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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
n. 416/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 416/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il Parte_1 C.F._1
difensore avv. BOLDRINI FRANCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIALE DELLA CP_1 C.F._2
VITTORIA N. 68/BIS 60035 JESI presso il difensore avv. ROSATI ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di trattazione per l'udienza di pc depositate il 12.11.2024 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, In via principale: ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., confermare l'Ordinanza che ha imposto alla
IG.ra residente in [...], l'immediata reintegrazione del CP_1
ricorrente nel possesso della servitù di passaggio in questione, con immediato ripristino a sua cura
e spese della serratura preesistente del cancello che dà accesso alla corte esclusiva passando dalla strada comunale senza sbocco, (“cancello esterno”), nonché con l'altrettanto immediata rimozione
a sua cura e spese del lucchetto installato sul cancello che dà accesso alla Corte esclusiva della convenuta (“cancello interno”), o in alternativa con la consegna delle chiavi sia della nuova serratura del “cancello esterno” che del lucchetto del “cancelletto interno”, autorizzando, in caso
pagina 1 di mancata esecuzione spontanea, il ricorrente al ripristino o alla sostituzione della predetta serratura nonché alla rimozione del lucchetto, con addebito degli oneri di spesa alla controparte.
Sempre in via principale, esaminati gli atti, i documenti e le testimonianze rese in istruttoria, accogliere il ricorso proposto dal IG. ed ordinare alla IG.ra (ove già Parte_1 CP_1
non eseguiti ai sensi della Ordinanza n. 6467/2023) il ripristino o sostituzione a sua cura e spese della serratura del “cancello esterno”, e la rimozione del lucchetto apposto al “cancello interno”
o, in alternativa, la consegna delle chiavi sia del “cancello esterno” che del lucchetto apposto al
“cancello interno”, e, in mancanza di esecuzione spontanea, autorizzare il ricorrente alla rimozione diretta del cancello nonché della sostituzione della serratura del “cancello esterno”, ed alla rimozione del lucchetto apposto al “cancello interno”, con addebito degli oneri di spesa alla controparte medesima. In subordine, a norma degli art. 703 c.p.c. e 1170 c.c., anche ai sensi del terzo comma dell'art. 1170 c.c., ordinare la manutenzione del possesso legittimamente esercitato dal ricorrente come sopra descritto, disponendo l'immediata rimozione di ogni serramento e/o serratura apposti ad entrambi i cancelli, nonché la cessazione di ogni turbativa e/o molestia nel possesso perpetrata dalla IG.ra o da altra persona dalla stessa incaricata».”. CP_1
Per il convenuto: come da note di trattazione per l'udienza di pc depositate il 11.11.2024 “Nel merito In via principale Respingere il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. In via subordinata Nella denegata ipotesi di riconoscimento della sussistenza di una pregressa servitù di passaggio, in favore del sig. dichiararne Parte_1
l'estinzione per l'inesistenza dei presupposti di legge ex art. 1051 c.c. In via riconvenzionale
Disporre lo spostamento forzoso dei contatori del sig. sulla sua proprietà ed a spese Parte_1 dello stesso. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.1.2023, il sig. ha chiesto la reintegrazione nel Parte_1
possesso della servitù di passaggio esercitata attraverso la corte di proprietà esclusiva della sig.ra lamentando di esserne stato spogliato quando, in data 12.12.2022, la medesima CP_1 CP_1
(insieme al suo convivente ha rimosso la grata in legno che il sig.
[...] Controparte_2 Per_1
suo padre, aveva installato nella corte esclusiva della figlia, ha sostituito la serratura del
[...] cancello che consente l'accesso alla corte esclusiva della dalla strada comunale senza sbocco CP_1
(“cancello esterno”), rifiutando di dare al la copia della chiave, ed ha apposto un cavo Parte_1
di acciaio munito di lucchetto – senza consegnarne le chiavi – per impedire l'apertura del cancello posto al confine tra corte esclusiva della e corte comune (“cancello interno”). CP_1
pagina 2 Sostiene il ricorrente di aver sempre esercitato – dai primi mesi dell'anno 2014 fino al dicembre
2022 – il passaggio attraverso la corte esclusiva della resistente, tramite i due cancelli dai quali si accede a detta corte, uno (c.d. “esterno”) che conduce ad una strada comunale senza sbocco, dove il ricorrente è solito parcheggiare la sua autovettura, ed uno (c.d. “interno”) che separa la corte di proprietà esclusiva della sig.ra dalla adiacente corte comune. Afferma in particolare di aver CP_1
sempre avuto le chiavi della serratura del cancello esterno, mentre il cancello interno era privo di chiusura, dal momento che i due immobili interessati, quello di sua proprietà e quello della CP_1 erano originariamente parte di un'unica e indivisa proprietà, solo in seguito divisa e alienata a soggetti distinti. Aggiunge inoltre che nella corte esclusiva della si trovano l'accesso ai servizi CP_1 comuni di rete idrica e fognari, un pozzo che originariamente serviva l'intero immobile ed un casottino in muratura con i contatori del servizio idrico delle proprietà e CP_1 Parte_1
Si è costituita in giudizio la resistente, affermando l'inesistenza di qualsivoglia servitù e sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, dal momento che il fondo di proprietà del non può dirsi intercluso (“poiché il sig. senza passare per Parte_1 Parte_1
la proprietà della sig.ra dopo aver parcheggiato la macchina, per accedere alla sua CP_1
proprietà dovrebbe effettuare solo alcuni metri a piedi, senza alcun disagio o addirittura potrebbe parcheggiare la macchina proprio davanti all'ingresso della sua proprietà”).
La resistente inoltre negava valore alla ordinanza emessa nel procedimento civile n. 2703/2015 RG, svoltosi tra altre parti, con la quale non sarebbe stata riconosciuta alcuna servitù di passaggio in favore del ricorrente, ma solo è stato respinto il ricorso cautelare della dante causa della CP_1
sig.ra Aggiungeva che “Per quanto riguarda i contatori delle utenze [di cui non nega PE
l'esistenza], gli stessi ben potranno essere oltretutto agevolmente spostati nella proprietà privata del a sua cura e spese, visto oltretutto i gravi comportamenti tenuti dallo stesso nei Parte_1
confronti della qui resistente e di cui si darà in seguito. Peraltro, laddove vi fosse necessità di manutenzione dei contatori sarà sufficiente fare una preventiva richiesta alla qui ricorrente”.
Con ordinanza del 23.6.2023 (comunicata il 26.6.2023) il Tribunale, a conclusione della fase sommaria, ha disposto la reintegrazione del ricorrente sig. nel possesso della Parte_1
servitù di passaggio (pedonale) esercitata dallo stesso attraverso la corte di proprietà esclusiva della resistente ed ha ordinato l'immediato ripristino a cura e spese della resistente della CP_1
serratura preesistente del cancello che dà accesso alla corte esclusiva passando dalla strada comunale senza sbocco (“cancello esterno”), nonché l'immediata rimozione a cura e spese della resistente del lucchetto installato sul cancello che dà accesso alla corte esclusiva (“cancello interno”), o in alternativa la consegna delle chiavi sia della nuova serratura del “cancello esterno”
pagina 3 che del lucchetto del “cancelletto interno”; in mancanza di esecuzione spontanea, ha autorizzato il ricorrente al ripristino o alla sostituzione della predetta serratura nonché alla rimozione del lucchetto, con addebito degli oneri di spesa alla resistente.
2. Con istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c., la resistente sig.ra ha chiesto la fissazione CP_1
dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
Nel corso del giudizio sono state assunte prove testimoniali e le parti all'udienza del 11.12.2024
(sostituita dal deposito di note scritte) hanno precisato le rispettive conclusioni, sopra riportate.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con termini per comparse conclusionali e repliche.
3. Va preliminarmente osservato che l'istanza per la prosecuzione del giudizio di merito è da ritenersi tardiva, in quanto depositata dopo che il termine, perentorio, di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha accolto la domanda possessoria era decorso. L'ordinanza del 23.6.2023, infatti, risulta comunicata telematicamente alle parti il 26.6.2023 sicché, anche tenuto conto della sospensione feriale1, il termine di 60 giorni scadeva il 25.9.2023 mentre il ricorso con l'istanza di prosecuzione del giudizio risulta depositata il 27.9.2023.
4. In ogni caso, l'ordinanza del 23.6.2023 va confermata e le eccezioni della resistente vanno disattese, dovendosi respingere la sua richiesta di rigetto della domanda possessoria e di accertamento dell'estinzione della servitù di passaggio, così come la domanda, definita riconvenzionale, di spostamento forzoso dei contatori.
4.1 Le eccezioni di parte resistente, infatti, sono prevalentemente di natura petitoria e, come tali, non possono essere esaminate né prese in alcun modo in considerazione nel presente giudizio possessorio.
Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, la ratio del divieto posto dall'art. 705 c.p.c. consiste nella esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi. L'esistenza, o l'inesistenza, dello ius possidendi può essere accertata solo in autonomo giudizio introduttivo con domanda petitoria, che ha causa petendi e petitum completamente diversi2.
Da ciò deriva la inammissibilità delle domande, o delle eccezioni, di natura petitoria anche nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale, come è noto, costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.
4.2 Quanto all'azione possessoria ex art. 1168 c.c. sussistono, con evidenza, tutti gli estremi che ne connotano la ondatezza. L'azione è stata tempestivamente promossa, lo spoglio è stato provato così come l'esercizio di fatto del passaggio da parte del ricorrente nella corte di proprietà esclusiva della vicina.
Nell'ordinanza che ha accolto la domanda di reintegrazione nel possesso si osservava che il ricorrente ha affermato di avere esercitato di fatto il diritto di attraversare (a piedi) la corte di proprietà esclusiva della sig.ra lamentando di esserne stato poi impedito dalle condotte poste CP_1
in essere dalla vicina e che tali circostanze fattuali non sono mai state formalmente contestate dalla resistente, la quale si è limitata a contestare l'esistenza di qualsivoglia servitù (intesa quale diritto reale formalmente spettante al ricorrente o ad altri soggetti) e a sostenere l'insussistenza dei presupposti (in particolare l'interclusione del fondo) per la costituzione di una servitù coattiva.
Già nella fase sommaria, inoltre, si è ritenuto dimostrato: - che il ricorrente possedeva le chiavi del cancello esterno, che gli erano state consegnate dalla sua dante causa, sig.ra la quale pure CP_3
esercitava il medesimo passaggio, - che nella corte esclusiva si trovano l'accesso dei servizi idrici e fognari di entrambi gli appartamenti, nonché un pozzo e il casottino in muratura con i contatori, - che quando nel 2014 la sig.ra dante causa della comunicava al la PE CP_1 Parte_1
propria intenzione di realizzare una recinzione sul confine tra la corte di sua proprietà e la corte comune, il la diffidava dal farlo e la pur realizzando comunque la recinzione, Parte_1 PE
evitava di apporre serrature o lucchetti, così che il ricorrente poteva continuare ad esercitare il passaggio, - che una successiva controversia tra la e il questa volta relativa al PE Parte_1
cancello esterno (la cui serratura era sostituita unilateralmente dal marito della e poi PE nuovamente sostituita dal era risolta nell'ambito di un giudizio possessorio all'esito Parte_1
del quale il Tribunale di Ancona riconosceva il legittimo possesso della servitù di passaggio a favore del rigettando la domanda possessoria della - che ancora prima che la Parte_1 PE firmasse il rogito per l'acquisto dell'immobile dalla il essendo venuto a CP_1 PE Parte_1 conoscenza dell'intenzione della di vendere l'immobile, prendeva contatto con il padre PE
della nuova acquirente (sig. al quale consegnava la copia della ordinanza n. 3712 del Persona_1
2015 e chiariva l'esistenza ed il contenuto della servitù di passaggio che esercitava ininterrottamente dal 2014, nonché la sua ferma intenzione di continuare ad esercitarlo.
Tutte le sopra indicate circostanze erano ritenute (nella fase sommaria) pacifiche tra le parti in quanto mai espressamente contestate, e sono documentalmente dimostrate dagli atti prodotti da parte ricorrente (fotografie, planimetrie, contratti, atti giudiziari, corrispondenza).
Anche le condotte poste in essere dalla resistente – ovvero la sostituzione della serratura del cancello esterno e la chiusura con catena e lucchetto del cancello interno – sono da ritenersi provate: anche esse sono pacifiche, e dimostrate nella loro consistenza anche dalle fotografie in atti.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio non ha modificato il quadro probatorio acquisito nella fase sommaria.
I testimoni di parte ricorrente hanno riferito che “la era a conoscenza dell'ordinanza” (v., CP_1
oltre ai testi convivente del ricorrente, ed figlio del Testimone_1 Testimone_2
ricorrente, il teste il quale ha dichiarato di aver consegnato lui alla una Testimone_3 CP_1
copia dell'ordinanza). Hanno inoltre confermato che il passava attraverso la corte Parte_1
esclusiva di proprietà della confermando altresì le circostanze dello spoglio. CP_1
E' vero che il teste di parte resistente, sig. – il quale ha riferito sul cap. 1 circostanze Persona_1
del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio – ha negato di aver ricevuto dal la copia Parte_1
dell'ordinanza del 2015, negando dunque che sua figlia fosse a conoscenza del diritto di passaggio.
