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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FILIPPI MICHELE come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZANDAVAL SILVIA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“Il Tribunale pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto nella Casa
Comunale di Verona (VR), con rito civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Verona (VR), dell'anno 2013, Atto N. 54, Parte II, Serie C.;
pagina 1 di 4 - affido condiviso di ad ambo i genitori;
Per_1
- residenza prevalente di presso la madre, cui va assegnata la casa familiare con Per_1
arredi e corredi, perché vi viva con la figlia, e diritto-dovere del padre di stare con Per_1 secondo l'attuale calendario (quello della separazione) sino all'inizio del prossimo anno scolastico (a.s. 2025/2026), quando inizierà le scuole secondarie di primo grado Per_1 con orari diversi dagli attuali. Dall'inizio del prossimo anno scolastico le parti concordano nel senso di mantenere la regolamentazione attuale, modificando l'orario di ritiro di da scuola da parte del padre il venerdì, ritiro che avverrà alle ore 14,00 ossia al Per_1 termine dell'orario scolastico e all'uscita da scuola. Il resistente al riguardo fa presente che dal prossimo settembre avrà tutti i venerdì liberi dal lavoro dalle ore 12,00 in poi, donde la piena disponibilità al ritiro della figlia. La ricorrente fa presente che da settembre 2025 anche il proprio orario di lavoro verrà modificato nel senso che sarà un orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, sì che i pomeriggi potrà trascorrerli con la figlia senza ricorso al dopo scuola.
Riparto delle vacanze e delle festività come da accordi di separazione;
- Il resistente verserà alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese per il mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 a partire dal giugno 2025 sino al mese di Per_1 settembre 2025 incluso, e, la somma di euro 250,00 a partire dall'ottobre 2025, oltre rivalutazione annuale Istat, con riparto al 50% spese accessorie e straordinarie come da
Protocollo già utilizzato in sede di separazione.
- AUU percepito integralmente dalla madre.
- Spese di lite compensate”
Conclusioni del PM: “Visto, nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia dello scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzinioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
pagina 2 di 4 All'udienza davanti alla Giudice delegata i procuratori delle parti, dando atto che le parti nelle more avevano raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 20.03.2023 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio di cui al verbale di udienza del giorno 8 maggio 2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alla figlia minore
[...]
il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e Per_2
materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato a VERONA il 31/08/2013 tra e regolarmente trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri di stato civile del Comune di VERONA (Atto N. 54, Parte II, Serie C, anno
2013) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di pagina 3 di 4 VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FILIPPI MICHELE come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZANDAVAL SILVIA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“Il Tribunale pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto nella Casa
Comunale di Verona (VR), con rito civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Verona (VR), dell'anno 2013, Atto N. 54, Parte II, Serie C.;
pagina 1 di 4 - affido condiviso di ad ambo i genitori;
Per_1
- residenza prevalente di presso la madre, cui va assegnata la casa familiare con Per_1
arredi e corredi, perché vi viva con la figlia, e diritto-dovere del padre di stare con Per_1 secondo l'attuale calendario (quello della separazione) sino all'inizio del prossimo anno scolastico (a.s. 2025/2026), quando inizierà le scuole secondarie di primo grado Per_1 con orari diversi dagli attuali. Dall'inizio del prossimo anno scolastico le parti concordano nel senso di mantenere la regolamentazione attuale, modificando l'orario di ritiro di da scuola da parte del padre il venerdì, ritiro che avverrà alle ore 14,00 ossia al Per_1 termine dell'orario scolastico e all'uscita da scuola. Il resistente al riguardo fa presente che dal prossimo settembre avrà tutti i venerdì liberi dal lavoro dalle ore 12,00 in poi, donde la piena disponibilità al ritiro della figlia. La ricorrente fa presente che da settembre 2025 anche il proprio orario di lavoro verrà modificato nel senso che sarà un orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, sì che i pomeriggi potrà trascorrerli con la figlia senza ricorso al dopo scuola.
Riparto delle vacanze e delle festività come da accordi di separazione;
- Il resistente verserà alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese per il mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 a partire dal giugno 2025 sino al mese di Per_1 settembre 2025 incluso, e, la somma di euro 250,00 a partire dall'ottobre 2025, oltre rivalutazione annuale Istat, con riparto al 50% spese accessorie e straordinarie come da
Protocollo già utilizzato in sede di separazione.
- AUU percepito integralmente dalla madre.
- Spese di lite compensate”
Conclusioni del PM: “Visto, nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia dello scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzinioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
pagina 2 di 4 All'udienza davanti alla Giudice delegata i procuratori delle parti, dando atto che le parti nelle more avevano raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 20.03.2023 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio di cui al verbale di udienza del giorno 8 maggio 2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alla figlia minore
[...]
il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e Per_2
materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato a VERONA il 31/08/2013 tra e regolarmente trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri di stato civile del Comune di VERONA (Atto N. 54, Parte II, Serie C, anno
2013) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di pagina 3 di 4 VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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