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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2024, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4332 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto:
DANNI A COSE
TRA
elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via Tommaso Sorrentino n. Parte_1 19, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Todisco e dell'Avv. Giovanna Dattero, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso introduttivo---
RICORRENTE
E
in Gragnano, in persona Controparte_1 dell'amm.re p.t. elettivamente domiciliato in Gragnano alla Piazza G. Controparte_2 Marconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Angela Coppola, che lo rappresenta e difende in virtù di nomina conferita con verbale assembleare del 28.10.2022 nonché giusta procura allegata all'atto di costituzione in giudizio--- RESISTENTE
CONCLUSIONI Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'odierno ricorrente , premesso di Parte_1 essere proprietario di un locale box ubicato in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n.88, affermava che:
- il locale predetto veniva danneggiato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante area scoperta, di titolarità del resistente ubicato alla CP_1 CP_1
di Gragnano;
[...]
- l'inerzia del nella rimozione della problematica lamentata costringeva il CP_1 ricorrente ad avvalersi della procedura di ATP ex art. 696 c.p.c. innanzi a questo Tribunale, nel corso della quale veniva nominato quale TU l'NG. , al quale veniva Persona_1 conferito incarico di accertare le cause d'infiltrazione e di quantificare le somme occorrenti per ripristinare lo stato dei luoghi;
- all'esito delle operazioni peritali l'NG. depositava l'elaborato tecnico con le Persona_1 seguenti risultanze: “omissis….la diagnosi analitica e strumentale ha individuato l'infiltrazione, dalla provenienza al percorso fino alla parete e solaio del box. La cui sintesi individua nel pozzetto l'origine dell'infiltrazione e la cui causa è dovuta alla perdita di impermeabilità dello stesso” ; analisi del danno: ”il box interrato presenta danni evidenti sul solaio come conseguenze dovute alle infiltrazioni, quali macchie nerastre ed intonaco ammalo rato e fenomeni di degrado della tinteggiatura e questo nella zona relativa all'infiltrazione che si estende per tutta la larghezza del box e per una lunghezza di mt. 1,60”;
1 R.G.A.C. n. 4332/2022
- il TU stimava, inoltre, i costi per le opere necessarie al ripristino del locale in € 1.200,00;
- in data 15.12.2021 il ricorrente formalizzava al condominio proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita alla quale faceva seguito adesione da parte del condominio, il quale provvedeva al versamento, in favore del , dell'importo di € Pt_1 1.200,00, a titolo di risarcimento del danno, nonché per le spese da quest'ultimo sostenute omettendo, però, di porre in essere le opere necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi;
- la negoziazione, pertanto, si concludeva con esito negativo come da verbale del 10.05.2022.
Ciò premesso, il ricorrente conveniva dinanzi a questo Tribunale il resistente, CP_1 per sentire questo giudicante: - dichiarare la responsabilità del ex art. 2051 c.c., CP_1 attesa la diagnosi eziologica tra i danni arrecati al locale box del ricorrente e la condotta omissiva del;
-condannare il alla eliminazione delle cause dei CP_1 CP_1 fenomeni infiltrativi.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso e affermando, in particolare, che:
-diversamente da quanto addotto dal ricorrente, il aveva posto in essere le opere CP_1 necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi al locale del a Pt_1 seguito del deposito della relazione di ATP, nella quale il TU non faceva alcun riferimento alla necessità di sostituzione del pozzetto CP_3
- il 14/01/2022 il , attraverso la ditta effettuava opere di CP_1 Controparte_4 impermeabilizzazione del pozzetto, al fine di dare esecuzione a quanto disposto dal TU ed era evidente, dunque, che al nessuna inadempienza poteva essere contestata;
CP_1
- risultava, dunque, pretestuosa la richiesta di controparte circa la necessità di sostituire il pozzetto, atteso che il , a seguito dell'intervento della ditta incaricata, non forniva Pt_1 prova del perdurare del danno;
- per tali motivi, il resistente non poteva effettuare gli interventi voluti dal Pt_1
(trattandosi di lavori complessi e costosi che avrebbero comportato disagi ai condomini) perché rappresentavano un mero tentativo privo di un valido supporto tecnico;
- il , dunque, non poteva definirsi inadempiente, avendo correttamente incaricato CP_1 la ditta, ed inoltre, sia in assemblea che in sede di negoziazione, si era reso disponibile ad effettuare altri sopralluoghi per valutare se vi fossero altre soluzioni tecniche;
-tuttavia, la negoziazione aveva avuto esito negativo poichè il si era rifiutato di far Pt_1 accedere chiunque al box per effettuare eventuali ulteriori interventi tecnici dall'interno (come emergeva, tra l'altro, dalla nota pec del 11/07/2022 in atti).