Tuttavia, la validità ed efficacia dell'ordinanza resa nel 2015, e la correttezza della sua notificazione alle parti, devono essere contestate secondo le regole processuali e non possono essere ritenute o negate con mera prova testimoniale. Il provvedimento è da ritenersi pertanto valido ed efficace, senza che la sua conoscenza completa da parte dell'odierna resistente (che non era parte nel giudizio nell'ambito del quale l'ordinanza era stata pronunciata) rilevi in questa sede, rilevante essendo solo – come più volte evidenziato – l'esercizio in concreto del diritto di passaggio nella corte della da parte del sin da quando quest'ultimo ha acquistato l'immobile di CP_1 Parte_1
sua proprietà (nel 2014) e fino al dicembre 2022..
4.3 La domanda possessoria, infatti, non si fonda sull'ordinanza resa nel procedimento n.
2703/2015 R.G., ma come già evidenziato nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria, sull'ulteriore attività continuativa di passaggio da parte del attraverso la corte di Parte_1
proprietà esclusiva della resistente, almeno fino al verificarsi delle condotte di spoglio.
pagina 6 Peraltro, il possesso del passaggio non doveva essere formalmente comunicato da una parte all'altra, trattandosi di un “fatto” e non di un “diritto”, qui dovendosi ulteriormente richiamare la distinzione tra tutela possessoria e tutela petitoria.
Neppure essa si fonda (solo) sulla presenza nella corte esclusiva della dei contatori delle CP_1
utenze del tale presenza rilevando solo al fine di confermare l'esercizio del passaggio Parte_1
del nella proprietà altrui. Parte_1
La domanda possessoria è da ritenersi dunque fondata, e va integralmente accolta.
5. La domanda riconvenzionale relativa allo “spostamento forzoso dei contatori del sig. Parte_1 sulla sua proprietà” a spese dello stesso non può essere accolta.
Parte resistente non ha allegato alcunché a sostegno di tale domanda (proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni), la cui causa petendi è rimasta del tutto ignota, né sono state acquisite prove a sostegno delle ragioni di tale pretesa.
6. La totale soccombenza della resistente ne impone la condanna a rifondere integralmente le spese di lite anticipate dalla controparte, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta e delle notule depositate.
Non si rinvengono i presupposti della responsabilità aggravata;
è noto, infatti, che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), onde ove dagli atti del processo non risultino né a maggior ragione siano stati allegati da ciascuna delle parti in causa - come nella specie - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr., ex multis, Cass. Civ., nr. 12422/95; Cass. Civ., nr. 6637/92);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 416/2023 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a conferma di quanto statuito con ordinanza del 22-23.6.2023,
DISPONE la reintegrazione del ricorrente sig. nel possesso della servitù di Parte_1
passaggio (pedonale) esercitata dallo attraverso la corte di proprietà esclusiva della resistente CP_1
[...]
ORDINA l'immediato ripristino a cura e spese della resistente della serratura preesistente del cancello che dà accesso alla corte esclusiva passando dalla strada comunale senza sbocco, (“cancello esterno”), nonché l'immediata rimozione a cura e spese della resistente del lucchetto installato sul cancello che dà accesso alla corte esclusiva (“cancello interno”), o in alternativa la consegna delle pagina 7 chiavi sia della nuova serratura del “cancello esterno” che del lucchetto del “cancelletto interno”;
AUTORIZZA il ricorrente al ripristino o alla sostituzione della predetta serratura nonché alla rimozione del lucchetto, con addebito degli oneri di spesa alla resistente.
DICHIARA TENUTA E CONDANNA la resistente sig.ra a rifondere alla ricorrente le spese CP_1
del presente giudizio di merito, che liquida in € 4.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 8 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 18/02/2008 (Rv. 601831 - 01) “Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini.”
pagina 4 2 V. ex plurimis Cass., Sez. II, n. 10588/2022. V. anche cass. civ. . Sez. 2 - , Ordinanza n. 24236 del
04/08/2022, ove si ribadisce che “il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il [solo] convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"”.
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 416/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il Parte_1 C.F._1
difensore avv. BOLDRINI FRANCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIALE DELLA CP_1 C.F._2
VITTORIA N. 68/BIS 60035 JESI presso il difensore avv. ROSATI ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di trattazione per l'udienza di pc depositate il 12.11.2024 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, In via principale: ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., confermare l'Ordinanza che ha imposto alla
IG.ra residente in [...], l'immediata reintegrazione del CP_1
ricorrente nel possesso della servitù di passaggio in questione, con immediato ripristino a sua cura
e spese della serratura preesistente del cancello che dà accesso alla corte esclusiva passando dalla strada comunale senza sbocco, (“cancello esterno”), nonché con l'altrettanto immediata rimozione
a sua cura e spese del lucchetto installato sul cancello che dà accesso alla Corte esclusiva della convenuta (“cancello interno”), o in alternativa con la consegna delle chiavi sia della nuova serratura del “cancello esterno” che del lucchetto del “cancelletto interno”, autorizzando, in caso
pagina 1 di mancata esecuzione spontanea, il ricorrente al ripristino o alla sostituzione della predetta serratura nonché alla rimozione del lucchetto, con addebito degli oneri di spesa alla controparte.
Sempre in via principale, esaminati gli atti, i documenti e le testimonianze rese in istruttoria, accogliere il ricorso proposto dal IG. ed ordinare alla IG.ra (ove già Parte_1 CP_1
non eseguiti ai sensi della Ordinanza n. 6467/2023) il ripristino o sostituzione a sua cura e spese della serratura del “cancello esterno”, e la rimozione del lucchetto apposto al “cancello interno”
o, in alternativa, la consegna delle chiavi sia del “cancello esterno” che del lucchetto apposto al
“cancello interno”, e, in mancanza di esecuzione spontanea, autorizzare il ricorrente alla rimozione diretta del cancello nonché della sostituzione della serratura del “cancello esterno”, ed alla rimozione del lucchetto apposto al “cancello interno”, con addebito degli oneri di spesa alla controparte medesima. In subordine, a norma degli art. 703 c.p.c. e 1170 c.c., anche ai sensi del terzo comma dell'art. 1170 c.c., ordinare la manutenzione del possesso legittimamente esercitato dal ricorrente come sopra descritto, disponendo l'immediata rimozione di ogni serramento e/o serratura apposti ad entrambi i cancelli, nonché la cessazione di ogni turbativa e/o molestia nel possesso perpetrata dalla IG.ra o da altra persona dalla stessa incaricata».”. CP_1
Per il convenuto: come da note di trattazione per l'udienza di pc depositate il 11.11.2024 “Nel merito In via principale Respingere il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. In via subordinata Nella denegata ipotesi di riconoscimento della sussistenza di una pregressa servitù di passaggio, in favore del sig. dichiararne Parte_1
l'estinzione per l'inesistenza dei presupposti di legge ex art. 1051 c.c. In via riconvenzionale
Disporre lo spostamento forzoso dei contatori del sig. sulla sua proprietà ed a spese Parte_1 dello stesso. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.1.2023, il sig. ha chiesto la reintegrazione nel Parte_1
possesso della servitù di passaggio esercitata attraverso la corte di proprietà esclusiva della sig.ra lamentando di esserne stato spogliato quando, in data 12.12.2022, la medesima CP_1 CP_1
(insieme al suo convivente ha rimosso la grata in legno che il sig.
[...] Controparte_2 Per_1
suo padre, aveva installato nella corte esclusiva della figlia, ha sostituito la serratura del
[...] cancello che consente l'accesso alla corte esclusiva della dalla strada comunale senza sbocco CP_1
(“cancello esterno”), rifiutando di dare al la copia della chiave, ed ha apposto un cavo Parte_1
di acciaio munito di lucchetto – senza consegnarne le chiavi – per impedire l'apertura del cancello posto al confine tra corte esclusiva della e corte comune (“cancello interno”). CP_1
pagina 2 Sostiene il ricorrente di aver sempre esercitato – dai primi mesi dell'anno 2014 fino al dicembre
2022 – il passaggio attraverso la corte esclusiva della resistente, tramite i due cancelli dai quali si accede a detta corte, uno (c.d. “esterno”) che conduce ad una strada comunale senza sbocco, dove il ricorrente è solito parcheggiare la sua autovettura, ed uno (c.d. “interno”) che separa la corte di proprietà esclusiva della sig.ra dalla adiacente corte comune. Afferma in particolare di aver CP_1
sempre avuto le chiavi della serratura del cancello esterno, mentre il cancello interno era privo di chiusura, dal momento che i due immobili interessati, quello di sua proprietà e quello della CP_1 erano originariamente parte di un'unica e indivisa proprietà, solo in seguito divisa e alienata a soggetti distinti. Aggiunge inoltre che nella corte esclusiva della si trovano l'accesso ai servizi CP_1 comuni di rete idrica e fognari, un pozzo che originariamente serviva l'intero immobile ed un casottino in muratura con i contatori del servizio idrico delle proprietà e CP_1 Parte_1
Si è costituita in giudizio la resistente, affermando l'inesistenza di qualsivoglia servitù e sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, dal momento che il fondo di proprietà del non può dirsi intercluso (“poiché il sig. senza passare per Parte_1 Parte_1
la proprietà della sig.ra dopo aver parcheggiato la macchina, per accedere alla sua CP_1
proprietà dovrebbe effettuare solo alcuni metri a piedi, senza alcun disagio o addirittura potrebbe parcheggiare la macchina proprio davanti all'ingresso della sua proprietà”).
La resistente inoltre negava valore alla ordinanza emessa nel procedimento civile n. 2703/2015 RG, svoltosi tra altre parti, con la quale non sarebbe stata riconosciuta alcuna servitù di passaggio in favore del ricorrente, ma solo è stato respinto il ricorso cautelare della dante causa della CP_1
sig.ra Aggiungeva che “Per quanto riguarda i contatori delle utenze [di cui non nega PE
l'esistenza], gli stessi ben potranno essere oltretutto agevolmente spostati nella proprietà privata del a sua cura e spese, visto oltretutto i gravi comportamenti tenuti dallo stesso nei Parte_1
confronti della qui resistente e di cui si darà in seguito. Peraltro, laddove vi fosse necessità di manutenzione dei contatori sarà sufficiente fare una preventiva richiesta alla qui ricorrente”.
Con ordinanza del 23.6.2023 (comunicata il 26.6.2023) il Tribunale, a conclusione della fase sommaria, ha disposto la reintegrazione del ricorrente sig. nel possesso della Parte_1
servitù di passaggio (pedonale) esercitata dallo stesso attraverso la corte di proprietà esclusiva della resistente ed ha ordinato l'immediato ripristino a cura e spese della resistente della CP_1
serratura preesistente del cancello che dà accesso alla corte esclusiva passando dalla strada comunale senza sbocco (“cancello esterno”), nonché l'immediata rimozione a cura e spese della resistente del lucchetto installato sul cancello che dà accesso alla corte esclusiva (“cancello interno”), o in alternativa la consegna delle chiavi sia della nuova serratura del “cancello esterno”
pagina 3 che del lucchetto del “cancelletto interno”; in mancanza di esecuzione spontanea, ha autorizzato il ricorrente al ripristino o alla sostituzione della predetta serratura nonché alla rimozione del lucchetto, con addebito degli oneri di spesa alla resistente.
2. Con istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c., la resistente sig.ra ha chiesto la fissazione CP_1
dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
Nel corso del giudizio sono state assunte prove testimoniali e le parti all'udienza del 11.12.2024
(sostituita dal deposito di note scritte) hanno precisato le rispettive conclusioni, sopra riportate.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con termini per comparse conclusionali e repliche.
3. Va preliminarmente osservato che l'istanza per la prosecuzione del giudizio di merito è da ritenersi tardiva, in quanto depositata dopo che il termine, perentorio, di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha accolto la domanda possessoria era decorso. L'ordinanza del 23.6.2023, infatti, risulta comunicata telematicamente alle parti il 26.6.2023 sicché, anche tenuto conto della sospensione feriale1, il termine di 60 giorni scadeva il 25.9.2023 mentre il ricorso con l'istanza di prosecuzione del giudizio risulta depositata il 27.9.2023.
4. In ogni caso, l'ordinanza del 23.6.2023 va confermata e le eccezioni della resistente vanno disattese, dovendosi respingere la sua richiesta di rigetto della domanda possessoria e di accertamento dell'estinzione della servitù di passaggio, così come la domanda, definita riconvenzionale, di spostamento forzoso dei contatori.
4.1 Le eccezioni di parte resistente, infatti, sono prevalentemente di natura petitoria e, come tali, non possono essere esaminate né prese in alcun modo in considerazione nel presente giudizio possessorio.
Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, la ratio del divieto posto dall'art. 705 c.p.c. consiste nella esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi. L'esistenza, o l'inesistenza, dello ius possidendi può essere accertata solo in autonomo giudizio introduttivo con domanda petitoria, che ha causa petendi e petitum completamente diversi2.
Da ciò deriva la inammissibilità delle domande, o delle eccezioni, di natura petitoria anche nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale, come è noto, costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.
4.2 Quanto all'azione possessoria ex art. 1168 c.c. sussistono, con evidenza, tutti gli estremi che ne connotano la ondatezza. L'azione è stata tempestivamente promossa, lo spoglio è stato provato così come l'esercizio di fatto del passaggio da parte del ricorrente nella corte di proprietà esclusiva della vicina.
Nell'ordinanza che ha accolto la domanda di reintegrazione nel possesso si osservava che il ricorrente ha affermato di avere esercitato di fatto il diritto di attraversare (a piedi) la corte di proprietà esclusiva della sig.ra lamentando di esserne stato poi impedito dalle condotte poste CP_1
in essere dalla vicina e che tali circostanze fattuali non sono mai state formalmente contestate dalla resistente, la quale si è limitata a contestare l'esistenza di qualsivoglia servitù (intesa quale diritto reale formalmente spettante al ricorrente o ad altri soggetti) e a sostenere l'insussistenza dei presupposti (in particolare l'interclusione del fondo) per la costituzione di una servitù coattiva.
Già nella fase sommaria, inoltre, si è ritenuto dimostrato: - che il ricorrente possedeva le chiavi del cancello esterno, che gli erano state consegnate dalla sua dante causa, sig.ra la quale pure CP_3
esercitava il medesimo passaggio, - che nella corte esclusiva si trovano l'accesso dei servizi idrici e fognari di entrambi gli appartamenti, nonché un pozzo e il casottino in muratura con i contatori, - che quando nel 2014 la sig.ra dante causa della comunicava al la PE CP_1 Parte_1
propria intenzione di realizzare una recinzione sul confine tra la corte di sua proprietà e la corte comune, il la diffidava dal farlo e la pur realizzando comunque la recinzione, Parte_1 PE
evitava di apporre serrature o lucchetti, così che il ricorrente poteva continuare ad esercitare il passaggio, - che una successiva controversia tra la e il questa volta relativa al PE Parte_1
cancello esterno (la cui serratura era sostituita unilateralmente dal marito della e poi PE nuovamente sostituita dal era risolta nell'ambito di un giudizio possessorio all'esito Parte_1
del quale il Tribunale di Ancona riconosceva il legittimo possesso della servitù di passaggio a favore del rigettando la domanda possessoria della - che ancora prima che la Parte_1 PE firmasse il rogito per l'acquisto dell'immobile dalla il essendo venuto a CP_1 PE Parte_1 conoscenza dell'intenzione della di vendere l'immobile, prendeva contatto con il padre PE
della nuova acquirente (sig. al quale consegnava la copia della ordinanza n. 3712 del Persona_1
2015 e chiariva l'esistenza ed il contenuto della servitù di passaggio che esercitava ininterrottamente dal 2014, nonché la sua ferma intenzione di continuare ad esercitarlo.
Tutte le sopra indicate circostanze erano ritenute (nella fase sommaria) pacifiche tra le parti in quanto mai espressamente contestate, e sono documentalmente dimostrate dagli atti prodotti da parte ricorrente (fotografie, planimetrie, contratti, atti giudiziari, corrispondenza).
Anche le condotte poste in essere dalla resistente – ovvero la sostituzione della serratura del cancello esterno e la chiusura con catena e lucchetto del cancello interno – sono da ritenersi provate: anche esse sono pacifiche, e dimostrate nella loro consistenza anche dalle fotografie in atti.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio non ha modificato il quadro probatorio acquisito nella fase sommaria.
I testimoni di parte ricorrente hanno riferito che “la era a conoscenza dell'ordinanza” (v., CP_1
oltre ai testi convivente del ricorrente, ed figlio del Testimone_1 Testimone_2
ricorrente, il teste il quale ha dichiarato di aver consegnato lui alla una Testimone_3 CP_1
copia dell'ordinanza). Hanno inoltre confermato che il passava attraverso la corte Parte_1
esclusiva di proprietà della confermando altresì le circostanze dello spoglio. CP_1
E' vero che il teste di parte resistente, sig. – il quale ha riferito sul cap. 1 circostanze Persona_1
del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio – ha negato di aver ricevuto dal la copia Parte_1
dell'ordinanza del 2015, negando dunque che sua figlia fosse a conoscenza del diritto di passaggio.
Tuttavia, la validità ed efficacia dell'ordinanza resa nel 2015, e la correttezza della sua notificazione alle parti, devono essere contestate secondo le regole processuali e non possono essere ritenute o negate con mera prova testimoniale. Il provvedimento è da ritenersi pertanto valido ed efficace, senza che la sua conoscenza completa da parte dell'odierna resistente (che non era parte nel giudizio nell'ambito del quale l'ordinanza era stata pronunciata) rilevi in questa sede, rilevante essendo solo – come più volte evidenziato – l'esercizio in concreto del diritto di passaggio nella corte della da parte del sin da quando quest'ultimo ha acquistato l'immobile di CP_1 Parte_1
sua proprietà (nel 2014) e fino al dicembre 2022..
4.3 La domanda possessoria, infatti, non si fonda sull'ordinanza resa nel procedimento n.
2703/2015 R.G., ma come già evidenziato nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria, sull'ulteriore attività continuativa di passaggio da parte del attraverso la corte di Parte_1
proprietà esclusiva della resistente, almeno fino al verificarsi delle condotte di spoglio.
pagina 6 Peraltro, il possesso del passaggio non doveva essere formalmente comunicato da una parte all'altra, trattandosi di un “fatto” e non di un “diritto”, qui dovendosi ulteriormente richiamare la distinzione tra tutela possessoria e tutela petitoria.
Neppure essa si fonda (solo) sulla presenza nella corte esclusiva della dei contatori delle CP_1
utenze del tale presenza rilevando solo al fine di confermare l'esercizio del passaggio Parte_1
del nella proprietà altrui. Parte_1
La domanda possessoria è da ritenersi dunque fondata, e va integralmente accolta.
5. La domanda riconvenzionale relativa allo “spostamento forzoso dei contatori del sig. Parte_1 sulla sua proprietà” a spese dello stesso non può essere accolta.
Parte resistente non ha allegato alcunché a sostegno di tale domanda (proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni), la cui causa petendi è rimasta del tutto ignota, né sono state acquisite prove a sostegno delle ragioni di tale pretesa.
6. La totale soccombenza della resistente ne impone la condanna a rifondere integralmente le spese di lite anticipate dalla controparte, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta e delle notule depositate.
Non si rinvengono i presupposti della responsabilità aggravata;
è noto, infatti, che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), onde ove dagli atti del processo non risultino né a maggior ragione siano stati allegati da ciascuna delle parti in causa - come nella specie - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr., ex multis, Cass. Civ., nr. 12422/95; Cass. Civ., nr. 6637/92);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 416/2023 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a conferma di quanto statuito con ordinanza del 22-23.6.2023,
DISPONE la reintegrazione del ricorrente sig. nel possesso della servitù di Parte_1
passaggio (pedonale) esercitata dallo attraverso la corte di proprietà esclusiva della resistente CP_1
[...]
ORDINA l'immediato ripristino a cura e spese della resistente della serratura preesistente del cancello che dà accesso alla corte esclusiva passando dalla strada comunale senza sbocco, (“cancello esterno”), nonché l'immediata rimozione a cura e spese della resistente del lucchetto installato sul cancello che dà accesso alla corte esclusiva (“cancello interno”), o in alternativa la consegna delle pagina 7 chiavi sia della nuova serratura del “cancello esterno” che del lucchetto del “cancelletto interno”;
AUTORIZZA il ricorrente al ripristino o alla sostituzione della predetta serratura nonché alla rimozione del lucchetto, con addebito degli oneri di spesa alla resistente.
DICHIARA TENUTA E CONDANNA la resistente sig.ra a rifondere alla ricorrente le spese CP_1
del presente giudizio di merito, che liquida in € 4.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 8 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 18/02/2008 (Rv. 601831 - 01) “Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini.”
pagina 4 2 V. ex plurimis Cass., Sez. II, n. 10588/2022. V. anche cass. civ. . Sez. 2 - , Ordinanza n. 24236 del
04/08/2022, ove si ribadisce che “il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il [solo] convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"”.
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