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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 416/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettiv.te domiciliato in Via Carnevale 87, Castell'Umberto (ME), presso lo studio dell'Avv. Maria LA CA che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), (c.f. ), tutti in C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 proprio e n.q. di eredi di (c.f. ), e Persona_1 CodiceFiscale_4 CP_4
(c.f. ), n.q. di erede di tutti
[...] CodiceFiscale_5 Persona_1 elettiv.te domiciliati in Via Kennedy 3, Patti (ME), presso lo studio dell'Avv.
IG Gullo che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) (appello avverso la sentenza n. 343/23 R.S. del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024 il
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 343/23 R.S. con la Parte_1 quale il Tribunale di Patti aveva, per quanto qui di rilievo, accolto la domanda proposta da , , e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e condannato il a risarcire agli attori il
[...] Parte_1 danno liquidato in € 76.115,72, oltre rivalutazione dal 24 settembre 2010 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'introduzione del giudizio (24 settembre 2008) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali nonché a rialzare di circa 30 cm le pareti laterali del tratto di canale “ove il percorso tra la strada vicinale Acquamuta I e lo stesso fosso/canale si differenziano in distinti successivi segmenti (in prossimità del fabbricato particella 605), secondo quanto indicato a pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio ed alla rifusione nei confronti degli attori, in solido, di metà delle spese di lite, liquidate in € 7.155,43 (di cui € 103,43 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando la restante metà, pone(ndo) le spese e gli onorari di C.T.U., già liquidati in atti, a carico degli attori e del , in solido, nei rapporti Parte_1 esterni e per metà ciascuno nei rapporti interni.
, , e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avevano convenuto innanzi al Tribunale di Patti sia il Parte_1 che l' avevano esposto di essere comproprietari Controparte_5 di un fabbricato sito in , c.da San Giorgio, che presentava Parte_1 numerose lesioni nei muri derivanti da infiltrazioni di umidità causate dalla rottura dei tubi della rete idrica comunale, da probabili guasti dell'impianto fognario nonché da una cunetta di convogliamento delle acque provenienti da immobili dello CP_6
Disposta ed espletata c.t.u. il giudice di prime cure aveva escluso ogni responsabilità dello aveva riconosciuto che i danni all'immobile erano CP_6 ascrivibili, almeno in parte, al cattivo funzionamento del sistema di deflusso delle
2 acque bianche o meteoriche (pag. 6 sentenza) nonché a perdite della condotta fognaria, imputabili al il quale era, infatti, Parte_1 intervenuto eseguendo i lavori necessari al fine di risolvere tali problematiche. Il
Tribunale aveva poi ritenuto che le carenze costruttive del fabbricato degli odierni appellati avevano concorso al verificarsi dei danni agli immobili con conseguente condanna dell'ente locale a risarcire agli odierni appellati solo il 50% dei danni, stimati dal nominato c.t.u. in complessivi € 152.231,44.
Con il primo motivo di gravame il ha ribadito Parte_1
l'eccezione, già sollevata in primo grado, della nullità della citazione per indeterminatezza sia del petitum che della causa petendi, avendo gli attori indicato solo in modo generico e probabilistico le possibili cause dei lamentati danni all'immobile.
Con il secondo motivo di appello il ha ritenuto erroneo il richiamo del Pt_1
Tribunale alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. piuttosto che all'art. 2043
c.c., deducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori;
il teste , inoltre, aveva escluso perdite alle condutture idriche Testimone_1 ed il teste aveva affermato di non avere sentito cattivi odori durante Tes_2
l'esecuzione dei lavori alla condotta fognaria, circostanza che induceva ad escludere anche perdite provenienti da tale impianto. L'appellante ha evidenziato che le condotte – sia idrica che fognaria – erano funzionanti, ancorché rudimentali, e che le lesioni all'immobile dovevano piuttosto imputarsi a difetti costruttivi dello stesso nonché alle caratteristiche morfologiche della zona, circostanze già attenzionate dal c.t.u.; lo stesso consulente, peraltro, nella individuazione delle cause delle infiltrazioni, aveva usato termini dubitativi, essendo ormai venute meno tali cause e non avendo quindi potuto accertare direttamente alcun difetto degli impianti comunali.