Tanto premesso, il concludeva per il rigetto della domanda proposta, con CP_1 condanna di controparte al pagamento delle spese.
In data 27.01.2023 questo giudicante, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza celebratasi in data 26.01.2023, disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario;
in data 25.01.2024 la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta.
Va premesso che la presenza di infiltrazioni al locale box del è pacifica e Pt_1 Per_ provata, come si evince, in particolare, dalla relazione di ATP redatta dal TU NG. , il quale individua la causa dei danni al locale del ricorrente nella assenza di impermeabilità del pozzetto nonché dalle fotografie allegate alla predetta relazione, dalle quali CP_3 emergono pavimentazione bagnata, danni evidenti sul solaio dovuti alle infiltrazioni, quali macchie scure, intonaco ammalorato e fenomeni di degrado della tinteggiatura.
2 R.G.A.C. n. 4332/2022
Va, altresì, dato atto che il , a seguito del deposito della relazione di ATP, si è CP_1 immediatamente attivato al fine di eliminare la causa delle infiltrazioni al locale box del
, effettuando i lavori di impermeabilizzazione del pozzetto rivolgendosi alla ditta Pt_1
(come risulta dai verbali di negoziazione assistita nonchè dal computo metrico Controparte_4
a firma della predetta ditta incaricata).
Tuttavia, non può non rilevarsi che le iniziative intraprese dal condominio ed i lavori svolti, per quanto siano espressione di una condotta collaborativa del condominio volta alla rimozione dei fenomeni infiltrativi, e seppur siano stati solo genericamente e non specificamente contestati dal ricorrente, si sono rivelati inidonei ed inadeguati all'eliminazione definitiva delle cause delle infiltrazioni lamentate, che continuano, infatti, a persistere - come più volte evidenziato dal ricorrente ed i suoi legali nel corso della procedura di negoziazione assistita (conclusasi con esito negativo).
Appare, dunque, fondata, alla luce degli atti di causa, la richiesta di sostituzione del pozzetto avanzata da parte ricorrente - già in data 14.02.2022, e poi reiterata più volte in sede di negoziazione - sull'assunto che il lavoro di impermeabilizzazione del pozzetto fosse solo temporaneo e palliativo.
Ed invero sebbene non ci sia stata prova estremamente dettagliata e circostanziata, va evidenziato che l'ATP ha messo in luce la vetustà del pozzetto ed ha imputato a questa ed alla conseguente mancanza di impermeabilizzazione la causa delle infiltrazioni.
Sarebbe stato quindi preciso onere di parte convenuta dimostrare che viceversa le infiltrazioni non erano più attuali e che i lavori eseguiti avevano eliminato il problema.
Siccome il non ha fornito tale dimostrazione, le infiltrazioni (pacificamente CP_1 sussistenti, come acclarato dall'ATP e come non contestato dallo stesso ) devono CP_1 ritenersi tuttora persistenti ed impongono lavori ben più radicali della semplice messa in opera di prodotti impermeabilizzanti, che seppure “speciali” devono tener conto del fatto che sono stati eseguiti solo all'interno del pozzetto stesso ed in situazioni di obiettiva difficoltà legata al fatto che il pozzetto non era certo asciutto e privo di liquidi.
Risulta, pertanto, necessario, al fine di evitare un aggravamento dei danni al locale, procedere immediatamente alla rimozione della causa dei suddetti fenomeni dannosi, ai quali ritiene questo giudicante possa porsi fine e definitivo rimedio solo mediante la sostituzione del pozzetto a spese del resistente. CP_3 CP_1
Per quanto concerne la quantificazione delle spese, va tenuto conto delle somme già versate dal condominio, che ha provveduto in sede di negoziazione assistita (come emerge dai verbali prodotti dal ricorrente) al versamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 1.200,00 come quantificato dal TU in sede di ATP, nonché dell'importo di € 5.075,00 quale costo delle spese tecniche e legali sostenute dal ricorrente nella procedura per ATP.
Non è luogo quindi a risarcimenti ulteriori da corrispondere a parte attrice.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del in Gragnano, Controparte_1 così provvede:
- accoglie la domanda stessa e per l'effetto condanna il resistente
[...] in Gragnano, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, alla sostituzione del pozzetto individuato in parte motiva ed in particolare nella relazione di ATP esibita;
- condanna il resistente in Controparte_1
Gragnano al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00
3 R.G.A.C. n. 4332/2022
oltre importo C.U. ed accessori come per legge con attribuzione all'Avv. Gabriele Todisco e all'Avv. Giovanna Dattero, difensori antistatari. Così deciso in Torre Annunziata addì 12.6.2024.
IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4332 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto:
DANNI A COSE
TRA
elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via Tommaso Sorrentino n. Parte_1 19, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Todisco e dell'Avv. Giovanna Dattero, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso introduttivo---
RICORRENTE
E
in Gragnano, in persona Controparte_1 dell'amm.re p.t. elettivamente domiciliato in Gragnano alla Piazza G. Controparte_2 Marconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Angela Coppola, che lo rappresenta e difende in virtù di nomina conferita con verbale assembleare del 28.10.2022 nonché giusta procura allegata all'atto di costituzione in giudizio--- RESISTENTE
CONCLUSIONI Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'odierno ricorrente , premesso di Parte_1 essere proprietario di un locale box ubicato in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n.88, affermava che:
- il locale predetto veniva danneggiato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante area scoperta, di titolarità del resistente ubicato alla CP_1 CP_1
di Gragnano;
[...]
- l'inerzia del nella rimozione della problematica lamentata costringeva il CP_1 ricorrente ad avvalersi della procedura di ATP ex art. 696 c.p.c. innanzi a questo Tribunale, nel corso della quale veniva nominato quale TU l'NG. , al quale veniva Persona_1 conferito incarico di accertare le cause d'infiltrazione e di quantificare le somme occorrenti per ripristinare lo stato dei luoghi;
- all'esito delle operazioni peritali l'NG. depositava l'elaborato tecnico con le Persona_1 seguenti risultanze: “omissis….la diagnosi analitica e strumentale ha individuato l'infiltrazione, dalla provenienza al percorso fino alla parete e solaio del box. La cui sintesi individua nel pozzetto l'origine dell'infiltrazione e la cui causa è dovuta alla perdita di impermeabilità dello stesso” ; analisi del danno: ”il box interrato presenta danni evidenti sul solaio come conseguenze dovute alle infiltrazioni, quali macchie nerastre ed intonaco ammalo rato e fenomeni di degrado della tinteggiatura e questo nella zona relativa all'infiltrazione che si estende per tutta la larghezza del box e per una lunghezza di mt. 1,60”;
1 R.G.A.C. n. 4332/2022
- il TU stimava, inoltre, i costi per le opere necessarie al ripristino del locale in € 1.200,00;
- in data 15.12.2021 il ricorrente formalizzava al condominio proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita alla quale faceva seguito adesione da parte del condominio, il quale provvedeva al versamento, in favore del , dell'importo di € Pt_1 1.200,00, a titolo di risarcimento del danno, nonché per le spese da quest'ultimo sostenute omettendo, però, di porre in essere le opere necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi;
- la negoziazione, pertanto, si concludeva con esito negativo come da verbale del 10.05.2022.
Ciò premesso, il ricorrente conveniva dinanzi a questo Tribunale il resistente, CP_1 per sentire questo giudicante: - dichiarare la responsabilità del ex art. 2051 c.c., CP_1 attesa la diagnosi eziologica tra i danni arrecati al locale box del ricorrente e la condotta omissiva del;
-condannare il alla eliminazione delle cause dei CP_1 CP_1 fenomeni infiltrativi.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso e affermando, in particolare, che:
-diversamente da quanto addotto dal ricorrente, il aveva posto in essere le opere CP_1 necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi al locale del a Pt_1 seguito del deposito della relazione di ATP, nella quale il TU non faceva alcun riferimento alla necessità di sostituzione del pozzetto CP_3
- il 14/01/2022 il , attraverso la ditta effettuava opere di CP_1 Controparte_4 impermeabilizzazione del pozzetto, al fine di dare esecuzione a quanto disposto dal TU ed era evidente, dunque, che al nessuna inadempienza poteva essere contestata;
CP_1
- risultava, dunque, pretestuosa la richiesta di controparte circa la necessità di sostituire il pozzetto, atteso che il , a seguito dell'intervento della ditta incaricata, non forniva Pt_1 prova del perdurare del danno;
- per tali motivi, il resistente non poteva effettuare gli interventi voluti dal Pt_1
(trattandosi di lavori complessi e costosi che avrebbero comportato disagi ai condomini) perché rappresentavano un mero tentativo privo di un valido supporto tecnico;
- il , dunque, non poteva definirsi inadempiente, avendo correttamente incaricato CP_1 la ditta, ed inoltre, sia in assemblea che in sede di negoziazione, si era reso disponibile ad effettuare altri sopralluoghi per valutare se vi fossero altre soluzioni tecniche;
-tuttavia, la negoziazione aveva avuto esito negativo poichè il si era rifiutato di far Pt_1 accedere chiunque al box per effettuare eventuali ulteriori interventi tecnici dall'interno (come emergeva, tra l'altro, dalla nota pec del 11/07/2022 in atti).
Tanto premesso, il concludeva per il rigetto della domanda proposta, con CP_1 condanna di controparte al pagamento delle spese.
In data 27.01.2023 questo giudicante, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza celebratasi in data 26.01.2023, disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario;
in data 25.01.2024 la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta.
Va premesso che la presenza di infiltrazioni al locale box del è pacifica e Pt_1 Per_ provata, come si evince, in particolare, dalla relazione di ATP redatta dal TU NG. , il quale individua la causa dei danni al locale del ricorrente nella assenza di impermeabilità del pozzetto nonché dalle fotografie allegate alla predetta relazione, dalle quali CP_3 emergono pavimentazione bagnata, danni evidenti sul solaio dovuti alle infiltrazioni, quali macchie scure, intonaco ammalorato e fenomeni di degrado della tinteggiatura.
2 R.G.A.C. n. 4332/2022
Va, altresì, dato atto che il , a seguito del deposito della relazione di ATP, si è CP_1 immediatamente attivato al fine di eliminare la causa delle infiltrazioni al locale box del
, effettuando i lavori di impermeabilizzazione del pozzetto rivolgendosi alla ditta Pt_1
(come risulta dai verbali di negoziazione assistita nonchè dal computo metrico Controparte_4
a firma della predetta ditta incaricata).
Tuttavia, non può non rilevarsi che le iniziative intraprese dal condominio ed i lavori svolti, per quanto siano espressione di una condotta collaborativa del condominio volta alla rimozione dei fenomeni infiltrativi, e seppur siano stati solo genericamente e non specificamente contestati dal ricorrente, si sono rivelati inidonei ed inadeguati all'eliminazione definitiva delle cause delle infiltrazioni lamentate, che continuano, infatti, a persistere - come più volte evidenziato dal ricorrente ed i suoi legali nel corso della procedura di negoziazione assistita (conclusasi con esito negativo).
Appare, dunque, fondata, alla luce degli atti di causa, la richiesta di sostituzione del pozzetto avanzata da parte ricorrente - già in data 14.02.2022, e poi reiterata più volte in sede di negoziazione - sull'assunto che il lavoro di impermeabilizzazione del pozzetto fosse solo temporaneo e palliativo.
Ed invero sebbene non ci sia stata prova estremamente dettagliata e circostanziata, va evidenziato che l'ATP ha messo in luce la vetustà del pozzetto ed ha imputato a questa ed alla conseguente mancanza di impermeabilizzazione la causa delle infiltrazioni.
Sarebbe stato quindi preciso onere di parte convenuta dimostrare che viceversa le infiltrazioni non erano più attuali e che i lavori eseguiti avevano eliminato il problema.
Siccome il non ha fornito tale dimostrazione, le infiltrazioni (pacificamente CP_1 sussistenti, come acclarato dall'ATP e come non contestato dallo stesso ) devono CP_1 ritenersi tuttora persistenti ed impongono lavori ben più radicali della semplice messa in opera di prodotti impermeabilizzanti, che seppure “speciali” devono tener conto del fatto che sono stati eseguiti solo all'interno del pozzetto stesso ed in situazioni di obiettiva difficoltà legata al fatto che il pozzetto non era certo asciutto e privo di liquidi.
Risulta, pertanto, necessario, al fine di evitare un aggravamento dei danni al locale, procedere immediatamente alla rimozione della causa dei suddetti fenomeni dannosi, ai quali ritiene questo giudicante possa porsi fine e definitivo rimedio solo mediante la sostituzione del pozzetto a spese del resistente. CP_3 CP_1
Per quanto concerne la quantificazione delle spese, va tenuto conto delle somme già versate dal condominio, che ha provveduto in sede di negoziazione assistita (come emerge dai verbali prodotti dal ricorrente) al versamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 1.200,00 come quantificato dal TU in sede di ATP, nonché dell'importo di € 5.075,00 quale costo delle spese tecniche e legali sostenute dal ricorrente nella procedura per ATP.
Non è luogo quindi a risarcimenti ulteriori da corrispondere a parte attrice.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del in Gragnano, Controparte_1 così provvede:
- accoglie la domanda stessa e per l'effetto condanna il resistente
[...] in Gragnano, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, alla sostituzione del pozzetto individuato in parte motiva ed in particolare nella relazione di ATP esibita;
- condanna il resistente in Controparte_1
Gragnano al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00
3 R.G.A.C. n. 4332/2022
oltre importo C.U. ed accessori come per legge con attribuzione all'Avv. Gabriele Todisco e all'Avv. Giovanna Dattero, difensori antistatari. Così deciso in Torre Annunziata addì 12.6.2024.
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