TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1260/2024
composto dai magistrati dr. EP ND ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1260 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Gucciardo Gaetano che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attore
E
nata ad [...], il [...] CP_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 14 ottobre 2025;
DEL PM: cfr. visto del 22 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 3 giugno 2024, Parte_1
, premettendo di avere, in data 10 agosto 1982, contratto matrimonio con
[...]
dalla cui unione sono nati tre figli, deceduta, e CP_1 Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto che Per_3
venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie, chiedendo la cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
A sostegno delle domande, l'attore ha allegato il venir meno dell'affectio coniugalis, in quanto i coniugi sarebbero separati, di fatto, da oltre trent'anni.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della convenuta, il giudice delegato, non ravvisati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis. 50 c.p.c., all'udienza del 14 ottobre 2025, ha posto la causa in decisione previa discussione orale del procuratore della parte limitatamente alla domanda di separazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in giudizio e non CP_1
costituita.
Nel merito, la domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dal ricorrente, la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e considerato che non vi sono domande accessorie, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
Pag. 2 di 4 Venendo alla domanda di divorzio, proposta dal medesimo ricorrente nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 14 ottobre 2025) - esperisca il tentativo di conciliazione.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi l'avvocato dell'attore e il P.M., nella contumacia di parte convenuta, non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...], Parte_1
il 2 agosto 1963 e nata ad [...], il [...], i quali hanno CP_1
contratto matrimonio in Porta Empedocle, il 10 agosto 1982, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Porto Empedocle, numero 62, parte II, serie
A, anno 1982; provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025
Pag. 3 di 4 Il Giudice est.
G. CL GU
Il Presidente
EP ND ER
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1260/2024
composto dai magistrati dr. EP ND ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1260 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Gucciardo Gaetano che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attore
E
nata ad [...], il [...] CP_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 14 ottobre 2025;
DEL PM: cfr. visto del 22 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 3 giugno 2024, Parte_1
, premettendo di avere, in data 10 agosto 1982, contratto matrimonio con
[...]
dalla cui unione sono nati tre figli, deceduta, e CP_1 Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto che Per_3
venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie, chiedendo la cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
A sostegno delle domande, l'attore ha allegato il venir meno dell'affectio coniugalis, in quanto i coniugi sarebbero separati, di fatto, da oltre trent'anni.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della convenuta, il giudice delegato, non ravvisati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis. 50 c.p.c., all'udienza del 14 ottobre 2025, ha posto la causa in decisione previa discussione orale del procuratore della parte limitatamente alla domanda di separazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in giudizio e non CP_1
costituita.
Nel merito, la domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dal ricorrente, la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e considerato che non vi sono domande accessorie, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
Pag. 2 di 4 Venendo alla domanda di divorzio, proposta dal medesimo ricorrente nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 14 ottobre 2025) - esperisca il tentativo di conciliazione.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi l'avvocato dell'attore e il P.M., nella contumacia di parte convenuta, non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...], Parte_1
il 2 agosto 1963 e nata ad [...], il [...], i quali hanno CP_1
contratto matrimonio in Porta Empedocle, il 10 agosto 1982, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Porto Empedocle, numero 62, parte II, serie
A, anno 1982; provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025
Pag. 3 di 4 Il Giudice est.
G. CL GU
Il Presidente
EP ND ER
Pag. 4 di 4