Con il terzo motivo di appello il ha censurato la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente un concorso di responsabilità del piuttosto che ritenere le infiltrazioni imputabili Pt_1 esclusivamente alle carenze costruttive dell'immobile dei;
inoltre il Persona_2 quantum liquidato dal Tribunale era eccessivo tenuto conto che il consulente aveva determinato i costi necessari per ripristinare l'immobile considerando la
3 realizzazione di un nuovo edificio con una paratia in cemento armato a ridosso del terrapieno, intervento che lo stesso c.t.u. definiva straordinario ed i cui costi non potevano quindi gravare, neanche parzialmente, sul appellante chiamato Pt_1
a risarcire i danni eventualmente cagionati e non l'esecuzione di opere straordinarie.
Il ha chiesto quindi, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, il rigetto delle domande formulate dagli odierni appellati.
, e , in proprio e n.q. di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi di , e , n.q. di erede di , Persona_1 CP_4 Persona_1 costituendosi, hanno preliminarmente eccepito l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata relativamente a , deceduta in data 13 Persona_1 luglio 2019, nel corso del giudizio di primo grado. Il Comune appellante, pertanto, avrebbe dovuto notificare l'atto di impugnazione non presso il procuratore della Per_
costituito in primo grado ma agli eredi della stessa. Nel merito hanno contestato la fondatezza delle doglianze svolte dall'ente appellante e hanno chiesto il rigetto del gravame.
La preliminare eccezione di giudicato sollevata dagli eredi di Persona_1
è infondata.
Come affermato dalla S.C., in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace;
di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass. Civ. Sez. 5, 23 marzo 2021 n. 8037; Cass. Civ. Sez. lav., 9 ottobre 2018 n. 24845; Cass. Civ. ss.uu., 4 luglio 2014 n. 15295).
4 La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'Avv. IG Gullo, procuratore di in primo grado, deve pertanto ritenersi assolutamente regolare. Persona_1
Nel merito, il primo motivo di impugnazione è infondato.
Come correttamente motivato dal giudice di prime cure, nell'atto di citazione gli attori hanno indicato chiaramente l'asserita causa del danno lamentato, ancorché con formula dubitativa, trattandosi di verifiche dei luoghi e delle condutture che dovevano essere effettuate in concreto. Dalle deduzioni degli attori, inoltre, il titolo di responsabilità invocato, ancorché non espressamente indicato, doveva ritenersi l'art. 2051 c.c.; in ogni caso gli enti convenuti erano stati in grado di spiegare compiute difese, a dimostrazione della determinatezza sia del petitum che della causa petendi.
L'eccezione di nullità della citazione deve, pertanto, essere rigettata.
Devono, invece, trovare accoglimento gli altri motivi di gravame.
Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del per le Parte_1 infiltrazioni verificatesi nell'immobile degli appellati sulla scorta degli accertamenti svolti dal c.t.u. che, tra le concause dei danni riscontrati, ha indicato
a) la fuoriuscita di parte dei deflussi provenienti dal sistema di scarico posto a sud rispetto al fabbricato, nonché b) le perdite provenienti dalle tubazioni di fogna. Il Tribunale (cfr. pag. 4 sent.) ha evidenziato che tali fenomeni avevano determinato una spinta dei terreni situati alle spalle dell'immobile, provocando lo
“spanciamento” del muro in pietrame posto a delimitazione della strada vicinale
Acquamuta I che, a sua volta, ha esercitato pressione sul fabbricato degli attori
(v. pag. 13 della relazione ove si parla di “aumento della spinta dei terreni a tergo dell'edificio, conseguente all'infiltrazione di significativi contributi d'acqua per le perdite dal canale e dalla tubazione di fogna”).
Dalla c.t.u. espletata, tuttavia, non emerge in modo chiaro la sussistenza dei fenomeni indicati sia perché, come precisato dal consulente, non sono state effettuate indagini strumentali in sito quali sondaggi, realizzazione di piezometri per la verifica dei livelli di falda, scavi per la verifica e dimensionamento del sistema di fondazione, sia perché le infiltrazioni non erano più in atto al momento dell'espletamento della c.t.u.; il consulente, infatti, ha dedotto che l'impianto fognario presentasse delle perdite in quanto era stato interessato da un intervento
5 comunale per la sostituzione di un tratto di tubazione e ciò induce(va) a supporre che nel tratto sostituito avvenivano, evidentemente, perdite che, per la particolare morfologia della zona, interessano anche la proprietà degli attori.
