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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12337/2021 R.G. promossa da
(avv. Massimo Borgia) Parte_1
ATTORE contro
(avv. Piero Sala) Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attore è proprietario dell'immobile ubicato in Verolavecchia, Via Cesare
Battisti, 42, così censito: Sez. Urb. NCT foglio 6 particella 135 sub. 1, particella 132 sub.
1 e particella 134 (cfr. visura doc. 1)1. Il bene gli fu donato dalla sorella, sig.ra Pt_2
con atto a ministero del notaio dott. del 7 gennaio 1997.
[...] Persona_1
L'istante ha allegato che l'immobile sarebbe occupato, sine titulo, dal sig.
[...]
coniuge della sorella sino al decesso della stessa, avvenuto in data 29 dicembre CP_1
2010. L'attore, pur dopo la morte della sorella, avrebbe consentito al sig. di CP_1 1 In passato, i dati catastali erano diversi: NCUE del Comune di Verolavecchia foglio 24 mappale 898 sub.
1 e mappale 2178 sub. 1.
1 continuare ad abitare presso l'appartamento, per spirito di tolleranza, che sarebbe venuto meno nel mese di maggio 2018, quando il convenuto ha vantato una pretesa di usucapione
(instaurando il relativo procedimento di mediazione). Il ricorrente ha quindi agito – nelle forme del rito sommario di cognizione – al fine di ottenere: la declaratoria di validità della donazione;
il rilascio dell'immobile; il pagamento di un'indennità di euro 350,00 mensili a far data dal 12 maggio 2018 sino al rilascio.
Il convenuto ha eccepito di godere dell'immobile in forza di contratto di comodato, con cui l'attore aveva destinato il bene a casa familiare della sorella e del cognato;
in via riconvenzionale, ha inoltre esercitato azione di riduzione della donazione del 7 gennaio 1997, ritenuta per definizione lesiva della propria legittima (pari ad 1/2 ex art. 540 comma 1 c.c.), in quanto unico cespite della defunta moglie. In rito, il convenuto ha inoltre chiesto la conversione del modulo procedimentale, con adozione di quello ordinario.
L'attore, nelle note autorizzate depositate il 7 marzo 2022, ha dedotto che l'azione di riduzione non sarebbe stata ritualmente promossa dal resistente e, in ogni caso, ne ha eccepito la prescrizione. Si è, poi, opposto alla conversione del rito.
Con ordinanza dell'11 marzo 2022 si è osservato che «la domanda riconvenzionale di riduzione della donazione – atto che costituisce il titolo di proprietà attoreo e, quindi, la causa petendi della presente iniziativa di rilascio – è connessa in modo “forte” a quella proposta dall'attore. Vi è, in particolare, una parziale incompatibilità fra le domande: l'accoglimento dell'azione di riduzione è suscettibile di determinare l'inefficacia relativa della donazione e, quindi, uno stato di comunione sull'immobile che ne fu oggetto;
da tale stato di indivisione può discendere, in via ulteriore, il rigetto dell'azione di rilascio e una diversa quantificazione dell'indennità per il godimento pregresso (perché il convenuto avrebbe goduto del bene – oltre che come comodatario – anche come comproprietario, con effetti decorrenti dalla data di apertura della successione)»; sulla base di questa premessa, è stata disposta la
«conversione del rito per tutte le domande cumulate, con prosecuzione nelle forme del processo ordinario di cognizione».
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. a cura del geom. che ha depositato il CP_2
proprio elaborato in data 22 luglio 2023. Il quesito assegnato al c.t.u. è il seguente: «Il
c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, acquisito qualsivoglia documento ulteriore purché con l'accordo delle parti, eseguito sopralluogo, sentiti i rispettivi c.t.p., tentata la
2 conciliazione: quantifichi il valore locativo di mercato dell'immobile per cui è causa, ubicato in Verolavecchia Via Cesare Battisti, 42, come censito nel NCUE del Comune di
Verolavecchia ai seguenti dati catastali: Foglio 24 mappale 898 sub. 1 e mappale 2178 sub. 1, dal mese di ottobre 2018 ad oggi».
Le richieste di prove orali di ambo le parti e l'istanza di consulenza estimativa avanzata dal convenuto sono state respinte per le ragioni dettagliate nell'ordinanza del 24 febbraio 2023.
Acquisite le risultanze della c.t.u., è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'attore è divenuto proprietario dell'immobile de quo in forza di atto di donazione del 7 gennaio 1997, a rogito del notaio dott. (Rep. 23325 Racc. 2076), Persona_1
e sostiene che il convenuto non possa vantare alcun titolo idoneo a legittimare il godimento del bene.
Il convenuto, di contro, ha dedotto tre situazioni giuridiche soggettive che lo abiliterebbero, tuttora, a permanere presso l'unità immobiliare;
due sono di carattere reale, l'ultima di stampo obbligatorio. In particolare, il convenuto afferma di poter godere dell'immobile:
(i) in forza della qualità di comproprietario, che gli spetterebbe per effetto del vittorioso esperimento dell'azione di reintegrazione della legittima, lesa dalla donazione del 7 gennaio 1997;
(ii) grazie al diritto di abitazione che l'art. 540 comma 2 c.c. riserva a favore del coniuge;
(iii) in base ad un «comodato gratuito precario», col quale, in data 1° ottobre
2000, l'odierno attore avrebbe concesso «al signor l'immobile ricevuto Controparte_1
in donazione dalla signora sito in Verolavecchia (BS) in Via Cesare Parte_2
Battisti n° 42, affinché il cognato e la sorella lo destinassero a casa coniugale» (così, pag. 4 della comparsa di risposta).
3 In quanto segue, si procedere ad esaminare ciascuno dei titoli dedotti dal convenuto, onde verificare la fondatezza della sua ferma opposizione alle domande attoree.
3.1.
Il convenuto ha posto alla base dell'occupazione dell'immobile la sua qualità di legittimario ex art. 536 c.c. Occorre chiarire a quali condizioni tale qualità possa giovargli ai fini della conservazione del godimento dell'immobile.
La qualità di legittimario dà diritto all'azione di riduzione. Essa è un'azione costitutiva (i.e., determina una modificazione della realtà giuridica che si attua attraverso una pronuncia giurisdizionale), che, se accolta, attribuisce al legittimario la qualità di erede e il diritto di proprietà/comproprietà sui beni oggetto della domanda. Trattandosi di azione costitutiva, affinché il legittimario possa vantare diritti sul bene oggetto dell'atto dispositivo impugnato (donazione e/o disposizione testamentaria), occorre che egli proponga, entro il termine di prescrizione, apposita domanda di riduzione, essendo irrilevante la formulazione di una mera eccezione riconvenzionale.
Ciò posto, il convenuto può beneficiare della qualità di legittimario onde conservare il godimento dell'immobile che la moglie donò al fratello, purché venga accolta la sua domanda riconvenzionale di reintegrazione della quota riservata (la quale mira, è bene ricordarlo, alla declaratoria di inefficacia relativa della donazione, e non alla sua nullità2).
Diviene, quindi, dirimente stabilire se l'azione di riduzione esercitata dal convenuto sia, o meno, prescritta.
L'individuazione del dies a quo obbedisce a principi ormai consolidati in giurisprudenza. Segnatamente, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione3. Il mezzo previsto dall'art. 2943 ultimo comma c.c. è idoneo ad interrompere esclusivamente la prescrizione di diritti obbligatori e non è applicabile al diritto del legittimario di esperire l'azione di riduzione delle donazioni, azione che, benché di natura personale (ad effetti eventualmente reali), tutela un diritto potestativo cui non può corrispondere un obbligo di prestazione della controparte, ma solo la sua soggezione all'iniziativa del legittimario4. Di conseguenza, solo l'effettivo esercizio dell'azione dispiega – ex art. 2943 comma 1 c.c. – un effetto interruttivo della prescrizione, che viene anticipato alla «domanda di mediazione», in applicazione dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Nel caso di specie, l'inizio del decorso della prescrizione va fissato al 30 dicembre
2010, data di apertura della successione della sig.ra mentre l'esercizio Parte_2 dell'azione di riduzione da parte del sig. risale alla data del deposito Controparte_1
della comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale, vale a dire quella del
25 febbraio 2022. Pertanto, quando il convenuto ha esercitato azione di riduzione, essa era ormai prescritta.
Non è dirimente, in senso contrario, invocare gli effetti interruttivi derivanti dalla mediazione avviata il 3 maggio 2018, poiché essa non concerneva l'azione di reintegrazione della legittima oggi esercitata dal convenuto in via riconvenzionale. Nella
«breve ricostruzione dei fatti», ove è contenuta la descrizione della controversia, ampio spazio è dedicato all'usucapione dell'immobile, mentre i profili successori sono trattati solo nell'ultimo paragrafo introdotto dalla locuzione «in subordine». Ebbene, in tale paragrafo non si rinviene alcun riferimento all'intenzione del sig. di esercitare CP_1
azione di riduzione o di reclamare la quota di riserva a lui spettante. L'unico riferimento normativo è all'art. 582 c.c., il quale non regola la successione necessaria, bensì quella ab intestato. Non a caso, la quota ivi reclamata dall'odierno convenuto non era quella della «metà del patrimonio» riservata al coniuge-legittimario dall'art. 540 comma 1 c.c.
In definitiva, l'azione di riduzione è stata intrapresa dal convenuto oltre il termine decennale decorrente dall'apertura della successione della moglie, senza che se ne facesse menzione nel procedimento di mediazione del 3 maggio 2018, con l'inevitabile corollario che essa va respinta, per intervenuta prescrizione.
3.2.
La conclusione raggiunta al paragrafo precedente esclude che il convenuto possa godere dell'immobile de quo per effetto del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
A suo dire, però, un ulteriore titolo gli spetterebbe mortis causa, quale coniuge beneficiario del diritto di abitazione. L'art. 540 comma 2 c.c. riserva al coniuge del de cuius un legato ex lege consistente nel diritto di abitazione «sulla casa adibita a residenza familiare». Il convenuto fa leva sulla circostanza che l'attore avrebbe concesso alla sorella e al cognato il godimento dell'immobile proprio al fine di adibirlo a casa coniugale, per farne discenderne la successiva attribuzione in proprio favore ex art. 540 comma 2 c.c.
La tesi è infondata, perché trascura che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano sorgono solo se i beni sono «di proprietà del defunto o comuni». Questa precisa limitazione rende inapplicabile l'art. 540 comma 2 c.c. alla fattispecie concreta, atteso che l'immobile di cui si discute non era, al momento del decesso, di proprietà della sig.ra bensì, in via esclusiva, di Parte_2
proprietà del fratello.
3.3.
L'ultimo titolo invocato dal convenuto per trattenere l'immobile non è di carattere reale (comproprietà o diritto reale di abitazione), ma obbligatorio e consiste nel contratto di comodato sottoscritto dalle parti il 1° ottobre 2000.
Tale contratto identificava espressamente, all'art. 1, il termine finale della sua vigenza con la «data in cui verrà chiesta la riconsegna del bene». Il rilascio è stato chiesto, nella prima occasione documentata, con la raccomandata dell'11 ottobre 2018
(doc. 5 attoreo), ribadita poi in data 28 aprile 2021 (doc. 6 attoreo), per modo che il contratto deve necessariamente intendersi cessato. Non può, quindi, il convenuto pretendere di ritenere l'immobile sulla base di un contratto di comodato, i cui effetti sono da tempo venuti meno.
4.
La sintesi degli argomenti esposti è che, allo stato, il convenuto occupa sine titulo
l'immobile di Via Cesare Battisti, 42.
Le conseguenze sono due:
a) il convenuto è tenuto a rilasciare immediatamente l'immobile a favore dell'attore5;
b) il convenuto è tenuto a corrispondere all'attore una indennità volta a ristorarlo del mancato godimento del bene. La decorrenza dell'indennità viene fissata nella mensilità di ottobre 2018, a cui risalgono la cessazione degli effetti del comodato e la formale richiesta attorea, disattesa dal convenuto, di poter godere del bene6.
Il danno, parametrato al valore locativo dell'immobile7, è quantificato sulla scorta degli accertamenti del c.t.u., che ha così stimato il valore di locazione dell'unità residenziale oggetto di perizia:
- euro 300,00 mensili per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
- euro 310,00 mensili per gli anni 2022, 2023.
Assumendo il medesimo valore di euro 310,00 mensili anche per gli anni 2024 e
2025, se ne ricava un importo complessivo, ad oggi (mensilità di gennaio 2025 compresa), pari ad euro 23.170,008, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, in ossequio ai parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro
1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: euro 1.806,00; fase decisionale, valore medio: euro
2.905,00. Compenso tabellare (valori medi) euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cassa. Vi si aggiungono esborsi per euro 291,00. La condanna alla rifusione delle spese processuali viene emessa con distrazione a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Il costo della c.t.u., già liquidata con separato decreto del 24 luglio 2023, graverà in via definitiva sul convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. condanna il convenuto a rilasciare immediatamente a favore dell'attore, libero da persone e cose, l'immobile ubicato in Verolavecchia, Via Cesare Battisti, 42, così censito: Sez. Urb. NCT foglio 6 particella 135 sub. 1, particella 132 sub. 1 e particella
134;
2. condanna il convenuto a pagare all'attore, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 23.170,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo;
3. respinge le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
4. condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in euro
291,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cassa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico del convenuto.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 24/06/1972: «Le Disposizioni testamentarie lesive della legittima non sono nulle né annullabili, per cui, sino a quando esse non vengano impugnate con l'azione di riduzione, conservano la loro piena efficacia. Da ciò consegue che, pur quando le Disposizioni testamentarie risultino pretermissive dei diritti del legittimario, questi non partecipa de iure alla comunione ereditaria per il semplice fatto dell'apertura della successione, giacche il diritto del riservatario sui beni ereditari può realizzarsi e raggiungere un risultato concreto soltanto mediante l'esperimento dell'azione di riduzione, tanto che non può chiedere la divisione dei beni relitti, senza prima, o anche contestualmente, esercitare l'azione di riduzione». 3 Ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015.
4 4 Così, testualmente, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2546 del 11/07/1969.
5 5 La condanna al rilascio non viene affiancata da una misura ex art. 614-bis c.p.c., poiché la «richiesta di parte» è stata formulata per la prima volta – tardivamente – nella memoria di replica.
6 6 Ai fini del risarcimento del danno da occupazione senza titolo, è necessario che il proprietario abbia intimato il rilascio all'occupante, così da rendere concreta ed evidente, di fronte al diniego di restituzione, la perdita della «possibilità di godimento» in capo al proprietario (cfr., sul tema, Cass. Civ., Sez. U - ,
Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). 7 V. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024: «In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». 8 Alla somma quantificata a pag. 48 della c.t.u., pari ad euro 17.280,00, debbono aggiungersi, tutte ad euro
310,00 cadauna, sei mensilità (luglio-dicembre) per il 2023, dodici mensilità per il 2024 e la mensilità di gennaio 2025, per un totale di diciannove mensilità. Così: (19 * 310,00) + 17.280,00 = 23.170,00.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12337/2021 R.G. promossa da
(avv. Massimo Borgia) Parte_1
ATTORE contro
(avv. Piero Sala) Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attore è proprietario dell'immobile ubicato in Verolavecchia, Via Cesare
Battisti, 42, così censito: Sez. Urb. NCT foglio 6 particella 135 sub. 1, particella 132 sub.
1 e particella 134 (cfr. visura doc. 1)1. Il bene gli fu donato dalla sorella, sig.ra Pt_2
con atto a ministero del notaio dott. del 7 gennaio 1997.
[...] Persona_1
L'istante ha allegato che l'immobile sarebbe occupato, sine titulo, dal sig.
[...]
coniuge della sorella sino al decesso della stessa, avvenuto in data 29 dicembre CP_1
2010. L'attore, pur dopo la morte della sorella, avrebbe consentito al sig. di CP_1 1 In passato, i dati catastali erano diversi: NCUE del Comune di Verolavecchia foglio 24 mappale 898 sub.
1 e mappale 2178 sub. 1.
1 continuare ad abitare presso l'appartamento, per spirito di tolleranza, che sarebbe venuto meno nel mese di maggio 2018, quando il convenuto ha vantato una pretesa di usucapione
(instaurando il relativo procedimento di mediazione). Il ricorrente ha quindi agito – nelle forme del rito sommario di cognizione – al fine di ottenere: la declaratoria di validità della donazione;
il rilascio dell'immobile; il pagamento di un'indennità di euro 350,00 mensili a far data dal 12 maggio 2018 sino al rilascio.
Il convenuto ha eccepito di godere dell'immobile in forza di contratto di comodato, con cui l'attore aveva destinato il bene a casa familiare della sorella e del cognato;
in via riconvenzionale, ha inoltre esercitato azione di riduzione della donazione del 7 gennaio 1997, ritenuta per definizione lesiva della propria legittima (pari ad 1/2 ex art. 540 comma 1 c.c.), in quanto unico cespite della defunta moglie. In rito, il convenuto ha inoltre chiesto la conversione del modulo procedimentale, con adozione di quello ordinario.
L'attore, nelle note autorizzate depositate il 7 marzo 2022, ha dedotto che l'azione di riduzione non sarebbe stata ritualmente promossa dal resistente e, in ogni caso, ne ha eccepito la prescrizione. Si è, poi, opposto alla conversione del rito.
Con ordinanza dell'11 marzo 2022 si è osservato che «la domanda riconvenzionale di riduzione della donazione – atto che costituisce il titolo di proprietà attoreo e, quindi, la causa petendi della presente iniziativa di rilascio – è connessa in modo “forte” a quella proposta dall'attore. Vi è, in particolare, una parziale incompatibilità fra le domande: l'accoglimento dell'azione di riduzione è suscettibile di determinare l'inefficacia relativa della donazione e, quindi, uno stato di comunione sull'immobile che ne fu oggetto;
da tale stato di indivisione può discendere, in via ulteriore, il rigetto dell'azione di rilascio e una diversa quantificazione dell'indennità per il godimento pregresso (perché il convenuto avrebbe goduto del bene – oltre che come comodatario – anche come comproprietario, con effetti decorrenti dalla data di apertura della successione)»; sulla base di questa premessa, è stata disposta la
«conversione del rito per tutte le domande cumulate, con prosecuzione nelle forme del processo ordinario di cognizione».
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. a cura del geom. che ha depositato il CP_2
proprio elaborato in data 22 luglio 2023. Il quesito assegnato al c.t.u. è il seguente: «Il
c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, acquisito qualsivoglia documento ulteriore purché con l'accordo delle parti, eseguito sopralluogo, sentiti i rispettivi c.t.p., tentata la
2 conciliazione: quantifichi il valore locativo di mercato dell'immobile per cui è causa, ubicato in Verolavecchia Via Cesare Battisti, 42, come censito nel NCUE del Comune di
Verolavecchia ai seguenti dati catastali: Foglio 24 mappale 898 sub. 1 e mappale 2178 sub. 1, dal mese di ottobre 2018 ad oggi».
Le richieste di prove orali di ambo le parti e l'istanza di consulenza estimativa avanzata dal convenuto sono state respinte per le ragioni dettagliate nell'ordinanza del 24 febbraio 2023.
Acquisite le risultanze della c.t.u., è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'attore è divenuto proprietario dell'immobile de quo in forza di atto di donazione del 7 gennaio 1997, a rogito del notaio dott. (Rep. 23325 Racc. 2076), Persona_1
e sostiene che il convenuto non possa vantare alcun titolo idoneo a legittimare il godimento del bene.
Il convenuto, di contro, ha dedotto tre situazioni giuridiche soggettive che lo abiliterebbero, tuttora, a permanere presso l'unità immobiliare;
due sono di carattere reale, l'ultima di stampo obbligatorio. In particolare, il convenuto afferma di poter godere dell'immobile:
(i) in forza della qualità di comproprietario, che gli spetterebbe per effetto del vittorioso esperimento dell'azione di reintegrazione della legittima, lesa dalla donazione del 7 gennaio 1997;
(ii) grazie al diritto di abitazione che l'art. 540 comma 2 c.c. riserva a favore del coniuge;
(iii) in base ad un «comodato gratuito precario», col quale, in data 1° ottobre
2000, l'odierno attore avrebbe concesso «al signor l'immobile ricevuto Controparte_1
in donazione dalla signora sito in Verolavecchia (BS) in Via Cesare Parte_2
Battisti n° 42, affinché il cognato e la sorella lo destinassero a casa coniugale» (così, pag. 4 della comparsa di risposta).
3 In quanto segue, si procedere ad esaminare ciascuno dei titoli dedotti dal convenuto, onde verificare la fondatezza della sua ferma opposizione alle domande attoree.
3.1.
Il convenuto ha posto alla base dell'occupazione dell'immobile la sua qualità di legittimario ex art. 536 c.c. Occorre chiarire a quali condizioni tale qualità possa giovargli ai fini della conservazione del godimento dell'immobile.
La qualità di legittimario dà diritto all'azione di riduzione. Essa è un'azione costitutiva (i.e., determina una modificazione della realtà giuridica che si attua attraverso una pronuncia giurisdizionale), che, se accolta, attribuisce al legittimario la qualità di erede e il diritto di proprietà/comproprietà sui beni oggetto della domanda. Trattandosi di azione costitutiva, affinché il legittimario possa vantare diritti sul bene oggetto dell'atto dispositivo impugnato (donazione e/o disposizione testamentaria), occorre che egli proponga, entro il termine di prescrizione, apposita domanda di riduzione, essendo irrilevante la formulazione di una mera eccezione riconvenzionale.
Ciò posto, il convenuto può beneficiare della qualità di legittimario onde conservare il godimento dell'immobile che la moglie donò al fratello, purché venga accolta la sua domanda riconvenzionale di reintegrazione della quota riservata (la quale mira, è bene ricordarlo, alla declaratoria di inefficacia relativa della donazione, e non alla sua nullità2).
Diviene, quindi, dirimente stabilire se l'azione di riduzione esercitata dal convenuto sia, o meno, prescritta.
L'individuazione del dies a quo obbedisce a principi ormai consolidati in giurisprudenza. Segnatamente, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione3. Il mezzo previsto dall'art. 2943 ultimo comma c.c. è idoneo ad interrompere esclusivamente la prescrizione di diritti obbligatori e non è applicabile al diritto del legittimario di esperire l'azione di riduzione delle donazioni, azione che, benché di natura personale (ad effetti eventualmente reali), tutela un diritto potestativo cui non può corrispondere un obbligo di prestazione della controparte, ma solo la sua soggezione all'iniziativa del legittimario4. Di conseguenza, solo l'effettivo esercizio dell'azione dispiega – ex art. 2943 comma 1 c.c. – un effetto interruttivo della prescrizione, che viene anticipato alla «domanda di mediazione», in applicazione dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Nel caso di specie, l'inizio del decorso della prescrizione va fissato al 30 dicembre
2010, data di apertura della successione della sig.ra mentre l'esercizio Parte_2 dell'azione di riduzione da parte del sig. risale alla data del deposito Controparte_1
della comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale, vale a dire quella del
25 febbraio 2022. Pertanto, quando il convenuto ha esercitato azione di riduzione, essa era ormai prescritta.
Non è dirimente, in senso contrario, invocare gli effetti interruttivi derivanti dalla mediazione avviata il 3 maggio 2018, poiché essa non concerneva l'azione di reintegrazione della legittima oggi esercitata dal convenuto in via riconvenzionale. Nella
«breve ricostruzione dei fatti», ove è contenuta la descrizione della controversia, ampio spazio è dedicato all'usucapione dell'immobile, mentre i profili successori sono trattati solo nell'ultimo paragrafo introdotto dalla locuzione «in subordine». Ebbene, in tale paragrafo non si rinviene alcun riferimento all'intenzione del sig. di esercitare CP_1
azione di riduzione o di reclamare la quota di riserva a lui spettante. L'unico riferimento normativo è all'art. 582 c.c., il quale non regola la successione necessaria, bensì quella ab intestato. Non a caso, la quota ivi reclamata dall'odierno convenuto non era quella della «metà del patrimonio» riservata al coniuge-legittimario dall'art. 540 comma 1 c.c.
In definitiva, l'azione di riduzione è stata intrapresa dal convenuto oltre il termine decennale decorrente dall'apertura della successione della moglie, senza che se ne facesse menzione nel procedimento di mediazione del 3 maggio 2018, con l'inevitabile corollario che essa va respinta, per intervenuta prescrizione.
3.2.
La conclusione raggiunta al paragrafo precedente esclude che il convenuto possa godere dell'immobile de quo per effetto del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
A suo dire, però, un ulteriore titolo gli spetterebbe mortis causa, quale coniuge beneficiario del diritto di abitazione. L'art. 540 comma 2 c.c. riserva al coniuge del de cuius un legato ex lege consistente nel diritto di abitazione «sulla casa adibita a residenza familiare». Il convenuto fa leva sulla circostanza che l'attore avrebbe concesso alla sorella e al cognato il godimento dell'immobile proprio al fine di adibirlo a casa coniugale, per farne discenderne la successiva attribuzione in proprio favore ex art. 540 comma 2 c.c.
La tesi è infondata, perché trascura che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano sorgono solo se i beni sono «di proprietà del defunto o comuni». Questa precisa limitazione rende inapplicabile l'art. 540 comma 2 c.c. alla fattispecie concreta, atteso che l'immobile di cui si discute non era, al momento del decesso, di proprietà della sig.ra bensì, in via esclusiva, di Parte_2
proprietà del fratello.
3.3.
L'ultimo titolo invocato dal convenuto per trattenere l'immobile non è di carattere reale (comproprietà o diritto reale di abitazione), ma obbligatorio e consiste nel contratto di comodato sottoscritto dalle parti il 1° ottobre 2000.
Tale contratto identificava espressamente, all'art. 1, il termine finale della sua vigenza con la «data in cui verrà chiesta la riconsegna del bene». Il rilascio è stato chiesto, nella prima occasione documentata, con la raccomandata dell'11 ottobre 2018
(doc. 5 attoreo), ribadita poi in data 28 aprile 2021 (doc. 6 attoreo), per modo che il contratto deve necessariamente intendersi cessato. Non può, quindi, il convenuto pretendere di ritenere l'immobile sulla base di un contratto di comodato, i cui effetti sono da tempo venuti meno.
4.
La sintesi degli argomenti esposti è che, allo stato, il convenuto occupa sine titulo
l'immobile di Via Cesare Battisti, 42.
Le conseguenze sono due:
a) il convenuto è tenuto a rilasciare immediatamente l'immobile a favore dell'attore5;
b) il convenuto è tenuto a corrispondere all'attore una indennità volta a ristorarlo del mancato godimento del bene. La decorrenza dell'indennità viene fissata nella mensilità di ottobre 2018, a cui risalgono la cessazione degli effetti del comodato e la formale richiesta attorea, disattesa dal convenuto, di poter godere del bene6.
Il danno, parametrato al valore locativo dell'immobile7, è quantificato sulla scorta degli accertamenti del c.t.u., che ha così stimato il valore di locazione dell'unità residenziale oggetto di perizia:
- euro 300,00 mensili per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
- euro 310,00 mensili per gli anni 2022, 2023.
Assumendo il medesimo valore di euro 310,00 mensili anche per gli anni 2024 e
2025, se ne ricava un importo complessivo, ad oggi (mensilità di gennaio 2025 compresa), pari ad euro 23.170,008, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, in ossequio ai parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro
1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: euro 1.806,00; fase decisionale, valore medio: euro
2.905,00. Compenso tabellare (valori medi) euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cassa. Vi si aggiungono esborsi per euro 291,00. La condanna alla rifusione delle spese processuali viene emessa con distrazione a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Il costo della c.t.u., già liquidata con separato decreto del 24 luglio 2023, graverà in via definitiva sul convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. condanna il convenuto a rilasciare immediatamente a favore dell'attore, libero da persone e cose, l'immobile ubicato in Verolavecchia, Via Cesare Battisti, 42, così censito: Sez. Urb. NCT foglio 6 particella 135 sub. 1, particella 132 sub. 1 e particella
134;
2. condanna il convenuto a pagare all'attore, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 23.170,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo;
3. respinge le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
4. condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in euro
291,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cassa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico del convenuto.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 24/06/1972: «Le Disposizioni testamentarie lesive della legittima non sono nulle né annullabili, per cui, sino a quando esse non vengano impugnate con l'azione di riduzione, conservano la loro piena efficacia. Da ciò consegue che, pur quando le Disposizioni testamentarie risultino pretermissive dei diritti del legittimario, questi non partecipa de iure alla comunione ereditaria per il semplice fatto dell'apertura della successione, giacche il diritto del riservatario sui beni ereditari può realizzarsi e raggiungere un risultato concreto soltanto mediante l'esperimento dell'azione di riduzione, tanto che non può chiedere la divisione dei beni relitti, senza prima, o anche contestualmente, esercitare l'azione di riduzione». 3 Ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015.
4 4 Così, testualmente, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2546 del 11/07/1969.
5 5 La condanna al rilascio non viene affiancata da una misura ex art. 614-bis c.p.c., poiché la «richiesta di parte» è stata formulata per la prima volta – tardivamente – nella memoria di replica.
6 6 Ai fini del risarcimento del danno da occupazione senza titolo, è necessario che il proprietario abbia intimato il rilascio all'occupante, così da rendere concreta ed evidente, di fronte al diniego di restituzione, la perdita della «possibilità di godimento» in capo al proprietario (cfr., sul tema, Cass. Civ., Sez. U - ,
Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). 7 V. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024: «In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». 8 Alla somma quantificata a pag. 48 della c.t.u., pari ad euro 17.280,00, debbono aggiungersi, tutte ad euro
310,00 cadauna, sei mensilità (luglio-dicembre) per il 2023, dodici mensilità per il 2024 e la mensilità di gennaio 2025, per un totale di diciannove mensilità. Così: (19 * 310,00) + 17.280,00 = 23.170,00.
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