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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1469/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4459/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Scordia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3977-2024 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 27.6.2025, depositato in data 21.7.2025, presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3977/2024, notificato il 28.4.2024, con il quale è stato richiesto dal Comune di Scordia il pagamento della complessiva somma di €. 6.740,00 per IMU, anno d'imposta 2023, eccependone l'illegittimità in quanto gli immobili tassati sono in comproprietà al 50% con il germano
Nominativo_1, nonché la violazione dell'art. 1, comma 747 lett. b) della legge 160/2019 in merito agli immobili identificati in catasto al fgl 25 n. 436 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Scordia, cui il ricorso è stato regolarmente notificavo, non si è costituito in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Accolta l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 10 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, il ricorrente ha notificato il ricorso nei termini di legge, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avendo provato la data di notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il 28.4.2024 mentre il ricorso è stato notificato il 27.6.2025.
Detto ciò, dall'esame degli atti prodotti in giudizio, risulta che gli immobili per i quali è stato richiesto il pagamento dell'IMU sono in comproprietà, nella misura del 50%, tra i sig.
Ricorrente_1 e Nominativo_1, per cui il ricorrente è soggetto passivo dell'imposta richiesta solo nella misura del 50% e non del 100%, così come richiesta.
Ancora, quanto agli immobili in catasto al fgl 25 n. 436 sub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, il ricorrente ha diritto, avendone provato l'inagibilità, giusta relazione tecnica in atti, trasmessa al Comune di Scordia il 16 aprile del 2018, in assenza di contestazione da parte di quest'ultimo, alla riduzione della base imponibile nella misura del 50%i.
In conclusione, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e manda al Comune di Scordia per la riliquidazione dell'IMU nella misura del 50%, riducendo del 50% la base imponibile degli immobili in catasto al fgl 25 n. 436 sub 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 in quanto inagibili. Sanzioni al minimo.
Spese irripetibili, posto che il ricorrente nulla ha pagato ai fini IMU per l'anno in contestazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e manda al Comune di Scordia per la riliquidazione dell'IMU nella misura del 50%, riducendo del 50% la base imponibile degli immobili in catasto al fgl 25 n. 436 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 in quanto inagibili. Sanzioni al minimo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4459/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Scordia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3977-2024 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 27.6.2025, depositato in data 21.7.2025, presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3977/2024, notificato il 28.4.2024, con il quale è stato richiesto dal Comune di Scordia il pagamento della complessiva somma di €. 6.740,00 per IMU, anno d'imposta 2023, eccependone l'illegittimità in quanto gli immobili tassati sono in comproprietà al 50% con il germano
Nominativo_1, nonché la violazione dell'art. 1, comma 747 lett. b) della legge 160/2019 in merito agli immobili identificati in catasto al fgl 25 n. 436 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Scordia, cui il ricorso è stato regolarmente notificavo, non si è costituito in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Accolta l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 10 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, il ricorrente ha notificato il ricorso nei termini di legge, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avendo provato la data di notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il 28.4.2024 mentre il ricorso è stato notificato il 27.6.2025.
Detto ciò, dall'esame degli atti prodotti in giudizio, risulta che gli immobili per i quali è stato richiesto il pagamento dell'IMU sono in comproprietà, nella misura del 50%, tra i sig.
Ricorrente_1 e Nominativo_1, per cui il ricorrente è soggetto passivo dell'imposta richiesta solo nella misura del 50% e non del 100%, così come richiesta.
Ancora, quanto agli immobili in catasto al fgl 25 n. 436 sub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, il ricorrente ha diritto, avendone provato l'inagibilità, giusta relazione tecnica in atti, trasmessa al Comune di Scordia il 16 aprile del 2018, in assenza di contestazione da parte di quest'ultimo, alla riduzione della base imponibile nella misura del 50%i.
In conclusione, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e manda al Comune di Scordia per la riliquidazione dell'IMU nella misura del 50%, riducendo del 50% la base imponibile degli immobili in catasto al fgl 25 n. 436 sub 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 in quanto inagibili. Sanzioni al minimo.
Spese irripetibili, posto che il ricorrente nulla ha pagato ai fini IMU per l'anno in contestazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e manda al Comune di Scordia per la riliquidazione dell'IMU nella misura del 50%, riducendo del 50% la base imponibile degli immobili in catasto al fgl 25 n. 436 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 in quanto inagibili. Sanzioni al minimo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota