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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/09/2024, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 308/2024 promossa da:
(C.F. ) , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , (C.F. ) , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) , (C.F. ) con Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
l'avv. VANNI FRANCESCA (C.F. ), l'avv. NOCCO LUCA C.F._6
( ) , l'avv. VANNI SILVIO ( ); C.F._7 C.F._8
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), contumace. Controparte_1 C.F._9 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti (taluni a tempo determinato e talaltri a tempo indeterminato) alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, Controparte_1 pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi 121 e seguenti della L. 107/2015, nonché previa disapplicazione e/o annullamento dell'art. 2 del D.P.C.M. 23/09/2015, dell'art. 3 del D.P.C.M. 28/11/2016 e della nota del 15 ottobre 2015 del
, nella parte in cui non includono nella platea dei destinatari della carta del Controparte_2 docente i docenti assunti a tempo determinato, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto ai ricorrenti: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , , , e ad ottenere il Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La IG.ra , Pt_1 per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - La IG.ra , per gli anni scolastici, Parte_2
2019/2020 e 2020/2021; - La IG.ra , per gli anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021; - La IG.ra per Pt_3 Pt_4 gli anni scolastici, 2022/2023 e 2023/2024; - La IG.ra per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, Pt_5
2022/2023 e 2023/2024 nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo
a disposizione dei ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne ai ricorrenti il godimento. In subordine: accertare e dichiarare il diritto dei Ricorrenti , , , e Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 al risarcimento del danno per mancata fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. Pt_5
“carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La IG.ra , per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Pt_1
2022/2023; - La IG.ra , per gli anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021; - La IG.ra , per gli anni Parte_2 Pt_3 scolastici, 2019/2020 e 2020/2021; - La IG.ra per gli anni scolastici, 2022/2023 e 2023/2024; - La IG.ra Pt_4
per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ovvero nei diversi anni scolastici Pt_5 ritenuti di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge. Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario..”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria documentale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Le domande proposte dai ricorrenti sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie i ricorrenti hanno tutti allegato e documentato di essere titolari di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 (in particolare,
[...]
, tuttora inserita nelle GPS, per l'a.s. 2024/2025, risulta assegnataria di un incarico di Parte_4 supplenza fino al 30/06/2025; risulta assegnataria di un incarico di supplenza fino Parte_5 al 30/06/2025 – docc. 2 e 3 depositati con nota scritta del 23.9.2024) o a tempo indeterminato (in particolare, , – docc. 2 e 4 Parte_1 Parte_6 ricorso;
doc. 1 nota scritta del 23.9.2024) alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta.
Tutti i ricorrenti hanno, altresì, dedotto e provato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici richiesti in virtù di incarichi annuali o di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 1, 3, 5, 7
e 9 ricorso).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto dei ricorrenti , , Parte_4 Parte_5 Parte_1
e , ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 Parte_2 Parte_3 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici richiesti in ricorso e di seguito precisati:
- : anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_5
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- : anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_2
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte_3
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico dei ricorrenti la somma di euro 500,00 per ciascuno anno scolastico sopra riportato, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione:
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_4 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_5 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_2 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_3 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 25 settembre 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 308/2024 promossa da:
(C.F. ) , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , (C.F. ) , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) , (C.F. ) con Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
l'avv. VANNI FRANCESCA (C.F. ), l'avv. NOCCO LUCA C.F._6
( ) , l'avv. VANNI SILVIO ( ); C.F._7 C.F._8
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), contumace. Controparte_1 C.F._9 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti (taluni a tempo determinato e talaltri a tempo indeterminato) alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, Controparte_1 pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi 121 e seguenti della L. 107/2015, nonché previa disapplicazione e/o annullamento dell'art. 2 del D.P.C.M. 23/09/2015, dell'art. 3 del D.P.C.M. 28/11/2016 e della nota del 15 ottobre 2015 del
, nella parte in cui non includono nella platea dei destinatari della carta del Controparte_2 docente i docenti assunti a tempo determinato, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto ai ricorrenti: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , , , e ad ottenere il Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La IG.ra , Pt_1 per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - La IG.ra , per gli anni scolastici, Parte_2
2019/2020 e 2020/2021; - La IG.ra , per gli anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021; - La IG.ra per Pt_3 Pt_4 gli anni scolastici, 2022/2023 e 2023/2024; - La IG.ra per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, Pt_5
2022/2023 e 2023/2024 nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo
a disposizione dei ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne ai ricorrenti il godimento. In subordine: accertare e dichiarare il diritto dei Ricorrenti , , , e Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 al risarcimento del danno per mancata fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. Pt_5
“carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La IG.ra , per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Pt_1
2022/2023; - La IG.ra , per gli anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021; - La IG.ra , per gli anni Parte_2 Pt_3 scolastici, 2019/2020 e 2020/2021; - La IG.ra per gli anni scolastici, 2022/2023 e 2023/2024; - La IG.ra Pt_4
per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ovvero nei diversi anni scolastici Pt_5 ritenuti di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge. Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario..”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria documentale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Le domande proposte dai ricorrenti sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie i ricorrenti hanno tutti allegato e documentato di essere titolari di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 (in particolare,
[...]
, tuttora inserita nelle GPS, per l'a.s. 2024/2025, risulta assegnataria di un incarico di Parte_4 supplenza fino al 30/06/2025; risulta assegnataria di un incarico di supplenza fino Parte_5 al 30/06/2025 – docc. 2 e 3 depositati con nota scritta del 23.9.2024) o a tempo indeterminato (in particolare, , – docc. 2 e 4 Parte_1 Parte_6 ricorso;
doc. 1 nota scritta del 23.9.2024) alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta.
Tutti i ricorrenti hanno, altresì, dedotto e provato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici richiesti in virtù di incarichi annuali o di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 1, 3, 5, 7
e 9 ricorso).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto dei ricorrenti , , Parte_4 Parte_5 Parte_1
e , ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 Parte_2 Parte_3 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici richiesti in ricorso e di seguito precisati:
- : anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_5
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- : anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_2
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte_3
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico dei ricorrenti la somma di euro 500,00 per ciascuno anno scolastico sopra riportato, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione:
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_4 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_5 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_2 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della IG.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_3 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 25 settembre 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo