Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 135/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 135/2024 R.G.
promossa in sede di appello da
nato a [...] il [...], CF Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Natalie Ghirardi del C.F._1
Foro di Torino ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio, in Torino in via Legnano n. 26, come da procura in atti Appellante nei confronti di
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino in via dell'Arsenale 21
Appellato avverso l'ordinanza del 18.12.2023 emessa dal Tribunale di Torino, depositata in data 19.12.2023, nel procedimento iscritto al R.G. n. 21486/2022,
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CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per l'appellante:
“In via preliminare: disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Quanto al fumus boni iuris si richiamano i motivi indicati nell'appello, quanto al periculum in mora, lo stesso deve considerarsi, da una parte, legato al pericolo per l'appellante di essere immediatamente rimpatriato, essendo privo di un titolo autorizzativo alla permanenza in Italia, dall'altra di essere allontanato forzosamente dai propri familiari (moglie) ed essere immesso in un contesto in cui sarebbe privo di ogni supporto abitativo, familiare ed economico. Nel merito: accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e conseguentemente ordinare alla Questura della provincia di Torino di rilasciare al sig. , nato a [...]_1
MM (Marocco) il 23/05/1997, CF , il permesso di C.F._1 soggiorno ex art. 19 c. 2 lettera b) in quanto convivente con famigliare entro il secondo grado di cittadinanza italiana, moglie italiana;
pronunciare ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla posizione del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde” In via istruttoria Ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui ai capi 6); 8); 9); 10); 11); 15); 17); 20); 21) della parte di narrativa del ricorso di primo grado, che si riportano integralmente e da intendersi preceduti con premesso "vero che", espunte eventuali frasi valutative:
Per la parte appellata: Nel merito:
- rigettare l'appello proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado e, con essa, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi del giudizio.”
2 Il Procuratore Generale in data 21.6.2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.11.2022 presso il Tribunale di Torino, il sig.
, cittadino marocchino, ha proposto impugnazione avverso il Parte_1 provvedimento del Questore della provincia di Torino, prot. nr. 947/2022, emesso il 23.3.2022 e notificato in data 11.11.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Nel provvedimento impugnato si dà atto che, sebbene la coniuge italiana del ricorrente, con nota depositata in data 27.7.2021, avesse richiesto l'effettuazione di ulteriori accertamenti, motivando tale istanza con l'assenza, al momento dei precedenti controlli, propria e del marito per ragioni lavorative, i successivi accertamenti hanno comunque dato esito negativo. In particolare, il ricorrente è stato reperito presso l'indirizzo indicato in via Scarsellini n. 12/c, mentre la coniuge è stata rintracciata presso altra abitazione, sita in via Bossoli n. 93, ove ha dichiarato di risiedere con la madre. Sulla base di tali risultanze, l'Amministrazione ha ritenuto insussistente il requisito della convivenza, previsto quale presupposto imprescindibile ai fini del rilascio del titolo richiesto, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione). Il si è costituito il 17/05/2023, concludendo per il Controparte_1 rigetto del ricorso. Il Tribunale, con l'ordinanza del 18.12.2023, ha rigettato il ricorso, e condannato alle spese il ricorrente.
2. Avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale, il sig. Parte_1 proponeva tempestivo appello, deducendo, con l'unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché l'erronea valutazione delle prove e un errore di fatto nella ricostruzione della vicenda. In particolare, censura: (i) l'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, ritenute idonee a dimostrare la convivenza e coabitazione con la coniuge;
(ii) la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova;
(iii) l'erronea interpretazione della deposizione della teste che, secondo l'appellante, avrebbe Testimone_1 confermato la convivenza nel periodo da settembre 2020 a gennaio 2023; (iv) la mancata considerazione dello stato emotivo della moglie al momento dell'escussione, a causa di un lutto familiare;
(v) l'omessa valutazione del
3 contesto socio-culturale dei coniugi, con particolare riferimento ai vincoli lavorativi e al basso livello di scolarizzazione. Depositava altresì, il certificato di morte di vedova di . Persona_1 Persona_2
L'appello era corredato da istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata, fondata sul rischio di rimpatrio e separazione dal nucleo familiare, che veniva rigettata da questa Corte con ordinanza del 5.7.2024. Si costituiva il , eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., per mancata individuazione specifica dei capi impugnati e per l'assenza di effettive censure giuridiche, limitandosi l'appellante a una diversa lettura dei fatti. Nel merito, il sosteneva la correttezza della decisione impugnata, CP_1 richiamando: (a) le contraddizioni nella deposizione della moglie;
(b) la mancanza di elementi idonei a dimostrare una effettiva comunione di vita;
(c) la formazione del giudicato interno sulla questione degli accertamenti amministrativi, non oggetto di specifica impugnazione. Quanto alle istanze istruttorie riproposte, il ne deduceva l'inammissibilità. CP_1
All'udienza del 18.10.2024, assente il , l'appellante precisava le CP_1 proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Solo parte appellante depositava la comparsa conclusionale.
3. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per asserita genericità dei CP_1 motivi. L'eccezione è infondata e va respinta. Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità: (i) l'indicazione delle parti della decisione impugnate e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice;
(ii) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro incidenza sulla decisione. Nel caso in esame, l'atto di appello rispetta tali requisiti, contenendo una chiara individuazione dei capi impugnati, dei motivi di censura e delle richieste modificative, nonché una ricostruzione critica delle valutazioni operate dal primo giudice. L'impugnazione ha ulteriormente consentito alla parte appellata di articolare compiutamente le proprie difese, come risulta dagli atti.
4 La Corte, inoltre, non ritiene di accogliere le richieste istruttorie formulate dall'appellante, in quanto la prova testimoniale, così come articolata nei capitoli proposti, risulta ininfluente ai fini della decisione oltre ad essere generica. In ogni caso, quand'anche l'istruttoria fosse espletata, la stessa non sarebbe comunque idonea a sopperire all'onere probatorio gravante sull'appellante in ordine all'accertamento della effettiva convivenza, elemento costitutivo della domanda azionata e rispetto al quale incombe sulla parte l'onere della prova.
4. Nel Merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Il sig. ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi Pt_1 familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), disposizione che tutela lo straniero coniuge, ovvero parente entro il secondo grado, di cittadino italiano, a condizione che tra gli stessi sussista una convivenza effettiva. Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza, ai fini della sussistenza della predetta convivenza, il richiedente è onerato della prova della stabilità e continuità della comunanza di vita e di affetti, che non può esaurirsi in una mera coabitazione formale o temporanea (Cass. n. 13831 del 7/7/2016; n. 23598 del 3/11/2006), ma necessita di ulteriori elementi probatori rilevanti quali, tra gli altri, l'esibizione dell'iscrizione anagrafica, l'inserimento nello stato di famiglia, la condivisione delle spese domestiche, la partecipazione congiunta alla vita familiare, e più in generale, la dimostrazione di una comunanza affettiva e materiale. Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante, non avendo dimostrato l'effettività della convivenza. I documenti esibiti sia in primo che nel presente giudizio non sono sufficienti a provare la sussistenza del requisito richiesto. L'esame delle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado — da una vicina di casa, dalla sorella della moglie e dalla moglie stessa — non hanno confermato né la coabitazione né una stabile comunanza di vita. Anzi, la moglie ha dichiarato di non risiedere né presso l'abitazione del padre dell'appellante, dove inizialmente viveva il marito, né presso il nuovo domicilio da quest'ultimo locato, affermando di avervi dormito solo due volte in cinque mesi e di risiedere abitualmente presso la casa materna. Tali dichiarazioni risultano tra loro contraddittorie e non superabili neppure mediante l'istruttoria sollecitata in sede di appello, atteso che la prova testimoniale dedotta si presenta, come già rilevato, generica e comunque
5 inidonea a colmare le carenze probatorie emerse nel giudizio di primo grado. Alla luce di quanto esposto, la mancanza di convivenza effettiva induce a ritenere che il vincolo matrimoniale posto a fondamento della domanda sia fittizio o di convenienza e pertanto ciò comporta il diniego del rilascio del permesso richiesto. Ne consegue il rigetto dell'appello.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di parte appellante e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminato – complessità bassa – in euro 1.738,00 (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva non avendo il svolto attività per la fase decisionale), oltre il 15% per rimborso spese CP_1 forfettarie, CPA e IVA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
18.12.2023 emessa dal Tribunale di Torino, depositata in data 19.12.2023, nel procedimento iscritto al R.G. n. 21486/2022, RESPINGE l'appello e conferma in ogni sua parte la sentenza appellata, CONDANNA l'appellante, , al pagamento a favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.738,00 CP_1 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello di Torino in data 20.12.2024. IL PRESIDENTE (dott.ssa Carmela Mascarello) IL CONSIGLIERE AUS. EST. (avv. Arturo Varricchio)
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