Articolo 4 della Legge 8 luglio 1949, n. 478
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 agosto 1949
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Versione
20 novembre 1974
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Versione
18 settembre 1991
Art. 4. ((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO))
Entrata in vigore il 18 settembre 1991
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