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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1797 dell'anno 2024, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Tessitore, giusta procura in atti.
Parte_2
e
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Diffidenti, giusta delega in atti. C.F._3
-APPELLATI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2729/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 08.03.2024. CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “A) preliminarmente, sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare perché indimostrata ed infondata nel merito anche la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dai sigg.ri e nei confronti del Parte_3 Parte_4
sig. ; C) condannare le parti appellate al pagamento delle spese e dei Parte_1 compensi relativi al doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “si chiede preliminarmente il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata;
in linea principale, il rigetto dell'appello proposto e la riconferma della sentenza di primo grado di giudizio;
in via incidentale subordinata e condizionata all'accoglimento seppur parziale del primo e del secondo motivo di appello principale di controparte, per le ragioni esposte, di dichiarare ed accertare l'arricchimento senza giusta causa del convenuto appellante in danno degli attori-appellati con conseguente condanna di
[...]
al pagamento in favore di e della somma di euro Parte_1 Parte_3 Parte_4
157.790,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in misura legale dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria, nel caso di accoglimento seppur parziale, del quarto motivo dell'appello principale di controparte, l'ammissione e la rinnovazione, in questo grado di giudizio, della prova testimoniale come articolata in primo grado di giudizio nelle memorie 183 VI c. c.p.c. di propria parte, con i testi ivi indicati. Vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre accessori come per legge del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4
, esponendo: 1) che, nel luglio 2008, rilasciavano alla figlia , Parte_1 Persona_1
coniuge del convenuto, una procura speciale a vendere il proprio immobile sito in S. Giorgio a
Cremano; 2) che, in realtà, a causa dei raggiri posti in essere dal , coinvolto nelle Pt_1
dinamiche familiari, essi erano convinti di aver dato mandato alla figlia di alienare la sola nuda proprietà del proprio immobile in favore del coniuge, con riserva in proprio favore dell'usufrutto vita natural durante;
3) che il prezzo di vendita convenuto era pari ad euro 220.000,00 e veniva corrisposto per euro 167.852,82 a mezzo di 2 assegni di euro 83.926,41 ciascuno emesso in favore degli alienanti, e per euro 52.147,19 a mezzo di bonifico bancario a favore di Controparte_1 per l'estinzione anticipata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile ceduto;
3) che,
[...]
in virtù di quanto sopra esposto, essi ritenevano pertanto di aver così incassato il corrispettivo della vendita della sola nuda proprietà del proprio immobile;
4) che, nei giorni successivi all'incasso della predetta somma, essi venivano convinti dal convenuto a versargli nuovamente lo stesso importo, al fine di aiutarlo a perfezionare una non meglio precisata operazione finanziaria, e ciò anche dietro insistenze della figlia;
5) che, solo dopo un lungo arco temporale, nel 2014, essi apprendevano che, contrariamente a quanto convenuto e supposto, la figlia procuratrice ed il genero avevano venduto non la nuda bensì la piena proprietà del proprio immobile alla Locat S.p.A., la quale aveva a sua volta concesso l'immobile in locazione finanziaria alla Controparte_2
compagine di cui il era legale rappresentante ed amministratore unico;
6) che, a seguito Pt_1
della procedura esecutiva azionata dalla Locat S.p.A. per mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte della società amministrata dal , gli attori erano poi costretti, Pt_1 loro malgrado, a lasciare l'immobile venduto e prenderne in locazione un altro, con evidente pregiudizio;
7) che, in conseguenza di quanto esposto, il doveva essere condannato alla Pt_1
restituzione della somma di euro 167.850,00 a lui consegnata per il perfezionamento della prospettata operazione finanziaria o, in subordine, alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della detta somma o, in via ulteriormente gradata, doveva essere dichiarato ed accertato l'arricchimento senza causa del convenuto a danno degli attori con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione in loro favore di quanto indebitamente percepito.
Costituitosi, il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda di Parte_1 restituzione della presunta somma mutuata, l'insussistenza dei presupposti per le domande ex artt.
2033 e 2041 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia credito a titolo di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno. Concludeva per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2729/2024, pubblicata il 21.02.2024, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta in via principale dagli attori, per difetto del titolo posto a fondamento della stessa, non avendo fornito, gli attori, la prova dell'asserita fonte negoziale dell'obbligazione restitutoria. Il
Tribunale riteneva parimenti infondata la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c., non avendo, gli attori, assolto l'onere di dimostrare l'inesistenza della causa debendi, elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo. Il giudice di prime cure, infine, accoglieva la domanda ex art. 2041
c.c., atteso che, riconosciuta natura complementare e sussidiaria all'azione in parola, questa poteva essere utilmente esercitata solo qualora fosse mancata del tutto un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovasse titolo in un contratto o nella legge. Nello specifico, si riteneva che, non essendo stata fornita la prova del titolo della domanda attorea, l'asserito contratto di mutuo doveva ritenersi inesistente e, di conseguenza, validamente proponibile l'azione ex art. 2041 c.c.. Di contro, la diversa giustificazione causale addotta dal convenuto, costituita dall'aver procurato agli attori la provvista necessaria al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile poi alienato alla Locat S.p.A., trovava riscontro per la limitata e minore somma di euro 10.062,00, risultante dai bonifici effettuati in favore degli attori. Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto condannava al Parte_1
pagamento in favore di e della somma di euro 157.790,82, oltre Parte_3 Parte_4 rivalutazione monetaria ed interessi in misura legale dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo.
