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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 856/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6815/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Spezzano Della Sila - Municipio 87058 Spezzano Della Sila CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011678112000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001384306000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200026913816000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001057434000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.10.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione ed al Comune di Spezzano della
Sila, indi depositato in data 24.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_ C.F. CF_Ricorrente_1, e residente in [...]di Rogliano (CS), impugnava l'intimazione in epigrafe indicata, notificata in data 19.7.2024,fondata su tre cartelle di pagamento e due avvisi di addebito.
Limitava l'impugnativa alle tre cartelle di pagamento nn. 03420200001384306000, 03420200026913816000
e 03420230001057434000 aventi ad oggetto Imu per le annualità 2011, 2012 e 2014 (ente creditore il
Comune di Spezzano della Sila) ed eccepiva illegittimità/nullità/inefficacia dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali per violazione del termine quinquennale di prescrizione, maturato anteriormente alla notifica delle cartelle.
Chiedeva, quindi, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle di pagamento ,in quanto relative a crediti estinti per prescrizione;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
*Si costituiva in giudizio il Comune di Spezzano della Sila,che contestava il ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese ,da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Deduceva, in particolare, depotiando documenazione al riguardo, che alla ricorrente risultavano notificati, prima delle cartelle di pagamento indicate nel ricorso, tutti gli avvisi di accertamento sottesi alla cartelle stesse entro il termine di prescrizione quinquennale di ciascuna annualità IMU.
*Nessuno si costituiva per Agenzia Entrate Riscossione.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, fissata per la trattazione,presente in collegamento da remoto il solo difensore di parte ricorrente, che eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Comune, in quanto non muniti di attestazione di conformità,la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limitata la delibazione ai soli crediti tributari sottesi ,oggetto di impugnativa, il ricorso va rigettato .
-Invero parte ricorrente ha formulato un unico motivo, così testualmente deducendo : “in via principale e del tutto assorbente, si contesta la nullità dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle, nonché degli importi richiesti, essendo abbondantemente decorso il termine di prescrizione proprio dei singoli tributi ed espressamente previsto dalla legge".
-Non risulta, invece, contestata la previa notifica delle cartelle di pagamento sottese nelle date indicate nell'atto di intimazione impugnato,tanto che il ricorrente eccepisce una asserita prescrizione che sarebbe maturata anteriormente alla data di notifica delle cartelle;
ciò rende ultronea ogni valutazione inerente gli atti prodromici alle cartelle e la loro eccepita inutilizzabilità.
-Alla luce di quanto sopra e partendo dalla data di notifica delle cartelle di pagamento, non impugnate, non risulta maturata la eccepita prescrizione,che per i tributi locali ,pur non essendovi alcuna previsione normativa sulla sua durata ,è, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito , quella quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel solo caso in cui il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato . *Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.1, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del
Comune di Spezzano della Sila,con distrazione laddove richiesta, liquidandole in euro 463,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico
CO CI IL
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6815/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Spezzano Della Sila - Municipio 87058 Spezzano Della Sila CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011678112000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001384306000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200026913816000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001057434000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.10.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione ed al Comune di Spezzano della
Sila, indi depositato in data 24.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_ C.F. CF_Ricorrente_1, e residente in [...]di Rogliano (CS), impugnava l'intimazione in epigrafe indicata, notificata in data 19.7.2024,fondata su tre cartelle di pagamento e due avvisi di addebito.
Limitava l'impugnativa alle tre cartelle di pagamento nn. 03420200001384306000, 03420200026913816000
e 03420230001057434000 aventi ad oggetto Imu per le annualità 2011, 2012 e 2014 (ente creditore il
Comune di Spezzano della Sila) ed eccepiva illegittimità/nullità/inefficacia dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali per violazione del termine quinquennale di prescrizione, maturato anteriormente alla notifica delle cartelle.
Chiedeva, quindi, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle di pagamento ,in quanto relative a crediti estinti per prescrizione;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
*Si costituiva in giudizio il Comune di Spezzano della Sila,che contestava il ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese ,da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Deduceva, in particolare, depotiando documenazione al riguardo, che alla ricorrente risultavano notificati, prima delle cartelle di pagamento indicate nel ricorso, tutti gli avvisi di accertamento sottesi alla cartelle stesse entro il termine di prescrizione quinquennale di ciascuna annualità IMU.
*Nessuno si costituiva per Agenzia Entrate Riscossione.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, fissata per la trattazione,presente in collegamento da remoto il solo difensore di parte ricorrente, che eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Comune, in quanto non muniti di attestazione di conformità,la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limitata la delibazione ai soli crediti tributari sottesi ,oggetto di impugnativa, il ricorso va rigettato .
-Invero parte ricorrente ha formulato un unico motivo, così testualmente deducendo : “in via principale e del tutto assorbente, si contesta la nullità dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle, nonché degli importi richiesti, essendo abbondantemente decorso il termine di prescrizione proprio dei singoli tributi ed espressamente previsto dalla legge".
-Non risulta, invece, contestata la previa notifica delle cartelle di pagamento sottese nelle date indicate nell'atto di intimazione impugnato,tanto che il ricorrente eccepisce una asserita prescrizione che sarebbe maturata anteriormente alla data di notifica delle cartelle;
ciò rende ultronea ogni valutazione inerente gli atti prodromici alle cartelle e la loro eccepita inutilizzabilità.
-Alla luce di quanto sopra e partendo dalla data di notifica delle cartelle di pagamento, non impugnate, non risulta maturata la eccepita prescrizione,che per i tributi locali ,pur non essendovi alcuna previsione normativa sulla sua durata ,è, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito , quella quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel solo caso in cui il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato . *Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.1, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del
Comune di Spezzano della Sila,con distrazione laddove richiesta, liquidandole in euro 463,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico
CO CI IL