TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/01/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2189 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: Parte_1
); nata in [...] il [...], ivi C.F._1 Parte_2
residente (C.F.: ); nata in [...] il C.F._2 Parte_3
05.05.1965, ivi residente (C.F.: ); , nato in C.F._3 Parte_4
Brasile il 15.12.1988, ivi residente (C.F.: ); C.F._4 Parte_5
nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: ); C.F._5 Parte_6
, nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: );
[...] C.F._6 Parte_7
, nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: ;
[...] C.F._7 [...]
nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: Parte_8
); per i minori nato in [...] il C.F._8 Persona_1
26.08.2016, ivi residente e per lui i genitori e Parte_4 Persona_2
; nato in [...] il [...], ivi residente, e per lui i
[...] Controparte_1 genitori e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 Persona_2
Alfiero Costantini del foro di Velletri (C.F.: ) come da procura in atti C.F._9
-RICORRENTI- E
1 , in persona del pro - tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale di Catanzaro
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_2 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di avo dei ricorrenti, nato il Persona_3
09.09.1902 nel Comune di Mormanno, provincia di Cosenza (all.to n. 1), figlio di Persona_4
e di .
[...] Persona_5
emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la Persona_3
cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all.to n. 2). In data 28.06.1934 Persona_3
contraeva matrimonio con (all.to n. 3); in costanza del predetto matrimonio, Persona_6
nasceva il 09.07.1935 (all.to n. 4), la quale contraeva matrimonio con Parte_1
(all.to n. 5). Persona_7
In costanza del predetto matrimonio, nascevano il 06.02.1962 (all.to Persona_8
n. 6) e il 05.05.1965 (all.to n. 7). Parte_3
In data 24.10.1986 contraeva matrimonio con Persona_8 Persona_9
(all.to n. 8); dall'unione coniugale nascevano il 15.12.1988 (all.to n. Parte_4
9) e il 21.03.1994 (all.to n. 10). Parte_6
In 26.03.2016 contraeva matrimonio con Parte_4 Parte_4 Persona_2
(all.to n. 11); dall'unione coniugale nascevano il 26.08.2016 Persona_1
(all.to n. 12) e il 31.01.2019 (all.to n. 13). Controparte_1
In data 05.12.1987 contraeva matrimonio con Parte_3 Persona_10
(all.to n. 14); decedeva il 07.04.2000. In costanza del matrimonio nasceva in data 13.09.1989
[...]
(all.to n. 15); Parte_5
2 In data 12.09.2003 contraeva matrimonio con (all.to n. Parte_3 Persona_11
16); dall'unione coniugale nascevano il 27.08.1999 (all.to n. 17) e il Parte_7
04.03.2004 (all.to n. 18). Parte_8
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa iure Persona_3
sanguinis alla propria figlia e da lei a tutti i propri discendenti sino agli Parte_1
attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione delle Controparte_2
relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato il [...] nel Comune di Mormanno, provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo avo dei ricorrenti, nato il [...] nel Comune di Mormanno, provincia di Persona_3
Cosenza, il quale non aveva mai perso la cittadinanza italiana trasmettendola iure sanguinis alla propria figlia nata il [...], la quale contraeva matrimonio con Parte_1
. Persona_7
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
3 La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che
4 aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._2
, nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
, nato in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_4 C.F._4
nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_5 C.F._5
, nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_6 C.F._6
, nata in [...] il [...] (C.F.: ; Parte_7 C.F._7
, nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_8 C.F._8
nato in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...]. Controparte_1
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Maria Concetta Belcastro
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2189 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: Parte_1
); nata in [...] il [...], ivi C.F._1 Parte_2
residente (C.F.: ); nata in [...] il C.F._2 Parte_3
05.05.1965, ivi residente (C.F.: ); , nato in C.F._3 Parte_4
Brasile il 15.12.1988, ivi residente (C.F.: ); C.F._4 Parte_5
nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: ); C.F._5 Parte_6
, nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: );
[...] C.F._6 Parte_7
, nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: ;
[...] C.F._7 [...]
nata in [...] il [...], ivi residente (C.F.: Parte_8
); per i minori nato in [...] il C.F._8 Persona_1
26.08.2016, ivi residente e per lui i genitori e Parte_4 Persona_2
; nato in [...] il [...], ivi residente, e per lui i
[...] Controparte_1 genitori e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 Persona_2
Alfiero Costantini del foro di Velletri (C.F.: ) come da procura in atti C.F._9
-RICORRENTI- E
1 , in persona del pro - tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale di Catanzaro
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_2 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di avo dei ricorrenti, nato il Persona_3
09.09.1902 nel Comune di Mormanno, provincia di Cosenza (all.to n. 1), figlio di Persona_4
e di .
[...] Persona_5
emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la Persona_3
cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all.to n. 2). In data 28.06.1934 Persona_3
contraeva matrimonio con (all.to n. 3); in costanza del predetto matrimonio, Persona_6
nasceva il 09.07.1935 (all.to n. 4), la quale contraeva matrimonio con Parte_1
(all.to n. 5). Persona_7
In costanza del predetto matrimonio, nascevano il 06.02.1962 (all.to Persona_8
n. 6) e il 05.05.1965 (all.to n. 7). Parte_3
In data 24.10.1986 contraeva matrimonio con Persona_8 Persona_9
(all.to n. 8); dall'unione coniugale nascevano il 15.12.1988 (all.to n. Parte_4
9) e il 21.03.1994 (all.to n. 10). Parte_6
In 26.03.2016 contraeva matrimonio con Parte_4 Parte_4 Persona_2
(all.to n. 11); dall'unione coniugale nascevano il 26.08.2016 Persona_1
(all.to n. 12) e il 31.01.2019 (all.to n. 13). Controparte_1
In data 05.12.1987 contraeva matrimonio con Parte_3 Persona_10
(all.to n. 14); decedeva il 07.04.2000. In costanza del matrimonio nasceva in data 13.09.1989
[...]
(all.to n. 15); Parte_5
2 In data 12.09.2003 contraeva matrimonio con (all.to n. Parte_3 Persona_11
16); dall'unione coniugale nascevano il 27.08.1999 (all.to n. 17) e il Parte_7
04.03.2004 (all.to n. 18). Parte_8
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa iure Persona_3
sanguinis alla propria figlia e da lei a tutti i propri discendenti sino agli Parte_1
attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione delle Controparte_2
relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato il [...] nel Comune di Mormanno, provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo avo dei ricorrenti, nato il [...] nel Comune di Mormanno, provincia di Persona_3
Cosenza, il quale non aveva mai perso la cittadinanza italiana trasmettendola iure sanguinis alla propria figlia nata il [...], la quale contraeva matrimonio con Parte_1
. Persona_7
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
3 La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che
4 aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._2
, nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
, nato in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_4 C.F._4
nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_5 C.F._5
, nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_6 C.F._6
, nata in [...] il [...] (C.F.: ; Parte_7 C.F._7
, nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_8 C.F._8
nato in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...]. Controparte_1
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Maria Concetta Belcastro
6