Condannava altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.04.2024, il proponeva appello Pt_1
avverso la sentenza, deducendo in sintesi - secondo quanto sarà successivamente analizzato - la violazione e/o falsa applicazione dell'art 2042 c.c., avendo il Tribunale ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento, pur difettando nel caso di specie il requisito di sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. per aver il
Giudice accolto nel merito la domanda di arricchimento senza causa in mancanza di prova da parte degli istanti dei relativi elementi costitutivi e ponendo il relativo onere probatorio a carico della parte convenuta;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art 2041 c.c., avendo la sentenza impugnata condannato la parte convenuta al pagamento della rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata a titolo di arricchimento senza causa;
la nullità dell'espletata prova per testi per violazione degli artt. 2699, 2700, 2702, 2703, 2721, 2722 e 2725 c.c. e 244 c.p.c.
Sulla base di tali elementi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la parte appellante ha richiesto, in riforma parziale della sentenza impugnata, di dichiarare inammissibile o comunque rigettare, perché indimostrata ed infondata nel merito, anche la domanda ex. art. 2041 c.c., con conseguente condanna delle parti appellate al pagamento delle spese e dei compensi relativi al doppio grado di giudizio.
Costituitisi, gli appellati e si opponevano alle argomentazioni proposte Parte_3 Parte_4
in appello chiedendone il rigetto;
proponevano appello incidentale avverso la sentenza, subordinato e condizionato all'accoglimento seppur parziale del primo, del secondo e quarto motivo dell'appello principale, deducendo che il Giudice di prime cure, pur concludendo correttamente per l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., assumeva erroneamente, in relazione alla verificata sussistenza della sussidiarietà ex art. 2042 c.c, che gli appellati non avessero dato “prova” di un elemento essenziale del contratto di mutuo, invece di ritenere più correttamente che la fattispecie da loro descritta, ab origine, non era configurabile nemmeno astrattamente come contratto di mutuo, per un difetto del titolo posto a suo fondamento. Pertanto, concludevano perché venisse dichiarato ed accertato l'arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. ricorrendone tutti i requisiti.
Con Ordinanza del 21.10.2024 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16.10.2024 dinanzi al consigliere istruttore, rigettava l'istanza di sospensione della pronuncia impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 350 bis c.p.c. alla udienza del
5.2.2025, con termine per note conclusionali da depositarsi entro il 10.1.2025.
Alla udienza del 5.2.2025, le parti discutevano oralmente la causa, e la Corte riservava la decisione.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
3. I motivi di appello:
L'odierno appellante propone le seguenti censure avverso la sentenza impugnata.
Con i motivi di gravame, l'appellante deduce:
a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2042 c.c.: Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere ammissibile l'azione generale di arricchimento, difettando nel caso di specie il requisito di sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.. Essendo risalente e consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il carattere sussidiario dell'azione ex art 2041 c.c. vada valutato in astratto, la proponibilità dell'azione in parola deve essere esclusa tutte quelle volte in cui sia possibile esercitare una diversa azione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima possa condurre ad un risultato utile. Nel caso di specie, secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., non avendo i sigg.ri ed Pt_3 Pt_4 fornito alcun supporto a sostegno dell'affermato obbligo di rimborso assunto dal , Pt_1 fondato sull'asserito contratto di mutuo. In altri termini, gli appellati avrebbero potuto esercitare una diversa azione contrattuale, rispetto alla quale però non è stata fornita prova sufficiente all'accoglimento: circostanza questa idonea, secondo l'appellante, ad escludere, nel caso de quo, il rispetto del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art 2042 c.c.. A sostegno della sua tesi, l'appellante ha citato una pronuncia della Suprema Corte, per la quale: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento” (Cass. n. 20521/2023);
b) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c.: il Giudice di primo grado avrebbe altresì errato nell'accogliere nel merito l'azione generale di arricchimento proposta dai sigg.ri ed in difetto di prova da parte degli istanti dei relativi elementi Pt_3 Pt_4
costitutivi. Invero, secondo quanto sostenuto da parte appellante, la prova dei presupposti costitutivi dell'azione de qua (quali l'arricchimento senza causa di un soggetto,
l'ingiustificato depauperamento di un altro, il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, e la sussidiarietà dell'azione) non sarebbe stata fornita dagli attori, in linea, invece, con quanto statuito a livello generale dall'art. 2697 c.c., avendo accolto, il Tribunale la domanda ex art. 2041 c.c. sul solo presupposto che la parte convenuta non avrebbe dato dimostrazione di una “diversa e plausibile giustificazione causale del versamento” effettuato in proprio favore, sovvertendo, di fatto, la disciplina di cui all'art. 2697 c.c.
c) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere sulla somma di € 157.790,82, liquidata a titolo di arricchimento senza causa in favore dei sigg.ri ed , rivalutazione ed interessi c.d. compensativi Pt_3 Pt_4 dalla data dell'esborso. L'appellante, premettendo che l'art. 2041 c.c. prevede un'indennità,
e non un risarcimento del danno, da determinarsi nella minor misura tra il valore del bene perduto dall'impoverito ed il valore del vantaggio conseguito dall'arricchito, sostiene al riguardo che, se la perdita dell'impoverito consiste nel pagamento di una somma di denaro,
l'indennizzo deve essere pari all'ammontare di tale somma senza conteggiare la successiva svalutazione monetaria, la quale di per sé non ha comportato un ulteriore danno all'impoverito;
d) la nullità dell'espletata prova per testi per violazione degli artt. 2699, 2700, 2702, 2703,
2721, 2722 e 2725 c.c. e 244 c.p.c.: il Tribunale avrebbe errato altresì nel ritenere ammissibile la prova per testi espletata, in quanto finalizzata alla prova contraria di una circostanza contraria alle dichiarazioni rese dagli stessi attori in atti ricevuti da pubblici ufficiali, poi trasfuse in atto pubblico.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello – relativo al difetto del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. – presuppone un'analisi preliminare dell'istituto dell'azione generale di arricchimento. A norma dell'art. 2041 c.c. comma 1, chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Il legislatore con la disposizione in esame ha voluto dettare il principio secondo cui non è ammesso un vantaggio a favore di un soggetto a danno di altri senza che ciò sia sorretto da una causa di giustificazione. Gli spostamenti patrimoniali devono, di regola, rispondere ad una giustificazione obiettiva in termini di meritevolezza, alla stregua di un principio equitativo e di eticità sociale. Presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: “a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo allorchè chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sez. Unite,
25 novembre 2008, n. 28042)” (così Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6295 del 13 marzo
2013). In virtù del carattere residuale, l'azione generale di arricchimento risponde, pertanto, all'assenza di un'altra specifica causa petendi che – in base a un vincolo ancora sussistente e generatore di reciproci diritti e di obbligazioni tra le parti — sia capace di ricondurre nel patrimonio di chi rimase depauperato, ciò che fu trasferito senza causa nel patrimonio di altro soggetto, e così di ristabilire un rapporto di carattere reale tra il depauperato e il valore perduto. Proprio rispetto al requisito della sussidiarietà, le SS.UU. della Suprema Corte hanno correttamente specificato, che:
“Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cassazione Sez. Un. -
05/12/2023, n. 33954). Ratio della natura sussidiaria dell'azione in esame risiede, pertanto, nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela, cosi come nella necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto e nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo. In virtù di quanto premesso, nel caso in esame, il motivo di gravame fondato sul difetto del requisito di sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 non merita accoglimento.
La pronuncia a Sezioni Unite testè citata, ha dunque operato una sorta di temperamento del principio della c.d. sussidiarietà in astratto, e ciò al fine di consentire, nel merito, una più ponderata valutazione della ricorrenza o meno della residualità per le molteplici ipotesi che potrebbero prospettarsi in concreto.
Ed infatti, nel caso di azione fondata su titolo contrattuale, occorre tenere ben presente – secondo quanto affermato nella suddetta pronuncia – che, qualora il rigetto consegua all'accertamento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda principale, a prescindere da come la stessa sia stata formulata, quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 in favore della sola domanda principale, si rileva nella concreta realtà come un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio, con la conseguente proponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., che resta l'unica domanda correttamente proponibile per il ristoro del danno patito.
Ciò posto, nella pronuncia impugnata il Tribunale stabiliva che, non essendo stata fornita la prova circa gli elementi essenziali del mutuo indicati dall'art. 1813 c.c. (nello specifico non era stata data prova dell'obbligo di restituzione in capo al mutuatario di quanto ricevuto), l'asserito contratto di mutuo doveva ritenersi inesistente e, di conseguenza, riteneva correttamente proponibile l'azione ex art. 2041 c.c.., rilevando proprio che, l'inesistenza di un titolo contrattuale, escludeva in radice la possibilità dell'esercizio di una diversa azione che si fondasse sul titolo medesimo, eliminando di conseguenza il rischio di duplicazioni di tutela, fondamento del requisito della sussidiarietà. Nel caso di specie, la sussidiarietà risulta pertanto soddisfatta, poiché gli attori, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, non avrebbero potuto esercitare una diversa azione contrattuale, fondata sull'asserito contratto di mutuo, proprio in conseguenza dell'inesistenza dello stesso.
Diversamente opinando, l'avente diritto, non potendo esperire il rimedio contrattuale, perché dichiarato inesistente il contratto, né tantomeno il rimedio sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sarebbe rimasto definitivamente privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il ristoro del pregiudizio subito. A tal riguardo, ed in conclusione sul punto, deve osservarsi che in un caso analogo, la Suprema Corte ha osservato che: “La sentenza, che abbia dichiarato
l'inesistenza del contratto, se in negativo esclude che l'avente diritto possa nuovamente esercitare
l'azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per
l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l'azione ex art. 2041 è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito" (Cass.
n.13203/2023).
Il motivo di appello è dunque infondato.
Risulta parimenti infondato il motivo di appello sub 2), relativo al difetto di prova da parte degli istanti in merito agli elementi costitutivi dell'azione generale di arricchimento.
Ed infatti, come già in precedenza ricordato, l'art. 2041 c.c. pone come elementi costitutivi, a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento, l'incremento patrimoniale di un soggetto, correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro, nonché il fatto che il detto arricchimento sia privo di una causa legittima e pur sempre nel rispetto del requisito di sussidiarietà previsto ai sensi dell'art. 2042 c.c.. Nel caso di specie, l'oggetto dell'azione generale di arricchimento è costituito da una somma di denaro, la cui dazione è stata provata nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale;
a tal riguardo la sentenza appellata, non impugnata sul punto, all'ultimo capoverso di pagina 2 reca: “In primis valga osservare che la datio della somma chiesta in ripetizione non è oggetto di contestazione nel presente giudizio, per cui deve considerarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”. Provata la dazione di denaro e l'assenza di giusta causa, che consegue direttamente dall'inesistenza dell'asserito contratto di mutuo, così come di una diversa, qualsiasi e plausibile giustificazione causale del versamento, non fornita neppure dal convenuto (se non per un importo minimo), risulta di tutta evidenza che la summenzionata dazione del denaro all'appellante costituisca, da un lato, un arricchimento dello stesso che non è supportato da giusta causa, e dall'altro un impoverimento degli appellati, uniti i due elementi da un nesso di causalità diretta. In altre parole, la dazione della somma di denaro è causa diretta ed immediata di arricchimento, da un lato, e depauperamento dall'altro, senza che ciò avvenga in presenza di una giusta causa, e al netto del rispetto del requisito di sussidiarietà così come argomentato nell'analisi del motivo di appello sub a).
Pertanto, tutti gli elementi costitutivi dell'istituto, come sopra indicati, risultano dimostrati, avendo correttamente il Giudice di prime cure, sulla base di questi elementi, accolto la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dagli attori e non, come invece sostenuto dall' appellante, sul solo presupposto che la parte convenuta non avrebbe dato dimostrazione di una “diversa e plausibile giustificazione causale del versamento” effettuato in proprio favore. L'individuazione, da parte del convenuto, del fondamento del proprio diritto di ritenere la somma datagli, infatti, risulta essere solo uno degli elementi, di cui il Giudice tiene conto per valutare l'esistenza di una giusta causa, nel complessivo giudizio avente ad oggetto il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 2041 c.c., proprio in virtù di quel principio che correttamente viene individuato e applicato nel caso di specie dal
Tribunale che “riconosce comunque l'importanza che anche il convenuto, che si oppone alla restituzione, si faccia parte diligente e giustifichi nell'ambito del giudizio il trattenimento delle somme ricevute non essendo ammessi nel nostro ordinamento trasferimenti di ricchezza ingiustificati ovvero privi di una causa legittima”. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, infatti, il suindicato richiamo alla pronuncia della Cass. n. 8829 del 29.3.2023 che si rinviene in motivazione della sentenza appellata, risulta del tutto pertinente, avendo riguardo ad un caso analogo a quello in esame: “allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta”.
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato.
Quanto al terzo motivo di appello - relativo alla presunta erroneità del riconoscimento sulla somma liquidata a titolo di arricchimento senza causa, della rivalutazione e interessi c.d. compensativi dalla data dell'esborso - deve essere rilevato che il Giudice di prime cure correttamente individua nell'art. 2041 c.c. un'indennità, e non un risarcimento del danno (come invece sottolineato da parte appellante), dalla quale prende vita, alla stregua di risalente e consolidata giurisprudenza
(correttamente richiamata nella sentenza impugnata), un debito di valore, soggetto pertanto al c.d. cumulo di rivalutazione ed interessi. Deve infatti ricordarsi che: “In materia di arricchimento senza causa l'indennizzo dovuto, in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, costituisce debito di valore, per cui va liquidato tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione;
sulla somma rivalutata sono, altresì, dovuti gli interessi, con decorrenza dal giorno dell'altrui arricchimento;
assolvendo la funzione di compensare il danno derivante dal ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro, gli interessi non costituiscono oggetto di un'autonoma obbligazione aggiuntiva, ma mera tecnica di liquidazione del lucro cessante” (Cass. n. 1287/1998; Cass. n. 1889/2013; Cass. n.
28930/2022). Né appaiono calzanti a tal riguardo, le pronunce della Suprema Corte richiamate da parte appellante, che bene argomentano sui criteri di determinazione dell'indennizzo senza però escluderne la qualifica di debito di valore (Cass. S.S.U.U n. 23385/2008; Cass. n. 8752/2001). Deve essere ricordato, infine, che l'azione di ingiustificato arricchimento, prende le mosse, nel caso di specie, dalla dazione di una somma di denaro, che in virtù della sua naturale fecondità, produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire il pregiudizio subito dal creditore per il suo mancato godimento, decorrenti dalla data della perdita del godimento del bene, coincidente con quella dell'arricchimento.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Il quarto motivo resta definitivamente assorbito nelle considerazioni sin qui esposte.
Le spese di lite .
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra 52.000,00 ed 260.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1797/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 2729/2024 emessa dal Tribunale di Napoli.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.052,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 05.02.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1797 dell'anno 2024, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Tessitore, giusta procura in atti.