Considerazioni analoghe sono state svolte dal c.t.u. con riferimento al sistema di convogliamento delle acque nel canale;
il consulente, infatti, ha affermato che una parte dei deflussi superficiali convogliati nel sistema posto a Sud rispetto al fabbricato in esame, in occasione di portate significative, sicuramente fuoriusciva ed invadeva .. la predetta stradella vicinale, evidenziando, a sostegno di tale asserzione, il fatto che il fosse intervenuto per la sistemazione del canale Pt_1
e di un tratto della stradella vicinale.
Deve quindi condividersi il rilievo svolto dall'ente locale appellante secondo cui il consulente ha usato formule dubitative nell'indicare le cause delle infiltrazioni senza fornire alcuna certezza.
Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non hanno fornito riscontro alla tesi degli attori.
Il teste , dipendente del appellante, escusso Testimone_3 Pt_1 all'udienza del 19 dicembre 2013, ha dichiarato di avere eseguito personalmente nel 2006 l'intervento relativo alla rete idrica posta a monte del fabbricato degli attori, di aver ispezionato la rete idrica per tutta l'estensione della stradella comunale e di non aver trovato alcuna perdita, provvedendo comunque alla sostituzione della conduttura con delle tubazioni di nuova generazione, cioè in polietilene. Il teste , titolare di una ditta edile, escusso alla Testimone_4 medesima udienza, ha riferito di aver eseguito nel 2003 lavori di ripristino di un tratto della rete fognaria e del pozzetto di ispezione in contrada Acqua Muta su Pa incarico del Comune , precisando di non aver verificato le Parte_1 condizioni della vecchia tubatura limitandosi a collocarne una nuova a fianco di quella vecchia, a distanza di circa 50 cm, eseguendo un autonomo scavo;
ha, tuttavia, dichiarato di non aver sentito cattivi odori durante lo scavo.
Anche un ulteriore elemento valorizzato dal giudice di primo grado al fine di affermare la responsabilità dell'ente appellante non può ritenersi dirimente.
Se, infatti, è vero che le infiltrazioni sono cessate a partire dal 2003, essendosi le lesioni stabilizzate a partire da tale data, si osserva che nel 2003 non era stato
6 effettuato solo l'intervento all'impianto fognario comunale ma, circostanza pur evidenziata dallo stesso c.t.u., era stata impermeabilizzata la terrazza a livello del primo piano da parte degli attori.
Non vi sono elementi che consentano di affermare che la risoluzione dei problemi sia dipesa dagli interventi del piuttosto che dalle opere eseguite Pt_1 sull'immobile degli attori.
Come costantemente affermato dalla S.C., in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. Civ. Sez. 3, 18 dicembre 2024 n. 33129; Cass. Civ. Sez. 3, 18 luglio 2023 n. 20986).
Nel caso di specie, l'incertezza nella individuazione delle cause delle lamentate infiltrazioni derivante dalla impossibilità di svolgere accertamenti sui luoghi essendosi ormai risolta la problematica esistente comporta l'esclusione della responsabilità dell'ente locale appellante non potendo la stessa essere dedotta dagli interventi di manutenzione e ripristino degli impianti effettuati dall'ente, circostanze inidonee a provare alcunché.
L'accoglimento della censura inerente l'an della responsabilità comporta l'assorbimento della doglianza relativa al quantum liquidato dal giudice di primo grado.
In riforma della sentenza impugnata, le domande formulate dagli attori odierni appellati nei confronti del devono essere rigettate con Parte_1 condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Maria LA CA ex art. 93 c.p.c.; le spese di c.t.u. devono definitivamente porsi a carico degli odierni appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 343/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede:
7 accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande formulate dagli attori, odierni appellati, nei confronti del appellante;
Pt_1 condanna , e , in proprio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
n.q. di eredi di , e , n.q. di erede di , al Persona_1 CP_4 Persona_1 pagamento in solido delle spese processuali liquidate a favore dell'Avv. Maria
LA CA procuratrice del e distrattaria ex art. 93 c.p.c., per il Pt_1 primo grado, in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge e, per il presente grado, in € 1.165,50 per spese ed € 9.000,00 per compensi (€ 2.000,00 fase studio, € 1.500,00 fase introduttiva, € 2.200,00 fase trattazione, € 3.300,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese di c.t.u.
Messina, 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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