Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC03360/01 IN NOME DEL PO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 21663/98 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron.6983 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere- Ud. 08/01/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE per diritti L. 300 sul ricorso proposto da: 8 MAR 2001 IL EL RR EP, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARIELLO RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON RI;
- intimata avverso la sentenza n. 1569/97 del Tribunale di TRANI, depositata il 09/12/97 R.G.N. 2167/96; • 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5 -1- udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso e per l'inammissibilità del terzo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 19.10.1991 CR MO chiedeva al TO di Ruvo di Puglia che venisse condannato US VE, titolare dei tomaifici "SA” e “Rover” con sede, rispettivamente, in Barletta e Terlizzi, alle cui dipendenze aveva prestato lavoro dal febbraio 1987 al 18.2.1991, al pagamento, in suo favore, della somma di £.26.219.805 per differenze retributive, compenso per lavoro straordinario, ratei di ferie e tredicesima mensilità, nonché trattamento di fine rapporto. Con sentenza del 24.1.1996 il TO, nella contumacia del convenuto, accoglieva la domanda. Proponeva appello il VE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo mai stato egli titolare del tomaificio di Terlizzi, appartenente, piuttosto, a SA VE. Nel merito, l'appellante deduceva di non essere mai stato iscritto ad alcuna associazione di categoria, sicché non potevano essere applicati nei suoi confronti i contratti collettivi di settore invocati dalla controparte. Nella contumacia dell'appellata, il Tribunale, con sentenza del 9.12.1997, respingeva il gravame. Quanto alla legittimazione passiva dell'appellante, osservava il Tribunale che essa non appariva supportata da sufficienti elementi di prova. In particolare, il certificato della Camera di commercio di Bari, attestante che il tomaificio di US VE aveva cessato la sua attività in data 24.11.1990, in quanto formato sulla base di dichiarazioni rese dalla parte interessata, rivestiva efficacia probatoria solo relativamente all'esistenza di dette annotazioni, ma non anche in ordine alla corrispondenza delle medesime alla realtà oggettiva, al quale fine opera solo come presunzione semplice. 3 Altrettanto doveva dirsi - a giudizio del Tribunale - con riguardo all'altra certificazione concernente la titolarità del tomaificio Rover, la quale di per sé non escludeva che entrambe le imprese fossero di fatto gestite dall'appellante, ovvero che il rapporto di lavoro si fosse protratto per l'intero periodo indicato dalla MO, Per la cassazione di questa sentenza il VE propone ricorso affidato a tre motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. per omessa ed insufficiente valutazione di una prova documentale - osserva il ricorrente che le certificazioni della Camera di commercio prodotte in giudizio, in quanto non contraddette da prova contraria, costituiscono prova sufficiente della propria estraneità rispetto al tomaificio Rover, e, quindi, rispetto al rapporto di lavoro dedotto in causa. Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per inesistenza di ogni rapporto di lavoro tra le parti, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione: in altri giudizi promossi da altre colleghe della lavoratrice, il TO aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per insufficiente ed erronea valutazione dei mezzi di prova della ricorrente in primo grado relativamente al rapporto con il tomaificio SA: il ricorrente non è mai stato iscritto ad alcuna associazione di categoria. Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono. Quanto al primo motivo, va rilevato che correttamente il Tribunale di Trani ha dato ingresso all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal VE, dal momento che, trattandosi di un presupposto costitutivo della domanda, non vige il regime delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. Lo stesso Giudice di appello ha aggiunto che il certificato della Camera di commercio di Bari attestante la cessazione, in data 24.11.1990, dell'attività produttiva del tomaificio “SA" intestato al VE, in quanto formato sulla base di dichiarazioni rese dalla parte interessata, riveste efficacia probatoria soltanto relativamente all'esistenza di dette annotazioni e dichiarazioni, non anche in ordine alla corrispondenza delle stesse alla realtà oggettiva, al qual fine opera solo come presunzione semplice". Altrettanto va detto secondo il - Tribunale con riguardo all'altra certificazione concernente la titolarità del tomaificio "Rover”, (in capo a VE SA), la quale non esclude di per sé che entrambe le imprese siano di fatto gestite dal VE US, ovvero che il rapporto di lavoro sia sorto e si sia protratto per l'intero periodo indicato in ricorso tra la MO e il VE, indipendentemente dalla titolarità dell'impresa". Senonchè una tale ricostruzione, è rimasta priva di ogni riscontro, sicchè il Tribunale di Trani ha finito con l'affermare, del tutto apoditticamente, la qualità del VE come reale datore di lavoro della MO in entrambe le realtà aziendali indicate, senza alcuna ulteriore specifica motivazione, né facendo richiamo ad altri elementi probatori capaci di dimostrare una identità soggettiva delle due imprese. Ne deriva che la conclusione espressa dalla sentenza impugnata, se può senz'altro valere con riferimento al lavoro prestato dalla MO presso il tomaificio "SA" sito in Barletta - di cui il VE riconosce di essere il titolare – non può essere automaticamente “trasferita” anche al lavoro prestato presso l'altro tomaificio "Rover” di Terlizzi, intestato ad un soggetto diverso dal ricorrente, così superando il dato formale costituito dalle certificazioni delle Camere di commercio prodotte dal ricorrente in appello. Una tale conclusione appare, all'evidenza, affetta da un vizio logico-giuridico consistente nell'aver trascurato la considerazione che l'iscrizione ad un pubblico registro quale appunto quello tenuto presso le Camere di commercio conoscibile dalla generalità delle persone, in quanto determina per i terzi un importante elemento di riscontro utile per la correntezza dei rapporti giuridici e degli affari, assegna valore probatorio presuntivo delle indicazioni ivi contenute alla realtà dei fatti descritti (Cass., 27.11.1999, n. 13291). Orbene, una simile presunzione - riconosciuta in via di principio anche dal Tribunale può essere vinta solo dalla prova contraria il cui riscontro (anche in termini di ammissibilità) è stato del tutto omesso dalla sentenza impugnata, la quale, dunque, proprio per questo profilo, merita censura in questa sede. Quanto agli altri motivi del ricorso è sufficiente osservare che, a parte la dedotta inesistenza di ogni rapporto di lavoro tra le parti in causa, sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva del VE censura, questa, in sostanza già compresa nella precedente - del tutto inammissibile appare il terzo motivo con il quale si eccepisce – per la prima volta in questa sede - l'inapplicabilità - della contrattazione collettiva di settore al rapporto in questione, per difetto di iscrizione del VE ad alcuna associazione sindacale di categoria. Nei limiti delle esposte ragioni il ricorso merita accoglimento, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al profilo accolto, e rinvio della causa alla Corte di appello di Bari la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Rf th fell IL EL Depositato in Cancelleria D oggi, 8 MAR 2001 E R IL EL 3 3 0 5 1 A . . S T I N S R D A , A 3 ' T O , 7 L - L L A L 8 E S - E O D 1 B P I S I S I D N N E A G S T O S A O P D E M I A D E ragione. Cassa la sentenza - anche per le spese - alla Il Presidente 1 E G G I E A L O T A , T L I O L R R I E T S D D I T G O E N R E S E