TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/11/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 2672 e al n. 4524 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018, trattenute in decisione il 19.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente tra
(C.F. ), ubicato in Pisa , in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2
( ), elettivamente domiciliato a Pisa via Cisanello n. 145 presso e nello studio C.F._1 dell'avv. Alfonso Papa che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore nella causa n. 2672/2018 R.G. e opponente nella causa n. 4524/2018 R.G.
e
( , nato a Messina il [...], in [...] ed in qualità Controparte_1 C.F._2 di titolare dell'omonimo amministrazione di condominio, con Controparte_2 sede in Pisa via Fiorentina n. 554 (P.I. ), elettivamente domiciliato in Pisa via delle P.IVA_2
Medaglie d'Oro n. 7 presso lo studio dell'avv. Antonella Fontana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuto nella causa n. 2672/2018 R.G. e opposto nella causa n. 4524/2018 R.G.
(P.IVA: , già , con sede legale in Milano Parte_3 P.IVA_3 Controparte_3 viale Certosa n. 222 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa via Santa Marta n. 67 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Pantalissi, che la rappresentata e difende come da procura in atti
-terza chiamata nella causa n. 2672/2018 R.G.
OGGETTO: Responsabilità amministratore di condominio e opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il compenso dell'amministratore.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte in data 12.3.2025 (quanto a parte attrice/opponente e a parte convenuta/opposta) e in data 23.5.2023 (quanto alla terza chiamata).
*******************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione datato 7.6.2018 il (di seguito anche soltanto Parte_4
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, onde sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, - rilevata la nullità della delibera di cui al verbale del 23/11/2015 punto n. 8, per tutti i motivi espressi in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Sig. in merito Controparte_1 ai fatti di cui in premessa e, per l'effetto condannare lo stesso all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, di qualsiasi tipo e causa, subiti dal attore e quantificabili in Parte_1
Euro 20.851,18 o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Lo stesso 3-5 introduceva, con citazione in data 16.10.2018, il giudizio n. Parte_4
4524/2018 (opposizione a decreto ingiuntivo n. 1224/2018 – R.G. 1229/2018 del Tribunale di Pisa emesso su ricorso di al fine di ottenere il pagamento delle competenze professionali Controparte_1 maturate in corso di mandato), rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
In via preliminare e cautelare, - Rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1224/2018 – R.G. 1229/2018, emesso dal Tribunale di Pisa per tutti i motivi sopra esposti
e atteso che la presente opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Disporre la riunione del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1224/2018 – R.G. 1229/2018 del Tribunale di Pisa con il predetto giudizio n. 2672/2018 R.G. del Tribunale di Pisa per tutte le causali esposte in premessa o, in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della causa iscritta al n. 2672/2018 R.G. del Tribunale di Pisa;
- Nel merito, -
Accertare e dichiarare l'invalidità, l'inefficacia e l'illegittimità del decreto opposto n. 1224/2018 –
R.G. 1229/2018 emesso dal Tribunale di Pisa e per l'effetto dichiararne l'annullamento e/o la nullità oltre a revocarlo in ogni sua parte;
- Accertare e dichiarare, altresì, che il Sig. non Controparte_1 vanta alcun credito nei confronti del per le causali di cui al Parte_5 decreto ingiuntivo opposto o comunque rideterminarlo nel suo esatto importo;
- In via riconvenzionale accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. per le Controparte_1 causali esposte in premessa e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento della somma di euro
20.851,18 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal Condominio opponente, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- In via subordinata, nella deprecate e non creduta ipotesi di totale o parziale rigetto della presente opposizione al decreto ingiuntivo, disporre la compensazione delle somme eventualmente dovute dal (opponente) al Sig. con le somme che Parte_1 CP_1 saranno accertate all'esito del giudizio di responsabilità professionale già pendente innanzi al
Tribunale di Pisa ed iscritto al n. 2672/2018 R.G.; - Con vittoria di spese e competenze professionali di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Deduceva il negli atti introduttivi dei suindicati procedimenti, che: Parte_1
[...
- in data 26/11/2014 aveva assunto la carica di amministratore del Controparte_1 Parte_1
3-5, sito in Pisa alla via Battelli n. 3-5; Parte_4
- in violazione dell'obbligo di cui all'art. 1710 c.c. detto amministratore non aveva eseguito il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia;
- in particolare, non aveva correttamente eseguito una delibera assembleare pienamente valida ed efficace (delibera del 16/01/2013) e aveva indotto l'assemblea ad adottare una delibera palesemente nulla, in quanto avente ad oggetto una questione non di interesse sociale e, dunque, non di competenza dell'assemblea (delibera del 23/11/2015);
- la delibera del 23.11.2025 risultava nulla perché l'amministratore aveva erroneamente verbalizzato il voto (decisivo) espresso da un condomino, e di conseguenza, aveva proceduto in maniera errata al computo della maggioranza dei voti necessari ai fini deliberativi, includendo nel conteggio anche il voto dei sigg.ri in palese conflitto di interessi;
Per_1
- l'amministratore aveva arbitrariamente e illegittimamente ripartito le spese relative ai lavori eseguiti sulla proprietà esclusiva dei sigg.ri in violazione dei criteri legali e regolamentari di Per_1 ripartizione delle spese condominiali, senza il consenso di tutti i condomini;
-nel dare esecuzione alla delibera nulla del 23/11/2015, il aveva agito oltre i poteri CP_1 conferitigli, aveva sottoscritto sine titulo un contratto di appalto per le opere di manutenzione straordinaria eseguite sui fondi di proprietà esclusiva di alcuni condomini, aveva incaricato i professionisti e non aveva istituito un fondo patrimoniale (fondocassa) per assicurare la provvista per il pagamento dei predetti lavori;
- lo stesso amministratore aveva omesso di informare il condominio delle comunicazioni inviate via fax da numerosi condomini e di dare riscontro alle predette missive, nonché di indicare, nell'ordine del giorno dell'assemblea successiva, il punto relativo alla dichiarazione della nullità della delibera condominiale del 23/11/15 nella parte in cui veniva stabilito un pagamento straordinario da parte del condominio per lavori da effettuare sul fondo commerciale come richiesto da numerosi Per_1 condomini con comunicazioni fax del 29/07/16;
- il credito azionato in via monitoria del non era fondato su prova scritta, in quanto il tariffario CP_1
a cui egli faceva riferimento non era mai stato esibito e approvato dall'assemblea.
Sulla scorta di tali considerazioni il istante deduceva, in punto di diritto, la violazione Parte_1 dell'art. 1710 c.c. per avere l'amministratore convenuto dato esecuzione a una delibera nulla da cui erano scaturiti dei debiti per il condominio, conseguenze dannose queste di cui nella presente sede veniva chiesto il ristoro.
In ordine, in particolare, al decreto ingiuntivo opposto l'opponente ne lamentava l'illegittimità e infondatezza in quanto basato su un credito inesistente e non provato.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra testualmente riportate.
In data 18.10.2018 si costituiva contestando quanto dedotto da parte Controparte_1 attrice/opponente in ordine all'imputazione di responsabilità nei suoi confronti.
Segnatamente, eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva del a proporre l'opposizione a d.i. in mancanza di Parte_1 autorizzazione riscontrabile da una delibera assembleare assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136c.c.;
- la piena validità ed efficacia della delibera del 23.11.2015, la quale non era mai stata impugnata nelle sedi competenti;
- che i lavori edili da lui commissionati in esecuzione della suddetta delibera erano stati poi proseguiti anche dall'amministratore nominato successivamente alla sua revoca;
- che il tariffario da lui applicato era stato approvato con delibera del 23.11.2015;
- che già in passato il Condominio aveva regolarmente pagato le fatture emesse dall'amministratore sulla base del tariffario approvato.
Per tali ragioni instava per il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore in entrambi i giudizi;
in subordine, anche in caso di parziale accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevato dalla compagnia assicurativa che chiedeva di essere Controparte_4 autorizzato a chiamare in causa, in relazione a ogni pretesa di controparte.
Autorizzata, con decreto dell'allora G.I. depositato il 6.11.2018, la chiamata in causa di detta
Compagnia assicuratrice, quest'ultima si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata il 29.05.2019, formulando le seguenti conclusioni: “- accertare la correttezza dell'operato del Sig.
rigettando le domande tutte avanzate da parte attrice;
- nella denegata ipotesi in cui ravvisi CP_1 una forma di responsabilità dell'amministratore Sig. accertarne la natura dolosa e pertanto CP_1 dichiarare la non tenuta al risarcimento. Con vittoria di spese e competenze di Parte_3 giudizio”
Con provvedimento del 7.12.2020 il G.I. disponeva la riunione al procedimento n. 2672/2018 R.G. di quello n. 4524/2018 R.G. e concedeva i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. con decorrenza dal giorno 1.1.2021, fissando, per il prosieguo della trattazione delle due cause riunite, l'udienza del
28.5.2021.
Completata quindi l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di prove orali, all'udienza del
13/03/2025 -tenutasi in forma cartolare- le parti precisavano le conclusioni e le cause anzidette venivano trattenute in decisione da questo giudice -cui medio tempore erano state assegnate- con ordinanza in data 19.6.2025, mediante la quale venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierno contendere trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dal attore per la presunta cattiva gestione dell'amministratore Parte_1 Controparte_1 il quale avrebbe dato esecuzione a una delibera nulla travalicando i suoi poteri e commissionato lavori edili da eseguire in favore della proprietà esclusiva di alcuni condomini.
Parte attrice/opponente lamenta, infatti, l'inosservanza degli obblighi del mandatario, individuandola soprattutto nell'avere il convenuto/opposto approvato e dato seguito a una delibera condominiale
(23.11.2015) da ritenersi nulla ab origine per i vizi e le motivazioni già sopra riportate;
ha lamentato inoltre l'aver fatto eseguire dei lavori di ristrutturazione a favore della proprietà esclusiva di alcuni condomini posti poi a carico dell'intero condominio.
I danni reclamati dal sono stati quantificati nella somma di € 20.851,00, pari appunto al Parte_1 debito contratto, dal medesimo, nei confronti dell'impresa edile quale corrispettivo dei Parte_1 suddetti lavori.
Ha contestato, altresì, il credito ingiunto dall'amministratore (D.I. 1224/2018 R.G. - n. 1229/2018
Tribunale di Pisa) quale compenso per il suo operato, sostenendo la mancata approvazione, da parte di esso , del preventivo per compensi professionali. In subordine ha chiesto l'eventuale Parte_1 compensazione totale tra il credito ingiunto dall'amministratore e il credito vantato, nei confronti di quest'ultimo, a titolo di risarcimento del danno.
Di contro, l'amministratore convenuto ha negato qualsivoglia responsabilità a lui imputata, eccependo in via principale la validità ed efficacia della delibera di cui controparte ha prospettato la nullità, deducendo come tale delibera non sia mai stati impugnata nelle sedi competenti. In ordine alla fondatezza del credito vantato, ha evidenziato che il suo tariffario è stato approvato con delibera assembleare del 23.11.2015. Il terzo chiamato, dal convenuto, in manleva ha, a sua volta, chiesto il rigetto della domanda di parte attrice ribadendo e, aderendo alle eccezioni sollevate dal in subordine ha eccepito CP_1
l'esclusione della copertura assicurativa per quei fatti che fossero risultati dolosi, ovvero cagionati da illegittimi e/o arbitrari comportamenti dell'amministratore o dalla violazione, da parte di quest'ultimo, di regole e principi connessi al corretto esercizio del suo mandato.
Ciò posto, deve in primo luogo ritenersi superata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del
, sollevata dal essendo tale condizione dell'azione riscontrata Parte_1 CP_5 documentalmente (cfr. docc. 17-18 allegati, dal nel procedimento n.2672/2018 R.G. e Parte_1 doc. 6 allegato, dal medesimo, nel procedimento n. 4524/2018 R.G.). Parte_1
Quanto al merito, le domande avanzate, da parte attrice/opposta, nelle due cause riunite non meritano accoglimento per i motivi che si vengono a esporre.
E, invero, deve notarsi che la mala gestio dell'amministratore del condominio si configura ogniqualvolta quest'ultimo ponga in essere condotte non conformi all'interesse collettivo dei condomini;
laddove, peraltro, gli addebiti di mala gestio mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie in capo a quest'ultimo.
Non è, in particolare, sufficiente limitarsi ad affermazioni generiche, come sostenere che “le spese si sarebbero potute evitare” o che la gestione è stata “opaca” (Trib. Monza 17 giugno 2025, n. 1229), dovendo il Condominio che agisca contro l'ex amministratore al fine di far valere la responsabilità contrattuale di quest'ultimo ex art. 1218 c.c. allegare e provare, oltre alla fonte negoziale del proprio diritto, di avere subito pregiudizi, causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.
Per configurare una responsabilità civile il è tenuto, pertanto, a indicare, in modo preciso Parte_1
e documentato, l'entità del danno subito, la sua origine e il nesso causale tra le condotte gestionali contestate e detto asserito pregiudizio. Solo attraverso questa ricostruzione puntuale è possibile superare il livello della mera critica contabile e accedere al piano della responsabilità risarcitoria.
L'ufficio dell'amministratore di condominio, sulla base di un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è infatti riconducibile a quello del mandatario con rappresentanza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 9148/2008), inquadramento quest'ultimo recepito dalla novella del 2012 che, all'art. 1129 co. 15 c.c., stabilisce espressamente che si applicano le disposizioni del codice sul mandato per quanto ivi non espressamente previsto.
Dunque, l'adempimento del convenuto deve essere vagliato alla luce delle regole sulla responsabilità contrattuale e, in particolare, delle disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (art. 1176
c.c.) e di quelle che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova (art. 1218 c.c.).
A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava, viceversa, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile (Cass Sez. Un.
13533/2001).
Grava in ogni caso sul creditore l'onere di fornire la prova del danno subito (art. 1223 c.c.).
Segnatamente, l'art. 1223 c.c. stabilisce che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Orbene, su tale specifico punto parte attrice/opponente non ha assolto all'onere probatorio da cui era gravata, in particolare per ciò che attiene alla prova del danno subito per effetto della condotta illecita attribuita al convenuto opposto e, quindi, alla prova del nesso causale tra l'inadempimento dell'amministratore e il preteso danno conseguitone.
A questo proposito va osservato che l'interpretazione che della norma da ultimo richiamata fornisce la giurisprudenza è quella secondo cui il danno è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento se, mediante giudizio controfattuale, sia possibile stabilire che la conseguenza dannosa non si sarebbe verificata, o si sarebbe verificata con minore gravità, sostituendo alla condotta colpevole quella dell'agente modello (cfr. Cass. n. 7760/2020 e Cass. n. 21530/2021), nel caso di specie quella dell'amministratore diligente ex art 1176 co 2 c.c..
Tanto premesso, è da rilevare che tutte le contestazioni mosse all'amministratore e la conseguente responsabilità imputatagli siano fondate, in primis, sull'asserita nullità della delibera condominiale del 23.11.2015.
Vero è, tuttavia, che tale delibera non presenta profili di nullità e, non essendo stata impugnata tempestivamente deducendone l'annullabilità, deve ritenersi valida ed efficace.
Giova ricordare, al riguardo, come in tema di condominio degli edifici devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4806/2005 e, in senso conforme, Cass. S.U. sent. n. 9839/2021, che ha ribadito il principio secondo cui sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 nn. 2) e 3) c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione, in concreto, tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Non possono, pertanto, trovare accoglimento le doglianze attoree, nei confronti dell'operato dell'amministratore, inerenti all'avere questi dato seguito a una delibera assembleare asseritamente nulla.
Va inoltre sottolineato come sia privo di pregio il richiamo di parte attrice alle richieste di
“dichiarazione di nullità” avanzate da alcuni condomini, giacchè la nullità, così come l'annullabilità di una delibera condominiale, non può essere “dichiarata” dallo stesso o dai singoli Parte_1 condomini, ma deve essere accertata giudizialmente nelle sedi opportune.
Non è di conseguenza possibile ravvisare, sotto il profilo testè esaminato, la condotta illecita contestata dal , da cui sarebbe scaturito il danno lamentato. Parte_1
Circa, altresì, le altre contestazioni mosse, dal medesimo, in ordine alla cattiva gestione Parte_1 del convenuto/opposto, da cui sarebbe derivato il danno patrimoniale dovuto all'esecuzione dei lavori a favore della proprietà esclusiva di alcuni condomini, anche in questo caso deve notarsi come parte attrice/opponente non abbia assolto all'onere probatorio i cui contorni sono stati sopra delineati, essendosi limitata ad addurre contestazioni non sufficientemente circostanziate.
Non può infatti ritenersi provato il nesso causale tra la condotta dell'amministratore e il danno denunciato, in quanto i lavori di ristrutturazione intrapresi, in modo asseritamente arbitrario, dall'amministratore oggi convenuto sono stati poi proseguiti e confermati anche dalla successiva amministrazione condominiale: sì che non può ritenersi provato che il debito contratto, dal
, a fine dei lavori sia con certezza ricollegabile alla condotta del Parte_1 CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono le richieste avanzate, nei due procedimenti riuniti, dal
3-5 devono, quindi, essere disattese. Parte_4
Stante il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, nulla deve statuirsi relativamente alla richiesta di manleva formulata, del convenuto, nei confronti della terza chiamata - nel procedimento
2672/2018- Controparte_4
Venendo, a questo punto, all'esame della fondatezza o meno dell'opposizione al D.I. 1224/2018 emesso a favore del convenuto per il pagamento del suo compenso professionale, proposta CP_1 dal Condominio anzidetto, ritiene lo scrivente che la stessa sia solo parzialmente fondata.
E, invero, risulta per tabulas come il Condominio opponente abbia approvato, in più occasioni, il compenso professionale preventivato dal segnatamente, con delibera del 26.11.2014 (cfr. all. CP_1
A alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) al punto 2 vengono approvate sia la nomina che il preventivo dell'amministratore mentre nella delibera del 23.11.2015, in CP_1 relazione al punto 3 ODG, risulta la nomina dell'amministratore nella persona di CP_2
con contestuale approvazione del suo tariffario. Controparte_1
Va inoltre osservato come le voci riportate nella fattura n. 1/2018 e il relativo importo siano in linea con quelli indicati nelle precedenti fatture emesse sulla base del medesimo preventivo e tariffario, in questa sede confutato da parte opponente- (cfr. la fattura n. 20/2015- all. F alla memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, fattura non contestata dal Condominio).
Deve quindi ritenersi adeguatamente dimostrata l'esistenza del credito di cui alla fattura n. 1/2018 così come ingiunto.
In ordine, invece, all'importo di € 902,12 di cui alla fattura 2/2018, si deve osservare come l'importo richiesto a titolo di compenso straordinario non sia direttamente ravvisabile o comunque agevolmente desumibile da nessun documento prodotto, né risulta esplicitamente approvato nelle delibere condominiali.
Ne discende che tale credito non risulta debitamente provato, talchè il D.I. 1224/2018 deve essere revocato con conseguente condanna del opponente al pagamento della somma capitale Parte_1 di € 7.308,29 oltre interessi dalla data di scadenza indicata nella fattura n. 1/2018 fino al saldo effettivo.
Le spese di lite sia della fase monitoria -liquidate come da decreto opposto- sia delle presenti controversie riunite, liquidate come in dispositivo alla stregua delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, seguono la nettamente prevalente soccombenza del Parte_4
3-5.
[...]
Sul punto si precisa che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause -e la conseguente congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. n. 27295/2022; n. 6285/2024).
Va inoltre sottolineato, quanto alle spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, che, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, le stesse vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6358/2025).
Ciò premesso, in ordine ai due procedimenti riuniti di cui trattasi le spese di lite da rifondersi, da parte del al convenuto sono liquidate, per ciascuno di tali procedimenti, in Parte_1 CP_1 applicazione dei parametri medi, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata;
mentre le spese alla cui rifusione il Condominio deve essere condannato in favore della terza chiamata sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di Parte_3 cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
I) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Parte_1
[...
in entrambe le menzionate cause riunite;
II) ACCOGLIE, nei soli limiti di cui in motivazione, l'opposizione proposta dallo stesso
(causa n. 4524/2018 R.G.) e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo. n. 1224/2018 R.G. (procedimento n. 1229/2018 R.G.) emesso dal Tribunale di Pisa in data 01.08.2018, condannando il , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di € 7.308,29, oltre interessi dalla data di scadenza indicata nella fattura n.
1/2018 fino al saldo effettivo;
III) CONDANNA il 3-5, in persona dell'amministratore pro Parte_4 tempore, a rifondere a le spese di lite sia del procedimento monitorio Controparte_1
n. 1229/2018 R.G., che liquida in € 540,00 per competenze ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, sia delle presenti cause riunite, che liquida, quanto a quelle della causa n. 2672/2018 R.G., in € 5.077,00 per competenze ed € 237,00 per esborsi, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge e, quanto a quelle della causa n. 4524/2018 R.G., in € 7.616,00 per competenze, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
IV) CONDANNA il 3-5, in persona dell'amministratore pro Parte_4 tempore, a rifondere alla terza chiamata nella causa n. Parte_3
2672/2018 R.G., le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per competenze, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
V) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 2672 e al n. 4524 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018, trattenute in decisione il 19.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente tra
(C.F. ), ubicato in Pisa , in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2
( ), elettivamente domiciliato a Pisa via Cisanello n. 145 presso e nello studio C.F._1 dell'avv. Alfonso Papa che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore nella causa n. 2672/2018 R.G. e opponente nella causa n. 4524/2018 R.G.
e
( , nato a Messina il [...], in [...] ed in qualità Controparte_1 C.F._2 di titolare dell'omonimo amministrazione di condominio, con Controparte_2 sede in Pisa via Fiorentina n. 554 (P.I. ), elettivamente domiciliato in Pisa via delle P.IVA_2
Medaglie d'Oro n. 7 presso lo studio dell'avv. Antonella Fontana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuto nella causa n. 2672/2018 R.G. e opposto nella causa n. 4524/2018 R.G.
(P.IVA: , già , con sede legale in Milano Parte_3 P.IVA_3 Controparte_3 viale Certosa n. 222 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa via Santa Marta n. 67 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Pantalissi, che la rappresentata e difende come da procura in atti
-terza chiamata nella causa n. 2672/2018 R.G.
OGGETTO: Responsabilità amministratore di condominio e opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il compenso dell'amministratore.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte in data 12.3.2025 (quanto a parte attrice/opponente e a parte convenuta/opposta) e in data 23.5.2023 (quanto alla terza chiamata).
*******************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione datato 7.6.2018 il (di seguito anche soltanto Parte_4
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, onde sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, - rilevata la nullità della delibera di cui al verbale del 23/11/2015 punto n. 8, per tutti i motivi espressi in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Sig. in merito Controparte_1 ai fatti di cui in premessa e, per l'effetto condannare lo stesso all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, di qualsiasi tipo e causa, subiti dal attore e quantificabili in Parte_1
Euro 20.851,18 o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Lo stesso 3-5 introduceva, con citazione in data 16.10.2018, il giudizio n. Parte_4
4524/2018 (opposizione a decreto ingiuntivo n. 1224/2018 – R.G. 1229/2018 del Tribunale di Pisa emesso su ricorso di al fine di ottenere il pagamento delle competenze professionali Controparte_1 maturate in corso di mandato), rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
In via preliminare e cautelare, - Rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1224/2018 – R.G. 1229/2018, emesso dal Tribunale di Pisa per tutti i motivi sopra esposti
e atteso che la presente opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Disporre la riunione del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1224/2018 – R.G. 1229/2018 del Tribunale di Pisa con il predetto giudizio n. 2672/2018 R.G. del Tribunale di Pisa per tutte le causali esposte in premessa o, in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della causa iscritta al n. 2672/2018 R.G. del Tribunale di Pisa;
- Nel merito, -
Accertare e dichiarare l'invalidità, l'inefficacia e l'illegittimità del decreto opposto n. 1224/2018 –
R.G. 1229/2018 emesso dal Tribunale di Pisa e per l'effetto dichiararne l'annullamento e/o la nullità oltre a revocarlo in ogni sua parte;
- Accertare e dichiarare, altresì, che il Sig. non Controparte_1 vanta alcun credito nei confronti del per le causali di cui al Parte_5 decreto ingiuntivo opposto o comunque rideterminarlo nel suo esatto importo;
- In via riconvenzionale accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. per le Controparte_1 causali esposte in premessa e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento della somma di euro
20.851,18 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal Condominio opponente, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- In via subordinata, nella deprecate e non creduta ipotesi di totale o parziale rigetto della presente opposizione al decreto ingiuntivo, disporre la compensazione delle somme eventualmente dovute dal (opponente) al Sig. con le somme che Parte_1 CP_1 saranno accertate all'esito del giudizio di responsabilità professionale già pendente innanzi al
Tribunale di Pisa ed iscritto al n. 2672/2018 R.G.; - Con vittoria di spese e competenze professionali di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Deduceva il negli atti introduttivi dei suindicati procedimenti, che: Parte_1
[...
- in data 26/11/2014 aveva assunto la carica di amministratore del Controparte_1 Parte_1
3-5, sito in Pisa alla via Battelli n. 3-5; Parte_4
- in violazione dell'obbligo di cui all'art. 1710 c.c. detto amministratore non aveva eseguito il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia;
- in particolare, non aveva correttamente eseguito una delibera assembleare pienamente valida ed efficace (delibera del 16/01/2013) e aveva indotto l'assemblea ad adottare una delibera palesemente nulla, in quanto avente ad oggetto una questione non di interesse sociale e, dunque, non di competenza dell'assemblea (delibera del 23/11/2015);
- la delibera del 23.11.2025 risultava nulla perché l'amministratore aveva erroneamente verbalizzato il voto (decisivo) espresso da un condomino, e di conseguenza, aveva proceduto in maniera errata al computo della maggioranza dei voti necessari ai fini deliberativi, includendo nel conteggio anche il voto dei sigg.ri in palese conflitto di interessi;
Per_1
- l'amministratore aveva arbitrariamente e illegittimamente ripartito le spese relative ai lavori eseguiti sulla proprietà esclusiva dei sigg.ri in violazione dei criteri legali e regolamentari di Per_1 ripartizione delle spese condominiali, senza il consenso di tutti i condomini;
-nel dare esecuzione alla delibera nulla del 23/11/2015, il aveva agito oltre i poteri CP_1 conferitigli, aveva sottoscritto sine titulo un contratto di appalto per le opere di manutenzione straordinaria eseguite sui fondi di proprietà esclusiva di alcuni condomini, aveva incaricato i professionisti e non aveva istituito un fondo patrimoniale (fondocassa) per assicurare la provvista per il pagamento dei predetti lavori;
- lo stesso amministratore aveva omesso di informare il condominio delle comunicazioni inviate via fax da numerosi condomini e di dare riscontro alle predette missive, nonché di indicare, nell'ordine del giorno dell'assemblea successiva, il punto relativo alla dichiarazione della nullità della delibera condominiale del 23/11/15 nella parte in cui veniva stabilito un pagamento straordinario da parte del condominio per lavori da effettuare sul fondo commerciale come richiesto da numerosi Per_1 condomini con comunicazioni fax del 29/07/16;
- il credito azionato in via monitoria del non era fondato su prova scritta, in quanto il tariffario CP_1
a cui egli faceva riferimento non era mai stato esibito e approvato dall'assemblea.
Sulla scorta di tali considerazioni il istante deduceva, in punto di diritto, la violazione Parte_1 dell'art. 1710 c.c. per avere l'amministratore convenuto dato esecuzione a una delibera nulla da cui erano scaturiti dei debiti per il condominio, conseguenze dannose queste di cui nella presente sede veniva chiesto il ristoro.
In ordine, in particolare, al decreto ingiuntivo opposto l'opponente ne lamentava l'illegittimità e infondatezza in quanto basato su un credito inesistente e non provato.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra testualmente riportate.
In data 18.10.2018 si costituiva contestando quanto dedotto da parte Controparte_1 attrice/opponente in ordine all'imputazione di responsabilità nei suoi confronti.
Segnatamente, eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva del a proporre l'opposizione a d.i. in mancanza di Parte_1 autorizzazione riscontrabile da una delibera assembleare assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136c.c.;
- la piena validità ed efficacia della delibera del 23.11.2015, la quale non era mai stata impugnata nelle sedi competenti;
- che i lavori edili da lui commissionati in esecuzione della suddetta delibera erano stati poi proseguiti anche dall'amministratore nominato successivamente alla sua revoca;
- che il tariffario da lui applicato era stato approvato con delibera del 23.11.2015;
- che già in passato il Condominio aveva regolarmente pagato le fatture emesse dall'amministratore sulla base del tariffario approvato.
Per tali ragioni instava per il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore in entrambi i giudizi;
in subordine, anche in caso di parziale accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevato dalla compagnia assicurativa che chiedeva di essere Controparte_4 autorizzato a chiamare in causa, in relazione a ogni pretesa di controparte.
Autorizzata, con decreto dell'allora G.I. depositato il 6.11.2018, la chiamata in causa di detta
Compagnia assicuratrice, quest'ultima si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata il 29.05.2019, formulando le seguenti conclusioni: “- accertare la correttezza dell'operato del Sig.
rigettando le domande tutte avanzate da parte attrice;
- nella denegata ipotesi in cui ravvisi CP_1 una forma di responsabilità dell'amministratore Sig. accertarne la natura dolosa e pertanto CP_1 dichiarare la non tenuta al risarcimento. Con vittoria di spese e competenze di Parte_3 giudizio”
Con provvedimento del 7.12.2020 il G.I. disponeva la riunione al procedimento n. 2672/2018 R.G. di quello n. 4524/2018 R.G. e concedeva i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. con decorrenza dal giorno 1.1.2021, fissando, per il prosieguo della trattazione delle due cause riunite, l'udienza del
28.5.2021.
Completata quindi l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di prove orali, all'udienza del
13/03/2025 -tenutasi in forma cartolare- le parti precisavano le conclusioni e le cause anzidette venivano trattenute in decisione da questo giudice -cui medio tempore erano state assegnate- con ordinanza in data 19.6.2025, mediante la quale venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierno contendere trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dal attore per la presunta cattiva gestione dell'amministratore Parte_1 Controparte_1 il quale avrebbe dato esecuzione a una delibera nulla travalicando i suoi poteri e commissionato lavori edili da eseguire in favore della proprietà esclusiva di alcuni condomini.
Parte attrice/opponente lamenta, infatti, l'inosservanza degli obblighi del mandatario, individuandola soprattutto nell'avere il convenuto/opposto approvato e dato seguito a una delibera condominiale
(23.11.2015) da ritenersi nulla ab origine per i vizi e le motivazioni già sopra riportate;
ha lamentato inoltre l'aver fatto eseguire dei lavori di ristrutturazione a favore della proprietà esclusiva di alcuni condomini posti poi a carico dell'intero condominio.
I danni reclamati dal sono stati quantificati nella somma di € 20.851,00, pari appunto al Parte_1 debito contratto, dal medesimo, nei confronti dell'impresa edile quale corrispettivo dei Parte_1 suddetti lavori.
Ha contestato, altresì, il credito ingiunto dall'amministratore (D.I. 1224/2018 R.G. - n. 1229/2018
Tribunale di Pisa) quale compenso per il suo operato, sostenendo la mancata approvazione, da parte di esso , del preventivo per compensi professionali. In subordine ha chiesto l'eventuale Parte_1 compensazione totale tra il credito ingiunto dall'amministratore e il credito vantato, nei confronti di quest'ultimo, a titolo di risarcimento del danno.
Di contro, l'amministratore convenuto ha negato qualsivoglia responsabilità a lui imputata, eccependo in via principale la validità ed efficacia della delibera di cui controparte ha prospettato la nullità, deducendo come tale delibera non sia mai stati impugnata nelle sedi competenti. In ordine alla fondatezza del credito vantato, ha evidenziato che il suo tariffario è stato approvato con delibera assembleare del 23.11.2015. Il terzo chiamato, dal convenuto, in manleva ha, a sua volta, chiesto il rigetto della domanda di parte attrice ribadendo e, aderendo alle eccezioni sollevate dal in subordine ha eccepito CP_1
l'esclusione della copertura assicurativa per quei fatti che fossero risultati dolosi, ovvero cagionati da illegittimi e/o arbitrari comportamenti dell'amministratore o dalla violazione, da parte di quest'ultimo, di regole e principi connessi al corretto esercizio del suo mandato.
Ciò posto, deve in primo luogo ritenersi superata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del
, sollevata dal essendo tale condizione dell'azione riscontrata Parte_1 CP_5 documentalmente (cfr. docc. 17-18 allegati, dal nel procedimento n.2672/2018 R.G. e Parte_1 doc. 6 allegato, dal medesimo, nel procedimento n. 4524/2018 R.G.). Parte_1
Quanto al merito, le domande avanzate, da parte attrice/opposta, nelle due cause riunite non meritano accoglimento per i motivi che si vengono a esporre.
E, invero, deve notarsi che la mala gestio dell'amministratore del condominio si configura ogniqualvolta quest'ultimo ponga in essere condotte non conformi all'interesse collettivo dei condomini;
laddove, peraltro, gli addebiti di mala gestio mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie in capo a quest'ultimo.
Non è, in particolare, sufficiente limitarsi ad affermazioni generiche, come sostenere che “le spese si sarebbero potute evitare” o che la gestione è stata “opaca” (Trib. Monza 17 giugno 2025, n. 1229), dovendo il Condominio che agisca contro l'ex amministratore al fine di far valere la responsabilità contrattuale di quest'ultimo ex art. 1218 c.c. allegare e provare, oltre alla fonte negoziale del proprio diritto, di avere subito pregiudizi, causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.
Per configurare una responsabilità civile il è tenuto, pertanto, a indicare, in modo preciso Parte_1
e documentato, l'entità del danno subito, la sua origine e il nesso causale tra le condotte gestionali contestate e detto asserito pregiudizio. Solo attraverso questa ricostruzione puntuale è possibile superare il livello della mera critica contabile e accedere al piano della responsabilità risarcitoria.
L'ufficio dell'amministratore di condominio, sulla base di un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è infatti riconducibile a quello del mandatario con rappresentanza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 9148/2008), inquadramento quest'ultimo recepito dalla novella del 2012 che, all'art. 1129 co. 15 c.c., stabilisce espressamente che si applicano le disposizioni del codice sul mandato per quanto ivi non espressamente previsto.
Dunque, l'adempimento del convenuto deve essere vagliato alla luce delle regole sulla responsabilità contrattuale e, in particolare, delle disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (art. 1176
c.c.) e di quelle che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova (art. 1218 c.c.).
A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava, viceversa, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile (Cass Sez. Un.
13533/2001).
Grava in ogni caso sul creditore l'onere di fornire la prova del danno subito (art. 1223 c.c.).
Segnatamente, l'art. 1223 c.c. stabilisce che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Orbene, su tale specifico punto parte attrice/opponente non ha assolto all'onere probatorio da cui era gravata, in particolare per ciò che attiene alla prova del danno subito per effetto della condotta illecita attribuita al convenuto opposto e, quindi, alla prova del nesso causale tra l'inadempimento dell'amministratore e il preteso danno conseguitone.
A questo proposito va osservato che l'interpretazione che della norma da ultimo richiamata fornisce la giurisprudenza è quella secondo cui il danno è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento se, mediante giudizio controfattuale, sia possibile stabilire che la conseguenza dannosa non si sarebbe verificata, o si sarebbe verificata con minore gravità, sostituendo alla condotta colpevole quella dell'agente modello (cfr. Cass. n. 7760/2020 e Cass. n. 21530/2021), nel caso di specie quella dell'amministratore diligente ex art 1176 co 2 c.c..
Tanto premesso, è da rilevare che tutte le contestazioni mosse all'amministratore e la conseguente responsabilità imputatagli siano fondate, in primis, sull'asserita nullità della delibera condominiale del 23.11.2015.
Vero è, tuttavia, che tale delibera non presenta profili di nullità e, non essendo stata impugnata tempestivamente deducendone l'annullabilità, deve ritenersi valida ed efficace.
Giova ricordare, al riguardo, come in tema di condominio degli edifici devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4806/2005 e, in senso conforme, Cass. S.U. sent. n. 9839/2021, che ha ribadito il principio secondo cui sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 nn. 2) e 3) c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione, in concreto, tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Non possono, pertanto, trovare accoglimento le doglianze attoree, nei confronti dell'operato dell'amministratore, inerenti all'avere questi dato seguito a una delibera assembleare asseritamente nulla.
Va inoltre sottolineato come sia privo di pregio il richiamo di parte attrice alle richieste di
“dichiarazione di nullità” avanzate da alcuni condomini, giacchè la nullità, così come l'annullabilità di una delibera condominiale, non può essere “dichiarata” dallo stesso o dai singoli Parte_1 condomini, ma deve essere accertata giudizialmente nelle sedi opportune.
Non è di conseguenza possibile ravvisare, sotto il profilo testè esaminato, la condotta illecita contestata dal , da cui sarebbe scaturito il danno lamentato. Parte_1
Circa, altresì, le altre contestazioni mosse, dal medesimo, in ordine alla cattiva gestione Parte_1 del convenuto/opposto, da cui sarebbe derivato il danno patrimoniale dovuto all'esecuzione dei lavori a favore della proprietà esclusiva di alcuni condomini, anche in questo caso deve notarsi come parte attrice/opponente non abbia assolto all'onere probatorio i cui contorni sono stati sopra delineati, essendosi limitata ad addurre contestazioni non sufficientemente circostanziate.
Non può infatti ritenersi provato il nesso causale tra la condotta dell'amministratore e il danno denunciato, in quanto i lavori di ristrutturazione intrapresi, in modo asseritamente arbitrario, dall'amministratore oggi convenuto sono stati poi proseguiti e confermati anche dalla successiva amministrazione condominiale: sì che non può ritenersi provato che il debito contratto, dal
, a fine dei lavori sia con certezza ricollegabile alla condotta del Parte_1 CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono le richieste avanzate, nei due procedimenti riuniti, dal
3-5 devono, quindi, essere disattese. Parte_4
Stante il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, nulla deve statuirsi relativamente alla richiesta di manleva formulata, del convenuto, nei confronti della terza chiamata - nel procedimento
2672/2018- Controparte_4
Venendo, a questo punto, all'esame della fondatezza o meno dell'opposizione al D.I. 1224/2018 emesso a favore del convenuto per il pagamento del suo compenso professionale, proposta CP_1 dal Condominio anzidetto, ritiene lo scrivente che la stessa sia solo parzialmente fondata.
E, invero, risulta per tabulas come il Condominio opponente abbia approvato, in più occasioni, il compenso professionale preventivato dal segnatamente, con delibera del 26.11.2014 (cfr. all. CP_1
A alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) al punto 2 vengono approvate sia la nomina che il preventivo dell'amministratore mentre nella delibera del 23.11.2015, in CP_1 relazione al punto 3 ODG, risulta la nomina dell'amministratore nella persona di CP_2
con contestuale approvazione del suo tariffario. Controparte_1
Va inoltre osservato come le voci riportate nella fattura n. 1/2018 e il relativo importo siano in linea con quelli indicati nelle precedenti fatture emesse sulla base del medesimo preventivo e tariffario, in questa sede confutato da parte opponente- (cfr. la fattura n. 20/2015- all. F alla memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, fattura non contestata dal Condominio).
Deve quindi ritenersi adeguatamente dimostrata l'esistenza del credito di cui alla fattura n. 1/2018 così come ingiunto.
In ordine, invece, all'importo di € 902,12 di cui alla fattura 2/2018, si deve osservare come l'importo richiesto a titolo di compenso straordinario non sia direttamente ravvisabile o comunque agevolmente desumibile da nessun documento prodotto, né risulta esplicitamente approvato nelle delibere condominiali.
Ne discende che tale credito non risulta debitamente provato, talchè il D.I. 1224/2018 deve essere revocato con conseguente condanna del opponente al pagamento della somma capitale Parte_1 di € 7.308,29 oltre interessi dalla data di scadenza indicata nella fattura n. 1/2018 fino al saldo effettivo.
Le spese di lite sia della fase monitoria -liquidate come da decreto opposto- sia delle presenti controversie riunite, liquidate come in dispositivo alla stregua delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, seguono la nettamente prevalente soccombenza del Parte_4
3-5.
[...]
Sul punto si precisa che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause -e la conseguente congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. n. 27295/2022; n. 6285/2024).
Va inoltre sottolineato, quanto alle spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, che, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, le stesse vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6358/2025).
Ciò premesso, in ordine ai due procedimenti riuniti di cui trattasi le spese di lite da rifondersi, da parte del al convenuto sono liquidate, per ciascuno di tali procedimenti, in Parte_1 CP_1 applicazione dei parametri medi, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata;
mentre le spese alla cui rifusione il Condominio deve essere condannato in favore della terza chiamata sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di Parte_3 cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
I) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Parte_1
[...
in entrambe le menzionate cause riunite;
II) ACCOGLIE, nei soli limiti di cui in motivazione, l'opposizione proposta dallo stesso
(causa n. 4524/2018 R.G.) e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo. n. 1224/2018 R.G. (procedimento n. 1229/2018 R.G.) emesso dal Tribunale di Pisa in data 01.08.2018, condannando il , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di € 7.308,29, oltre interessi dalla data di scadenza indicata nella fattura n.
1/2018 fino al saldo effettivo;
III) CONDANNA il 3-5, in persona dell'amministratore pro Parte_4 tempore, a rifondere a le spese di lite sia del procedimento monitorio Controparte_1
n. 1229/2018 R.G., che liquida in € 540,00 per competenze ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, sia delle presenti cause riunite, che liquida, quanto a quelle della causa n. 2672/2018 R.G., in € 5.077,00 per competenze ed € 237,00 per esborsi, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge e, quanto a quelle della causa n. 4524/2018 R.G., in € 7.616,00 per competenze, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
IV) CONDANNA il 3-5, in persona dell'amministratore pro Parte_4 tempore, a rifondere alla terza chiamata nella causa n. Parte_3
2672/2018 R.G., le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per competenze, oltre spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
V) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza