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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/07/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DE Parte_1 C.F._1
NAVASQUEZ, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. STEFANO DE
NAVASQUEZ
ATTORE contro
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti ORTIS PELLIZZER e SILVIA NANTI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ORTIS PELLIZZER
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 13 febbraio 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo Giudice a seguito dell'avvicendamento del Giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12.6.2024, prot. n. 4351/2024.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo pec in data
31.1.2019, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio l' (d'ora innanzi, per brevità, anche Controparte_2 solo ), chiedendo in via preliminare il rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria CP_1
pagina 1 di 13 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 3706/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
18.12.2018, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, in via principale, chiedeva che venisse dichiarato nullo, illegittimo, infondato o comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale, l'attore chiedeva che, accertato il riconoscimento dei vizi sull'opera prestata da parte della convenuta che l'aveva realizzata, venisse dichiarato che la stessa si era resa inadempiente al contratto d'appalto ed all'obbligo successivamente assunto di eliminazione dei vizi, con conseguente condanna a eseguire a propria cura e spese i lavori di ripristino indicati dal perito di parte ing.
[...] nella propria relazione ovvero quelli accertati all'esito dell'istruttoria, oltre al risarcimento dei CP_3 danni. Con vittoria delle spese e compensi di causa.
In fatto, esponeva: (i) che titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 Controparte_1
aveva proposto ricorso per ingiunzione di pagamento deducendo che l'odierno attore CP_1 opponente si era reso inadempiente all'obbligo di pagamento della fattura n. 20 del 27.7.2018 per euro
9.906,40, emessa nell'ambito di un contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di una pavimentazione esterna in ghiaino lavato;
(ii) che con decreto ingiuntivo n. 3706/2018 emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 18.12.2018 gli era così stato ingiunto di pagare in favore dell'odierna convenuta ingiungente la somma di euro 9.922,40, oltre a interessi e spese della procedura di ingiunzione;
(iii) che il predetto decreto ingiuntivo gli era stato notificato in data 23.12.2018; (iv) di aver concluso, effettivamente, sulla base del preventivo datato 11.3.2018 un contratto d'appalto con avente ad oggetto la realizzazione di un pavimento esterno con la tecnica del ghiaino CP_1 lavato sul piazzale antistante la propria abitazione in Grumolo delle Abbadesse (VI) alla via
Monteverdi n. 7 ; (v) che, come precisato nel citato preventivo, le parti avevano concordato il prezzo complessivo di euro 50,00 al metro quadrato;
(vi) di aver corrisposto ad in data Controparte_1
7.4.2018, un primo acconto di euro 3.000,00, per il quale non era stata emessa fattura;
(vii) di aver poi versato, terminata l'esecuzione del massetto in data 31.5.2018, un ulteriore acconto di euro 3.000,00, senza tuttavia ricevere la relativa fattura;
(viii) che i lavori per la realizzazione del fondo finale in ghiaino lavato erano iniziati in ritardo il 22.6.2018 e la stesura dello strato “a sassolino” veniva ultimata in data 16.7.2018; (ix) che, tuttavia, in attesa dell'asciugatura, fase necessaria per potersi procedere alla resinatura, si manifestavano i primi vizi dell'opera, tra i quali la non uniformità dei colori delle varie campiture, la presenza di buche e mancanza di materiale in più punti, macchie d'olio lasciate dalla betoniera, macchie in corrispondenza del disegno realizzato nel piazzale, prontamente denunciati dall'attore opponente;
(x) che, nonostante il riconoscimento dei vizi denunciati e la promessa di porvi rimedio, la convenuta opposta non provvedeva alla loro eliminazione, chiedendo al contrario un ulteriore acconto di euro 3.500,00 per ultimare l'opera, sebbene le parti avessero pattuito un pagina 2 di 13 corrispettivo globale (comprensivo anche di lavaggio e resinatura) di euro 12.500,00 per il lavoro ultimato in data 8.9.2018 allorquando riuscivano a comporre la lite;
(xi) che il perito di parte ing. nella propria relazione tecnica redatta in data 16.1.2019 confermava l'imperizia e la Persona_1 negligenza della convenuta opposta nell'esecuzione del contratto d'appalto e concludeva affermando che “allo stato attuale l'unico intervento è rappresentato dal rifacimento di tale pavimentazione in graniglia”, escludendo quindi la “possibilità di riparazione attraverso delle stuccature/rappezzature per l'effetto sfoglia” e quantificando il costo di ripristino e completamento in euro 11.440,00.
In diritto, l'attore opponente deduceva: (i) che poiché la convenuta si presentava al mercato come soggetto specializzato nella realizzazione e posa di terrazzi alla veneziana e pavimenti in ghiaino lavato, la diligenza nell'esecuzione dell'appalto de quo doveva essere valutata ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., a mente del quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercita”; (ii) che, in ogni caso, l'inadempimento dell'opposta era tale da legittimare l'attore a sollevare l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., opponibile anche nel caso di adempimento inesatto o incompleto;
(iii) che, in materia di appalto, l'art. 1667 c.c. prevedeva che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Nel caso di specie i vizi erano stati scoperti prima dell'ultimazione dell'opera e prontamente denunciati all'appaltatore, il quale aveva riconosciuto i vizi impegnandosi a eliminarli;
(iv) che ai sensi degli artt.
1453 e 1168 c.c. doveva essere condannata all'esatto adempimento delle obbligazioni CP_1 assunte, mediante eliminazione dei vizi denunziati e completamento dell'opera concordata;
(v) che, infine, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta, l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione doveva andare respinta.
si costituiva con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
21.5.2019 chiedendo, in via preliminare di merito, di dichiarare l'attore opponente decaduto dal potere di denunciare i vizi e le difformità dell'opera ai sensi dell'art. 2226 co. 2 c.c.. Nel merito, la convenuta chiedeva in via principale l'integrale rigetto delle domande attoree e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva che, previo accertamento del credito vantato da nei confronti dell'attore, quest'ultimo venisse condannato al pagamento di euro CP_1
9.922,40, oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo. In ogni caso, chiedeva di ridurre le pretese avversarie sulla scorta di quanto fosse accertato in corso di causa, previa compensazione con quanto risultasse dovuto alla ditta individuale convenuta opposta. Spese e compensi di causa rifusi. pagina 3 di 13 In fatto ed in diritto, deduceva che: (a) l'ingiunzione di pagamento si fondava CP_1 sull'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile derivante dai lavori di fornitura e posa di pavimentazione esterna in ghiaino lavato eseguiti su commissione dell'attore, interamente ultimati e accettati da (b) che nel caso di specie le parti avevano concluso un contratto di prestazione Parte_1
d'opera e non d'appalto: era in effetti una ditta individuale priva di dipendenti in cui il CP_1 prestatore eseguiva personalmente i lavori di pavimentazione, senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente e fornendo esso stesso la materia prima;
(c) che il metodo di esecuzione dei lavori di pavimentazione in ghiaino lavato adottato da si articolava in tre fasi, eseguite CP_1 avvalendosi degli stessi materiali da oltre 25 anni: fornitura e posa del sottofondo e del pavimento con stesura dell'impasto in consecuzione (fase necessaria), lavaggio (fase necessaria) e resinatura (fase eventuale non necessaria); (d) che, nel caso di specie, la fornitura, la posa e il lavaggio erano stati eseguiti nel giugno-luglio 2018 mentre la resinatura non era stata effettuata a causa del rifiuto scritto opposto dall'attore; (e) che i vizi lamentati da non esistevano o comunque non erano Parte_1 imputabili alla convenuta: la macchia d'olio lasciata da una betoniera era stata eliminata con adeguato prodotto, le macchie in corrispondenza del disegno realizzato sul piazzale non erano visibili nelle fotografie prodotte da mentre la presenza di piccoli buchi costituiva una caratteristica Parte_1 intrinseca della pavimentazione in ghiaino lavato, al pari della presenza di minime discromie;
(f) che la consulenza tecnica depositata dall'attore era priva di autonoma forza probatoria, valendo al più quale allegazione difensiva. Il consulente tecnico di parte, in ogni caso, non aveva accertato le reali cause dei vizi lamentati da essendosi limitato a formulare soltanto delle ipotesi in merito;
(g) che il Parte_1 consuntivo del 26.7.2018 prevedeva, al netto dell'acconto di euro 6.000,00 già versato dall'attore, un saldo di euro 8.120,00 oltre Iva, per il quale era stata emessa la fattura n. 20 del 27.7.2018, poi azionata in sede monitoria in considerazione dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte; (h) che l'opera, ultimata nell'ultima settimana di luglio 2018, era stata consegnata e accettata dalla committente in pari data, senza che alcun vizio venisse denunciato in quell'occasione: alcuna responsabilità poteva quindi ascriversi alla (i) che l'opera era comunque stata accettata e dunque il prestatore CP_1
d'opera doveva ritenersi libero da responsabilità; (l) che in corso d'opera chiedeva di Parte_1 utilizzare giunti in ottone non preventivati, anziché normali giunti in plastica e chiedeva di realizzare un disegno non preventivato del tipo “Rosa dei Venti” all'interno del piazzale, oltreché di realizzare un massetto di 15 cm anziché di 8 cm, ragione per la quale veniva redatto il consuntivo del 26.7.2018 per una somma ancora dovuta al netto degli acconti di euro 8.120,00 oltre Iva.
* * *
La opposizione è fondata, per le ragioni di cui in appresso. pagina 4 di 13 Va anzitutto chiarito petitum e causa petendi del presente contenzioso, considerato il limite di cui all'art. 112 c.p.c. tra il chiesto ed il pronunciato. solleva eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa creditoria avversaria di cui Parte_1 alla fattura n. 20 del 27.7.2018 azionata in fase monitoria. Altresì in via riconvenzionale chiede, esercitando lo ius variandi previsto all'art. 1453 co. 2 c.c., la risoluzione ed il diritto al risarcimento del danno con riferimento al rapporto contrattuale intercorso con la convenuta avente ad CP_1 oggetto l'esecuzione di una pavimentazione esterna in ghiaino lavato presso la propria abitazione, come da preventivo datato 11.3.2018 che dimette in atti (cfr. doc. 1 attore).
Giova dunque in questa sede evidenziare che l'attore deduce un duplice inadempimento contrattuale della convenuta consistito, da un lato, nel non aver completato l'opera con riferimento alle fasi di lavaggio e resinatura e, dall'altro lato, nell'aver eseguito l'opera non a regola d'arte a fronte della riscontrata presenza dei seguenti specifici vizi: (i) non uniformità dei colori delle varie campiture;
(ii) presenza di buche e mancanza di materiale in più punti, (iii) macchie d'olio lasciate dalla betoniera di proprietà del signor e (iv) macchie in corrispondenza del disegno (stella a punte Controparte_1 policrome, “Rosa dei Venti”) realizzato nel piazzale (cfr. atto di citazione, p. 3). Tale non corretta esecuzione dell'opera integrerebbe, per prospettazione dell'opponente, un inadempimento contrattuale talmente grave da giustificare lo scioglimento del rapporto contrattuale, tenuto anche conto della diligenza prevista dall'art. 1176 co. 2 c.c. che dunque non sarebbe stata assolta.
Deduce anche l'inadempimento all'obbligo assunto in data 8.9.2018 dalla convenuta (successivamente) di eliminare i vizi riscontrati ed il ritardo nell'inizio dei lavori per la realizzazione del fondo finale in ghiaino lavato in data 22.6.2018.
Pur precisando che la stesura dello strato a sassolino del pavimento veniva ultimato in data 16.7.2018, evidenzia però di aver tempestivamente denunciato i vizi di cui sopra alla ditta esecutrice Parte_1 convenuta in data 23.7.2018 (cfr. doc. 3 attore); tuttavia, chiarisce che come da Controparte_1 conversazioni whatsapp intercorse, aveva già riconosciuto i vizi lamentati, sicché qualsivoglia denuncia da parte della committenza doveva ritenersi superflua (cfr. doc. 3 attore).
La convenuta, di contro, solleva anzitutto eccezione di decadenza contrattuale in relazione ai vizi lamentati, chiede che il contratto vada qualificato in contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. e non d'appalto, tenuto conto della prestazione individuale offerta da personalmente e Controparte_1 della ditta individuale esecutrice dallo stesso rappresentata.
Evidenzia di non aver mai riconosciuto i vizi lamentati e che l'opera è stata eseguita a regola d'arte: in effetti, sia i disallineamenti o buchi della pavimentazione, sia le minime difformità di colore, dovevano ritenersi caratteristiche intrinseche tipiche della lavorazione “a sassi” eseguita. pagina 5 di 13 Quanto al lamentato inadempimento per incompiutezza dell'opera, la convenuta precisa che la realizzazione della pavimentazione in ghiaino lavato era suddivisa in tre fasi di lavorazione: la fase di fornitura e posa del sottofondo e del pavimento con stesura dell'impasto in consecuzione, eseguita a giugno-luglio 2018; la fase di lavaggio, eseguita sempre a giugno-luglio 2018 e la fase di resinatura, quest'ultima mai eseguita a fronte del rifiuto scritto del committente (cfr. doc. 3 attore, laddove è scritto “Io non ti autorizzo a procedere con la resinatura”).
Chiariva che in data 25.7.2018 esprimeva comunque apprezzamento per l'opera realizzata Parte_1
(cfr. doc. 3 attore, laddove è scritto “bello”, “perfetto”, “perfetto”), dunque pienamente accettandola, salvo poi dolersi di alcune imperfezioni (cfr. doc. 3 attore, laddove è scritto “voglio che mi sia spiegato il perché ci sono determinate imperfezioni, il perché in certi punti manca proprio il materiale e si presentano già dei buchi, il perché dove tecnicamente si poteva fare un tondo è stato scelto di fare un profilo di spigoli”). Lamentava la commissione di modifiche contrattuali all'iniziale accordo raggiunto tra le parti.
Tanto succintamente premesso e ricostruito, va allora osservato quanto segue in relazione alla fattispecie concreta.
Il contratto intercorso tra le parti va effettivamente qualificato quale contratto di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c., anziché d'appalto.
Nel caso di specie, deve in effetti darsi rilievo al fatto che: (i) è una ditta individuale;
CP_1
(ii) l'opera commissionata era di modesta entità e valore, trattandosi del rifacimento di una pavimentazione esterna ad una abitazione privata in ghiaino lavato (cfr. doc. 1 attore); (iii) l'attività è stata prestata con lavoro comunque prevalente di titolare della ditta individuale, pur Controparte_1 coadiuvato da collaboratori, come dimostra la conversazione via whatsapp intercorsa tra le parti personalmente e da cui si evince che è stato a recarsi personalmente in loco per Controparte_1 lavorare (cfr. doc. 3 attore); (iv) non vi è stato alcun vincolo di subordinazione nei confronti della committenza, circostanza altrettanto comprovata documentalmente, laddove si evince che
[...] ha prestato la propria attività utilizzando le tecniche artigianali proprie del settore, CP_1 debitamente illustrate al committente in preventivo (cfr. docc. 1 e 3 attore); (v) l'organizzazione imprenditoriale della ditta convenuta è quella di una piccola impresa, priva di rilevante strutturazione, come dimostra il fatto che il committente si è direttamente rivolto al titolare della ditta per le proprie rimostranze ed ha provveduto ad organizzare i sopralluoghi con lui direttamente (cfr. doc. 3 attore).
Va allora dato pieno recepimento all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che qualifica come contratto d'opera, anziché d'appalto, quel rapporto contrattuale rispetto al quale in corso di causa emergano elementi probatori che fanno ritenere presente una organizzazione imprenditoriale e una pagina 6 di 13 dimensione d'impresa modesta, per lo più coinvolgente i singoli professionisti individuali o la piccola impresa, come accaduto nel caso concreto (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/04/2025, n.10154: “La
Suprema Corte di Cassazione traccia una linea demarcativa tra contratto d'opera e contratto di appalto basandosi sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa. Entrambe le tipologie contrattuali prevedono che il prestatore d'opera svolga la commissione a fronte di un corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione, assumendosi il rischio dell'operazione. Tuttavia, mentre il contratto d'opera coinvolge comunemente i professionisti individuali o la piccola impresa, il contratto d'appalto implica un'organizzazione imprenditoriale di media o grande dimensione, dotata di un'appropriata strutturazione.
