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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 431/2023 R.G., riservata in decisione all'udienza collegiale del 6 maggio 2025
TRA
p.i. , rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle Parte_1 P.IVA_1 liti del 31.03.2016 per notaio in Milano, rep. 18352, racc. 9467, allegata Persona_1 all'atto di appello, dagli avv.ti Roberto Luca Lobuono Tajani, c.f. e C.F._1
Michele Massimiliano Capasso, c.f. ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo, in Frattamaggiore (NA), alla via Vittorio Emanuele n. 66
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord, resa nel procedimento n. 11005/2021 R.G., pubblicata il 16.12.2022.
Fatto e diritto
Con atto di appello notificato il 24.1.2023, la ha impugnato l'ordinanza Parte_1 indicata in oggetto, che ha rigettato la domanda con cui la società aveva chiesto di essere autorizzata ad accedere presso l'immobile ove era collocato il contatore PDR 01611445024963, al fine di effettuare il distacco della fornitura di gas intestata a . Controparte_1
L'appellata, ritualmente citata, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
Con istanza depositata il 18.12.2024 l'appellante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del gravame, atteso che, a seguito della delibera n. 379 del 24.09.2024 di , “con innalzamento della soglia di prelievo annuo di CP_2 consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2I) di attivarsi
1 giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default”, era venuto meno l'obbligo di essa società appellante di agire per la “disalimentazione”.
All'udienza del 6 maggio 2025 il difensore dell'appellante si è riportato alla suddetta istanza ed ha chiesto la decisione della causa;
la Corte ha riservato la causa in decisione senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Dal contenuto dell'istanza depositata dall'appellante il 18.12.2024, si evince che quest'ultima - ricorrente in primo grado - non ha interesse ad una pronuncia di merito.
Ne consegue che, conformemente alla richiesta dell'appellante, va dichiarata cessata la materia del contendere e nulla va disposto sulle spese di lite, stante la contumacia dell'appellata.
Si evidenzia, infine, che non risolvendosi la sentenza in questione in una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'appello, ma essendo assimilabile, in parte qua, ad una pronuncia di estinzione, non sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma
1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara cessata la materia del contendere;
c) nulla sulle spese.
Napoli, 6 maggio 2025
Il Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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