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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4547/2023 R.G. posta in decisione in data 28/05/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in ST IO presso lo studio dell'avv. Cinzia Parte_1
Angela Garatti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Maila Zambon, Controparte_1
che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di decreto di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, pagina 1 di 6 così decidere:
I. L'affidamento all'ente del minore per quanto riguarda il collocamento, le scelte educative, scolastiche, sanitarie e terapeutiche;
II. La regolamentazione degli incontri tra e la madre con finalità ed obiettivo l'attuazione del Per_1
regime di collocamento alternato;
III. L'attivazione del Centro Diurno per due pomeriggi a settimana;
IV. L'attivazione di un intervento educativo in favore dei minori, anche a domicilio (madre, padre e nonna);
V. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore.
VI. Si dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dal padre;
VII. Le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo della Corte d'Appello di
Milano a carico di ciascun coniuge al 50%.
VIII. L'indennità di frequenza sarà usata dall'Ente affidatario nell'esclusivo interesse del minore a copertura delle spese utili al suo inserimento scolastico e sociale, anche ludico-sportivo ed attività extrascolastiche, centri estivi ecc..
IX. Compensazione delle spese di lite, con specifica rinuncia da parte dei legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 8 della l. 247/2012.
X. Spese di CTU ripartite al 50% ciascuno. Si dà atto che le Parti hanno già sostenuto il relativo costo in corso di espletamento della procedura in misura paritaria.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2023 adiva questo Tribunale per conseguire, Parte_1
previa adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. consistenti nell'immediata sospensione del collocamento preferenziale materno con contestuale disposizione di quello provvisorio del figlio (nato il [...]) presso la nonna materna ove egli viveva, la modifica del Per_1
provvedimento del 14/03/2017 con cui erano stati regolati i rapporti tra il minore ed i genitori su ricorso dell'odierna resistente in particolare, il ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo a sé CP_1
del bambino, la regolamentazione delle visite materne senza pernottamenti sino a parere positivo dei
Servizi Sociali e la determinazione di un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre nella misura ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico.
All'udienza del 06/12/2023 il Giudice delegato dr. Paganini procedeva all'audizione del minore , il Per_1 quale dichiarava di vivere dal lunedì al venerdì con la nonna materna e con il padre il sabato sera con pernottamento, avendo litigato con la mamma a causa del di lei nuovo compagno con cui egli non si trovava bene;
pertanto, in via provvisoria e urgente veniva disposto il collocamento di presso il ricorrente Per_1
con affido esclusivo per quanto riguarda gli aspetti scolastici e sanitari al padre.
Si costituiva in giudizio la resistente, lamentando che il ricorrente non era in grado di tenere e gestire
, al punto che la stessa difesa avversaria aveva chiesto la collocazione di presso la nonna Per_1 Per_1
materna e che la controparte aveva versato il mantenimento per il figlio in modo sporadico e discontinuo, sino a cessarlo del tutto anni prima.
Pertanto, la convenuta chiedeva l'affidamento in forma esclusiva a sé del figlio e la regolamentazione delle visite paterne, previa revoca del provvedimento del 06/12/2023.
All'udienza del 05/03/2025 il Giudice ordinava l'espletamento di una C.T.U. sul nucleo familiare, contestualmente disponendo l'affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Cairate con il suo collocamento presso la nonna materna, consentendo alla madre di tenere con sé due pomeriggi alla Per_1 settimana con pernotto, martedì e giovedì, e a fine settimana alterni, da sabato mattina alle 9,00 sino alla domenica sera alle 21 (mentre il padre avrebbe potuto vedere liberamente presso la nonna materna) Per_1
e determinando in € 150 mensili il contributo al mantenimento a carico della madre in favore del padre,
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, con la ripartizione a metà dell'assegno unico.
Il C.T.U. dr. così concludeva: Per_2
“ Entrambi i genitori mostrano un legame affettivo profondo con , ricambiato dal figlio. Per_1
Entrambi si adoperano per quanto loro possibile per appagare i bisogni materiali e le necessità concrete di
. Sono in grado di sintonizzarsi anche sui bisogni evolutivi del ragazzo, soprattutto in merito alla Per_1
socialità e agli aspetti relazionali.
pagina 3 di 6 La sig.ra esprime una sensibilità affettiva più alta che le permette di comprendere gli stati CP_1 emotivi di , anche se le risposte che da non sempre risultano adeguate. Dal punto di vista normativo Per_1 fa tentativo di stabilire delle regole educative che da una parte non sono supportate da una sufficiente determinazione, dall'altra rimangono poco condivise con il padre e la nonna, gli altri due adulti che si occupano del minore.
Il sig. si muove, anche con , su modalità improntate a una maggiore concretezza che offre Pt_1 Per_1
anche una maggiore sicurezza al figlio. Dal punto di vista emotivo tende a sovrapporre, intenzionalmente o meno, le proprie istanze emotive (paure, difficoltà, rancori…) che non consentono a un'espressione Per_1 emotiva libera dal timore di un possibile conflitto con il padre.
Tende ad essere meno fermo dal punto di vista normativo e ad adattare le regole ai propri bisogni più che
alle reali necessità del ragazzo.
La nonna materna, attuale collocataria, è una figura sicuramente affettiva. È legata al nipote ed è
disponibile a tutte le sue richieste. Appare però manipolatoria nella gestione delle relazioni con i due
genitori e con stesso. Il nipote, infatti, sembra avere per lei una funzione compensatoria e di Per_1 CP gratificazione identitaria. La sig.ra appare poco capace di distinguere ruoli e funzioni e sembra muoversi all'interno delle dinamiche relazionali con modalità che vanno ad appagare più il proprio interesse che la reale stabilità di tutto il sistema.
Attualmente nessuno degli adulti che gravitano intorno a appare ancora in grado, da solo, di Per_1
occuparsi del benessere affettivo ed educativo di . Gli stessi genitori chiedono delle regole chiare Per_1
che permettano di mettere delle basi per il futuro.
ossiede delle risorse che gli permettono un continuo equilibrismo all'interno della propria rete Per_1 relazionale. Non emergono gravi rischi evolutivi anche se lo stesso minore inizia a parlare di difficoltà a
contenersi quando è mosso dalla rabbia. Emerge poi il continuo tentativo di adattarsi/adeguarsi alla realtà
che lo circonda, al fine di mantenere il controllo della situazione.
Affidamento
Si indica, almeno per il prossimo anno, il mantenimento dell'affidamento ai Servizi. Questo per consentire sia gli interventi necessari su , sia per permettere ai genitori un ulteriore periodo di lavoro sulla Per_1 necessità di una reale condivisione della genitorialità.
Collocamento e frequentazione del genitore non collocatario
Si suggerisce collocamento paritetico sul modello 2/2/3. Ciascun genitore, nei giorni di propria competenza si dovrà occupare dell'accompagnamento e della presa a scuola e delle attività extrascolastiche che verranno scelte per . Per_1
Vacanze natalizie
Due periodi:
pagina 4 di 6 Dalla fine della scuola al 30.12 con un genitore
Dal 30.12 alla ripresa della scuola con l'altro genitore
Orari e modalità di gestione del giorno di Natale o modalità di gestione differenti verranno stabilite nell'ambito della coordinazione genitoriale.
Vacanze pasquali
Dall'inizio delle vacanze fino alla domenica prima di cena con un genitore;
da domenica prima di cena fino alla ripresa scolastica con l'altro genitore
Ponti
I ponti scolastici saranno accorpati e goduti dal genitore il cui fine settimana è di spettanza
Le festività infrasettimanali saranno godute dal genitore il cui giorno è di spettanza, dalla mattina alle 9/10
circa fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo
Periodo estivo
Due settimane da godere nell'intero periodo delle vacanze scolastiche e da decidere entro il 31 marzo. Si raccomanda la partecipazione a centri estivi o simili.
Interventi di supporto
In accordo con la Tutela minori e con i Servizi di appartenenza si consiglia l'inserimento di in un Per_1
centro diurno per almeno tre giorni alla settimana, ma preferibilmente, dal lunedì al venerdì. Tale
inserimento permetterebbe a di avere riferimenti educativi stabili, di poter godere di un supporto Per_1 nell'espletamento di compiti scolastici, di poter rielaborare insieme agli educatori eventuali difficoltà nella relazione con i genitori, di avere uno spazio libero da tensioni e da dinamiche disfunzionali che gli permetta di investire maggiormente sulle proprie risorse.
Per quanto riguarda i genitori, si suggerisce un percorso di coordinazione di genitoriale della durata di
4/6 mesi, finalizzato a implementare la comunicazione e a condividere le informazioni necessarie a una
genitorialità condivisa. Una volta strutturato il piano genitoriale, il monitoraggio dello stesso potrà essere
eseguito dai Servizi affidatari”.
All'udienza del 24/09/2024, previa declaratoria di disponibilità delle parti, secondo le indicazioni del
C.T.U., a eseguire un percorso di coordinatore genitoriale, il Giudice dr. Paganini disponeva l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Cassano Magnago- Tutela minori con collocamento paritario presso i genitori secondo lo schema indicato dal C.T.U., l'inserimento del minore in un centro diurno, il mantenimento diretto del bambino a carico di entrambi i genitori con la ripartizione delle spese straordinarie ed il monitoraggio dei Servizi.
A loro volta, nella relazione dell'11/12/2024 i Servizi Sociali valutavano come necessario:
“L'affidamento all'ente del minore per quanto riguarda il collocamento, le scelte educative, scolastiche, sanitarie e terapeutiche;
pagina 5 di 6 La regolamentazione degli incontri tra e la madre;
Per_1
L'attivazione del Centro Diurno per due pomeriggi a settimana;
L'attivazione di un intervento educativo in favore dei minori, anche a domicilio (madre, padre e nonna);
L'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale per permettere ai genitori di trovare un accordo rispetto ad un calendario stabile e allo stile educativo in favore del figlio”.
Alla successiva udienza del 04/03/2025 il Giudice disponeva che l'assegno unico fosse percepito per intero dal padre, mentre l'indennità di frequenza sarebbe stata usata dall'Ente affidatario nell'esclusivo interesse del minore.
Con provvedimento del 10/03/2025 il nuovo Giudice Delegato proponeva alle parti di chiudere la vertenza con la conferma definitiva dei provvedimenti assunti dal dr. Paganini (ivi compresi quelli economici emessi all'udienza del 05/03/2024), con la compensazione delle spese di lite e la ripartizione dei costi per la C.T.U., proposta a cui le parti aderivano rassegnando le sopra riportate conclusioni congiunte.
Il Collegio ritiene che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
Deve assegnarsi ai Servizi Sociali il compito anche di monitorare il nucleo familiare, riferendo alla
Procura presso il Tribunale per i Minori in caso di situazioni di pregiudizio per la prole.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
DISPONE
l'affidamento di al Comune di Cassano Magnago. Per_1
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
ST IO, così deciso nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4547/2023 R.G. posta in decisione in data 28/05/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in ST IO presso lo studio dell'avv. Cinzia Parte_1
Angela Garatti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Maila Zambon, Controparte_1
che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di decreto di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, pagina 1 di 6 così decidere:
I. L'affidamento all'ente del minore per quanto riguarda il collocamento, le scelte educative, scolastiche, sanitarie e terapeutiche;
II. La regolamentazione degli incontri tra e la madre con finalità ed obiettivo l'attuazione del Per_1
regime di collocamento alternato;
III. L'attivazione del Centro Diurno per due pomeriggi a settimana;
IV. L'attivazione di un intervento educativo in favore dei minori, anche a domicilio (madre, padre e nonna);
V. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore.
VI. Si dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dal padre;
VII. Le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo della Corte d'Appello di
Milano a carico di ciascun coniuge al 50%.
VIII. L'indennità di frequenza sarà usata dall'Ente affidatario nell'esclusivo interesse del minore a copertura delle spese utili al suo inserimento scolastico e sociale, anche ludico-sportivo ed attività extrascolastiche, centri estivi ecc..
IX. Compensazione delle spese di lite, con specifica rinuncia da parte dei legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 8 della l. 247/2012.
X. Spese di CTU ripartite al 50% ciascuno. Si dà atto che le Parti hanno già sostenuto il relativo costo in corso di espletamento della procedura in misura paritaria.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2023 adiva questo Tribunale per conseguire, Parte_1
previa adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. consistenti nell'immediata sospensione del collocamento preferenziale materno con contestuale disposizione di quello provvisorio del figlio (nato il [...]) presso la nonna materna ove egli viveva, la modifica del Per_1
provvedimento del 14/03/2017 con cui erano stati regolati i rapporti tra il minore ed i genitori su ricorso dell'odierna resistente in particolare, il ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo a sé CP_1
del bambino, la regolamentazione delle visite materne senza pernottamenti sino a parere positivo dei
Servizi Sociali e la determinazione di un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre nella misura ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico.
All'udienza del 06/12/2023 il Giudice delegato dr. Paganini procedeva all'audizione del minore , il Per_1 quale dichiarava di vivere dal lunedì al venerdì con la nonna materna e con il padre il sabato sera con pernottamento, avendo litigato con la mamma a causa del di lei nuovo compagno con cui egli non si trovava bene;
pertanto, in via provvisoria e urgente veniva disposto il collocamento di presso il ricorrente Per_1
con affido esclusivo per quanto riguarda gli aspetti scolastici e sanitari al padre.
Si costituiva in giudizio la resistente, lamentando che il ricorrente non era in grado di tenere e gestire
, al punto che la stessa difesa avversaria aveva chiesto la collocazione di presso la nonna Per_1 Per_1
materna e che la controparte aveva versato il mantenimento per il figlio in modo sporadico e discontinuo, sino a cessarlo del tutto anni prima.
Pertanto, la convenuta chiedeva l'affidamento in forma esclusiva a sé del figlio e la regolamentazione delle visite paterne, previa revoca del provvedimento del 06/12/2023.
All'udienza del 05/03/2025 il Giudice ordinava l'espletamento di una C.T.U. sul nucleo familiare, contestualmente disponendo l'affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Cairate con il suo collocamento presso la nonna materna, consentendo alla madre di tenere con sé due pomeriggi alla Per_1 settimana con pernotto, martedì e giovedì, e a fine settimana alterni, da sabato mattina alle 9,00 sino alla domenica sera alle 21 (mentre il padre avrebbe potuto vedere liberamente presso la nonna materna) Per_1
e determinando in € 150 mensili il contributo al mantenimento a carico della madre in favore del padre,
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, con la ripartizione a metà dell'assegno unico.
Il C.T.U. dr. così concludeva: Per_2
“ Entrambi i genitori mostrano un legame affettivo profondo con , ricambiato dal figlio. Per_1
Entrambi si adoperano per quanto loro possibile per appagare i bisogni materiali e le necessità concrete di
. Sono in grado di sintonizzarsi anche sui bisogni evolutivi del ragazzo, soprattutto in merito alla Per_1
socialità e agli aspetti relazionali.
pagina 3 di 6 La sig.ra esprime una sensibilità affettiva più alta che le permette di comprendere gli stati CP_1 emotivi di , anche se le risposte che da non sempre risultano adeguate. Dal punto di vista normativo Per_1 fa tentativo di stabilire delle regole educative che da una parte non sono supportate da una sufficiente determinazione, dall'altra rimangono poco condivise con il padre e la nonna, gli altri due adulti che si occupano del minore.
Il sig. si muove, anche con , su modalità improntate a una maggiore concretezza che offre Pt_1 Per_1
anche una maggiore sicurezza al figlio. Dal punto di vista emotivo tende a sovrapporre, intenzionalmente o meno, le proprie istanze emotive (paure, difficoltà, rancori…) che non consentono a un'espressione Per_1 emotiva libera dal timore di un possibile conflitto con il padre.
Tende ad essere meno fermo dal punto di vista normativo e ad adattare le regole ai propri bisogni più che
alle reali necessità del ragazzo.
La nonna materna, attuale collocataria, è una figura sicuramente affettiva. È legata al nipote ed è
disponibile a tutte le sue richieste. Appare però manipolatoria nella gestione delle relazioni con i due
genitori e con stesso. Il nipote, infatti, sembra avere per lei una funzione compensatoria e di Per_1 CP gratificazione identitaria. La sig.ra appare poco capace di distinguere ruoli e funzioni e sembra muoversi all'interno delle dinamiche relazionali con modalità che vanno ad appagare più il proprio interesse che la reale stabilità di tutto il sistema.
Attualmente nessuno degli adulti che gravitano intorno a appare ancora in grado, da solo, di Per_1
occuparsi del benessere affettivo ed educativo di . Gli stessi genitori chiedono delle regole chiare Per_1
che permettano di mettere delle basi per il futuro.
ossiede delle risorse che gli permettono un continuo equilibrismo all'interno della propria rete Per_1 relazionale. Non emergono gravi rischi evolutivi anche se lo stesso minore inizia a parlare di difficoltà a
contenersi quando è mosso dalla rabbia. Emerge poi il continuo tentativo di adattarsi/adeguarsi alla realtà
che lo circonda, al fine di mantenere il controllo della situazione.
Affidamento
Si indica, almeno per il prossimo anno, il mantenimento dell'affidamento ai Servizi. Questo per consentire sia gli interventi necessari su , sia per permettere ai genitori un ulteriore periodo di lavoro sulla Per_1 necessità di una reale condivisione della genitorialità.
Collocamento e frequentazione del genitore non collocatario
Si suggerisce collocamento paritetico sul modello 2/2/3. Ciascun genitore, nei giorni di propria competenza si dovrà occupare dell'accompagnamento e della presa a scuola e delle attività extrascolastiche che verranno scelte per . Per_1
Vacanze natalizie
Due periodi:
pagina 4 di 6 Dalla fine della scuola al 30.12 con un genitore
Dal 30.12 alla ripresa della scuola con l'altro genitore
Orari e modalità di gestione del giorno di Natale o modalità di gestione differenti verranno stabilite nell'ambito della coordinazione genitoriale.
Vacanze pasquali
Dall'inizio delle vacanze fino alla domenica prima di cena con un genitore;
da domenica prima di cena fino alla ripresa scolastica con l'altro genitore
Ponti
I ponti scolastici saranno accorpati e goduti dal genitore il cui fine settimana è di spettanza
Le festività infrasettimanali saranno godute dal genitore il cui giorno è di spettanza, dalla mattina alle 9/10
circa fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo
Periodo estivo
Due settimane da godere nell'intero periodo delle vacanze scolastiche e da decidere entro il 31 marzo. Si raccomanda la partecipazione a centri estivi o simili.
Interventi di supporto
In accordo con la Tutela minori e con i Servizi di appartenenza si consiglia l'inserimento di in un Per_1
centro diurno per almeno tre giorni alla settimana, ma preferibilmente, dal lunedì al venerdì. Tale
inserimento permetterebbe a di avere riferimenti educativi stabili, di poter godere di un supporto Per_1 nell'espletamento di compiti scolastici, di poter rielaborare insieme agli educatori eventuali difficoltà nella relazione con i genitori, di avere uno spazio libero da tensioni e da dinamiche disfunzionali che gli permetta di investire maggiormente sulle proprie risorse.
Per quanto riguarda i genitori, si suggerisce un percorso di coordinazione di genitoriale della durata di
4/6 mesi, finalizzato a implementare la comunicazione e a condividere le informazioni necessarie a una
genitorialità condivisa. Una volta strutturato il piano genitoriale, il monitoraggio dello stesso potrà essere
eseguito dai Servizi affidatari”.
All'udienza del 24/09/2024, previa declaratoria di disponibilità delle parti, secondo le indicazioni del
C.T.U., a eseguire un percorso di coordinatore genitoriale, il Giudice dr. Paganini disponeva l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Cassano Magnago- Tutela minori con collocamento paritario presso i genitori secondo lo schema indicato dal C.T.U., l'inserimento del minore in un centro diurno, il mantenimento diretto del bambino a carico di entrambi i genitori con la ripartizione delle spese straordinarie ed il monitoraggio dei Servizi.
A loro volta, nella relazione dell'11/12/2024 i Servizi Sociali valutavano come necessario:
“L'affidamento all'ente del minore per quanto riguarda il collocamento, le scelte educative, scolastiche, sanitarie e terapeutiche;
pagina 5 di 6 La regolamentazione degli incontri tra e la madre;
Per_1
L'attivazione del Centro Diurno per due pomeriggi a settimana;
L'attivazione di un intervento educativo in favore dei minori, anche a domicilio (madre, padre e nonna);
L'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale per permettere ai genitori di trovare un accordo rispetto ad un calendario stabile e allo stile educativo in favore del figlio”.
Alla successiva udienza del 04/03/2025 il Giudice disponeva che l'assegno unico fosse percepito per intero dal padre, mentre l'indennità di frequenza sarebbe stata usata dall'Ente affidatario nell'esclusivo interesse del minore.
Con provvedimento del 10/03/2025 il nuovo Giudice Delegato proponeva alle parti di chiudere la vertenza con la conferma definitiva dei provvedimenti assunti dal dr. Paganini (ivi compresi quelli economici emessi all'udienza del 05/03/2024), con la compensazione delle spese di lite e la ripartizione dei costi per la C.T.U., proposta a cui le parti aderivano rassegnando le sopra riportate conclusioni congiunte.
Il Collegio ritiene che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
Deve assegnarsi ai Servizi Sociali il compito anche di monitorare il nucleo familiare, riferendo alla
Procura presso il Tribunale per i Minori in caso di situazioni di pregiudizio per la prole.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
DISPONE
l'affidamento di al Comune di Cassano Magnago. Per_1
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
ST IO, così deciso nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente Estensore
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