Parte_2
e
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Diffidenti, giusta delega in atti. C.F._3
-APPELLATI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2729/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 08.03.2024. CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “A) preliminarmente, sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare perché indimostrata ed infondata nel merito anche la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dai sigg.ri e nei confronti del Parte_3 Parte_4
sig. ; C) condannare le parti appellate al pagamento delle spese e dei Parte_1 compensi relativi al doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “si chiede preliminarmente il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata;
in linea principale, il rigetto dell'appello proposto e la riconferma della sentenza di primo grado di giudizio;
in via incidentale subordinata e condizionata all'accoglimento seppur parziale del primo e del secondo motivo di appello principale di controparte, per le ragioni esposte, di dichiarare ed accertare l'arricchimento senza giusta causa del convenuto appellante in danno degli attori-appellati con conseguente condanna di
[...]
al pagamento in favore di e della somma di euro Parte_1 Parte_3 Parte_4
157.790,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in misura legale dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria, nel caso di accoglimento seppur parziale, del quarto motivo dell'appello principale di controparte, l'ammissione e la rinnovazione, in questo grado di giudizio, della prova testimoniale come articolata in primo grado di giudizio nelle memorie 183 VI c. c.p.c. di propria parte, con i testi ivi indicati. Vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre accessori come per legge del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_4
, esponendo: 1) che, nel luglio 2008, rilasciavano alla figlia , Parte_1 Persona_1
coniuge del convenuto, una procura speciale a vendere il proprio immobile sito in S. Giorgio a
Cremano; 2) che, in realtà, a causa dei raggiri posti in essere dal , coinvolto nelle Pt_1
dinamiche familiari, essi erano convinti di aver dato mandato alla figlia di alienare la sola nuda proprietà del proprio immobile in favore del coniuge, con riserva in proprio favore dell'usufrutto vita natural durante;
3) che il prezzo di vendita convenuto era pari ad euro 220.000,00 e veniva corrisposto per euro 167.852,82 a mezzo di 2 assegni di euro 83.926,41 ciascuno emesso in favore degli alienanti, e per euro 52.147,19 a mezzo di bonifico bancario a favore di Controparte_1 per l'estinzione anticipata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile ceduto;
3) che,
[...]
in virtù di quanto sopra esposto, essi ritenevano pertanto di aver così incassato il corrispettivo della vendita della sola nuda proprietà del proprio immobile;
4) che, nei giorni successivi all'incasso della predetta somma, essi venivano convinti dal convenuto a versargli nuovamente lo stesso importo, al fine di aiutarlo a perfezionare una non meglio precisata operazione finanziaria, e ciò anche dietro insistenze della figlia;
5) che, solo dopo un lungo arco temporale, nel 2014, essi apprendevano che, contrariamente a quanto convenuto e supposto, la figlia procuratrice ed il genero avevano venduto non la nuda bensì la piena proprietà del proprio immobile alla Locat S.p.A., la quale aveva a sua volta concesso l'immobile in locazione finanziaria alla Controparte_2
compagine di cui il era legale rappresentante ed amministratore unico;
6) che, a seguito Pt_1
della procedura esecutiva azionata dalla Locat S.p.A. per mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte della società amministrata dal , gli attori erano poi costretti, Pt_1 loro malgrado, a lasciare l'immobile venduto e prenderne in locazione un altro, con evidente pregiudizio;
7) che, in conseguenza di quanto esposto, il doveva essere condannato alla Pt_1
restituzione della somma di euro 167.850,00 a lui consegnata per il perfezionamento della prospettata operazione finanziaria o, in subordine, alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della detta somma o, in via ulteriormente gradata, doveva essere dichiarato ed accertato l'arricchimento senza causa del convenuto a danno degli attori con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione in loro favore di quanto indebitamente percepito.
Costituitosi, il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda di Parte_1 restituzione della presunta somma mutuata, l'insussistenza dei presupposti per le domande ex artt.
2033 e 2041 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia credito a titolo di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno. Concludeva per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2729/2024, pubblicata il 21.02.2024, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta in via principale dagli attori, per difetto del titolo posto a fondamento della stessa, non avendo fornito, gli attori, la prova dell'asserita fonte negoziale dell'obbligazione restitutoria. Il
Tribunale riteneva parimenti infondata la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c., non avendo, gli attori, assolto l'onere di dimostrare l'inesistenza della causa debendi, elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo. Il giudice di prime cure, infine, accoglieva la domanda ex art. 2041
c.c., atteso che, riconosciuta natura complementare e sussidiaria all'azione in parola, questa poteva essere utilmente esercitata solo qualora fosse mancata del tutto un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovasse titolo in un contratto o nella legge. Nello specifico, si riteneva che, non essendo stata fornita la prova del titolo della domanda attorea, l'asserito contratto di mutuo doveva ritenersi inesistente e, di conseguenza, validamente proponibile l'azione ex art. 2041 c.c.. Di contro, la diversa giustificazione causale addotta dal convenuto, costituita dall'aver procurato agli attori la provvista necessaria al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile poi alienato alla Locat S.p.A., trovava riscontro per la limitata e minore somma di euro 10.062,00, risultante dai bonifici effettuati in favore degli attori. Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto condannava al Parte_1
pagamento in favore di e della somma di euro 157.790,82, oltre Parte_3 Parte_4 rivalutazione monetaria ed interessi in misura legale dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo.
Condannava altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.04.2024, il proponeva appello Pt_1
avverso la sentenza, deducendo in sintesi - secondo quanto sarà successivamente analizzato - la violazione e/o falsa applicazione dell'art 2042 c.c., avendo il Tribunale ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento, pur difettando nel caso di specie il requisito di sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. per aver il
Giudice accolto nel merito la domanda di arricchimento senza causa in mancanza di prova da parte degli istanti dei relativi elementi costitutivi e ponendo il relativo onere probatorio a carico della parte convenuta;
la violazione e/o falsa applicazione dell'art 2041 c.c., avendo la sentenza impugnata condannato la parte convenuta al pagamento della rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata a titolo di arricchimento senza causa;
la nullità dell'espletata prova per testi per violazione degli artt. 2699, 2700, 2702, 2703, 2721, 2722 e 2725 c.c. e 244 c.p.c.
Sulla base di tali elementi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la parte appellante ha richiesto, in riforma parziale della sentenza impugnata, di dichiarare inammissibile o comunque rigettare, perché indimostrata ed infondata nel merito, anche la domanda ex. art. 2041 c.c., con conseguente condanna delle parti appellate al pagamento delle spese e dei compensi relativi al doppio grado di giudizio.
Costituitisi, gli appellati e si opponevano alle argomentazioni proposte Parte_3 Parte_4
in appello chiedendone il rigetto;
proponevano appello incidentale avverso la sentenza, subordinato e condizionato all'accoglimento seppur parziale del primo, del secondo e quarto motivo dell'appello principale, deducendo che il Giudice di prime cure, pur concludendo correttamente per l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., assumeva erroneamente, in relazione alla verificata sussistenza della sussidiarietà ex art. 2042 c.c, che gli appellati non avessero dato “prova” di un elemento essenziale del contratto di mutuo, invece di ritenere più correttamente che la fattispecie da loro descritta, ab origine, non era configurabile nemmeno astrattamente come contratto di mutuo, per un difetto del titolo posto a suo fondamento. Pertanto, concludevano perché venisse dichiarato ed accertato l'arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. ricorrendone tutti i requisiti.
Con Ordinanza del 21.10.2024 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16.10.2024 dinanzi al consigliere istruttore, rigettava l'istanza di sospensione della pronuncia impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 350 bis c.p.c. alla udienza del
5.2.2025, con termine per note conclusionali da depositarsi entro il 10.1.2025.
Alla udienza del 5.2.2025, le parti discutevano oralmente la causa, e la Corte riservava la decisione.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
3. I motivi di appello:
L'odierno appellante propone le seguenti censure avverso la sentenza impugnata.
Con i motivi di gravame, l'appellante deduce:
a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2042 c.c.: Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere ammissibile l'azione generale di arricchimento, difettando nel caso di specie il requisito di sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.. Essendo risalente e consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il carattere sussidiario dell'azione ex art 2041 c.c. vada valutato in astratto, la proponibilità dell'azione in parola deve essere esclusa tutte quelle volte in cui sia possibile esercitare una diversa azione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima possa condurre ad un risultato utile. Nel caso di specie, secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., non avendo i sigg.ri ed Pt_3 Pt_4 fornito alcun supporto a sostegno dell'affermato obbligo di rimborso assunto dal , Pt_1 fondato sull'asserito contratto di mutuo. In altri termini, gli appellati avrebbero potuto esercitare una diversa azione contrattuale, rispetto alla quale però non è stata fornita prova sufficiente all'accoglimento: circostanza questa idonea, secondo l'appellante, ad escludere, nel caso de quo, il rispetto del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art 2042 c.c.. A sostegno della sua tesi, l'appellante ha citato una pronuncia della Suprema Corte, per la quale: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento” (Cass. n. 20521/2023);
b) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c.: il Giudice di primo grado avrebbe altresì errato nell'accogliere nel merito l'azione generale di arricchimento proposta dai sigg.ri ed in difetto di prova da parte degli istanti dei relativi elementi Pt_3 Pt_4
costitutivi. Invero, secondo quanto sostenuto da parte appellante, la prova dei presupposti costitutivi dell'azione de qua (quali l'arricchimento senza causa di un soggetto,
l'ingiustificato depauperamento di un altro, il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, e la sussidiarietà dell'azione) non sarebbe stata fornita dagli attori, in linea, invece, con quanto statuito a livello generale dall'art. 2697 c.c., avendo accolto, il Tribunale la domanda ex art. 2041 c.c. sul solo presupposto che la parte convenuta non avrebbe dato dimostrazione di una “diversa e plausibile giustificazione causale del versamento” effettuato in proprio favore, sovvertendo, di fatto, la disciplina di cui all'art. 2697 c.c.
c) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere sulla somma di € 157.790,82, liquidata a titolo di arricchimento senza causa in favore dei sigg.ri ed , rivalutazione ed interessi c.d. compensativi Pt_3 Pt_4 dalla data dell'esborso. L'appellante, premettendo che l'art. 2041 c.c. prevede un'indennità,
e non un risarcimento del danno, da determinarsi nella minor misura tra il valore del bene perduto dall'impoverito ed il valore del vantaggio conseguito dall'arricchito, sostiene al riguardo che, se la perdita dell'impoverito consiste nel pagamento di una somma di denaro,
l'indennizzo deve essere pari all'ammontare di tale somma senza conteggiare la successiva svalutazione monetaria, la quale di per sé non ha comportato un ulteriore danno all'impoverito;
d) la nullità dell'espletata prova per testi per violazione degli artt. 2699, 2700, 2702, 2703,
2721, 2722 e 2725 c.c. e 244 c.p.c.: il Tribunale avrebbe errato altresì nel ritenere ammissibile la prova per testi espletata, in quanto finalizzata alla prova contraria di una circostanza contraria alle dichiarazioni rese dagli stessi attori in atti ricevuti da pubblici ufficiali, poi trasfuse in atto pubblico.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello – relativo al difetto del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. – presuppone un'analisi preliminare dell'istituto dell'azione generale di arricchimento. A norma dell'art. 2041 c.c. comma 1, chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Il legislatore con la disposizione in esame ha voluto dettare il principio secondo cui non è ammesso un vantaggio a favore di un soggetto a danno di altri senza che ciò sia sorretto da una causa di giustificazione. Gli spostamenti patrimoniali devono, di regola, rispondere ad una giustificazione obiettiva in termini di meritevolezza, alla stregua di un principio equitativo e di eticità sociale. Presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: “a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo allorchè chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sez. Unite,
25 novembre 2008, n. 28042)” (così Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6295 del 13 marzo
2013). In virtù del carattere residuale, l'azione generale di arricchimento risponde, pertanto, all'assenza di un'altra specifica causa petendi che – in base a un vincolo ancora sussistente e generatore di reciproci diritti e di obbligazioni tra le parti — sia capace di ricondurre nel patrimonio di chi rimase depauperato, ciò che fu trasferito senza causa nel patrimonio di altro soggetto, e così di ristabilire un rapporto di carattere reale tra il depauperato e il valore perduto. Proprio rispetto al requisito della sussidiarietà, le SS.UU. della Suprema Corte hanno correttamente specificato, che:
“Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cassazione Sez. Un. -
05/12/2023, n. 33954). Ratio della natura sussidiaria dell'azione in esame risiede, pertanto, nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela, cosi come nella necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto e nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo. In virtù di quanto premesso, nel caso in esame, il motivo di gravame fondato sul difetto del requisito di sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 non merita accoglimento.
La pronuncia a Sezioni Unite testè citata, ha dunque operato una sorta di temperamento del principio della c.d. sussidiarietà in astratto, e ciò al fine di consentire, nel merito, una più ponderata valutazione della ricorrenza o meno della residualità per le molteplici ipotesi che potrebbero prospettarsi in concreto.
Ed infatti, nel caso di azione fondata su titolo contrattuale, occorre tenere ben presente – secondo quanto affermato nella suddetta pronuncia – che, qualora il rigetto consegua all'accertamento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda principale, a prescindere da come la stessa sia stata formulata, quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 in favore della sola domanda principale, si rileva nella concreta realtà come un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio, con la conseguente proponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., che resta l'unica domanda correttamente proponibile per il ristoro del danno patito.
Ciò posto, nella pronuncia impugnata il Tribunale stabiliva che, non essendo stata fornita la prova circa gli elementi essenziali del mutuo indicati dall'art. 1813 c.c. (nello specifico non era stata data prova dell'obbligo di restituzione in capo al mutuatario di quanto ricevuto), l'asserito contratto di mutuo doveva ritenersi inesistente e, di conseguenza, riteneva correttamente proponibile l'azione ex art. 2041 c.c.., rilevando proprio che, l'inesistenza di un titolo contrattuale, escludeva in radice la possibilità dell'esercizio di una diversa azione che si fondasse sul titolo medesimo, eliminando di conseguenza il rischio di duplicazioni di tutela, fondamento del requisito della sussidiarietà. Nel caso di specie, la sussidiarietà risulta pertanto soddisfatta, poiché gli attori, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, non avrebbero potuto esercitare una diversa azione contrattuale, fondata sull'asserito contratto di mutuo, proprio in conseguenza dell'inesistenza dello stesso.
Diversamente opinando, l'avente diritto, non potendo esperire il rimedio contrattuale, perché dichiarato inesistente il contratto, né tantomeno il rimedio sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sarebbe rimasto definitivamente privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il ristoro del pregiudizio subito. A tal riguardo, ed in conclusione sul punto, deve osservarsi che in un caso analogo, la Suprema Corte ha osservato che: “La sentenza, che abbia dichiarato
l'inesistenza del contratto, se in negativo esclude che l'avente diritto possa nuovamente esercitare
l'azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per
l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l'azione ex art. 2041 è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito" (Cass.
n.13203/2023).
Il motivo di appello è dunque infondato.
Risulta parimenti infondato il motivo di appello sub 2), relativo al difetto di prova da parte degli istanti in merito agli elementi costitutivi dell'azione generale di arricchimento.
Ed infatti, come già in precedenza ricordato, l'art. 2041 c.c. pone come elementi costitutivi, a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento, l'incremento patrimoniale di un soggetto, correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro, nonché il fatto che il detto arricchimento sia privo di una causa legittima e pur sempre nel rispetto del requisito di sussidiarietà previsto ai sensi dell'art. 2042 c.c.. Nel caso di specie, l'oggetto dell'azione generale di arricchimento è costituito da una somma di denaro, la cui dazione è stata provata nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale;
a tal riguardo la sentenza appellata, non impugnata sul punto, all'ultimo capoverso di pagina 2 reca: “In primis valga osservare che la datio della somma chiesta in ripetizione non è oggetto di contestazione nel presente giudizio, per cui deve considerarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”. Provata la dazione di denaro e l'assenza di giusta causa, che consegue direttamente dall'inesistenza dell'asserito contratto di mutuo, così come di una diversa, qualsiasi e plausibile giustificazione causale del versamento, non fornita neppure dal convenuto (se non per un importo minimo), risulta di tutta evidenza che la summenzionata dazione del denaro all'appellante costituisca, da un lato, un arricchimento dello stesso che non è supportato da giusta causa, e dall'altro un impoverimento degli appellati, uniti i due elementi da un nesso di causalità diretta. In altre parole, la dazione della somma di denaro è causa diretta ed immediata di arricchimento, da un lato, e depauperamento dall'altro, senza che ciò avvenga in presenza di una giusta causa, e al netto del rispetto del requisito di sussidiarietà così come argomentato nell'analisi del motivo di appello sub a).
Pertanto, tutti gli elementi costitutivi dell'istituto, come sopra indicati, risultano dimostrati, avendo correttamente il Giudice di prime cure, sulla base di questi elementi, accolto la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dagli attori e non, come invece sostenuto dall' appellante, sul solo presupposto che la parte convenuta non avrebbe dato dimostrazione di una “diversa e plausibile giustificazione causale del versamento” effettuato in proprio favore. L'individuazione, da parte del convenuto, del fondamento del proprio diritto di ritenere la somma datagli, infatti, risulta essere solo uno degli elementi, di cui il Giudice tiene conto per valutare l'esistenza di una giusta causa, nel complessivo giudizio avente ad oggetto il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 2041 c.c., proprio in virtù di quel principio che correttamente viene individuato e applicato nel caso di specie dal
Tribunale che “riconosce comunque l'importanza che anche il convenuto, che si oppone alla restituzione, si faccia parte diligente e giustifichi nell'ambito del giudizio il trattenimento delle somme ricevute non essendo ammessi nel nostro ordinamento trasferimenti di ricchezza ingiustificati ovvero privi di una causa legittima”. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, infatti, il suindicato richiamo alla pronuncia della Cass. n. 8829 del 29.3.2023 che si rinviene in motivazione della sentenza appellata, risulta del tutto pertinente, avendo riguardo ad un caso analogo a quello in esame: “allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta”.
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato.
Quanto al terzo motivo di appello - relativo alla presunta erroneità del riconoscimento sulla somma liquidata a titolo di arricchimento senza causa, della rivalutazione e interessi c.d. compensativi dalla data dell'esborso - deve essere rilevato che il Giudice di prime cure correttamente individua nell'art. 2041 c.c. un'indennità, e non un risarcimento del danno (come invece sottolineato da parte appellante), dalla quale prende vita, alla stregua di risalente e consolidata giurisprudenza
(correttamente richiamata nella sentenza impugnata), un debito di valore, soggetto pertanto al c.d. cumulo di rivalutazione ed interessi. Deve infatti ricordarsi che: “In materia di arricchimento senza causa l'indennizzo dovuto, in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, costituisce debito di valore, per cui va liquidato tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione;
sulla somma rivalutata sono, altresì, dovuti gli interessi, con decorrenza dal giorno dell'altrui arricchimento;
assolvendo la funzione di compensare il danno derivante dal ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro, gli interessi non costituiscono oggetto di un'autonoma obbligazione aggiuntiva, ma mera tecnica di liquidazione del lucro cessante” (Cass. n. 1287/1998; Cass. n. 1889/2013; Cass. n.
28930/2022). Né appaiono calzanti a tal riguardo, le pronunce della Suprema Corte richiamate da parte appellante, che bene argomentano sui criteri di determinazione dell'indennizzo senza però escluderne la qualifica di debito di valore (Cass. S.S.U.U n. 23385/2008; Cass. n. 8752/2001). Deve essere ricordato, infine, che l'azione di ingiustificato arricchimento, prende le mosse, nel caso di specie, dalla dazione di una somma di denaro, che in virtù della sua naturale fecondità, produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire il pregiudizio subito dal creditore per il suo mancato godimento, decorrenti dalla data della perdita del godimento del bene, coincidente con quella dell'arricchimento.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Il quarto motivo resta definitivamente assorbito nelle considerazioni sin qui esposte.
Le spese di lite .
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra 52.000,00 ed 260.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1797/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 2729/2024 emessa dal Tribunale di Napoli.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.052,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 05.02.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi