Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/06/2025, n. 11304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11304 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11304/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05175/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 5175 del 2024, proposto da
Pac 2000 A Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Abbate e Maria Saracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Abbate in Roma, via della Maratona n. 56;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
9 Space S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensiva dell’efficacia,
- della determinazione dirigenziale num. rep. CI/355/2024 del 9/02/2024, num. prot. CI/31362/2024 del 9/02/2024, notificata a mezzo p.e.c. del 14 febbraio 2024, avente ad oggetto: “ Sanzione Edilizia rimozione o demolizione d'’ufficio delle opere abusive di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza, in totale difformità dal titolo abilitativo o con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i., in Via Nocera Umbra, n. 110 a carico di 9 SPACE S.R.L.S. (affittuario e responsabile) […] e PAC 2000 A Società Cooperativa (proprietaria non responsabile) [..], Fasc. 143 UDE 2023 ”;
- di ogni altro atto preordinato, coordinato e comunque connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto di gravame, notificato alla controparte in data 10 aprile 2024 e depositato in giudizio il successivo 8 maggio 2024, la Società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, la d.d meglio specificata in epigrafe;
- si è costituita in resistenza Roma Capitale;
- in prossimità della celebrazione dell’odierna Camera di Consiglio, la Società ricorrente ha depositato in giudizio copia della nota prot. n. CI/100554 del 9 maggio 2025 del Municipio VII di Roma Capitale attestante l’intervenuta rimozione, nelle more del presente giudizio, delle opere abusive oggetto di contestazione con la gravata determinazione dirigenziale e, di conseguenza, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- a tale richiesta ha aderito Roma Capitale;
- alla Camera di Consiglio del 4 giugno 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. la causa è stata introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata..
Ritenuto che:
- non di cessazione della materia del contendere possa trattarsi quanto, piuttosto, di sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione nel merito del ricorso;
- infatti, posto che la prima ipotesi consegue all’integrale soddisfazione della pretesa azionata a seguito di un’attività amministrativa spontaneamente posta in essere dall’amministrazione in seguito all’instaurazione del giudizio – mentre la seconda si verifica allorché sopravvengono circostanze successive alla proposizione della causa idonee a privare di interesse il ricorrente alla definizione nel merito della controversia – è a questa seconda casistica che va ascritta la fattispecie in esame (in termini, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493; Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559, laddove si legge che: “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 giugno 2020, n. 3767). La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Consiglio di Stato, Sezione II, 18 febbraio 2020, n. 1227; Idem 20 dicembre 2019, n. 8615; Idem, Sezione VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Consiglio di Stato, Sezione V, 5 aprile 2016, n. 1332). La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Idem 11 ottobre 2007, n. 5355). [..] (Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 novembre 2017, n. 5343) ”);
- e, nella fattispecie di cui è causa, l’archiviazione del procedimento di disciplina edilizia disposto con il provvedimento avversato è discesa non già dalla rimozione in autotutela dell’atto impugnato o, comunque, dall’esercizio di un’attività amministrativa con la quale l’amministrazione resistente abbia fatto mostra di aderire alle ragioni della ricorrente, bensì dalla constatazione dell’ottemperanza all’ordine di demolizione rivolto, tra gli altri, anche alla “PAC 2000 A”;
- pertanto, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione nel merito da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- l’assenza di statuizioni di merito e l’adesione prestata da Roma Capitale consentono al Collegio di definire le spese di lite attraverso la loro reciproca compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO