Art. 5.
Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori e' autorizzata per gli anni finanziari dal 1980 al 1984 la complessiva spesa di lire 105,5 miliardi, da iscrivere quanto a lire 95,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria a norma dell' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 10.000 milioni di cui lire 8.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le amministrazioni sopra indicate possono, ai sensi del terzo comma dell'articolo 18 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468 , stipulare contratti e assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata nel primo comma del presente articolo. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali del bilancio.
Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori e' autorizzata per gli anni finanziari dal 1980 al 1984 la complessiva spesa di lire 105,5 miliardi, da iscrivere quanto a lire 95,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria a norma dell' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 10.000 milioni di cui lire 8.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le amministrazioni sopra indicate possono, ai sensi del terzo comma dell'articolo 18 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468 , stipulare contratti e assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata nel primo comma del presente articolo. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali del bilancio.