Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1609 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto "divorzio -cessazione effetti civili", vertente
TRA
nata ad [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
i.2, C.F.: , rapp. e difeso dall'avv. Carla Anna Santella C.F._1
ricorrente
E
n. a Mannheim Neckarau il 18.7.1981, cf Controparte_1 C.F._2
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.2.2025; in data 16.12.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Sul fatto
Con ricorso depositato il 22.4.2022, ha riferito che, in data 20.05.2000, in Domicella Parte_1
(AV), aveva contratto matrimonio concordatario con (nato a [...] Controparte_1
Neckarau il 18.07.1981), trascritto nel registro di stato civile del Comune di Domicella al n. 3 Parte
II, Serie A(all.) -che, dalla loro unione, sono nati due figli: nato ad [...] il [...] e Per_1
, nata a [...] il [...]; -che, con sentenza n. 1513/2011 resa in data 18.05.2011, il Per_2
Tribunale di Avellino, aveva disposto la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, regolamentando il diritto di visita del padre e prevedendo un onere di versamento di euro 250,00 per ciascun figlio a carico di
[...]
; che non sussistevano i presupposti per un ricongiungimento dei coniugi. Controparte_1
Per questi motivi
chiedeva la pronuncia del divorzio e un onere di mantenimento di euro 800,00
complessivi per i due figli oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa del tribunale di Avellino.
rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 30.05.2024, comparsa la sola ricorrente, verificata quindi l'impossibilità di una riconciliazione, venivano adottati i provvedimenti presidenziali per cui: “rilevato che non vi sono
elementi comprovanti che consentano di modificare il regime attuale, fissato in sede di separazione,
ad eccezione del provvedimento di affidamento e delle regolazioni delle visite fissate per il figlio
che, per sopravvenuta maggiore età, devono intendersi revocate;
così come va revocata Per_1 l'assegnazione della casa coniugale, non più abitata dalla ricorrente… conferma il regime fissato in
sede di separazione con le eccezioni indicate in parte motiva”.
Con sentenza del 20.10.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Il presente giudizio continua, pertanto, solo per l'ulteriore domanda di aumento della contribuzione in favore dei figli.
Sul mantenimento ai figli
chiede un aumento della contribuzione per la sola figlia . Parte_1 Per_2
Ha, infatti, dedotto che è diventato economicamente autosufficiente. Per_1
Ha ricordato come il resistente si fosse sempre disinteressato dei ragazzi senza mai esercitare il diritto di visita e senza mai corrispondere le spese straordinarie.
Il resistente ha provveduto a trasferirsi in Germania, ove tuttora vive stabilmente, così disattendendo ad ogni suo obbligo, sia sotto il profilo familiare che economico.
Nel corso del giudizio anche la figlia è divenuta maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente.
La ricorrente ha insistito, quindi, per la contribuzione solamente in favore della secondogenita , Per_2
studentessa liceale che conseguirà il diploma nell'anno scolastico in corso.
Ha chiesto, in ragione delle aumentate e cresciute esigenze, un aumento della contribuzione ad euro
450,00.
In via generale, con riguardo ai figli maggiorenni e non autosufficienti economicamente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: “dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel
concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo
impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Il figlio di genitori
divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il
conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che,
comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può
soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare,
mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti
di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma
restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più
essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”. (Cass. 10450/2022; Cass. 38366/2021).
Nel caso di specie la domanda va certamente accolta.
Premesso che ai fini della revoca dell'assegno di mantenimento sarebbe stata necessaria una domanda con relative allegazioni probatorie da parte del resistente, domanda che è carente data la contumacia del osserva il collegio che ha tutti i diritti di continuare ad essere mantenuta dal CP_1 Per_2
padre, visto che è assolutamente prematuro far riferimento ad eventuali prospettive future o a indirizzi di studio e/o di formazione del lavoro, poiché la stessa non ha ancora nemmeno il diploma della scuola secondaria di secondo grado.
Va, invece rilevato che a fronte di una contribuzione inizialmente stabilita nella misura di euro 250,00
mensili e a fronte del decorso del tempo -tale statuizione veniva resa nel 2011 ossia 14 anni fa-, è
assolutamente ragionevole accogliere la richiesta nella misura avanzata dalla ricorrente ossia con aumento della contribuzione in favore di per il mantenimento della figlia di Parte_1 Per_2
euro 450,00 mensili.
Si conferma la previsione delle spese al 50% a carico di entrambe le parti. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente da Parte_1
4.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del disinteresse comportamentale e processuale mostrato dal CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DISPONE che versi la somma di euro 450,00 a per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia con revoca della contribuzione in favore del figlio;
Per_2 Per_1
2)DISPONE che le spese straordinarie vengano ripartite al 50% tra i genitori come da protocollo del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 28 dicembre 2018 e successive modifiche;
3) DISPONE che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente da Parte_1
4) CONDANNA al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
100,00 per esborsi ed euro 2520,00 per compenso professionale oltre iva e cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione in favore dell'avvocato Carla Anna Santella dichiaratasi anticipataria;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano