell'appellato, facendo lo stesso il muratore quale titolare in proprio d'impresa individuale edile), ma non in posizione subordinata al bensì, appunto, di collaborazione paritaria (“la mia percezione era che fosse più esperto _1 Per_2 di , non aveva l'impressione che desse degli ordini. Erano due persone che collaboravano”). Parte_1
Non diversamente si è espresso il teste , il quale, ignaro degli accordi presi dagli odierni Tes_12 contendenti e con una scarsa conoscenza della vicenda, ha dichiarato di sapere solamente che e _1
collaboravano” e che “Per sentito dire era il geometra e era il muratore”. Parte_1 Parte_1 _1
pagina 15 di 17 Quanto alla deposizione di , sebbene il teste (il quale, peraltro, ha riferito di Testimone_8 essere in causa con in ragione dell'entità dei compensi da questi fatturati, ciò che potrebbe _1 pregiudicarne l'imparzialità), nel riferire dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento della figlia dall'impresa del abbia dichiarato di aver sentito spesso telefonate di che dava ordini _1 _1
a , indicandogli le priorità da eseguire, tale circostanza non è da sola sufficiente ad avvalorare Parte_1 gli assunti dell'appellante circa la sua etero-direzione da parte del Nei termini generici in cui è _1 stata riportata dal teste ben potrebbe, infatti, essersi trattato d'indicazioni operative giustificate, nel rapporto di partnership, dalla maggiore esperienza pratica del quale muratore, nell'esecuzione _1 dei lavori (si veda, in tal senso, anche il riferimento presente nella testimonianza di . In ogni Tes_10 caso, il ha confermato che, per le problematiche insorte, si rapportava prima con Tes_3 Parte_1
e poi con in cantiere o per telefono e che comunicava con entrambi tramite una chat di whatsapp, _1 circostanze, queste, confermative della congiunta “gestione” del cliente da parte degli odierni contendenti e sintomatiche della pariteticità del rapporto di collaborazione tra gli stessi intercorso.
Superato, alla luce delle esposte considerazioni, il primo motivo d'appello, quanto al secondo, l'adito
Collegio non ritiene che ricorrano i presupposti per una riapertura dell'istruttoria testimoniale.
La causa, infatti, in primo grado è stata adeguatamente istruita, con l'escussione di ben cinque testimoni (di cui tre intimati da parte ricorrente) e il quadro probatorio che ne è emerso non presenta incertezze o incongruenze tali da rendere indispensabili ai fini della decisione ulteriori approfondimenti, come richiesto dall'art. 437, comma 2, c.p.c..
Parimenti infondato è il terzo motivo d'appello, non essendovi alcuna prova di una situazione di abuso di dipendenza economica né ai sensi degli artt. 3 della l. 81/2017 né ai sensi dell'art. 9 della l. n.
192/1998, situazione da escludere alla luce delle emergenze dell'istruttoria testimoniale.
Né vi sono elementi per ritenere che i compensi percepiti dall'appellante siano incongrui o per quantificarli in misura superiore avuto riguardo all'apporto dato dal nell'acquisizione e Parte_1 realizzazione dei lavori edili oggetto della collaborazione con il e ai corrispettivi conseguiti dal _1 per tali “affari”, elementi fattuali questi ultimi neppure allegati, (la mera estensione temporale _1 del rapporto, protrattosi per circa un anno, da sola non è, infatti, sufficiente a fondare il richiesto apprezzamento).
E', infine, da respingere anche il quarto motivo d'appello, non essendo in alcun modo censurabile la decisione del primo giudice di regolare le spese in applicazione del principio di soccombenza.
pagina 16 di 17 A tale principio può, infatti, derogarsi ex art. 92, comma 2, c.p.c., con una compensazione totale o parziale, solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre gravi ed eccezionali ragioni, ipotesi non riscontrabili nel caso di specie (là dove lo “stralcio”, vale a dire la separazione, della domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, in quanto ritenuta non attinente alla vicenda lavoristica e non rientrante nell'art. 409 c.p.c., non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, le questioni controverse non presentano carattere di novità, tantomeno assoluta e la mancata adesione del all'ipotesi conciliativa formulata in primo grado dal giudice non giustifica certo, da sola, la _1 compensazione delle spese, essendo lo stesso risultato, all'esito del giudizio, integralmente vittorioso rispetto alle domande della controparte).
Anche le spese del presente grado di giudizio si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla loro rifusione in favore dell'appellato. La liquidazione segue nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa (compreso nella fascia sino a euro 26.000,00) e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Considerato che l'appellante è esente dal pagamento del contributo unificato non ricorrono i presupposti per disporne a suo carico il raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 647/2024 del Tribunale di Pavia;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) ed agli oneri accessori di legge.
Milano, 11/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
all'udienza dell'11/3/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1395/2024 di R.G., promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Alberto Guariso, Parte_1 C.F._1
Daniele Bergonzi e Livio Neri e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Giulio Uberti, 6,
-appellante- contro (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Piccinno e _1 C.F._2 Moreno Christian Taccone e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Fontana, 18,
-appellato- CONCLUSIONI
Per : “Voglia la Corte d'Appello, Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza n. 647/2024 del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, in via principale:
d) accertare e dichiarare che dal 28.07.2020 al 31.07.2021 fra l'appellato , in qualità _1 di titolare dell'impresa individuale “EDIL ORSO DI TIMIS GRIGORE”, e l'appellante
[...]
è intercorsa una collaborazione organizzata dal committente ex art. 2 D.Lgs. 81/15 e Parte_1 comunque che al rapporto intercorso fra le parti nel predetto periodo deve essere applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2 D. Lgs. 81/15, con diritto dell'appellante
pagina 1 di 17 all'inquadramento ai fini retributivi nel 5° livello del CCNL Edilizia – Artigianato, ovvero in quel diverso livello e CCNL che risulteranno applicabili;
e) condannare l'appellato , in qualità di titolare dell'impresa individuale “EDIL ORSO _1
DI TIMIS GRIGORE”, a pagare all'appellante a titolo retributivo la somma di € Parte_1
21.928,09, di cui € 2.001,26 a titolo TFR, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta;
con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori;
in subordine:
f) accertare e dichiarare che dal 28.07.2020 al 31.07.2021 fra l'appellato , in qualità di _1 titolare dell'impresa individuale “EDIL ORSO DI TIMIS GRIGORE”, e l'appellante
[...]
è intercorsa una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c.; Parte_1
g) previa eventuale dichiarazione di nullità, anche ex artt. 3 D. Lgs. 81/17 e 9 L. 192/98, della clausola contrattuale avente ad oggetto il corrispettivo spettante all'appellante, stabilire ex art. 2225 c.c. il corrispettivo dovuto all'appellante per la prestazione resa dal 28.07.2020 al Parte_1
31.07.2021 a favore dell'appellato , in qualità di titolare dell'impresa individuale _1
“EDIL ORSO DI TIMIS GRIGORE”, quantificandolo in complessivi € 22.326,36, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
h) condannare l'appellato , in qualità di titolare dell'impresa individuale “EDIL ORSO _1
DI TIMIS GRIGORE”, a pagare all'appellante a titolo di corrispettivo residuo la Parte_1 somma di € 15.832,86, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta;
con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori;
i) in ulteriore subordine: riformare il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, compensando integralmente, o in subordine parzialmente, le spese dei due gradi di giudizio, o in ulteriore subordine riducendo l'importo delle spese di lite poste a carico dell'appellante nella sentenza di primo grado e compensando integralmente quelle del presente grado.
In via istruttoria, per quanto occorra, si reiterano le istanze già formulate nel ricorso di primo grado e pertanto, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa ai punti da 1 a 23, da intendersi
pagina 2 di 17 qui integralmente trascritte, precedute dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso dedotte e ammesse.
Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori: , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, , ,
[...] Persona_1 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
e sig. (di cui ci si riserva di precisare il cognome), ,
[...] Tes_7 Testimone_8 Tes_9
nonché tutti i dipendenti dell'appellato negli anni 2020 e
[...] Testimone_10 Testimone_11
2021, come risultanti dal Libro unico del Lavoro, di cui si chiede ordinarsi l'esibizione all'appellato, con riserva di indicare altri testi.
Inoltre, per quanto occorra, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria di replica a domanda riconvenzionale prodotta sub doc. f, con richiesta di ammissione dei capitoli di prova ivi dedotti, sui quali si chiede vengano escussi i testi ivi indicati.”.
Per “In via principale: _1
- confermare l'appellata Sentenza, rigettando tutte le domande ex adverso formulate nel ricorso in appello in quanto infondate in fatto e diritto;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, nel quantum accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal al a titolo di compensi per i _1 Parte_1 fatti per cui è causa.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta di prova orale formulata da controparte ed in caso di accoglimento si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli ai punti da 1 a 42, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”, e di essere altresì ammessi a prova contraria sulle eventuali circostanze che saranno ex adverso dedotte e ammesse, si indicano come testimoni i signori:
1. , via Giulio Pisa 88 Bereguardo (PV); Controparte_2
2. presso Mela Vintage, Viale Montenero 31, Milano;
Controparte_3
3. via Don Minzoni n. 5, San Giuliano Milanese (MI); Controparte_4
4. via Isimbardi 29 Milano;
Controparte_5
5. via Chiesa 3 Noviglio (Mi).”. Controparte_6
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, titolare dell'impresa individuale _1
Edil Orso, sostenendo di aver lavorato continuativamente per il convenuto dal 28.7.2020 al 12.8.2021, dal lunedì al venerdì (07:00 – 17:30), svolgendo le mansioni di assistente tecnico (verifica dello stato dei lavori di ristrutturazione/manutenzione dei clienti del gestione dei contatti con i clienti e i _1 fornitori convenuto;
elaborazione dei preventivi;
attività di manovalanza edile), etero dirette ed organizzate dal il quale gli aveva fornito un biglietto da visita personalizzato. Secondo quanto _1 riportato dal ricorrente, gli accordi verbali tra le parti prevedevano che, dopo un primo “periodo di prova”, il rapporto sarebbe stato formalizzato come rapporto di lavoro subordinato, cosa mai accaduta.
Ritenendo che il “rapporto di lavoro” intercorso dovesse essere qualificato come collaborazione etero- diretta al quale si applicherebbe, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente, dato atto di aver ricevuto in contanti, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta, solamente l'importo netto di € 3.500,00, oltre all'ulteriore somma di € 1.500,00, corrispondente a sei rate finanziamento destinate all'acquisto di un'automobile, in quanto versate dal (formale _1 intestatario della vettura e contraente del contratto di finanziamento) per conto dello stesso, ha chiesto, in via principale, la condanna di controparte a corrispondere differenze retributive per € 22.757,69 derivanti dall'inquadramento nel 5° livello del CCNL Edilizia – Artigianato;
in via subordinata,
l'accertamento una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3 c.p.c. e la determinazione, in via equitativa ex artt. 1126 e 2225 cc, del corrispettivo dovuto nella misura di € 23.039,00, con conseguente condanna del alla corresponsione, a titolo di corrispettivo residuo, dell'importo di € _1
16.545,00.
Il resistente si è costituito in giudizio, contestando la domanda di parte ricorrente;
in particolare, il resistente ha sostenuto che con il ricorrente era intercorsa soltanto una collaborazione tra imprenditori. ha svolto, inoltre, una domanda risarcitoria, lamentando la mancata restituzione da parte del _1
dell'autovettura di sua proprietà e chiedendo, pertanto, di condannarlo a corrispondergli i Parte_1 ratei del finanziamento da rimborsare, pari a euro 400,00 mensili, dal settembre 2021 sino al giorno della restituzione, nonché a tenderlo indenne della somma di euro 270,00 a titolo di rimborso delle infrazioni già notificate al CdS e delle ulteriori infrazioni eventualmente notificate in futuro, domanda che, tuttavia, all'udienza ex art. 420 c.p.c. è stata separata con contestuale disposizione della stessa del mutamento di rito ex art. 426 c.p.c. e rimessione al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla pagina 4 di 17 sezione civile competente, in quanto ritenuta non rientrante nell'ambito della cognizione del giudice del lavoro.
La causa è stata, quindi, istruita con l'escussione di cinque testimoni e con l'interrogatorio formale del
_1
Con sentenza n. 674/2024 il Tribunale di Pavia ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al resistente le spese processuali, liquidate, in applicazione dei valori medi di scaglione di cui al DM 55/2014, nell'importo di € 5.388,88 per compensi.
Il giudice di primo grado, evidenziato preliminarmente che il ricorrente era socio della
[...]
avente come oggetto sociale anche la ristrutturazione ed il Controparte_7 restauro di fabbricati (ossia la medesima attività svolta dal resistente) e che, diversamente da quanto dal medesimo sostenuto, la società non era cessata, ha ritenuto che le testimonianze assunte avessero smentito le allegazioni del in merito all'etero-organizzazione dell'attività dal medesimo Parte_1 svolta, avendo messo in evidenza una situazione riconducibile ad una collaborazione paritetica, se non addirittura organizzata, in misura prevalente dallo stesso ricorrente.
Infatti, confermata l'esistenza tra le parti di un rapporto di collaborazione, la teste contabile Tes_9 amministrativa per una aveva dichiarato che le era stato presentato come socio Parte_2 Parte_1 del resistente e che l'accordo in essere tra le parti prevedeva la suddivisione degli utili conseguiti dai lavori gestiti insieme in una percentuale variabile dipendente da chi avesse procacciato il cliente;
che le fatture emesse in occasione dei lavori erano intestate al resistente su richiesta del ricorrente;
che lo stesso ricorrente decideva tutti gli aspetti organizzativi alla stregua di un socio occulto di
[...]
che i due si incontravano nel fine settimana a casa del resistente per compilare preventivi e CP_8 che la teste stessa, a volte, aveva partecipato a detta attività; che era stato lo stesso a
Parte_1 contattarla per chiederle il logo del presente sui biglietti da visita;
il teste , confermate _1 Tes_3 le mansioni, aveva riferito che e si erano occupati della ristrutturazione
Parte_1 _1 dell'appartamento della figlia e che lo stesso si riferiva ad entrambi per gli aspetti problematici, al punto da avere una chat comune coi due;
nulla, invece, aveva saputo dire sulla proprietà degli strumenti utilizzati dal ricorrente e sui poteri direttivi di in ordine agli orari di lavoro e al godimento delle _1 ferie;
il teste aveva riferito che le parti contendenti collaboravano, il come muratore e Tes_12 _1 il come geometra;
il teste aveva dichiarato che il ricorrente aveva compilato
Parte_1 Tes_11 preventivi per lavori da eseguire presso la sua abitazione, lavori eseguiti dal convenuto e che
Parte_1 non sempre era presente, ma interveniva per lo più alla sera per aiutare gli operai a pulire il cantiere;
il pagina 5 di 17 teste condomino e vicino di casa di aveva riferito che l'amministratore del Tes_13 Tes_11 condominio per i lavori eseguiti nell'appartamento del di pertinenza condominiale, aveva Tes_11 presentato come titolare di una ditta edile, che lo stesso aveva eseguito il Parte_1 Parte_1 sopralluogo antecedente ai lavori e che i lavori erano stati eseguiti dal ricorrente.
Con ricorso in appello depositato in data 23.12.2024, il ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado formulando quattro motivi d'appello.
1. Censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura etero- organizzata della collaborazione intercorsa fra le parti (pagg. 7 – 24).
Con il primo motivo d'appello si impugna il rigetto della domanda volta ad accertare la natura etero- organizzata della collaborazione intercorsa fra le parti, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
Preliminarmente, l'appellante precisa che la società CP_9 Controparte_10
è inattiva dal 2012 ed è stata cancellata dall'Albo delle Imprese Artigiane con comunicazione del 2012 per cessazione dell'attività. Pertanto, dato che il periodo per il quale è stato chiesto l'accertamento di una collaborazione etero-organizzata fra le parti è quello dal 28.7.2020 al 12.8.2021, è documentalmente provato che la società nel periodo di cui è causa era già inattiva e CP_9 _10 priva di dipendenti da circa dieci anni.
1.A. Insussistenza di una partnership fra imprese.
L'appellante ritiene che il fatto che, fra il 2007 e il 2012, egli avesse amministrato una società di cui era socio non comportava che lo stesso avesse rivestito tale ruolo anche nei rapporti intercorsi con l'appellato; né ciò era stato provato in maniera inconfutabile tramite le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado.
Richiama la deposizione di il quale, escusso come testimone, aveva riferito “che il Testimone_11 ricorrente aveva compilato dei preventivi per lavori da eseguire presso casa propria di competenza del condominio, i quali sono poi stati eseguiti dal convenuto;
che durante i lavori non era Parte_1 sempre presente e per lo più interveniva la sera anche per aiutare gli operai a pulire il cantiere”, nonché quella di , il quale aveva dichiarato che le parti “collaboravano”. Controparte_11
1.B. Sussistenza di una collaborazione etero-organizzata
pagina 6 di 17 Assume l'appellante che l'errata conclusione a cui il giudice di primo grado è giunto è che “Le dichiarazioni testimoniali evidenziavano, quindi, una situazione di fatto riconducibile ad una collaborazione paritetica tra le parti processuali se non, addirittura, organizzata in misura prevalente dal ricorrente, escludendo i caratteri della etero organizzazione tipici delle norme invocate dal ricorrente.”.
Il giudice avrebbe basato la sua decisione non sull'organizzazione dell'attività lavorativa dell'appellante, ma sull'organizzazione del lavoro dell'impresa edile di Il fatto che il si _1 Parte_1 rapportasse ai clienti di ascoltando le loro richieste e prendendo accordi con loro non significava _1 che lo facesse in veste di imprenditore, avendo lo stesso svolto, piuttosto, il ruolo di un qualsiasi assistente tecnico, capo cantiere o direttore dei lavori che, alle dipendenze o collaborando con imprese edili, sono incaricati delle relazioni con i clienti. Le dichiarazioni testimoniali di primo grado avevano, invece, confermato che i destinatari, il contenuto, il luogo, gli strumenti e i tempi della prestazione di lavoro dell'appellante erano determinati dall'appellato.
L'appellante ritiene, pertanto, esistenti i presupposti fondanti l'etero-organizzazione ex art. 2 D. Lgs.
81/15.
Per quanto concerne la natura prevalentemente personale della prestazione di lavoro, secondo l'appellante dall'istruttoria era emerso che egli non si avvaleva di alcun collaboratore nell'esecuzione dell'attività lavorativa e che non aveva mai utilizzato mezzi e strumenti propri, circostanze mai contestate da controparte.
Quanto alla continuità della prestazione, essa era stata confermata direttamente dall'appellato che, nell'interrogatorio formale, aveva dichiarato: “abbiamo iniziato a collaborare da fine luglio 2020 … il rapporto con il ricorrente è finito a luglio 2021”.
L'appellante, pertanto, ritiene provato che, nel caso di specie, sussistano tutti i presupposti (personalità, continuità, etero-organizzazione) richiesti dall'art. 2 D. Lgs. 81/15 perché possa ritenersi intercorsa fra le parti una collaborazione etero-organizzata.
1.C. Conseguenze
Alla luce di quanto sopra l'appellante chiede che la sua prestazione di lavoro sia inquadrata nel 5° livello del CCNL Edilizia – Artigianato, in cui è collocato, tra gli altri, il ruolo di assistente tecnico.
pagina 7 di 17 Per quanto concerne il periodo, l'appellante fa riferimento alla durata della collaborazione riconosciuta dallo stesso in sede di interrogatorio formale, dal 28.7.2020 al 31.7.2021, riducendo così la _1 domanda rispetto a quella formulata in primo grado (che considerava il periodo 28.7.2020 – 12.8.2021
e così anche i primi 12 giorni del mese di agosto).
Con riferimento all'impegno orario, si chiede che il giudice di secondo grado tenga in considerazione un orario di lavoro full time, posto che pacificamente non è stata stipulata fra le parti alcuna clausola di riduzione dell'orario di lavoro e che, comunque, l'impegno effettivo dell'appellante, confermato anche dalle dichiarazioni testimoniali, è sempre stato a tempo pieno.
A pag. 24 e 25 vengono i riportati i conteggi alla base delle somme richieste.
2. Censura della sentenza di primo grado nella parte in cui si fonda su un'istruttoria incompleta.
(pagg. 25 – 26).
Con il secondo motivo d'appello si impugna il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che “il ricorrente non abbia dato prova degli elementi costitutivi della sua domanda”.
La decisione di non escutere gli ulteriori testi indicati, ritenendo la causa sufficientemente istruita e quella successiva di rigetto del ricorso per mancato assolvimento dell'onere probatorio, nell'ottica dell'appellante, renderebbe tale motivazione assolutamente contraddittoria e idonea ad inficiare la legittimità della sentenza. Pertanto, l'appellante insiste nell'ammissione dei testi non escussi in primo grado.
3. Censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle domande formulate in ricorso in via subordinata. (pagg. 26 – 30).
L'appellante, con il terzo motivo d'appello, lamenta che il giudice di primo grado non si è pronunciato sulle domande dallo stesso formulate in via subordinata e, nello specifico, l'accertamento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c. con conseguente determinazione della prestazione economica a carico di controparte.
Pertanto, l'appellante, nella denegata ipotesi in cui la collaborazione fra le parti non venisse qualificata come una collaborazione etero-organizzata ex art. 2 D. Lgs. 81/15, chiede una qualificazione in termini di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c.
Richiamato quanto già dedotto in ordine al carattere prevalentemente personale e continuativo della prestazione resa da per aggiunge che, come emerso in sede istruttoria, l'attività Parte_1 _1 lavorativa dell'appellante era stata caratterizzata quantomeno dal coordinamento da parte del _1
pagina 8 di 17 Sostiene che, di conseguenza, una volta qualificato il rapporto fra le parti come una co.co.co., rientrando nell'alveo del rapporto di lavoro autonomo, lo stesso dovrebbe ritenersi assoggettato alla disciplina di cui alla L. 81/17, c.d. Jobs act del lavoro autonomo.
L'art. 3 della L. 81/17 estende espressamente ai rapporti di lavoro autonomo, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 9 L. 192/98, in materia di abuso di dipendenza economica.
Quest'ultima disposizione normativa sancisce la nullità dei patti attraverso cui si realizzi l'abuso di dipendenza economica, definita come “la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”.
Nel caso di specie per l'attività resa a favore di l'appellante ha percepito € 5.000,00, somma _1 esigua rispetto all'attività lavorativa prestata per un intero anno. Ciò ha comportato un eccessivo squilibrio nei diritti e obblighi delle parti e deve quindi ritenersi frutto di un abuso di dipendenza economica da parte dell'appellato ai danni dell'appellante.
L'appellante, in mancanza di una pattuizione contrattuale valida in ordine al suo compenso, chiede che sia il giudice a provvedere in via equitativa alla determinazione di tale importo e, sostenendo che l'attività dallo stesso svolta è “assimilabile alla normale prestazione … di lavoro subordinato”, come possibile parametro per la valutazione equitativa, indica l'importo della retribuzione ordinaria prevista dal CCNL Edilizia – Artigianato per i lavoratori inquadrati nel 5° livello.
4. Censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il ricorrente a pagare al resistente le spese di lite (pagg. 31 – 32)
Con il quarto motivo d'appello s'impugna la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
Secondo l'appellante la decisione assunta dal Tribunale violerebbe gli artt. 92 c.p.c. e 420 c.p.c..
La prima disposizione chiarisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata.
Nel caso di specie non è stata disposta alcuna compensazione, ma le spese legali sono state poste interamente a carico dell'appellante, nonostante nel giudizio di primo grado il Tribunale abbia stralciato, per incompetenza del Giudice del lavoro, la domanda riconvenzionale formulata dall'appellato, in relazione alla quale ha dovuto svolgere attività difensiva, depositando una Parte_1 memoria di replica a domanda riconvenzionale.
pagina 9 di 17 Inoltre, le domande avanzate in via subordinata dall'appellante, volte a fare accertare la nullità ex artt.
3 D. Lgs. 81/17 e 9 L. 192/98 della clausola contrattuale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto il corrispettivo spettante al collaboratore e a farlo stabilire dal giudice ex art. 2225 c.c., non sono mai state sottoposte in precedenza all'esame di alcun Tribunale e attengono, pertanto, a una questione assolutamente nuova.
Altro elemento che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere in considerazione è che l'appellante ha accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre l'appellato l'ha rifiutata senza giustificato motivo.
Per ciascuno degli elementi indicati il Tribunale avrebbe dovuto compensare integralmente, o quantomeno parzialmente, le spese di lite fra le parti o almeno liquidarle in misura inferiore ai valori medi di cui all'art. 4 D.M. Ministero della Giustizia 55/14.
Con memoria difensiva depositata in data 23.12.2024, l'appellato si è costituito, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Sul primo motivo d'appello.
L'appellato evidenzia, in primo luogo, che controparte, nel presente grado, non sostiene più che la società, di cui controparte è ancora titolare, è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2012, in quanto la circostanza è smentita dalla visura camerale, ma cambia strategia, affermando questa volta che la società sarebbe semplicemente “inattiva”, priva di dipendenti dal 2012 e cancellata solo dall'albo delle imprese artigiane.
Rilevato che la Società, pertanto, è ancora iscritta nel registro delle imprese e non è in liquidazione, il ribadisce che la stessa è pienamente operativa e porta il nome del Geom. , che ne _1 Parte_1
è socio e amministratore, circostanza dalla quale si ricaverebbe, senza ombra di dubbio, che l'appellante nei suoi confronti avrebbe agito in qualità d'imprenditore.
L'appellato passa, quindi, in rassegna le dichiarazioni rese dai testimoni in primo grado, osservando che, come ritenuto dal Tribunale, dalle stesse si evince che l'iniziativa imprenditoriale proveniva sostanzialmente dall'appellante e che il rapporto tra le parti era improntato alla mera collaborazione.
Dall'escussione dei testi e dalle prove documentali versate in atti era emerso, inoltre, che l'appellante non era in una posizione subalterna rispetto al che non era neanche etero-diretto dall'appellato, _1 ma che anzi era lo stesso , di fatto, a dirigere l'impresa edile “Edil Orso”, procacciando Parte_1 clienti, redigendo preventivi, arrivando anche ad occuparsi con la della fatturazione, Tes_9 pretendendo poi dal il pagamento in contanti ed “in nero” dei compensi a lui spettanti. _1
pagina 10 di 17 In merito alle richieste istruttorie, parte appellante si oppone alla richiesta di ammissione dei testi non escussi in primo grado, sostenendo che la causa è stata sufficientemente istruita attraverso l'escussione di ben cinque testi ed eccependo che l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle note conclusive depositate, non aveva reiterato le istanze istruttorie disattese dal Tribunale, da intendersi, pertanto, tacitamente rinunciate (Cass. Civ. n. 16886/16).
In merito alla domanda formulata in via subordinata, l'appellato sottolinea la mancanza del requisito dell'etero – organizzazione, sostenendo che, per come emerso dall'istruttoria, era il a Parte_1 dirigere ed organizzare l'attività lavorativa del difettando, oltre a tale requisito, anche l'abuso di _1 dipendenza economica, considerato che il è un geometra, socio ed amministratore di una Parte_1 società operante in campo edile ed essendo stato proprio lui a pretendere dal pagamenti in _1 contanti senza l'emissione di fatture.
In merito all'inquadramento contrattuale, l'appellato contesta la richiesta di pagamento di una somma equivalente ad una retribuzione mensile full time prevista dal 5° livello del CCNL Imprese Edili
Artigiane, eccependone l'infondatezza: il ruolo dell'assistente tecnico di cantiere prevede il coordinamento del personale di cantiere, là dove nel caso di specie il quale artigiano, lavorava _1 da solo, sicché tale inquadramento porterebbe al paradossale risultato di una sottordinazione dello stesso al . L'appellato rileva, inoltre, che dalle testimonianze è emerso un impegno _1 Parte_1 lavorativo minimo e saltuario, non essendo emersa dimostrazione che l'appellante lavorasse a tempo pieno.
In merito alla condanna alle spese processuali, l'appellato insiste nella conferma della sentenza di primo grado, contestando la sussistenza dei presupposti della compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che, come tale, debba essere rigettato.
Destituito di pregio è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante, in sostanza, censura la valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie e l'esclusione, da parte dello stesso, dei requisiti fattuali della collaborazione etero-organizzata, in quanto, in assunto, frutto di un'erronea lettura del quadro probatorio.
Le censure svolte, infatti, non colgono nel segno.
pagina 11 di 17 Nel caso esaminato, se, da un lato, è pacifico che nel periodo dal 28.7.2020 al 31.7.2021 tra le parti sono intercorsi rapporti di collaborazione lavorativa finalizzati allo svolgimento d'interventi edili di ristrutturazione-manutenzione e se dall'istruttoria è parimenti emerso che l'esecuzione di detti interventi è stata realizzata per il tramite dell'impresa individuale facente capo all'appellato _1
(già titolare della Edil Orso di Noviglio, MI, via Carducci, 10), dall'altro, invece, dalle
[...] emergenze processuali ,non sono emersi elementi sufficienti per ricondurre la fattispecie nell'alveo della disciplina della subordinazione né in via diretta ex art. 2094 c.c. (ipotesi, peraltro, neppure prospettata dallo stesso appellante), né per il tramite dell'art. 2 del D. lgs. n. 81/2015, non essendovi prova che la prestazione lavorativa del , pur prevalentemente personale, fosse etero-diretta e Parte_1 organizzata dal là dove, come osservato in chiusura dal Tribunale di Pavia nella sentenza _1 appellata, “Le dichiarazioni testimoniali hanno … messo in evidenza una situazione di fatto riconducibile ad una collaborazione paritetica tra le odierne parti processuali se non, addirittura, organizzata in misura prevalente dallo stesso ricorrente” (vd. ultima pag. sentenza n. 647/2024 del
Tribunale di Pavia).
Quanto al rilievo fattuale, valorizzato dal primo giudice, per cui risulta tutt'ora socio Parte_1
Co della avente come oggetto sociale anche la Controparte_10 ristrutturazione e il restauro di fabbricati, la circostanza, in effetti, come evidenziato dall'appellato, non
è affatto decisiva, in quanto, al di là delle indicazioni della visura camerale -dalle quali risulta che la società è inattiva dal 1.1.2011 ed è stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane dal 24.4.2012, nonché dall'albo dei gestori ambientali dal 15.11.2019- in ogni caso non risulta che nell'attività per cui
è causa il abbia agito in nome e per conto di detta Società, avendo ricevuto i propri Parte_1 compensi, tra l'altro, in modo irregolare.
L'esistenza di tale società, tuttavia, costituisce un elemento da valutare alla luce del complessivo quadro istruttorio, evincendosi dalla stessa l'esperienza imprenditoriale maturata dal nel Parte_1 settore, tale da consentirgli di proporsi al quale “procacciatore” di clientela e quale riferimento _1 qualificato nella predisposizione dei preventivi.
La tesi al riguardo prospettata tal (il quale, in occasione dell'interrogatorio formale, confermata _1 la propria qualità di muratore, ha dichiarato: “Le nostre due ditte collaboravano. Ci davamo una mano ma non era un lavoratore subordinato. Faceva quello che voleva … Lui da me si è presentato come impresa … Avremo fatto due o tre preventivi insieme. I preventivi se li è portati via lui ed ha passato il
pagina 12 di 17 lavoro ad altre imprese, di non so che egiziani. Avrà portato un paio di camion per le macerie per prendersi il mio furgone che gli serviva per i traslochi … Lui veniva guardava e se ne andava … le due-tre volte che ha fatto i preventivi era a casa mia dove portava i suoi bambini a giocare con i miei bambini … Lui aveva la sua impresa. Non c'entrava niente con me. Io eseguivo i lavori. Qualche lavoro me lo ha portato lui. Qualche altro mel o ha portato via” e, quanto al bigliettino da visita prodotto dall'appellante sub doc. 4 del fascicolo di primo grado, ha precisato: “E' andato da un suo amico a Rozzano a farsi fare i biglietti da visita. Non glielo ho dato io. Lo ha fatto lui. L'indirizzo mail mio è sbagliato. Lo ha fatto apposta così io non potevo essere contattato”), circa la natura paritaria dell'intercorsa collaborazione, ha trovato univoci elementi di conferma nella deposizione testimoniale di (testimone che, lavorando quale contabile amministrativa per una Testimone_9 Parte_2 in quanto in posizione di terzietà rispetto ad entrambe le parti, può considerarsi pienamente attendibile non risultando evidenziate circostanze in senso contrario, ma essendo piuttosto la sua credibilità avvalorata dal non aver avuto alcun pregresso rapporto di conoscenza con il presentatogli dallo _1 stesso , dal quale la ha riferito di essere stata contattata perché l'odierno appellante Parte_1 Tes_9 aveva difficoltà di fatturazione elettronica).
La teste, infatti, come efficacemente sintetizzato dal primo giudice, “ha riferito che le era Parte_1 stato presentato come il socio del resistente e che l'accordo in essere tra le parti prevedeva la suddivisione degli utili conseguiti dai lavori gestiti insieme in una percentuale variabile dipendente da chi avesse procacciato il cliente;
che le fatture emesse in occasione dei lavori erano intestate al resistente su richiesta del ricorrente;
che quest'ultimo decideva tutti gli aspetti organizzativi alla stregua di un socio occulto di che le odierne parti processuali si incontravano nel fine CP_8 settimana a casa del resistente per compilare preventivi e che anche lei aveva a volta partecipato a detta attività; che il ricorrente l'aveva contattata per avere il logo presente sui biglietti da visita presenti agli atti.”.
Da tale deposizione emerge chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, lo stesso non era affatto etero-organizzato e diretto dal né si rapportava allo stesso alla stregua di _1 un mero “assistente tecnico”, ricevendone le direttive, ma aveva piuttosto un ruolo propositivo e propulsivo all'interno della partnership imprenditoriale instauratasi con l'odierno appellato, là dove
“decideva tutti gli aspetti organizzativi” e dava egli stesso indicazione a livello contabile per la fatturazione dei lavori all'impresa individuale del (in luogo che a se stesso o alla società in nome _1 collettivo di cui era ancora socio e amministratore e che, pur in stato di quiescenza, ben avrebbe potuto, pagina 13 di 17 nel caso, essere riattivata) e ciò, per quanto appreso dalla teste sulla base di quanto riferitole dalle stesse parti odierne contendenti, in vista della suddivisione degli utili derivanti dai lavori edili gestiti insieme (la teste, invero, a conferma del cap. 8 della memoria difensiva di parte resistente, a tenore del quale “secondo gli accordi i due avrebbero suddiviso, in percentuale di volta in volta da determinare a secondo della provenienza del cliente e della tipologia di lavoro, gli utili che sarebbero derivati dai lavori edili gestisti all'unisono”, ha dichiarato: “Questo mi risulta. Mi è stato detto che insieme avrebbero aperto una srl”).
Né alla deposizione può attribuirsi carattere valutativo nella parte in cui la teste ha attribuito al la qualità non già di dipendente, ma di socio occulto, là dove la nel corso della Parte_1 Tes_9 deposizione, ha più volte chiarito di aver appreso tali circostanze direttamente dalle parti e che lo stesso si era qualificato come socio del ( mi si è presentato come socio di della Parte_1 _1 Parte_1 impresa edile di Non come dipendente”). _1
In questi temini, vale a dire come partners d'impresa e non già quale collaboratore in posizione sotto- ordinata né tantomeno quale lavoratore subordinato, lo stesso si atteggiava, peraltro, anche
Parte_1 in concreto, così da avvalorare quanto enunciato nel presentarsi. La infatti, come già sopra Tes_9 accennato, ha dichiarato che “Era che faceva e decideva tutto. si affidava a
Parte_1 _1 Parte_1 per tutto. Io emettevo le fatture intestate a su richiesta di ” e che, sempre , le _1 Parte_1 Parte_1 aveva riferito di cospicue previsioni di fatturato (“Mi è tato detto da che avevano in
Parte_1 previsione molte fatture da gestire e un fatturato di 2 milioni di euro l'anno”), circostanze che denotano in modo univoco la qualità dei rapporti intercorsi tra le parti (improntati, secondo le intenzioni e nei fatti, a una collaborazione imprenditoriale/professionale in cui il non era
Parte_1 affatto in posizione subalterna rispetto al ma si avvaleva, secondo gli accordi, dell'impresa di _1 questi per la fatturazione e realizzazione dei lavori edili).
Il ruolo propositivo del nel procacciamento della clientela ha trovato, peraltro, riscontro Parte_1 anche nella deposizione di il quale ha riferito che, con riferimento a interventi Testimone_11 manutentivi resisi necessari in ragione di infiltrazioni, il , partecipante anch'egli Parte_1 all'assemblea condominiale all'uopo convocata quale condomino si era proposto di portare un preventivo alternativo a quello dell'amministratore e che alla fine i condomini optarono per il preventivo proposto dall'appellante, che vedeva come impresa esecutrice dei lavori quella del _1
pagina 14 di 17 Le ulteriori circostanze riferite dal quanto alla fase esecutiva dei lavori nulla aggiungono di Tes_11 rilevante ai fini della qualificazione dei rapporti tra le patti odierne contendenti. Il teste, infatti, si è limitato a riferire che “comandava sui lavori”, mentre è arrivato due o tre volte verso _1 Parte_1 sera e ha dato una mano agli operai a pulire. Una volta è passato durante la giornata e ha chiesto a me e agli operai se era tutto a poto. L'ho fatto entrare in casa e ha dato un'occhiata in giro.”, escludendo, nel contempo, di averlo mai visto usare attrezzi, circostanze tutte compatibili con il rapporto di collaborazione imprenditoriale “paritaria” riferito dalla e, comunque, non tali da Tes_9 denotare una subordinazione gerarchica del al né che la prestazione del primo fosse Parte_1 _1 eterodiretta o organizzata dal secondo.
Coerente con la deposizione del è la testimonianza di l'altro condomino il Tes_11 Testimone_10 cui appartamento era interessato dalle infiltrazioni, il quale ha confermato il ruolo propositivo del sia ai fini dell'aggiudicazione dei lavori (“L'amministratore ci ha detto che aveva Parte_1 Parte_1 una ditta che si era proposta di fare i lavori”), che in sede di verifica degli interventi da eseguire (“in una prima fase, è venuto per vedere quali erano i lavori da fare”) e ciò in coerenza con Parte_1 le competenze professionali dello stesso, il quale si presentava al pubblico quale “geometra” (vd. bigliettino da visita sub doc. 4 fascicolo primo grado appellante), come pure il suo coinvolgimento, pur marginale e di mero supporto nella fase esecutiva (in cui il era percepito dallo stesso _1 teste come più esperto, impressione coerente con la professionalità dell'appellato, facendo lo stesso il muratore quale titolare in proprio d'impresa individuale edile), ma non in posizione subordinata al bensì, appunto, di collaborazione paritaria (“la mia percezione era che fosse più esperto _1 Per_2 di , non aveva l'impressione che desse degli ordini. Erano due persone che collaboravano”). Parte_1
Non diversamente si è espresso il teste , il quale, ignaro degli accordi presi dagli odierni Tes_12 contendenti e con una scarsa conoscenza della vicenda, ha dichiarato di sapere solamente che e _1
collaboravano” e che “Per sentito dire era il geometra e era il muratore”. Parte_1 Parte_1 _1
pagina 15 di 17 Quanto alla deposizione di , sebbene il teste (il quale, peraltro, ha riferito di Testimone_8 essere in causa con in ragione dell'entità dei compensi da questi fatturati, ciò che potrebbe _1 pregiudicarne l'imparzialità), nel riferire dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento della figlia dall'impresa del abbia dichiarato di aver sentito spesso telefonate di che dava ordini _1 _1
a , indicandogli le priorità da eseguire, tale circostanza non è da sola sufficiente ad avvalorare Parte_1 gli assunti dell'appellante circa la sua etero-direzione da parte del Nei termini generici in cui è _1 stata riportata dal teste ben potrebbe, infatti, essersi trattato d'indicazioni operative giustificate, nel rapporto di partnership, dalla maggiore esperienza pratica del quale muratore, nell'esecuzione _1 dei lavori (si veda, in tal senso, anche il riferimento presente nella testimonianza di . In ogni Tes_10 caso, il ha confermato che, per le problematiche insorte, si rapportava prima con Tes_3 Parte_1
e poi con in cantiere o per telefono e che comunicava con entrambi tramite una chat di whatsapp, _1 circostanze, queste, confermative della congiunta “gestione” del cliente da parte degli odierni contendenti e sintomatiche della pariteticità del rapporto di collaborazione tra gli stessi intercorso.
Superato, alla luce delle esposte considerazioni, il primo motivo d'appello, quanto al secondo, l'adito
Collegio non ritiene che ricorrano i presupposti per una riapertura dell'istruttoria testimoniale.
La causa, infatti, in primo grado è stata adeguatamente istruita, con l'escussione di ben cinque testimoni (di cui tre intimati da parte ricorrente) e il quadro probatorio che ne è emerso non presenta incertezze o incongruenze tali da rendere indispensabili ai fini della decisione ulteriori approfondimenti, come richiesto dall'art. 437, comma 2, c.p.c..
Parimenti infondato è il terzo motivo d'appello, non essendovi alcuna prova di una situazione di abuso di dipendenza economica né ai sensi degli artt. 3 della l. 81/2017 né ai sensi dell'art. 9 della l. n.
192/1998, situazione da escludere alla luce delle emergenze dell'istruttoria testimoniale.
Né vi sono elementi per ritenere che i compensi percepiti dall'appellante siano incongrui o per quantificarli in misura superiore avuto riguardo all'apporto dato dal nell'acquisizione e Parte_1 realizzazione dei lavori edili oggetto della collaborazione con il e ai corrispettivi conseguiti dal _1 per tali “affari”, elementi fattuali questi ultimi neppure allegati, (la mera estensione temporale _1 del rapporto, protrattosi per circa un anno, da sola non è, infatti, sufficiente a fondare il richiesto apprezzamento).
E', infine, da respingere anche il quarto motivo d'appello, non essendo in alcun modo censurabile la decisione del primo giudice di regolare le spese in applicazione del principio di soccombenza.
pagina 16 di 17 A tale principio può, infatti, derogarsi ex art. 92, comma 2, c.p.c., con una compensazione totale o parziale, solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre gravi ed eccezionali ragioni, ipotesi non riscontrabili nel caso di specie (là dove lo “stralcio”, vale a dire la separazione, della domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, in quanto ritenuta non attinente alla vicenda lavoristica e non rientrante nell'art. 409 c.p.c., non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, le questioni controverse non presentano carattere di novità, tantomeno assoluta e la mancata adesione del all'ipotesi conciliativa formulata in primo grado dal giudice non giustifica certo, da sola, la _1 compensazione delle spese, essendo lo stesso risultato, all'esito del giudizio, integralmente vittorioso rispetto alle domande della controparte).
Anche le spese del presente grado di giudizio si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla loro rifusione in favore dell'appellato. La liquidazione segue nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa (compreso nella fascia sino a euro 26.000,00) e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Considerato che l'appellante è esente dal pagamento del contributo unificato non ricorrono i presupposti per disporne a suo carico il raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 647/2024 del Tribunale di Pavia;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) ed agli oneri accessori di legge.
Milano, 11/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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