TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 253/2021 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] il [...] CF Parte_1
, ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato a Gela (CL) in Via Europa n 93 presso e nello studio dell' Avv.
Danisa DURI ( cf - Domicilio digitale PEC: C.F._2
) del Foro di Ragusa, dal quale è rappresentato e Email_1
difeso, in virtù di mandato alle liti e procura speciale rilasciata su atto cartaceo separato, la cui copia per immagine su supporto informatico,
sottoscritta con firma digitale del difensore viene notificata telematicamente unitamente al presente ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio al seguente indirizzo di fax:
0933.1962853 e PEC: Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
- in Controparte_1
persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. - che agisce in P.IVA_1
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. CP_2 Controparte_3
448/98 nonché della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Persona_1
Tivoli, repertorio n. 37521 (raccolta n. 5762) del 3.7.2014, reg. in pari data al n. 3404, Serie 1T - elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val
1 d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax
Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f. ), C.F._3
E pec e Carmelo Russo (c.f. Email_2
– pec t C.F._4 Email_4
- resistente-
già Controparte_4 CP_5
, Cod. Fisc. \ P.IVA n. con sede in Roma, Via
[...] P.IVA_2
Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, in persona del Procuratore Speciale CP_6
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Beatrice CACI (cod. fisc.
[...]
- P.E.C. “ ), del Foro di CodiceFiscale_5 Email_5
Gela, giusta procura allegata al presente atto, la quale dichiara di volere ricevere le notifiche e/o comunicazioni al seguente telefax 0933920009,
elettivamente domiciliata in Gela, nel C.so Vittorio Emanuele 307
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 9.4.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore richiesta, eccezione o istanza, dichiara prescritti i crediti vantati dall con le cartelle esattoriali n. 2922010 0000058944 e CP_2
n. 2922010000381735600.
Dichiara compensate per un terzo le spese di lite fra l'opponente e e condanna il ricorrente CP_7
alla rifusione della restante parte che liquida in € 1.800,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dall' che liquida in CP_2
complessivi euro 2.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.3.2021, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo, asseritamente mai notificato, deduceva l'illegittimità del consequenziale provvedimento di fermo amministrativo, parimenti mai comunicato;
deduceva la mancata previa notifica delle cartelle poste alla base del provvedimento impugnato, nonché, comunque, la prescrizione dei crediti.
Nel dettaglio rappresentava che: Parte_1
- dovendo procedere alla vendita della propria autovettura targata DN713VE, apprendeva per la prima volta, dell'esistenza di un fermo amministrativo gravante sul bene mobile registrato;
- pertanto, in data 11.02.2021, inoltrava a mezzo pec istanza di accesso agli atti con la quale chiedeva all'Ente Riscossore, di fornire copia del preavviso di fermo amministrativo, e prova della notifica dello stesso;
- in risposta all'invio dell'istanza di accesso agli atti, otteneva, in data 22.02.2021, il rilascio del preavviso di fermo amministrativo allegato, con la ricevuta pec di mancata consegna della notifica in quanto “indirizzo non valido”
- in data 02.03.2021 il ricorrente apprendeva dell'esistenza del predetto fermo amministrativo gravante sulla propria autovettura affermando di non averne mai avuto conoscenza in precedenza.
Specificava, inoltre, che l'atto in contestazione, conteneva, per quanto di competenza di questo
Tribunale, le seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento 2922010 0000058944 avente ad oggetto contributi somme CP_2
aggiuntive anno 2007 asseritamente notificato in data 09.06.2010, per un importo di € 7,93;
2. Cartella di pagamento 29220100003817356000, avente ad oggetto contributi IINPS somme aggiuntive anno 2009 asseritamente notificato in data 11.10.2010, per un importo di € 43,63;
3. Avvisi di addebito n 59220112000378833, avente ad oggetto contributi DM 10 anno 2011 asseritamente notificato in data 11.01.2012, per un importo di € 3.057,87.
4. Avviso di addebito n 5922012 0000007242 asseritamente notificato in data 23.04.2012 avente ad oggetto DM 10 anno 2011 per un totale di € 1.670,95;
5. Avviso di addebito n 592012000009822 asseritamente notificato in data 23.04.2012 avente ad oggetto DM 10 anno 2011 per un totale di € 1.075,74;
3 6. Avviso di addebito 59220120000654063 asseritamente notificato in data 01.10.2012 avente ad oggetto DM 10 anno 2011 per un totale di € 1.984,13.
7. Avviso di addebito 59220120000988792 asseritamente notificato in data 24.11.2012 avente ad oggetto DM 10 anno 2012 per un totale di € 1.380,83;
8. Avviso di addebito 59220130000284609 asseritamente notificato in data 29.04.2013 avente ad oggetto DM 10 anno 2012 per un totale di € 1.384,66;
9. Avviso di addebito 5922013000058332 asseritamente notificato in data 07.12.2013 avente ad oggetto DM 10 anno 2011 per un totale di € 1.106,29;
10. Avviso di addebito 59220140000026212 asseritamente notificato in data 28.02.2014 avente ad oggetto DM 10 anno 2012 per un totale di € 1.375,27;
11. Avviso di addebito 59220150001141985 asseritamente notificato in data 22.01.2016 ad oggetto DM 10 anno 2014 per un totale di € 201,74;
12. Avviso di addebito 59220160000577706 asseritamente notificato in data 02.07.2016 avente ad oggetto DM 10 anno 2015 per un totale di € 4.702,56;
13. Avviso di addebito 5922016000064199 asseritamente notificato in data 02.07.2016 avente ad oggetto DM 10 anno 203.2014.2015 per un totale di € 6.468,53;
- deduceva altresì che le suddette cartelle di pagamento non erano mai state ritualmente notificate.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_8
, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
[...]
L , parimenti costituitosi, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione CP_2
poiché tardiva, il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza dell'opposizione e concludeva, quindi, con la richiesta di rigetto della stessa.
La causa, che era già stata fissata per la decisione, è stata decisa all'odierna udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni formulate dall , trattandosi di crediti di natura CP_2
previdenziale, deve rammentarsi che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n.
122 del 2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ; cosicché, ai sensi del CP_2 co. 14 del medesimo art. 30, “… i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_2
4 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:
a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano
(l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
Deve in primo luogo evidenziarsi come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99,
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
E', pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto.
Resta tuttavia salva, in questi ultimi casi, la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Ovviamente una volata consolidatosi, per decorso del termine di cui all'art.24 d.lgs.46/99, il titolo esecutivo, il contribuente che introduca avverso il medesimo titolo, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non potrà far valere quelle medesime eccezioni non proposte tempestivamente con l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo.
5 Orbene, nel caso di specie, l'Ente previdenziale ha prodotto tutta la documentazione relativa alle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'odierna impugnazione (all. da 1 a 11 ), le CP_2
quali risultano regolarmente effettuate e ricevute, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa ogni questione relativa alla pretesa contributiva dell' per vizi relativi agli avvisi CP_2
di addebito emessi.
Viceversa, non risultano prodotte le notifiche relative alle cartelle di pagamento n. 2922010
0000058944 avente ad oggetto contributi anno 2007 asseritamente Controparte_9
notificato in data 09.06.2010, per un importo di € 7,93, e n. 29220100003817356000, avente ad oggetto contributi anno 2009 asseritamente notificato in data Controparte_9
11.10.2010, per un importo di € 43,63.
Ancora, occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione sollevata in ricorso relativa alla violazione dell'art. 60 d.p.r. 600/1973, avendo il ricorrente dedotto l'omessa notifica del preavviso di fermo.
A ben vedere, secondo la documentazione prodotta da risulta che, a seguito CP_7 dell'infruttuoso tentativo di notifica via pec del preavviso di fermo (e delle cartelle e degli CP_1 avvisi ad esso sottesi) per “indirizzo pec non valido” l riscossore procedeva correttamente alla notifica secondo le forme di cui all'art. 60 ter dpr 600/1973.
La norma, sul punto, così dispone: Art. 60 ter - (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale):
“1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82;
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è
6 presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati,
se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente,
comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa
e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a
proprio carico”.
Dalla documentazione prodotta da risulta sia il preavviso di fermo (contenente la puntuale CP_7
indicazione delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi) che la correlativa notifica effettuata a mezzo raccomandata e regolarmente ricevuta dal destinatario in data 28.12.2016.
7 Risulta difatti effettuata la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2 dpr. N. 602/1973, avendo l'Ente riscossore provveduto altresì al deposito telematico del provvedimento di fermo amministrativo presso gli uffici della
Camera di Commercio nonché a richiederne la pubblicazione sul sito informatico della stessa.
Se così è, oltre a doversi superare l'eccezione relativa all'illegittimità del preavviso di fermo per omessa o irrituale notifica, deve respingersi l'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti contributivi racchiusi nei rispettivi avvisi di addebito.
Tutti gli avvisi di addebito sono stati infatti notificati a partire dal 2012 (cfr. all. ), sicchè CP_2
tra gli stessi e la notifica del successivo atto interruttivo (preavviso di fermo del 28.12.2016) non risulta trascorso un quinquennio.
Per ciò che concerne la cartella di pagamento 2922010 0000058944 avente ad oggetto contributi anno 2007 asseritamente notificato in data 09.06.2010, per Controparte_9 un importo di € 7,93 e la cartella di pagamento 29220100003817356000, avente ad oggetto contributi anno 2009 asseritamente notificato in data 11.10.2010, per Controparte_11 un importo di € 43,63, va dichiarata, indipendentemente dalla ritualità della notifica delle stesse, tra la data di notifica di quest'ultime (2010) e la data di notifica del provvedimento oggi impugnato (2016) è ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, né
ha provato l'esistenza di idonei atti interruttivi. Controparte_5
Con riferimento alle due cartelle su citate deve, pertanto, affermarsi l'intervenuta prescrizione delle somme dovute.
Nei ristretti limiti sopra indicati, dunque, il ricorso va accolto.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del valore della controversia ed esclusa la liquidazione della fase istruttoria, in assenza di idonei atti interruttivi tempestivamente posti in essere da limitatamente alle cartelle indicate e stante il parziale accoglimento del ricorso appare CP_7
equo compensare per un terzo le spese di lite intercorse tra il ricorrente e ponendo i CP_7
restanti due terzi, liquidati come in dispositivo, a carico del ricorrente.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall che liquida in CP_2
complessivi euro 2.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 09/04/2025.
8 IL GIUDICE
Giulia Calafiore
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 253/2021 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] il [...] CF Parte_1
, ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato a Gela (CL) in Via Europa n 93 presso e nello studio dell' Avv.
Danisa DURI ( cf - Domicilio digitale PEC: C.F._2
) del Foro di Ragusa, dal quale è rappresentato e Email_1
difeso, in virtù di mandato alle liti e procura speciale rilasciata su atto cartaceo separato, la cui copia per immagine su supporto informatico,
sottoscritta con firma digitale del difensore viene notificata telematicamente unitamente al presente ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio al seguente indirizzo di fax:
0933.1962853 e PEC: Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
- in Controparte_1
persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. - che agisce in P.IVA_1
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. CP_2 Controparte_3
448/98 nonché della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Persona_1
Tivoli, repertorio n. 37521 (raccolta n. 5762) del 3.7.2014, reg. in pari data al n. 3404, Serie 1T - elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val
1 d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax
Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f. ), C.F._3
E pec e Carmelo Russo (c.f. Email_2
– pec t C.F._4 Email_4
- resistente-
già Controparte_4 CP_5
, Cod. Fisc. \ P.IVA n. con sede in Roma, Via
[...] P.IVA_2
Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, in persona del Procuratore Speciale CP_6
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Beatrice CACI (cod. fisc.
[...]
- P.E.C. “ ), del Foro di CodiceFiscale_5 Email_5
Gela, giusta procura allegata al presente atto, la quale dichiara di volere ricevere le notifiche e/o comunicazioni al seguente telefax 0933920009,
elettivamente domiciliata in Gela, nel C.so Vittorio Emanuele 307
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 9.4.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore richiesta, eccezione o istanza, dichiara prescritti i crediti vantati dall con le cartelle esattoriali n. 2922010 0000058944 e CP_2
n. 2922010000381735600.
Dichiara compensate per un terzo le spese di lite fra l'opponente e e condanna il ricorrente CP_7
alla rifusione della restante parte che liquida in € 1.800,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dall' che liquida in CP_2
complessivi euro 2.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.3.2021, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo, asseritamente mai notificato, deduceva l'illegittimità del consequenziale provvedimento di fermo amministrativo, parimenti mai comunicato;
deduceva la mancata previa notifica delle cartelle poste alla base del provvedimento impugnato, nonché, comunque, la prescrizione dei crediti.
Nel dettaglio rappresentava che: Parte_1
- dovendo procedere alla vendita della propria autovettura targata DN713VE, apprendeva per la prima volta, dell'esistenza di un fermo amministrativo gravante sul bene mobile registrato;
- pertanto, in data 11.02.2021, inoltrava a mezzo pec istanza di accesso agli atti con la quale chiedeva all'Ente Riscossore, di fornire copia del preavviso di fermo amministrativo, e prova della notifica dello stesso;
- in risposta all'invio dell'istanza di accesso agli atti, otteneva, in data 22.02.2021, il rilascio del preavviso di fermo amministrativo allegato, con la ricevuta pec di mancata consegna della notifica in quanto “indirizzo non valido”
- in data 02.03.2021 il ricorrente apprendeva dell'esistenza del predetto fermo amministrativo gravante sulla propria autovettura affermando di non averne mai avuto conoscenza in precedenza.
Specificava, inoltre, che l'atto in contestazione, conteneva, per quanto di competenza di questo
Tribunale, le seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento 2922010 0000058944 avente ad oggetto contributi somme CP_2
aggiuntive anno 2007 asseritamente notificato in data 09.06.2010, per un importo di € 7,93;
2. Cartella di pagamento 29220100003817356000, avente ad oggetto contributi IINPS somme aggiuntive anno 2009 asseritamente notificato in data 11.10.2010, per un importo di € 43,63;
3. Avvisi di addebito n 59220112000378833, avente ad oggetto contributi DM 10 anno 2011 asseritamente notificato in data 11.01.2012, per un importo di € 3.057,87.
4. Avviso di addebito n 5922012 0000007242 asseritamente notificato in data 23.04.2012 avente ad oggetto DM 10 anno 2011 per un totale di € 1.670,95;
5. Avviso di addebito n 592012000009822 asseritamente notificato in data 23.04.2012 avente ad oggetto DM 10 anno 2011 per un totale di € 1.075,74;
3 6. Avviso di addebito 59220120000654063 asseritamente notificato in data 01.10.2012 avente ad oggetto DM 10 anno 2011 per un totale di € 1.984,13.
7. Avviso di addebito 59220120000988792 asseritamente notificato in data 24.11.2012 avente ad oggetto DM 10 anno 2012 per un totale di € 1.380,83;
8. Avviso di addebito 59220130000284609 asseritamente notificato in data 29.04.2013 avente ad oggetto DM 10 anno 2012 per un totale di € 1.384,66;
9. Avviso di addebito 5922013000058332 asseritamente notificato in data 07.12.2013 avente ad oggetto DM 10 anno 2011 per un totale di € 1.106,29;
10. Avviso di addebito 59220140000026212 asseritamente notificato in data 28.02.2014 avente ad oggetto DM 10 anno 2012 per un totale di € 1.375,27;
11. Avviso di addebito 59220150001141985 asseritamente notificato in data 22.01.2016 ad oggetto DM 10 anno 2014 per un totale di € 201,74;
12. Avviso di addebito 59220160000577706 asseritamente notificato in data 02.07.2016 avente ad oggetto DM 10 anno 2015 per un totale di € 4.702,56;
13. Avviso di addebito 5922016000064199 asseritamente notificato in data 02.07.2016 avente ad oggetto DM 10 anno 203.2014.2015 per un totale di € 6.468,53;
- deduceva altresì che le suddette cartelle di pagamento non erano mai state ritualmente notificate.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_8
, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
[...]
L , parimenti costituitosi, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione CP_2
poiché tardiva, il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza dell'opposizione e concludeva, quindi, con la richiesta di rigetto della stessa.
La causa, che era già stata fissata per la decisione, è stata decisa all'odierna udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni formulate dall , trattandosi di crediti di natura CP_2
previdenziale, deve rammentarsi che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n.
122 del 2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ; cosicché, ai sensi del CP_2 co. 14 del medesimo art. 30, “… i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_2
4 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:
a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano
(l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
Deve in primo luogo evidenziarsi come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99,
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
E', pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto.
Resta tuttavia salva, in questi ultimi casi, la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Ovviamente una volata consolidatosi, per decorso del termine di cui all'art.24 d.lgs.46/99, il titolo esecutivo, il contribuente che introduca avverso il medesimo titolo, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non potrà far valere quelle medesime eccezioni non proposte tempestivamente con l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo.
5 Orbene, nel caso di specie, l'Ente previdenziale ha prodotto tutta la documentazione relativa alle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'odierna impugnazione (all. da 1 a 11 ), le CP_2
quali risultano regolarmente effettuate e ricevute, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa ogni questione relativa alla pretesa contributiva dell' per vizi relativi agli avvisi CP_2
di addebito emessi.
Viceversa, non risultano prodotte le notifiche relative alle cartelle di pagamento n. 2922010
0000058944 avente ad oggetto contributi anno 2007 asseritamente Controparte_9
notificato in data 09.06.2010, per un importo di € 7,93, e n. 29220100003817356000, avente ad oggetto contributi anno 2009 asseritamente notificato in data Controparte_9
11.10.2010, per un importo di € 43,63.
Ancora, occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione sollevata in ricorso relativa alla violazione dell'art. 60 d.p.r. 600/1973, avendo il ricorrente dedotto l'omessa notifica del preavviso di fermo.
A ben vedere, secondo la documentazione prodotta da risulta che, a seguito CP_7 dell'infruttuoso tentativo di notifica via pec del preavviso di fermo (e delle cartelle e degli CP_1 avvisi ad esso sottesi) per “indirizzo pec non valido” l riscossore procedeva correttamente alla notifica secondo le forme di cui all'art. 60 ter dpr 600/1973.
La norma, sul punto, così dispone: Art. 60 ter - (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale):
“1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82;
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è
6 presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati,
se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente,
comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa
e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a
proprio carico”.
Dalla documentazione prodotta da risulta sia il preavviso di fermo (contenente la puntuale CP_7
indicazione delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi) che la correlativa notifica effettuata a mezzo raccomandata e regolarmente ricevuta dal destinatario in data 28.12.2016.
7 Risulta difatti effettuata la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2 dpr. N. 602/1973, avendo l'Ente riscossore provveduto altresì al deposito telematico del provvedimento di fermo amministrativo presso gli uffici della
Camera di Commercio nonché a richiederne la pubblicazione sul sito informatico della stessa.
Se così è, oltre a doversi superare l'eccezione relativa all'illegittimità del preavviso di fermo per omessa o irrituale notifica, deve respingersi l'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti contributivi racchiusi nei rispettivi avvisi di addebito.
Tutti gli avvisi di addebito sono stati infatti notificati a partire dal 2012 (cfr. all. ), sicchè CP_2
tra gli stessi e la notifica del successivo atto interruttivo (preavviso di fermo del 28.12.2016) non risulta trascorso un quinquennio.
Per ciò che concerne la cartella di pagamento 2922010 0000058944 avente ad oggetto contributi anno 2007 asseritamente notificato in data 09.06.2010, per Controparte_9 un importo di € 7,93 e la cartella di pagamento 29220100003817356000, avente ad oggetto contributi anno 2009 asseritamente notificato in data 11.10.2010, per Controparte_11 un importo di € 43,63, va dichiarata, indipendentemente dalla ritualità della notifica delle stesse, tra la data di notifica di quest'ultime (2010) e la data di notifica del provvedimento oggi impugnato (2016) è ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, né
ha provato l'esistenza di idonei atti interruttivi. Controparte_5
Con riferimento alle due cartelle su citate deve, pertanto, affermarsi l'intervenuta prescrizione delle somme dovute.
Nei ristretti limiti sopra indicati, dunque, il ricorso va accolto.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del valore della controversia ed esclusa la liquidazione della fase istruttoria, in assenza di idonei atti interruttivi tempestivamente posti in essere da limitatamente alle cartelle indicate e stante il parziale accoglimento del ricorso appare CP_7
equo compensare per un terzo le spese di lite intercorse tra il ricorrente e ponendo i CP_7
restanti due terzi, liquidati come in dispositivo, a carico del ricorrente.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall che liquida in CP_2
complessivi euro 2.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 09/04/2025.
8 IL GIUDICE
Giulia Calafiore
9