La valutazione relativa alla natura dell'impresa e, quindi, la qualificazione del contratto come appalto o opera, è una prerogativa del giudice di merito. Quest'ultimo procede mediante un'analisi delle risultanze probatorie e dell'insieme degli elementi di fatto. Il giudice, quindi, avvalorando l'importanza e l'entità dell'opera oggetto del contratto, può determinare la qualificazione contrattuale in funzione dell'organizzazione imprenditoriale richiesta per la sua esecuzione”).
Ciò posto, va osservato quanto segue.
A prescindere dalla qualificazione contrattuale del rapporto intercorso, se d'opera o d'appalto, va chiarito che la garanzia vizi prevista dalla legge, con i relativi termini di decadenza e prescrizione, va applicata se l'opera è stata ultimata;
in caso contrario, ovverossia se l'opera non è stata completata, anche se vengono contestati vizi sulla parte eseguita, spettano al committente unicamente le azioni contrattuali ordinarie, trovando applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento, oltre al diritto al risarcimento del danno (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. II, 04/03/2025, n.5771; Corte appello Ancona sez. I, 16/01/2024, n.74; Tribunale Terni sez. I, 25/01/2023, n.51).
Sicché va messo in evidenzia che nel caso concreto l'opera non è stata ultimata perché la fase di resinatura non si è mai realizzata, come pacificamente riconosciuto in giudizio dalle parti. Tuttavia, ha dato prova che alla stessa non ha potuto dar corso a causa della ferma opposizione CP_1 della committenza (cfr. doc. 3 attore, supra: “…io prima che sia fatta la resina devo Parte_1 assolutamente capire perché ci sono queste differenze…io non ti autorizzo a procedere con la resinatura”).
Da ciò due ordini di conseguenze: da un lato, la fase di resinatura faceva parte dell'accordo contrattuale raggiunto, ma non essendo stata compiuta, va ritenuta l'opera non ultimata e dunque applicata la disciplina generale per l'inadempimento contrattuale, mettendo in disparte le eccezioni di decadenza e riconoscimento di vizi;
dall'altro lato, il mancato completamento dell'opera risulta però non imputabile alla ditta convenuta (art. 1218 c.c.) perché non si è potuta realizzare a causa dell'opposizione pagina 7 di 13 dell'attore, che ha lamentato di voler comprendere l'esatta procedura d'esecuzione prima di confermare il consenso.
Un'ultima osservazione.
L'attore lamenta anche la mancata esecuzione della fase di lavaggio, a completamento dell'opera.
La circostanza è sconfessata per tabulas dall'opposta convenuta, onerata di provare il proprio esatto adempimento, atteso che dalla conversazione whatsapp prodotta proprio da si evince che Parte_1 si è recato presso l'abitazione nel pomeriggio del 24.7.2018 proprio per eseguire la Controparte_1 fase di lavaggio della pavimentazione;
all'esito, dalle parole delle parti si evince che residuava l'esecuzione della sola fase di resinatura (cfr. docc. 3 e 3bis attore).
Va allora disattesa la differente conclusione raggiunta dall'ing. nella relazione peritale (cfr. ER relazione ing. , p. 15), dovendosi osservare che alla base di detta conclusione starebbero – tra ER
l'altro – alcune “informazioni reperite nel sopralluogo” che però non sono affatto specificate né per fonti né per contenuti, sicché nessun rilievo va ad esse attribuito a livello probatorio.
In relazione al lamentato inadempimento contrattuale derivante dalla mancata eliminazione dei vizi come concordato tra le parti, secondo la prospettazione di parte attrice, in sede di composizione stragiudiziale della lite in data 8.9.2018, va evidenziato quanto in appresso.
L'assunzione dell'obbligo di eliminazione vizi da parte di non è stato provato in CP_1 giudizio dalla parte attrice che – lamentando l'inadempimento avversario - ne era onerata secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
13533 del 30/10/2001), con la conseguenza che detto inadempimento va dichiarato insussistente.
Nemmeno il lamentato inadempimento da ritardo risulta sussistente;
in effetti, non risulta provata dall'attore l'esistenza di un termine contrattualmente pattuito entro cui la realizzazione del fondo della pavimentazione in ghiaino lavato avrebbe dovuto realizzarsi, sicché la censura va per ciò solo respinta.
Quanto invece all'inadempimento da inesatta esecuzione dell'opera per la parte effettivamente eseguita va invece precisato quanto segue.
L'attore deduce la esistenza di vizi che ritiene essere stati causati da una esecuzione non a regola d'arte dell'opera, ciò che integrerebbe un inesatto adempimento grave al punto tale da legittimare la risoluzione contrattuale (art. 1453 e ss. c.c.).
Sul punto, va allora fatto riferimento alla relazione peritale dell'ing. nella parte in Persona_3 cui ha effettivamente accertato l'esistenza dei vizi lamentati dall'attore, pur mettendo in luce che solo rispetto ad alcuni di questi, il lavoro di è stato carente e non rispettoso del livello di CP_1 diligenza richiesto secondo la regola d'arte.
Si tratta dei seguenti tre vizi: la macchia d'olio sulla pavimentazione, il distacco della superficie in pagina 8 di 13 ghiaino lavato dal sottostante massetto in calcestruzzo e le differenze cromatiche in corrispondenza del disegno a stella all'ingresso (disegno “Rosa dei Venti”).
In effetti, l'ausiliario chiarisce che si tratta di fenomeni che avrebbero potuto agilmente evitarsi adottando alcune accortezze – sia di diligenza ordinaria sia di diligenza tecnica specifica dell'attività artigianale prestata, deducibile dalla presentazione inserita anche nel preventivo dell'11.3.2018 (cfr. doc. 1 attore) - certamente esigibili dalla ditta individuale convenuta (art. 1176 co. 1 e co. 2 c.c.), ovverossia l'utilizzo di un telo impermeabile di protezione sul pavimento (ciò che avrebbe evitato la macchia d'olio), l'utilizzo di adeguati giunti in materiale plastico o comunque la loro sigillatura per evitare infiltrazioni (ciò che avrebbe evitato il distacco della superficie dal massetto in calcestruzzo) e una maggiore cura ed attenzione nella esecuzione del disegno di dettaglio, considerato che evidentemente si trattava di un disegno di rilevanza estetica (ciò che avrebbe evitato le differenze cromatiche sulla pavimentazione all'ingresso) (cfr. relazione ing. , p. 16 e ss.: “Per quanto ER riguarda la tipologia sub 2, si tratta di fenomeni che normalmente dovrebbero essere evitati dai realizzatori dell'opera e che quindi dovrebbero indurre a cautela ad assumere provvedimenti atti a scongiurare fenomeni antiestetici su un'opera per la quale l'estetica stessa è un fattore rilevante.
In particolare, nel caso che ci occupa - dall'esame a vista della pavimentazione - risulta essere presente una macchia d'olio che potrebbe essere stata evitata con la semplice protezione con un telo impermeabile della pavimentazione o con l'utilizzo di macchinari in buone condizioni manutentive o semplicemente non posizionando la betoniera sopra la pavimentazione da poco eseguita;
l'elemento a stella la cui valenza estetica prevale sulla funzionale richiedeva una certa attenzione nella lavorazione tale da non inficiarne il risultato estetico lasciando striature grigiastre sul perimetro della pavimentazione rosata.
I fenomeni rientranti nella tipologia sub 3, relativi al distacco della pavimentazione dovute probabilmente ad infiltrazioni in corrispondenza dei giunti in ottone, si sarebbero potuti evitare (o ritardare) adottando opportuni provvedimenti quali l'utilizzo di giunti appropriati in materiale plastico
o attraverso la sigillatura stessa dei giunti atta a limitare infiltrazioni;
anche la resinatura finale avrebbe contribuito a migliorarne di fatto la durabilità sul fenomeno riscontrato”).
Giova chiarire che i tre vizi accertati dall'ausiliario come frutto di una esecuzione dell'opera non a regola d'arte sono gli stessi che l'attore ha chiesto di accertare sin dall'atto di citazione, trattandosi della macchia d'olio causata dall'errato posizionamento della betoniera, delle differenze cromatiche contestualmente lamentate e dei numerosi punti di dislivello presenti sul pavimento di cui s'è data evidenza fotografica, tecnicamente poi descritti dall'ausiliario come conseguenza del distaccamento del pavimento dal massetto (cfr. doc. 3 attore, fotografie allegate alla conversazione whatsapp; cfr. pagina 9 di 13 elaborato B allegato alla relazione dell'ing. ). ER
Quanto invece a tutte le restanti difformità censurate e rilevate in atto di citazione, l'ausiliario conferma la prospettazione in fatto di parte convenuta, che ne attribuisce la paternità esclusivamente alla intrinseca tipologia di lavorazione eseguita, al punto da definirli fenomeni puramente fisiologici che non possono essere a sé stessa imputabili (art. 1218 c.c.) e della quale possibile comparsa, tra l'altro,
l'attore era stato messo a conoscenza già nel preventivo dell'11.3.2018 (cfr. doc. 1 attore;
cfr. doc. 19 convenuta).
L'inadempimento contrattuale lamentato dunque sussiste.
Altresì l'inadempimento contestato è di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
In effetti, va rammentato che la valutazione circa la gravità dell'inadempimento spetta al giudice del merito che è tenuto a darne congrua motivazione in relazione a tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto che dimostrano l'intervenuta alterazione del sinallagma contrattuale (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/04/2025, n. 9399: “In caso di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice è obbligato a valutare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art.
1455 c.c., considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive che possano alterare l'equilibrio contrattuale. La motivazione della sentenza deve indicare le ragioni per cui si ritiene che l'inadempimento non sia di scarsa importanza”).
Deve allora anzitutto darsi rilievo al fatto che, quantomeno in relazione alla presenza capillare dei punti di dislivello cagionati dal distaccamento del pavimento esterno dal sottostante massetto, la porzione di pavimentazione interessata dal vizio accertato è comunque di estensione non irrilevante nel complesso, come si evince dalla documentazione depositata dall'ausiliario, che in una mappa ha sottolineato l'esatta collocazione ed estensione delle numerose aree interessate dal distaccamento con il colore rosso, oltreché la presenza dell'evidente macchia d'olio lasciata a terra dalla betoniera della ditta convenuta (cfr. elaborato B della relazione dell'ing. , p. 15). ER
Ma vi è di più.
L'ausiliario ha evidenziato che a fronte dei vizi accertati l'opera presenta una minor durabilità nel tempo rispetto alla situazione di durabilità che si sarebbe presentata se fosse stata realizzata a regola d'arte, al punto da giungere a stimare un suo deprezzamento molto rilevante, ovverossia del 40%, ciò che va ad ulteriore sostegno della gravità dell'inadempimento.
L'inadempimento contrattuale verificato di è stato dunque di non scarsa importanza. CP_1
Non solo.
Tenendo presente che la prima domanda svolta dall'attore opponente ha ad oggetto un eccezione di inadempimento, va chiarito che - come noto – la giurisprudenza impone al Tribunale di scrutinarne la pagina 10 di 13 fondatezza mettendo a confronto i due opposti inadempimenti, al fine di verificare l'incidenza degli stessi sull'equilibrio sinallagmatico del contratto e così la buona fede dell'eccezione (cfr. Tribunale
Ancona, Sez. II, Sentenza, 17/09/2024, n. 1552: “Nel valutare l'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., il giudice deve comparare gli opposti inadempimenti delle parti considerando la proporzionalità e l'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto e sugli interessi delle parti, verificando che l'eccezione sia conforme all'obbligo di buona fede”).
Ciò posto, l'eccezione di va allora accolta. Parte_1
In effetti, è stato provato in giudizio che l'inadempimento contrattuale di ha inciso, non CP_1 solo sul profilo estetico dell'opera realizzata, come si evince chiaramente rispetto alle lamentate differenze cromatiche sul disegno di dettaglio “Rosa dei Venti”, bensì ha inciso anche sulla sua durabilità nel lungo periodo, se considerati tutti i vizi imputabili alla convenuta opposta realizzatrice del pavimento a ghiaino lavato. L'incisione del deprezzamento dell'opera rispetto al prezzo pattuito, di quasi la metà, consente poi di confermare che effettivamente l'inadempimento contrattuale della convenuta ha inciso sull'equilibrio sinallagmatico delle parti, poiché a fronte di un'opera di un determinato valore (inferiore) il prezzo originariamente pattuito non rispecchia più il criterio della proporzione iniziale, con la conseguenza che va allora riconosciuta la buona fede dell'eccezione di inadempimento sollevata, a fronte della quale si è rifiutato di corrispondere, anche se in Parte_1 parte, il pagamento del corrispettivo.
Alla luce di tutto quanto precede, accertato che si tratta di inadempimento di non scarsa importanza di va dichiarata la risoluzione contrattuale chiesta da CP_1 Parte_1
Valgano tuttavia le ulteriori seguenti considerazioni rispetto alla richiesta di risarcimento del danno.
Anzitutto, la richiesta di risarcimento del danno è risultata fondata e va accolta.
La non corretta esecuzione dell'opera a regola d'arte ha cagionato i vizi accertati dall'ausiliario rispetto ai quali dunque è dovuto il ristoro all'attore per il conseguente (immediato e diretto: art. 1223 c.c.) nocumento di tipo patrimoniale corrispondente ai costi che egli dovrà sopportare per la loro eliminazione, anzi per il ripristino dei luoghi e nuova esecuzione dei lavori, posto che l'ing. ER ha chiarito che la eliminazione dei vizi non è in concreto possibile e che deve invece attuarsi un rifacimento integrale dell'opera, essendo difficile eseguire interventi mirati su singole campionature o porzioni di pavimento senza ottenere un risultato che potrebbe essere peggiore di quello attuale (cfr. relazione ing. , p. 18 e ss). ER
Va allora riconosciuto in capo all'attore la somma di euro 16.024,83 Iva inclusa a titolo di risarcimento del danno, da considerarsi già all'attualità, posto che si tratta dell'importo stimato dal consulente tecnico d'ufficio per eseguire nuovamente l'opera, incluse le spese tecniche per direzione e contabilità pagina 11 di 13 dei lavori ed eventuali pratiche amministrative (cfr. relazione ing. , p. 19). ER
Per tutte queste ragioni, l'eccezione di inadempimento sollevata va accolta, il decreto ingiuntivo opposto n. 3706/2018 va revocato, il contratto d'opera dell'11.3.2018 va dichiarato risolto per inadempimento di non scarsa importanza di e quest'ultima va condannata al pagamento CP_1 di euro 16.024,83 in favore di a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso di Parte_1 legge (trattandosi di debito di valore e non di valuta) dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite conseguentemente vanno regolate sulla scorta del principio della soccombenza e dunque poste a carico di parte convenuta opposta soccombente, secondo parametri di cui al DM
55/2014, causa del valore dichiarato dall'opponente in atto di citazione, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di c.t.u.. Non sussistono infine i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria chiesta dall'attore nei confronti del convenuto, tenuto conto che non tutti i vizi lamentati in atto di citazione sono stati effettivamente causalmente riferiti (in sede di accertamento) all'inadempimento contrattuale della convenuta, sicché va ritenuto che a fronte delle peculiarità tecniche della lavorazione in ghiaino lavato oggetto di contratto impongono di escludere che il comportamento processuale della convenuta sia stato tale da mettere in tensione il principio di ragionevole durata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 740/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la opposizione di e, per l'effetto, Parte_1
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3706/2018 del 12-18.12.2018 del Tribunale di Vicenza.
3. ACCOGLIE la eccezione di inadempimento sollevata da Parte_1
4. DICHIARA la risoluzione contrattuale per inadempimento di non scarsa importanza del contratto di prestazione d'opera concluso in data 11.3.2018 tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
5. CONDANNA al pagamento di euro 16.024,83 in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso di legge dalla data della Parte_1 sentenza al saldo.
6. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che quantifica pari ad euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed Parte_1 euro 264,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
7. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio (ing. ) a carico di ER
. Controparte_1
pagina 12 di 13 8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 28 luglio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DE Parte_1 C.F._1
NAVASQUEZ, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. STEFANO DE
NAVASQUEZ
ATTORE contro
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti ORTIS PELLIZZER e SILVIA NANTI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ORTIS PELLIZZER
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 13 febbraio 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo Giudice a seguito dell'avvicendamento del Giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12.6.2024, prot. n. 4351/2024.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo pec in data
31.1.2019, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio l' (d'ora innanzi, per brevità, anche Controparte_2 solo ), chiedendo in via preliminare il rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria CP_1
pagina 1 di 13 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 3706/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
18.12.2018, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, in via principale, chiedeva che venisse dichiarato nullo, illegittimo, infondato o comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale, l'attore chiedeva che, accertato il riconoscimento dei vizi sull'opera prestata da parte della convenuta che l'aveva realizzata, venisse dichiarato che la stessa si era resa inadempiente al contratto d'appalto ed all'obbligo successivamente assunto di eliminazione dei vizi, con conseguente condanna a eseguire a propria cura e spese i lavori di ripristino indicati dal perito di parte ing.
[...] nella propria relazione ovvero quelli accertati all'esito dell'istruttoria, oltre al risarcimento dei CP_3 danni. Con vittoria delle spese e compensi di causa.
In fatto, esponeva: (i) che titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 Controparte_1
aveva proposto ricorso per ingiunzione di pagamento deducendo che l'odierno attore CP_1 opponente si era reso inadempiente all'obbligo di pagamento della fattura n. 20 del 27.7.2018 per euro
9.906,40, emessa nell'ambito di un contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di una pavimentazione esterna in ghiaino lavato;
(ii) che con decreto ingiuntivo n. 3706/2018 emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 18.12.2018 gli era così stato ingiunto di pagare in favore dell'odierna convenuta ingiungente la somma di euro 9.922,40, oltre a interessi e spese della procedura di ingiunzione;
(iii) che il predetto decreto ingiuntivo gli era stato notificato in data 23.12.2018; (iv) di aver concluso, effettivamente, sulla base del preventivo datato 11.3.2018 un contratto d'appalto con avente ad oggetto la realizzazione di un pavimento esterno con la tecnica del ghiaino CP_1 lavato sul piazzale antistante la propria abitazione in Grumolo delle Abbadesse (VI) alla via
Monteverdi n. 7 ; (v) che, come precisato nel citato preventivo, le parti avevano concordato il prezzo complessivo di euro 50,00 al metro quadrato;
(vi) di aver corrisposto ad in data Controparte_1
7.4.2018, un primo acconto di euro 3.000,00, per il quale non era stata emessa fattura;
(vii) di aver poi versato, terminata l'esecuzione del massetto in data 31.5.2018, un ulteriore acconto di euro 3.000,00, senza tuttavia ricevere la relativa fattura;
(viii) che i lavori per la realizzazione del fondo finale in ghiaino lavato erano iniziati in ritardo il 22.6.2018 e la stesura dello strato “a sassolino” veniva ultimata in data 16.7.2018; (ix) che, tuttavia, in attesa dell'asciugatura, fase necessaria per potersi procedere alla resinatura, si manifestavano i primi vizi dell'opera, tra i quali la non uniformità dei colori delle varie campiture, la presenza di buche e mancanza di materiale in più punti, macchie d'olio lasciate dalla betoniera, macchie in corrispondenza del disegno realizzato nel piazzale, prontamente denunciati dall'attore opponente;
(x) che, nonostante il riconoscimento dei vizi denunciati e la promessa di porvi rimedio, la convenuta opposta non provvedeva alla loro eliminazione, chiedendo al contrario un ulteriore acconto di euro 3.500,00 per ultimare l'opera, sebbene le parti avessero pattuito un pagina 2 di 13 corrispettivo globale (comprensivo anche di lavaggio e resinatura) di euro 12.500,00 per il lavoro ultimato in data 8.9.2018 allorquando riuscivano a comporre la lite;
(xi) che il perito di parte ing. nella propria relazione tecnica redatta in data 16.1.2019 confermava l'imperizia e la Persona_1 negligenza della convenuta opposta nell'esecuzione del contratto d'appalto e concludeva affermando che “allo stato attuale l'unico intervento è rappresentato dal rifacimento di tale pavimentazione in graniglia”, escludendo quindi la “possibilità di riparazione attraverso delle stuccature/rappezzature per l'effetto sfoglia” e quantificando il costo di ripristino e completamento in euro 11.440,00.
In diritto, l'attore opponente deduceva: (i) che poiché la convenuta si presentava al mercato come soggetto specializzato nella realizzazione e posa di terrazzi alla veneziana e pavimenti in ghiaino lavato, la diligenza nell'esecuzione dell'appalto de quo doveva essere valutata ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., a mente del quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercita”; (ii) che, in ogni caso, l'inadempimento dell'opposta era tale da legittimare l'attore a sollevare l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., opponibile anche nel caso di adempimento inesatto o incompleto;
(iii) che, in materia di appalto, l'art. 1667 c.c. prevedeva che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Nel caso di specie i vizi erano stati scoperti prima dell'ultimazione dell'opera e prontamente denunciati all'appaltatore, il quale aveva riconosciuto i vizi impegnandosi a eliminarli;
(iv) che ai sensi degli artt.
1453 e 1168 c.c. doveva essere condannata all'esatto adempimento delle obbligazioni CP_1 assunte, mediante eliminazione dei vizi denunziati e completamento dell'opera concordata;
(v) che, infine, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta, l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione doveva andare respinta.
si costituiva con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
21.5.2019 chiedendo, in via preliminare di merito, di dichiarare l'attore opponente decaduto dal potere di denunciare i vizi e le difformità dell'opera ai sensi dell'art. 2226 co. 2 c.c.. Nel merito, la convenuta chiedeva in via principale l'integrale rigetto delle domande attoree e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva che, previo accertamento del credito vantato da nei confronti dell'attore, quest'ultimo venisse condannato al pagamento di euro CP_1
9.922,40, oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo. In ogni caso, chiedeva di ridurre le pretese avversarie sulla scorta di quanto fosse accertato in corso di causa, previa compensazione con quanto risultasse dovuto alla ditta individuale convenuta opposta. Spese e compensi di causa rifusi. pagina 3 di 13 In fatto ed in diritto, deduceva che: (a) l'ingiunzione di pagamento si fondava CP_1 sull'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile derivante dai lavori di fornitura e posa di pavimentazione esterna in ghiaino lavato eseguiti su commissione dell'attore, interamente ultimati e accettati da (b) che nel caso di specie le parti avevano concluso un contratto di prestazione Parte_1
d'opera e non d'appalto: era in effetti una ditta individuale priva di dipendenti in cui il CP_1 prestatore eseguiva personalmente i lavori di pavimentazione, senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente e fornendo esso stesso la materia prima;
(c) che il metodo di esecuzione dei lavori di pavimentazione in ghiaino lavato adottato da si articolava in tre fasi, eseguite CP_1 avvalendosi degli stessi materiali da oltre 25 anni: fornitura e posa del sottofondo e del pavimento con stesura dell'impasto in consecuzione (fase necessaria), lavaggio (fase necessaria) e resinatura (fase eventuale non necessaria); (d) che, nel caso di specie, la fornitura, la posa e il lavaggio erano stati eseguiti nel giugno-luglio 2018 mentre la resinatura non era stata effettuata a causa del rifiuto scritto opposto dall'attore; (e) che i vizi lamentati da non esistevano o comunque non erano Parte_1 imputabili alla convenuta: la macchia d'olio lasciata da una betoniera era stata eliminata con adeguato prodotto, le macchie in corrispondenza del disegno realizzato sul piazzale non erano visibili nelle fotografie prodotte da mentre la presenza di piccoli buchi costituiva una caratteristica Parte_1 intrinseca della pavimentazione in ghiaino lavato, al pari della presenza di minime discromie;
(f) che la consulenza tecnica depositata dall'attore era priva di autonoma forza probatoria, valendo al più quale allegazione difensiva. Il consulente tecnico di parte, in ogni caso, non aveva accertato le reali cause dei vizi lamentati da essendosi limitato a formulare soltanto delle ipotesi in merito;
(g) che il Parte_1 consuntivo del 26.7.2018 prevedeva, al netto dell'acconto di euro 6.000,00 già versato dall'attore, un saldo di euro 8.120,00 oltre Iva, per il quale era stata emessa la fattura n. 20 del 27.7.2018, poi azionata in sede monitoria in considerazione dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte; (h) che l'opera, ultimata nell'ultima settimana di luglio 2018, era stata consegnata e accettata dalla committente in pari data, senza che alcun vizio venisse denunciato in quell'occasione: alcuna responsabilità poteva quindi ascriversi alla (i) che l'opera era comunque stata accettata e dunque il prestatore CP_1
d'opera doveva ritenersi libero da responsabilità; (l) che in corso d'opera chiedeva di Parte_1 utilizzare giunti in ottone non preventivati, anziché normali giunti in plastica e chiedeva di realizzare un disegno non preventivato del tipo “Rosa dei Venti” all'interno del piazzale, oltreché di realizzare un massetto di 15 cm anziché di 8 cm, ragione per la quale veniva redatto il consuntivo del 26.7.2018 per una somma ancora dovuta al netto degli acconti di euro 8.120,00 oltre Iva.
* * *
La opposizione è fondata, per le ragioni di cui in appresso. pagina 4 di 13 Va anzitutto chiarito petitum e causa petendi del presente contenzioso, considerato il limite di cui all'art. 112 c.p.c. tra il chiesto ed il pronunciato. solleva eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa creditoria avversaria di cui Parte_1 alla fattura n. 20 del 27.7.2018 azionata in fase monitoria. Altresì in via riconvenzionale chiede, esercitando lo ius variandi previsto all'art. 1453 co. 2 c.c., la risoluzione ed il diritto al risarcimento del danno con riferimento al rapporto contrattuale intercorso con la convenuta avente ad CP_1 oggetto l'esecuzione di una pavimentazione esterna in ghiaino lavato presso la propria abitazione, come da preventivo datato 11.3.2018 che dimette in atti (cfr. doc. 1 attore).
Giova dunque in questa sede evidenziare che l'attore deduce un duplice inadempimento contrattuale della convenuta consistito, da un lato, nel non aver completato l'opera con riferimento alle fasi di lavaggio e resinatura e, dall'altro lato, nell'aver eseguito l'opera non a regola d'arte a fronte della riscontrata presenza dei seguenti specifici vizi: (i) non uniformità dei colori delle varie campiture;
(ii) presenza di buche e mancanza di materiale in più punti, (iii) macchie d'olio lasciate dalla betoniera di proprietà del signor e (iv) macchie in corrispondenza del disegno (stella a punte Controparte_1 policrome, “Rosa dei Venti”) realizzato nel piazzale (cfr. atto di citazione, p. 3). Tale non corretta esecuzione dell'opera integrerebbe, per prospettazione dell'opponente, un inadempimento contrattuale talmente grave da giustificare lo scioglimento del rapporto contrattuale, tenuto anche conto della diligenza prevista dall'art. 1176 co. 2 c.c. che dunque non sarebbe stata assolta.
Deduce anche l'inadempimento all'obbligo assunto in data 8.9.2018 dalla convenuta (successivamente) di eliminare i vizi riscontrati ed il ritardo nell'inizio dei lavori per la realizzazione del fondo finale in ghiaino lavato in data 22.6.2018.
Pur precisando che la stesura dello strato a sassolino del pavimento veniva ultimato in data 16.7.2018, evidenzia però di aver tempestivamente denunciato i vizi di cui sopra alla ditta esecutrice Parte_1 convenuta in data 23.7.2018 (cfr. doc. 3 attore); tuttavia, chiarisce che come da Controparte_1 conversazioni whatsapp intercorse, aveva già riconosciuto i vizi lamentati, sicché qualsivoglia denuncia da parte della committenza doveva ritenersi superflua (cfr. doc. 3 attore).
La convenuta, di contro, solleva anzitutto eccezione di decadenza contrattuale in relazione ai vizi lamentati, chiede che il contratto vada qualificato in contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. e non d'appalto, tenuto conto della prestazione individuale offerta da personalmente e Controparte_1 della ditta individuale esecutrice dallo stesso rappresentata.
Evidenzia di non aver mai riconosciuto i vizi lamentati e che l'opera è stata eseguita a regola d'arte: in effetti, sia i disallineamenti o buchi della pavimentazione, sia le minime difformità di colore, dovevano ritenersi caratteristiche intrinseche tipiche della lavorazione “a sassi” eseguita. pagina 5 di 13 Quanto al lamentato inadempimento per incompiutezza dell'opera, la convenuta precisa che la realizzazione della pavimentazione in ghiaino lavato era suddivisa in tre fasi di lavorazione: la fase di fornitura e posa del sottofondo e del pavimento con stesura dell'impasto in consecuzione, eseguita a giugno-luglio 2018; la fase di lavaggio, eseguita sempre a giugno-luglio 2018 e la fase di resinatura, quest'ultima mai eseguita a fronte del rifiuto scritto del committente (cfr. doc. 3 attore, laddove è scritto “Io non ti autorizzo a procedere con la resinatura”).
Chiariva che in data 25.7.2018 esprimeva comunque apprezzamento per l'opera realizzata Parte_1
(cfr. doc. 3 attore, laddove è scritto “bello”, “perfetto”, “perfetto”), dunque pienamente accettandola, salvo poi dolersi di alcune imperfezioni (cfr. doc. 3 attore, laddove è scritto “voglio che mi sia spiegato il perché ci sono determinate imperfezioni, il perché in certi punti manca proprio il materiale e si presentano già dei buchi, il perché dove tecnicamente si poteva fare un tondo è stato scelto di fare un profilo di spigoli”). Lamentava la commissione di modifiche contrattuali all'iniziale accordo raggiunto tra le parti.
Tanto succintamente premesso e ricostruito, va allora osservato quanto segue in relazione alla fattispecie concreta.
Il contratto intercorso tra le parti va effettivamente qualificato quale contratto di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c., anziché d'appalto.
Nel caso di specie, deve in effetti darsi rilievo al fatto che: (i) è una ditta individuale;
CP_1
(ii) l'opera commissionata era di modesta entità e valore, trattandosi del rifacimento di una pavimentazione esterna ad una abitazione privata in ghiaino lavato (cfr. doc. 1 attore); (iii) l'attività è stata prestata con lavoro comunque prevalente di titolare della ditta individuale, pur Controparte_1 coadiuvato da collaboratori, come dimostra la conversazione via whatsapp intercorsa tra le parti personalmente e da cui si evince che è stato a recarsi personalmente in loco per Controparte_1 lavorare (cfr. doc. 3 attore); (iv) non vi è stato alcun vincolo di subordinazione nei confronti della committenza, circostanza altrettanto comprovata documentalmente, laddove si evince che
[...] ha prestato la propria attività utilizzando le tecniche artigianali proprie del settore, CP_1 debitamente illustrate al committente in preventivo (cfr. docc. 1 e 3 attore); (v) l'organizzazione imprenditoriale della ditta convenuta è quella di una piccola impresa, priva di rilevante strutturazione, come dimostra il fatto che il committente si è direttamente rivolto al titolare della ditta per le proprie rimostranze ed ha provveduto ad organizzare i sopralluoghi con lui direttamente (cfr. doc. 3 attore).
Va allora dato pieno recepimento all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che qualifica come contratto d'opera, anziché d'appalto, quel rapporto contrattuale rispetto al quale in corso di causa emergano elementi probatori che fanno ritenere presente una organizzazione imprenditoriale e una pagina 6 di 13 dimensione d'impresa modesta, per lo più coinvolgente i singoli professionisti individuali o la piccola impresa, come accaduto nel caso concreto (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/04/2025, n.10154: “La
Suprema Corte di Cassazione traccia una linea demarcativa tra contratto d'opera e contratto di appalto basandosi sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa. Entrambe le tipologie contrattuali prevedono che il prestatore d'opera svolga la commissione a fronte di un corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione, assumendosi il rischio dell'operazione. Tuttavia, mentre il contratto d'opera coinvolge comunemente i professionisti individuali o la piccola impresa, il contratto d'appalto implica un'organizzazione imprenditoriale di media o grande dimensione, dotata di un'appropriata strutturazione.
