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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 49/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/04/2025 davanti al giudice monocr dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Marin, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti danno atto della zione della materia del contendere. Parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento delle spese processuali e l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.. L'avv. Bonetti si riporta alla memoria.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 49/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1
dall'avv. Davide Marin, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 febbraio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per sentire dichiarare che i crediti portati dall'avviso di addebito n. 35020240000387771000 sono prescritti e che comunque tale fatto estintivo sarebbe già stato dichiarato dal tribunale in epigrafe. In effetti, la società ricorrente ha dato atto dell'intervento di tre pronunce in ordine alla pretesa dell'ente. La prima, preso atto della sgravio cui l' aveva proceduto dopo l'introduzione del giudizio, aveva dichiarato la cessazione tra le parti della materia del contendere
[Trib. Gorizia, n. 81/2020]. La seconda ha accertato la prescrizione dei crediti oggetto anche dell'avviso oggetto del presente giudizio e ha condannato l' tanto alla rifusione delle spese processuali, quanto ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
[Trib. Gorizia, n. 62/2022]. La terza, determinata da un'improvvida nuova notifica d'altro avviso d'addebito per la medesima pretesa, ha preso atto dell'annullamento in autotutela adottato dall'Ente e l'ha condannato al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale [cfr. Trib. Gorizia, n. 154/2023]. L' si è costituito in giudizio dando atto della fondatezza delle ragioni della società ricorrente e rappresentando d'aver provveduto all'annullamento in aututela del provvedimento. Ha altresì depositato comunicazioni interne con cui, mediante il proprio attuale difensore, ha sensibilizzato l' ad una congrua gestione della CP_2 vicenda, al fine d'evitare ulteriori rivendicazioni erronee [cfr. docc. 1 e 2 . Così ricostruito l'iter processuale, lo sgravio cui ha proceduto l' determina la cessazione fra le parti della materia del contendere. In virtù del criterio della soccombenza virtuale, l'ente va condannato a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si ritiene che nella specie non debba farsi applicazione dell'art. 96 c.p.c., perché sebbene sia innegabile l'assoluta inefficienza dell' nel porre rimedio ad una vicenda che, visti i precedenti, ha assunto contorni deve comunque Per_2 considerarsi che l'art. 96 c.p.c. presuppone un pregiudizio in capo alla parte vittoriosa. In questo caso, l' non ha resistito con mala fede o colpa grave, il ricorrente non ha mai potuto temere per un esito sfavorevole del giudizio, durato peraltro due mesi. L' inoltre ha depositato comunicazioni interne finalizzate CP_2 alla soluzione definitiva della questione, manifestando così una “buona volontà” tale da suggerire l'insussistenza dei presupposti per l'adozione d'un provvedimento di carattere lato sensu sanzionatorio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 886,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/04/2025 davanti al giudice monocr dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Marin, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti danno atto della zione della materia del contendere. Parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento delle spese processuali e l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.. L'avv. Bonetti si riporta alla memoria.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 49/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1
dall'avv. Davide Marin, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 febbraio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per sentire dichiarare che i crediti portati dall'avviso di addebito n. 35020240000387771000 sono prescritti e che comunque tale fatto estintivo sarebbe già stato dichiarato dal tribunale in epigrafe. In effetti, la società ricorrente ha dato atto dell'intervento di tre pronunce in ordine alla pretesa dell'ente. La prima, preso atto della sgravio cui l' aveva proceduto dopo l'introduzione del giudizio, aveva dichiarato la cessazione tra le parti della materia del contendere
[Trib. Gorizia, n. 81/2020]. La seconda ha accertato la prescrizione dei crediti oggetto anche dell'avviso oggetto del presente giudizio e ha condannato l' tanto alla rifusione delle spese processuali, quanto ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
[Trib. Gorizia, n. 62/2022]. La terza, determinata da un'improvvida nuova notifica d'altro avviso d'addebito per la medesima pretesa, ha preso atto dell'annullamento in autotutela adottato dall'Ente e l'ha condannato al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale [cfr. Trib. Gorizia, n. 154/2023]. L' si è costituito in giudizio dando atto della fondatezza delle ragioni della società ricorrente e rappresentando d'aver provveduto all'annullamento in aututela del provvedimento. Ha altresì depositato comunicazioni interne con cui, mediante il proprio attuale difensore, ha sensibilizzato l' ad una congrua gestione della CP_2 vicenda, al fine d'evitare ulteriori rivendicazioni erronee [cfr. docc. 1 e 2 . Così ricostruito l'iter processuale, lo sgravio cui ha proceduto l' determina la cessazione fra le parti della materia del contendere. In virtù del criterio della soccombenza virtuale, l'ente va condannato a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si ritiene che nella specie non debba farsi applicazione dell'art. 96 c.p.c., perché sebbene sia innegabile l'assoluta inefficienza dell' nel porre rimedio ad una vicenda che, visti i precedenti, ha assunto contorni deve comunque Per_2 considerarsi che l'art. 96 c.p.c. presuppone un pregiudizio in capo alla parte vittoriosa. In questo caso, l' non ha resistito con mala fede o colpa grave, il ricorrente non ha mai potuto temere per un esito sfavorevole del giudizio, durato peraltro due mesi. L' inoltre ha depositato comunicazioni interne finalizzate CP_2 alla soluzione definitiva della questione, manifestando così una “buona volontà” tale da suggerire l'insussistenza dei presupposti per l'adozione d'un provvedimento di carattere lato sensu sanzionatorio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 886,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri