Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 224/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: separazione dei coniugi
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Bocca presso Parte_1
il cui studio sito in Genova Via Assarotti 15/6 bis è elettivamente domiciliato come da mandato in calce al ricorso
- Ricorrente -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Benzi, presso CP_1
il cui studio sito in Genova Salita Sauli, 39/10 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
-Resistente –
Conclusioni delle parti
Per la parte ricorrente:
1
Tribunale di Genova, IV Sezione Civile, in data 29/12/2023 all'esito del procedimento Rgn. 597/2021,
previa in via istruttoria, acquisizione delle buste paga relative alla nuova occupazione lavorativa rinvenuta dalla Sig.ra CP_1
a decorrere dal 27/3/2023 nonche' emissione di ordine di
[...]
esibizione ex art 210 cpc nei confronti della sig.ra CP_1
volta alla esibizione della polizza Vita accesa dalla stessa il 18 agosto 2022 n.50010282883 nonche' dei due libretti, cointestati con la di lei madre, signora n. 28020001 aperto il Parte_2
10/11/2007 e n. 43785981 aperto il 22/5/2014,
- rideterminare, riducendolo ad euro 600,00 mensili o al diverso importo meglio ritenuto, il contributo di mantenimento posto a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1
figli;
-riformare la sentenza in punto ripartizione spese straordinarie,
ponendo le stesse a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
-revocare, o in subordine, congruamente ridurre il contributo di mantenimento in favore della Sig.ra con CP_1
decorrenza dal 27/3/2023 o dalla diversa data meglio ritenuta.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari,
rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, del secondo grado di giudizio”.
Per la parte resistente:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, previa occorrendo rimessione in istruttoria della causa e, senza inversione dell'onere della prova, accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate dalla
2 signora e rigetto di tutte quelle avversarie, CP_1
contrariis reiectis, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e\o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 597/2021 emessa dal Tribunale di Genova in data
29/12/2023 e depositata in data 5/3/2024, disponendo che il genitore che non potrà tenere i figli con sé nei giorni stabiliti dovrà
comunque occuparsene, eventualmente assumendo una baby-sitter,
ovvero corrispondendo all'altro genitore, se questi sarà disponibile a tenere con sé i bambini in un periodo diverso da quello di competenza, un corrispettivo pari ad almeno € 50,00 al giorno per le spese che dovrà sostenere.
Ex art. 473 bis 39 c.p.c. si insta a che la Corte d'Appello Ecc.ma voglia ammonire il signor affinché versi puntualmente Parte_1
l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie, determinando,
anche ai sensi della lettera b) del citato articolo, la somma di denaro che, ex art. 614 bis c.p.c., il signor dovrà Pt_1
corrispondere alla signora per ogni inosservanza ovvero per CP_1
ogni giorno di ritardo nel pagamento di quanto dovuto.
Vinte le spese.
Con ogni riserva di legge”.
IN FATTO E DIRITTO
1. e si sposavano il 1° settembre 2012 Parte_1 CP_1
e dalla loro unione nascevano i figli (nel 2013) e i Per_1
gemelli e (nel 2017). Per_2 Per_3
Iniziato nel 2021 un procedimento di separazione personale dei coniugi il Tribunale di Genova in data 29 dicembre 2023 e pubblicata
il 05 marzo 2024 n. 693/2024:
3 - pronunciava la separazione personale dei coniugi e CP_1
con addebito ex art. 151 c.c. in capo a quest'ultimo; Parte_1
-affidava i figli minori e i gemelli e Per_1 Per_2 Per_3
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e secondo il regime di visita concordato dalle parti;
- assegnava la casa coniugale alla moglie sita in Genova, in Salita
Gambonia;
- poneva a carico del un contributo di complessivi euro Pt_1
1.026,90 (€ 342,30 per ciascuno) per il mantenimento dei figli e di euro 150,00 per assegno di separazione a favore della moglie oltre rivalutazione Istat per entrambi;
- poneva le spese straordinarie a carico di per il 60% ed il Pt_1
restante 40% a carico di;
CP_1
-condannava al pagamento delle spese processuali. Parte_1
2. proponeva appello chiedendo: Parte_1
-la rideterminazione dell'assegno per il mantenimento dei figli riducendolo ad euro 600,00 mensili complessivi, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno;
-la revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento per la CP_1
In via istruttoria chiedeva l'acquisizione delle buste paga della moglie dal 27 marzo 2023 e l'esibizione ex art. 210 cpc delle polizze vita e dei libretti cointestati con la madre:
Formulava i seguenti motivi di appello..
Primo motivo: l'appellante rilevava che il Tribunale nel calcolare il suo reddito aveva errato indicando il credito d'imposta come componente produttiva di reddito e non deduceva l'imposta netta.
4 , quale socio della AL s.r.l., percepiva i seguenti redditi, Pt_1
tenendo conto della imposta IRPEF e delle addizionali:
nel 2020 euro 27.636,00
nel 2021 euro 36.385,00
nel 2022 euro 29.474,00.
Con una disponibilità media mensile di euro 2.597,08 bisognava detrarre euro 450,00 per canone di locazione, euro 460,00 per mutuo della casa di Montebruno, rate da euro 167,00 per finanziamento della moto e polizze per i figli pari a euro 278,00.
Il reddito mensile residuo ammontava ad euro 1.242,08.
Secondo motivo: la “buona liquidità” del Lerma rilevata in sede di udienza presidenziale era stato frutto di un errato convincimento del Giudice dove l'appellante aveva dichiarato di percepire fuori busta in più circa euro 300,00 ma di non avere più tali introiti.
Inoltre, vi era stata confusione tra i rapporti di conto corrente tra la società AL RL (gruppo di cui è socio insieme agli altri,
tra cui la ) e quelli personali di CP_1 Pt_1
Terzo motivo: con ricorso ex art. 709 cpc domandava la Pt_1
riduzione del contributo al mantenimento dei figli considerato che aveva preso in affitto una casa e l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc del contratto di lavoro della moglie per verificare il suo reddito mensile.
Il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza ed errava nella valutazione dello stipendio della moglie basandosi solo su elementi forniti dalla stessa.
5 Vi era stata confusione tra l'importo a titolo di indennità 261,11
euro con il dato relativo all'ammontare complessivo del trattamento pensionistico di euro 703,82 netti mensili.
Quarto motivo: La complessiva somma di euro 3.396,92 per stabilire la quota da destinare al mantenimento per i figli fondava su dati errati.
Il giudice non aveva tenuto conto nel riparto che la moglie aveva percepito l'assegno unico per i tre figli al 100% della somma di euro 695,00, né delle due polizze vita cointestate con la madre e della autovettura di sua proprietà, oltre ad essere socia della
AL RL.
Quinto motivo la ripartizione delle spese straordinarie al 60% per il era stato frutto degli errori commessi nel calcolo della Pt_1
disponibilità economica dell'appellante.
Sesto motivo: il Lerma aveva istaurato due sub-procedimenti di cui uno accolto dalla Corte di Appello che ne aveva rideterminato l'ammontare del contributo al mantenimento per i figli. Anche la aveva presentato istanza per la correzione materiale CP_1
conclusa col rigetto della Corte.
Allo stesso modo alcune domande formulate dalla moglie non venivano accolte con la conseguenza che doveva essere dichiarata la soccombenza reciproca.
3. ritualmente costituitasi chiedeva la rimessione in CP_1
istruttoria della causa e in ogni caso il rigetto dell'appello.
Inoltre, chiedeva, nel caso in cui l'altro genitore non poteva tenere con sé i figli il pagamento della somma di euro 50,00 per le spese
6 eventualmente sostenute e l'ammonizione prevista dall'art. 473 bis
39 c.p.c.
In particolare, sosteneva che la disponibilità economica ricostruita dal marito non era quella rappresentata e che il Tribunale
correttamente aveva rilevato la sua buona situazione economica-
patrimoniale.
Infatti, la casa di Montebruno acquistata dal marito pagando un mutuo di 460,00 Euro mensili rimaneva inutilizzata preferendo prendere in affitto un appartamento per un canone di locazione di euro 450,00.
Invece, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 della risultava un reddito da lavoro dipendente di euro 10.716 CP_1
(comprensivo degli assegni dell'ex coniuge) e, affetta da sordomutismo, percepiva una pensione di euro 740,46 (comprensiva di indennità di maggiorazione e di comunicazione) dalla quale avrebbe subito una diminuzione.
L'appellata, data la sua disabilità, sosteneva spese a suo carico per gli apparecchi acustici, oltre alle spese di amministrazione e quelle ordinarie per i figli (quali mensa, abbigliamento, ecc.).
Sottolineava che i tempi di permanenza dei figli con i rispettivi genitori corrispondevano ad un 80% per la madre e 20% per il padre.
Riguardo ai due libretti cointestati con la di lei madre ci si riportava alla documentazione prodotta dalla Guardia di ZA.
Pertanto, chiedeva la conferma del contributo per il mantenimento dei figli di euro 1.026,90.
7 Infine, da mesi ormai percepiva metà dell'assegno unico pari Pt_1
ad euro 347,55 ed essendo stata addebitata la separazione già solo questo giustificava la condanna alle spese.
Le parti esponevano le loro difese all'udienza del 29 gennaio 2025,
tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa in camera di consiglio.
4.La presente causa di appello verte esclusivamente sugli aspetti economici.
Al di là dei numerosi motivi di appello, che fanno apparire la questione più complessa di quella che è, si tratta di determinare il reddito dei due coniugi ed alla luce di quanto determinato decidere l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli a carico di e se debba essere riconosciuto o meno un Parte_1
assegno di separazione.
Le richieste istruttorie formulate dalle parti appaiono superflue avendo un quadro probatorio più che sufficiente supportato dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di ZA (a cui ci si riporta) e dalla documentazione in atti .
è socio della AL RL e la situazione economico reddituale Pt_1
risulta stabile.
Circa i redditi di lo stesso risulta dal modello Persona_4
persone fisiche 2024 percepire un reddito lordo di € 42.140,00.
Avendo rilevanti oneri deducibili (4.215,00 €) ed essendo sottoposto a ritenuta d'acconto, che viene calcolata sul reddito lordo, il Pt_1
è strutturalmente in credito di imposta perché gli trattengono sullo
8 stipendio imposte superiori a quelle che poi deve pagare dedotti gli oneri deducibili.
Ne segue che il credito di imposta non può essere aggiunto al reddito, in quanto non è altro che la restituzione di un prelievo impositivo eccessivo sul reddito stesso.
Dal reddito lordo di € 42.140,00 deve essere invece detratta l'imposta netta ( € 9.492,00 irpef + 646,00 addizionale regionale +
389,00 addizionale regionale = 10.527,00 Euro) = Euro 31.613,00, che fanno 2.634,00 Euro per 12 mensilità e 2.431,00 Euro per 13
mensilità.
Dagli estratti conto si conferma che il reddito mensile del è Pt_1
di circa euro 2.500,00 mensili a cui bisogna aggiungere eprobabili proventi in nero.
Nella comparizione dei due coniugi davanti al Presidente la CP_1
dichiarava che “Quando vivevamo assieme mio marito portava a casa
circa 1000 Euro in nero al mese e pagava tutto mio marito. Abbiamo
fatto vacanze. Con i soldi del libretto ho pagato tutti i mobili
della casa “
A sua volta il dichiarava: Pt_1
“Non è vero che io portavo a casa 1000 Euro in nero al mese. Al
massimo erano 300 o 400 Euro al mese ma ora non ci sono più”.
E' da notare come il non spieghi come mai non percepisca più Pt_1
una parte del compenso in nero e che pertanto la sua negazione risulta poco plausibile.
9 Tenendo anche conto che è socio della società per cui lavora risulta credibile che una parte dei suoi redditi continuino ad essere percepiti in nero.
, vive in un immobile condotto in locazione per un canone di Pt_1
euro 450,00 mensili;
possiede un'auto e una moto (per la quale paga un finanziamento di euro 167,00 con scadenza al 08 marzo 2027); è
proprietario di un immobile sito in Montebruno per cui paga un mutuo di circa euro 460,00 che potrebbe mettere a reddito;
ha acceso due polizze vita di cui è beneficiario il coniuge per un valore di circa
270,00 euro .
Da ultimo ha acquistato una automobile nel maggio del 2024 del valore di euro 11.105 (doc. 16 comparsa di risposta) e ha acceso un finanziamento l'08 maggio 2024 per un importo di euro 39.045,11 con rimborso di 120 rate da 484,10 Euro.
Come si vede il ha contratto una serie di impegni finanziari Pt_1
non indispensabili che possono trovare spiegazione solo con la presenza delle sopra citate entrate in nero.
La situazione della risulta essere migliorata con la CP_1
trasformazione del contratto a tempo indeterminato a decorrere dal
27 aprile 2024 con una retribuzione di euro 11.537 (doc. 4), circa euro 1.000 mensili.
La stessa inoltre:
- percepisce la pensione di invalidità di euro 740,76 circa,
comprensiva dell'indennità di comunicazione e ridotta per un indebito riscontrato nella dichiarazione dei redditi del 2020;
10 - è assegnataria della casa coniugale di proprietà dei suoi genitori in comodato e per tale ragione non ha oneri alloggiativi;
- anch'essa è proprietaria di una autovettura;
- risulta essere ancora socia della AL RL ma senza percepire utili.
Per un totale di euro 1.740,46
L'assegno unico vine ora diviso fra i due coniugi e l'assegno di invalidità verrà ridotto a seguito del nuovo lavoro.
Dal confronto dei redditi occorre a questo punto valutare la distribuzione dell'onere del mantenimento dei due figli e se sussistano i presupposti per un assegno di separazione ..
Sulle modalità di frequentazione dei figli il Tribunale ha così
disposto:
“ collocazione abitativa prevalente presso la madre e diritto di
visita come concordato dalle parti e precisamente: week end alternati
tra i genitori dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera con
riaccompagnamento da parte del padre presso la madre un pomeriggio
a settimana con il padre nel giorno di mercoledì pomeriggio dalle
15.00 fino alle 19.00 in periodo scolastico e fino alle 22 in periodo
non scolastico, salvo che il minore abbia un impegno scolastico: in
tale caso i genitori concorderanno un altro giorno nel caso il padre
lavori di domenica terrà i bambini oltre che il mercoledì anche il
venerdì pomeriggio all'incirca dalle 15.00 fino a dopocena con
riaccompagnamento entro le 22.00
11 Le ferie saranno divise in modo paritario, con 15 giorni a testa
anche non consecutivi con comunicazione all'altro coniuge entro il
30 giugno.
Le altre feste saranno divise tra i genitori con modalità alternate:
a natale con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro genitore
dal 31 dicembre al 6 gennaio. “
Poiché i minori sono prevalentemente presso la madre è corretta la previsione di un contributo a carico del padre da versarsi alla madre.
L'importo stabilito dal Tribunale a carico di ciascun figlio di
342,30 Euro appare congruo tenendo conto delle necessità ordinarie di un minore ed è compatibile con gli introiti complessivi dell'appellante.
Pertanto, si conferma il contributo al mantenimento per i figli .
Per le spese straordinarie risulta invece giustificata una divisione al 50% delle stesse in quanto non legate ad una maggiore permanenza presso uno dei due genitori e non sussistendo differenze economiche tali da giustificare una ripartizione differenziata dell'onere.
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento a favore della moglie,
come detto emergono rilevanti elementi presuntivi che inducono a ritenere che il abbia una parte dei proventi in nero e che Pt_1
tali proventi siano idonei a pagare almeno una parte dei mutui contratti.
Tenendo conto anche delle maggiori spese che la deve CP_1
sostenere a ragione la sua invalidità si ritiene che sussistano i
12 presupposti per un assegno di separazione molto limitato di 100,00
Euro al mese.
Per quanto riguarda le spese legali di primo grado risulta corretta la messa a carico del tenendo conto della sua soccombenza in Pt_1
punto addebito della separazione e parzialmente negli aspetti economici. L'esito dei subprocedimenti instaurati durante il primo grado viene assorbito da una valutazione complessiva della controversia.
Si compensano invece le spese del giudizio di appello data la reciproca soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Riduzione a 100, compensate appello, confermato spese primo, con decorrenza dalla presente sentenza no 473 bis 39,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Genova n. 693 del 29 dicembre 2023 accoglie
parzialmente l'appello e per l'effetto riduce il contributo mensile
al mantenimento della moglie a 100,00 euro rivalutabile annualmente
in base agli indici ISTAT e ripartisce le spese straordinarie per
il mantenimento dei figli nella misura del 50% ciascuno.
Conferma per il resto la sentenza di primo grado.
Spese legali del giudizio di appello compensate.
13 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
14