La valutazione relativa alla natura dell'impresa e, quindi, la qualificazione del contratto come appalto o opera, è una prerogativa del giudice di merito. Quest'ultimo procede mediante un'analisi delle risultanze probatorie e dell'insieme degli elementi di fatto. Il giudice, quindi, avvalorando l'importanza e l'entità dell'opera oggetto del contratto, può determinare la qualificazione contrattuale in funzione dell'organizzazione imprenditoriale richiesta per la sua esecuzione”).
Ciò posto, va osservato quanto segue.
A prescindere dalla qualificazione contrattuale del rapporto intercorso, se d'opera o d'appalto, va chiarito che la garanzia vizi prevista dalla legge, con i relativi termini di decadenza e prescrizione, va applicata se l'opera è stata ultimata;
in caso contrario, ovverossia se l'opera non è stata completata, anche se vengono contestati vizi sulla parte eseguita, spettano al committente unicamente le azioni contrattuali ordinarie, trovando applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento, oltre al diritto al risarcimento del danno (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. II, 04/03/2025, n.5771; Corte appello Ancona sez. I, 16/01/2024, n.74; Tribunale Terni sez. I, 25/01/2023, n.51).
Sicché va messo in evidenzia che nel caso concreto l'opera non è stata ultimata perché la fase di resinatura non si è mai realizzata, come pacificamente riconosciuto in giudizio dalle parti. Tuttavia, ha dato prova che alla stessa non ha potuto dar corso a causa della ferma opposizione CP_1 della committenza (cfr. doc. 3 attore, supra: “…io prima che sia fatta la resina devo Parte_1 assolutamente capire perché ci sono queste differenze…io non ti autorizzo a procedere con la resinatura”).
Da ciò due ordini di conseguenze: da un lato, la fase di resinatura faceva parte dell'accordo contrattuale raggiunto, ma non essendo stata compiuta, va ritenuta l'opera non ultimata e dunque applicata la disciplina generale per l'inadempimento contrattuale, mettendo in disparte le eccezioni di decadenza e riconoscimento di vizi;
dall'altro lato, il mancato completamento dell'opera risulta però non imputabile alla ditta convenuta (art. 1218 c.c.) perché non si è potuta realizzare a causa dell'opposizione pagina 7 di 13 dell'attore, che ha lamentato di voler comprendere l'esatta procedura d'esecuzione prima di confermare il consenso.
Un'ultima osservazione.
L'attore lamenta anche la mancata esecuzione della fase di lavaggio, a completamento dell'opera.
La circostanza è sconfessata per tabulas dall'opposta convenuta, onerata di provare il proprio esatto adempimento, atteso che dalla conversazione whatsapp prodotta proprio da si evince che Parte_1 si è recato presso l'abitazione nel pomeriggio del 24.7.2018 proprio per eseguire la Controparte_1 fase di lavaggio della pavimentazione;
all'esito, dalle parole delle parti si evince che residuava l'esecuzione della sola fase di resinatura (cfr. docc. 3 e 3bis attore).
Va allora disattesa la differente conclusione raggiunta dall'ing. nella relazione peritale (cfr. ER relazione ing. , p. 15), dovendosi osservare che alla base di detta conclusione starebbero – tra ER
l'altro – alcune “informazioni reperite nel sopralluogo” che però non sono affatto specificate né per fonti né per contenuti, sicché nessun rilievo va ad esse attribuito a livello probatorio.
In relazione al lamentato inadempimento contrattuale derivante dalla mancata eliminazione dei vizi come concordato tra le parti, secondo la prospettazione di parte attrice, in sede di composizione stragiudiziale della lite in data 8.9.2018, va evidenziato quanto in appresso.
L'assunzione dell'obbligo di eliminazione vizi da parte di non è stato provato in CP_1 giudizio dalla parte attrice che – lamentando l'inadempimento avversario - ne era onerata secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
13533 del 30/10/2001), con la conseguenza che detto inadempimento va dichiarato insussistente.
Nemmeno il lamentato inadempimento da ritardo risulta sussistente;
in effetti, non risulta provata dall'attore l'esistenza di un termine contrattualmente pattuito entro cui la realizzazione del fondo della pavimentazione in ghiaino lavato avrebbe dovuto realizzarsi, sicché la censura va per ciò solo respinta.
Quanto invece all'inadempimento da inesatta esecuzione dell'opera per la parte effettivamente eseguita va invece precisato quanto segue.
L'attore deduce la esistenza di vizi che ritiene essere stati causati da una esecuzione non a regola d'arte dell'opera, ciò che integrerebbe un inesatto adempimento grave al punto tale da legittimare la risoluzione contrattuale (art. 1453 e ss. c.c.).
Sul punto, va allora fatto riferimento alla relazione peritale dell'ing. nella parte in Persona_3 cui ha effettivamente accertato l'esistenza dei vizi lamentati dall'attore, pur mettendo in luce che solo rispetto ad alcuni di questi, il lavoro di è stato carente e non rispettoso del livello di CP_1 diligenza richiesto secondo la regola d'arte.
Si tratta dei seguenti tre vizi: la macchia d'olio sulla pavimentazione, il distacco della superficie in pagina 8 di 13 ghiaino lavato dal sottostante massetto in calcestruzzo e le differenze cromatiche in corrispondenza del disegno a stella all'ingresso (disegno “Rosa dei Venti”).
In effetti, l'ausiliario chiarisce che si tratta di fenomeni che avrebbero potuto agilmente evitarsi adottando alcune accortezze – sia di diligenza ordinaria sia di diligenza tecnica specifica dell'attività artigianale prestata, deducibile dalla presentazione inserita anche nel preventivo dell'11.3.2018 (cfr. doc. 1 attore) - certamente esigibili dalla ditta individuale convenuta (art. 1176 co. 1 e co. 2 c.c.), ovverossia l'utilizzo di un telo impermeabile di protezione sul pavimento (ciò che avrebbe evitato la macchia d'olio), l'utilizzo di adeguati giunti in materiale plastico o comunque la loro sigillatura per evitare infiltrazioni (ciò che avrebbe evitato il distacco della superficie dal massetto in calcestruzzo) e una maggiore cura ed attenzione nella esecuzione del disegno di dettaglio, considerato che evidentemente si trattava di un disegno di rilevanza estetica (ciò che avrebbe evitato le differenze cromatiche sulla pavimentazione all'ingresso) (cfr. relazione ing. , p. 16 e ss.: “Per quanto ER riguarda la tipologia sub 2, si tratta di fenomeni che normalmente dovrebbero essere evitati dai realizzatori dell'opera e che quindi dovrebbero indurre a cautela ad assumere provvedimenti atti a scongiurare fenomeni antiestetici su un'opera per la quale l'estetica stessa è un fattore rilevante.
In particolare, nel caso che ci occupa - dall'esame a vista della pavimentazione - risulta essere presente una macchia d'olio che potrebbe essere stata evitata con la semplice protezione con un telo impermeabile della pavimentazione o con l'utilizzo di macchinari in buone condizioni manutentive o semplicemente non posizionando la betoniera sopra la pavimentazione da poco eseguita;
l'elemento a stella la cui valenza estetica prevale sulla funzionale richiedeva una certa attenzione nella lavorazione tale da non inficiarne il risultato estetico lasciando striature grigiastre sul perimetro della pavimentazione rosata.
I fenomeni rientranti nella tipologia sub 3, relativi al distacco della pavimentazione dovute probabilmente ad infiltrazioni in corrispondenza dei giunti in ottone, si sarebbero potuti evitare (o ritardare) adottando opportuni provvedimenti quali l'utilizzo di giunti appropriati in materiale plastico
o attraverso la sigillatura stessa dei giunti atta a limitare infiltrazioni;
anche la resinatura finale avrebbe contribuito a migliorarne di fatto la durabilità sul fenomeno riscontrato”).
Giova chiarire che i tre vizi accertati dall'ausiliario come frutto di una esecuzione dell'opera non a regola d'arte sono gli stessi che l'attore ha chiesto di accertare sin dall'atto di citazione, trattandosi della macchia d'olio causata dall'errato posizionamento della betoniera, delle differenze cromatiche contestualmente lamentate e dei numerosi punti di dislivello presenti sul pavimento di cui s'è data evidenza fotografica, tecnicamente poi descritti dall'ausiliario come conseguenza del distaccamento del pavimento dal massetto (cfr. doc. 3 attore, fotografie allegate alla conversazione whatsapp; cfr. pagina 9 di 13 elaborato B allegato alla relazione dell'ing. ). ER
Quanto invece a tutte le restanti difformità censurate e rilevate in atto di citazione, l'ausiliario conferma la prospettazione in fatto di parte convenuta, che ne attribuisce la paternità esclusivamente alla intrinseca tipologia di lavorazione eseguita, al punto da definirli fenomeni puramente fisiologici che non possono essere a sé stessa imputabili (art. 1218 c.c.) e della quale possibile comparsa, tra l'altro,
l'attore era stato messo a conoscenza già nel preventivo dell'11.3.2018 (cfr. doc. 1 attore;
cfr. doc. 19 convenuta).
L'inadempimento contrattuale lamentato dunque sussiste.
Altresì l'inadempimento contestato è di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
In effetti, va rammentato che la valutazione circa la gravità dell'inadempimento spetta al giudice del merito che è tenuto a darne congrua motivazione in relazione a tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto che dimostrano l'intervenuta alterazione del sinallagma contrattuale (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/04/2025, n. 9399: “In caso di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice è obbligato a valutare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art.
1455 c.c., considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive che possano alterare l'equilibrio contrattuale. La motivazione della sentenza deve indicare le ragioni per cui si ritiene che l'inadempimento non sia di scarsa importanza”).
Deve allora anzitutto darsi rilievo al fatto che, quantomeno in relazione alla presenza capillare dei punti di dislivello cagionati dal distaccamento del pavimento esterno dal sottostante massetto, la porzione di pavimentazione interessata dal vizio accertato è comunque di estensione non irrilevante nel complesso, come si evince dalla documentazione depositata dall'ausiliario, che in una mappa ha sottolineato l'esatta collocazione ed estensione delle numerose aree interessate dal distaccamento con il colore rosso, oltreché la presenza dell'evidente macchia d'olio lasciata a terra dalla betoniera della ditta convenuta (cfr. elaborato B della relazione dell'ing. , p. 15). ER
Ma vi è di più.
L'ausiliario ha evidenziato che a fronte dei vizi accertati l'opera presenta una minor durabilità nel tempo rispetto alla situazione di durabilità che si sarebbe presentata se fosse stata realizzata a regola d'arte, al punto da giungere a stimare un suo deprezzamento molto rilevante, ovverossia del 40%, ciò che va ad ulteriore sostegno della gravità dell'inadempimento.
L'inadempimento contrattuale verificato di è stato dunque di non scarsa importanza. CP_1
Non solo.
Tenendo presente che la prima domanda svolta dall'attore opponente ha ad oggetto un eccezione di inadempimento, va chiarito che - come noto – la giurisprudenza impone al Tribunale di scrutinarne la pagina 10 di 13 fondatezza mettendo a confronto i due opposti inadempimenti, al fine di verificare l'incidenza degli stessi sull'equilibrio sinallagmatico del contratto e così la buona fede dell'eccezione (cfr. Tribunale
Ancona, Sez. II, Sentenza, 17/09/2024, n. 1552: “Nel valutare l'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., il giudice deve comparare gli opposti inadempimenti delle parti considerando la proporzionalità e l'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto e sugli interessi delle parti, verificando che l'eccezione sia conforme all'obbligo di buona fede”).
Ciò posto, l'eccezione di va allora accolta. Parte_1
In effetti, è stato provato in giudizio che l'inadempimento contrattuale di ha inciso, non CP_1 solo sul profilo estetico dell'opera realizzata, come si evince chiaramente rispetto alle lamentate differenze cromatiche sul disegno di dettaglio “Rosa dei Venti”, bensì ha inciso anche sulla sua durabilità nel lungo periodo, se considerati tutti i vizi imputabili alla convenuta opposta realizzatrice del pavimento a ghiaino lavato. L'incisione del deprezzamento dell'opera rispetto al prezzo pattuito, di quasi la metà, consente poi di confermare che effettivamente l'inadempimento contrattuale della convenuta ha inciso sull'equilibrio sinallagmatico delle parti, poiché a fronte di un'opera di un determinato valore (inferiore) il prezzo originariamente pattuito non rispecchia più il criterio della proporzione iniziale, con la conseguenza che va allora riconosciuta la buona fede dell'eccezione di inadempimento sollevata, a fronte della quale si è rifiutato di corrispondere, anche se in Parte_1 parte, il pagamento del corrispettivo.
Alla luce di tutto quanto precede, accertato che si tratta di inadempimento di non scarsa importanza di va dichiarata la risoluzione contrattuale chiesta da CP_1 Parte_1
Valgano tuttavia le ulteriori seguenti considerazioni rispetto alla richiesta di risarcimento del danno.
Anzitutto, la richiesta di risarcimento del danno è risultata fondata e va accolta.
La non corretta esecuzione dell'opera a regola d'arte ha cagionato i vizi accertati dall'ausiliario rispetto ai quali dunque è dovuto il ristoro all'attore per il conseguente (immediato e diretto: art. 1223 c.c.) nocumento di tipo patrimoniale corrispondente ai costi che egli dovrà sopportare per la loro eliminazione, anzi per il ripristino dei luoghi e nuova esecuzione dei lavori, posto che l'ing. ER ha chiarito che la eliminazione dei vizi non è in concreto possibile e che deve invece attuarsi un rifacimento integrale dell'opera, essendo difficile eseguire interventi mirati su singole campionature o porzioni di pavimento senza ottenere un risultato che potrebbe essere peggiore di quello attuale (cfr. relazione ing. , p. 18 e ss). ER
Va allora riconosciuto in capo all'attore la somma di euro 16.024,83 Iva inclusa a titolo di risarcimento del danno, da considerarsi già all'attualità, posto che si tratta dell'importo stimato dal consulente tecnico d'ufficio per eseguire nuovamente l'opera, incluse le spese tecniche per direzione e contabilità pagina 11 di 13 dei lavori ed eventuali pratiche amministrative (cfr. relazione ing. , p. 19). ER
Per tutte queste ragioni, l'eccezione di inadempimento sollevata va accolta, il decreto ingiuntivo opposto n. 3706/2018 va revocato, il contratto d'opera dell'11.3.2018 va dichiarato risolto per inadempimento di non scarsa importanza di e quest'ultima va condannata al pagamento CP_1 di euro 16.024,83 in favore di a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso di Parte_1 legge (trattandosi di debito di valore e non di valuta) dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite conseguentemente vanno regolate sulla scorta del principio della soccombenza e dunque poste a carico di parte convenuta opposta soccombente, secondo parametri di cui al DM
55/2014, causa del valore dichiarato dall'opponente in atto di citazione, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di c.t.u.. Non sussistono infine i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria chiesta dall'attore nei confronti del convenuto, tenuto conto che non tutti i vizi lamentati in atto di citazione sono stati effettivamente causalmente riferiti (in sede di accertamento) all'inadempimento contrattuale della convenuta, sicché va ritenuto che a fronte delle peculiarità tecniche della lavorazione in ghiaino lavato oggetto di contratto impongono di escludere che il comportamento processuale della convenuta sia stato tale da mettere in tensione il principio di ragionevole durata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 740/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la opposizione di e, per l'effetto, Parte_1
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3706/2018 del 12-18.12.2018 del Tribunale di Vicenza.
3. ACCOGLIE la eccezione di inadempimento sollevata da Parte_1
4. DICHIARA la risoluzione contrattuale per inadempimento di non scarsa importanza del contratto di prestazione d'opera concluso in data 11.3.2018 tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
5. CONDANNA al pagamento di euro 16.024,83 in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso di legge dalla data della Parte_1 sentenza al saldo.
6. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che quantifica pari ad euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed Parte_1 euro 264,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
7. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio (ing. ) a carico di ER
. Controparte_1
pagina 12 di 13 8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 28 luglio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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