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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1036/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.10.1955 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio Spanò.
APPELLANTE nei confronti di:
, (C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
25.03.1955 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Letterio Luca Buceti.
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.10.2015, adiva in Parte_2
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catania, per ivi sentirlo condannare Parte_1 al pagamento della somma di € 9.500,00 quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'abitazione di quest'ultimo, sita in TE (CT), Via R. Imbriani n. 31, in esecuzione del contratto di appalto stipulato nel 2007.
Il convenuto si costituiva in giudizio, eccependo l'improcedibilità del Parte_1 giudizio e contestando nel merito le pretese avanzate dall'attore, ritenute infondate, chiedendo, per l'effetto, il rigetto di tutte le domande proposte.
Istruita la causa, mediante l'esperimento dell'interrogatorio formale e l'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte convenuta, il Tribunale di Catania, con sentenza n.
419/2024, emessa il 20.01.2024, a conclusione del procedimento iscritto al n. 15616/2015
R.G., così statuiva:
“accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 4.750,00, come sopra Parte_2 determinata;
compensa tra le parti le spese di giudizio”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si Parte_1 dirà nel prosieguo.
Si è costituito in giudizio contestando le avverse eccezioni, ritenute Parte_2 infondate in fatto e in diritto, e chiedendo, in via incidentale, l'accoglimento della propria richiesta creditoria originaria.
All'udienza dell'11 novembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per esigenze di ordine logico-giuridico si ritiene opportuno esaminare con priorità il motivo di appello di cui al punto C, con il quale l'appellante deduce l'omessa pronuncia del giudice di primo grado tanto in ordine all'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. n. 132/2014, quanto in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
2 Pur rilevando l'omessa valutazione dei suddetti motivi da parte del primo giudice, gli stessi devono ritenersi privi di fondamento.
In particolare, con riferimento all'eccezione di improcedibilità, deve osservarsi che, nel caso di specie, come correttamente dedotto dall'appellante, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014. Infatti, la domanda giudiziale ha ad oggetto la richiesta di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000, per la quale il legislatore prevede l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, nel caso in esame, parte attrice, anche su impulso del primo giudice (cfr. verbale d'udienza del 23 febbraio 2016) e come confermato dallo stesso , ha esperito un tentativo di mediazione nei confronti di quest'ultimo, così Parte_1
sanando il dedotto vizio di improcedibilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nell'ipotesi in cui la controversia rientri tra quelle per le quali la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la proposizione di una domanda di mediazione in luogo dell'attivazione della negoziazione assistita è comunque idonea a soddisfare tale condizione. Ciò in quanto entrambi gli istituti sono finalizzati a favorire la composizione stragiudiziale della controversia, e la mediazione si caratterizza, peraltro, per la presenza di un soggetto terzo e imparziale – il mediatore – che offre ulteriori garanzie alle parti coinvolte.
Pertanto, l'avvio della procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita non incide negativamente sul soddisfacimento della condizione di procedibilità, che deve ritenersi, al contrario, pienamente realizzata (Corte di Appello di Roma, sent. n. 7272/2023).
Devono ritenersi infondate anche le ulteriori eccezioni con cui l'appellante lamenta l'irregolare instaurazione della procedura di mediazione e la mancata prova dell'esito negativo della stessa.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'invito al tentativo di mediazione è stato regolarmente notificato al , il quale ha consapevolmente omesso di partecipare Parte_1
all'incontro fissato, come dallo stesso dichiarato nei propri atti difensivi, avendo egli “non ritenuto opportuno partecipare” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
3 Inoltre, benchè in effetti non si rinvenga in atti il verbale conclusivo della mediazione, deve ritenersi processualmente acquisita la prova dell'esito negativo della procedura di mediazione atteso che, dal verbale d'udienza del 5 luglio 2016, risulta che l'avv. Silluzio, difensore dell' , ha depositato, producendolo in udienza, il verbale negativo della Pt_2 mediazione esperita, in assenza di qualsiasi contestazione.
E allora, essendo il verbale d'udienza un atto pubblico, poiché sottoscritto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, esso fa piena prova di quanto in esso attestato,
e in questo caso dell'avvenuto deposito agli atti di causa del verbale negativo di mediazione.
Ne consegue, pertanto, che deve escludersi la sussistenza della dedotta improcedibilità della domanda.
Parimenti infondata si ritiene l'eccezione di nullità dell'atto di citazione del primo grado per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 cpc.
E, invero, l'atto introduttivo, pur se redatto in forma generica e sintetica, contiene l'esposizione dei fatti e delle ragioni sufficienti a individuare il petitum e la causa petendi, consentendo alla controparte di comprendere l'oggetto della domanda e di articolare compiutamente le proprie difese (Cass. 1681/2015; Cass. 20294/2014).
Tali considerazioni impongono l'esame della causa nel merito.
Con gli ulteriori motivi, indicati alle lettere A e B dell'atto di appello, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto di liquidare in via equitativa la metà dell'importo richiesto da , per un totale di euro 4.750,00, a titolo di Parte_2
corrispettivo per i lavori di ristrutturazione asseritamente eseguiti presso l'immobile di proprietà del . Parte_1
In particolare, l'appellante deduce che non avrebbe fornito alcuna prova Parte_2 specifica né dell'effettiva esecuzione dei lavori dedotti in giudizio né, conseguentemente, della fonte del credito vantato. Sul punto, egli censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha individuato il fondamento giustificativo della pretesa creditoria dell' nelle risultanze istruttorie emerse all'esito dell'interrogatorio formale di parte Pt_2
attrice.
4 I motivi in esame, strettamente connessi tra loro, sono fondati per le ragioni di seguito espresse.
Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto è tenuto a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ne consegue che, nel caso di specie, gravava sull' l'onere di dimostrare non solo Pt_2
l'esistenza del credito azionato, ma anche la fonte giuridica da cui esso sarebbe derivato, individuata dallo stesso attore nel contratto di appalto asseritamente concluso con il
. Parte_1
Tale onere probatorio non è stato assolto nel caso in esame.
Invero, parte attrice si è limitata ad asserire di aver concluso un contratto di appalto verbale con il , senza, però, produrre in atti alcun documento o altro elemento probatorio Parte_1
a sostegno delle proprie dichiarazioni, rimaste pertanto meramente labiali.
Né, oltretutto, le attività istruttorie espletate in primo grado possono ritenersi idonee a colmare il rilevante vuoto probatorio derivante dalla mancata allegazione di adeguata documentazione a sostegno delle pretese attoree, sicché non risultano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice all'esito dell'istruttoria.
In particolare, nessun valore determinante può essere attribuito alle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale, atteso che in tale occasione egli si è limitato a ribadire circostanze, a sé favorevoli, già dedotte negli atti introduttivi, ma rimaste prive di qualsiasi ulteriore riscontro oggettivo, oltre che puntualmente contestate da controparte.
Al riguardo, non può infatti condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui il convenuto, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., avrebbe sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, avendo ammesso l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dettagliatamente indicati al secondo capoverso della missiva inviata dall'attore in data 27.03.2009 (quali “svellimento della pavimentazione, demolizione del massetto esistente, demolizione della scala, realizzazione del vano scala, sostituzione delle porte, svellimento dell'intonaco delle pareti e rispristino dello stesso con rete zincata e malta, rifinitura di intonaco grezzo e fine, rifacimento del solaio con lame di ferro e cemento armato, ripristino del massetto con rete elettrosaldata e cemento, realizzazione del secondo massetto con cemento per la messa in opera del pavimento”).
5 In realtà, la parte convenuta, in tutti i propri scritti difensivi – ivi compresa la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. – si è limitata a riconoscere l'esecuzione dei soli lavori di ristrutturazione del tetto dell'immobile di cui è causa, dettagliatamente descritti al primo capoverso della sopra richiamata missiva, lavori pacificamente conclusi e pagati, contestando invece l'esecuzione degli ulteriori interventi dedotti in giudizio (indicati nel secondo capoverso della citata missiva).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sull'originario attore in ordine all'esistenza e alla fonte del credito azionato, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento dallo stesso avanzata nei confronti dell'odierno appellante.
Accertata l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' , per le medesime Pt_2
ragioni suesposte va anche rigettato l'appello incidentale da questi proposto, volto al riconoscimento del maggior credito richiesto ab origine, solo parzialmente riconosciuto in primo grado.
In via istruttoria, l'appellato e appellante incidentale ripropone le istanze proposte in primo grado, ma non accolte.
Anche in questa sede le suddette istanze non possono trovare accoglimento in quanto inammissibili.
Ed invero, oltre al fatto che non è stato formulato uno specifico motivo di appello, con riferimento all'istanza di prove testimoniali si osserva che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (come avvenuto nel caso in esame) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (cfr. Cass. 5741/2019). Nel caso di specie la difesa dell'Avellino non ha reiterato le suddette istanze, come si evince dalle note da quest'ultimo depositate, in data 25 maggio
2023, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 30 maggio
2023, con conseguente decadenza dalla relativa prova.
Anche l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, reiterata dall'appellato, va rigettata in quanto meramente esplorativa e generica, oltre che irrilevante ai fini della
6 presente controversia, essendo tendenzialmente diretta a quantificare l'importo del preteso credito per lavori non provati giudizialmente.
Alla luce di quanto sinora esposto, il presente appello principale va accolto con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Spese processuali
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Ritiene la Corte che, nella specie, le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano poste a carico dell'appellato – - per il principio di soccombenza, e vanno Parte_2 liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. Giustizia n.
147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dai difensori delle parti, ad esclusione della fase istruttoria/di trattazione, per la quale appare congrua la misura minima, in mancanza di specifica attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n.
29857).
Avuto riguardo al rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002 (per l'obbligo di rendere la presente dichiarazione anche in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, v. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1036/2024 R.G., così statuisce:
-in accoglimento dell'appello principale proposto da e, in riforma della Parte_1 sentenza n. 419/2024, emessa dal Tribunale di Catania, in data 20.01.2024, a conclusione del procedimento iscritto al n. 15616/2015 R.G., rigetta la domanda di condanna proposta da;
Parte_2
-rigetta l'appello incidentale di;
Parte_2
7 -condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_2 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi €
5.077,00 per compensi di avvocato (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 5.062,00, di cui €
174,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi di avvocato (€ 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, €1.911,00 per fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002, e successive modifiche.
Così deciso in Catania il 27.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1036/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.10.1955 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio Spanò.
APPELLANTE nei confronti di:
, (C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
25.03.1955 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Letterio Luca Buceti.
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.10.2015, adiva in Parte_2
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catania, per ivi sentirlo condannare Parte_1 al pagamento della somma di € 9.500,00 quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'abitazione di quest'ultimo, sita in TE (CT), Via R. Imbriani n. 31, in esecuzione del contratto di appalto stipulato nel 2007.
Il convenuto si costituiva in giudizio, eccependo l'improcedibilità del Parte_1 giudizio e contestando nel merito le pretese avanzate dall'attore, ritenute infondate, chiedendo, per l'effetto, il rigetto di tutte le domande proposte.
Istruita la causa, mediante l'esperimento dell'interrogatorio formale e l'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte convenuta, il Tribunale di Catania, con sentenza n.
419/2024, emessa il 20.01.2024, a conclusione del procedimento iscritto al n. 15616/2015
R.G., così statuiva:
“accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 4.750,00, come sopra Parte_2 determinata;
compensa tra le parti le spese di giudizio”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per le ragioni di cui si Parte_1 dirà nel prosieguo.
Si è costituito in giudizio contestando le avverse eccezioni, ritenute Parte_2 infondate in fatto e in diritto, e chiedendo, in via incidentale, l'accoglimento della propria richiesta creditoria originaria.
All'udienza dell'11 novembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per esigenze di ordine logico-giuridico si ritiene opportuno esaminare con priorità il motivo di appello di cui al punto C, con il quale l'appellante deduce l'omessa pronuncia del giudice di primo grado tanto in ordine all'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. n. 132/2014, quanto in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
2 Pur rilevando l'omessa valutazione dei suddetti motivi da parte del primo giudice, gli stessi devono ritenersi privi di fondamento.
In particolare, con riferimento all'eccezione di improcedibilità, deve osservarsi che, nel caso di specie, come correttamente dedotto dall'appellante, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014. Infatti, la domanda giudiziale ha ad oggetto la richiesta di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000, per la quale il legislatore prevede l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, nel caso in esame, parte attrice, anche su impulso del primo giudice (cfr. verbale d'udienza del 23 febbraio 2016) e come confermato dallo stesso , ha esperito un tentativo di mediazione nei confronti di quest'ultimo, così Parte_1
sanando il dedotto vizio di improcedibilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nell'ipotesi in cui la controversia rientri tra quelle per le quali la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la proposizione di una domanda di mediazione in luogo dell'attivazione della negoziazione assistita è comunque idonea a soddisfare tale condizione. Ciò in quanto entrambi gli istituti sono finalizzati a favorire la composizione stragiudiziale della controversia, e la mediazione si caratterizza, peraltro, per la presenza di un soggetto terzo e imparziale – il mediatore – che offre ulteriori garanzie alle parti coinvolte.
Pertanto, l'avvio della procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita non incide negativamente sul soddisfacimento della condizione di procedibilità, che deve ritenersi, al contrario, pienamente realizzata (Corte di Appello di Roma, sent. n. 7272/2023).
Devono ritenersi infondate anche le ulteriori eccezioni con cui l'appellante lamenta l'irregolare instaurazione della procedura di mediazione e la mancata prova dell'esito negativo della stessa.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'invito al tentativo di mediazione è stato regolarmente notificato al , il quale ha consapevolmente omesso di partecipare Parte_1
all'incontro fissato, come dallo stesso dichiarato nei propri atti difensivi, avendo egli “non ritenuto opportuno partecipare” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
3 Inoltre, benchè in effetti non si rinvenga in atti il verbale conclusivo della mediazione, deve ritenersi processualmente acquisita la prova dell'esito negativo della procedura di mediazione atteso che, dal verbale d'udienza del 5 luglio 2016, risulta che l'avv. Silluzio, difensore dell' , ha depositato, producendolo in udienza, il verbale negativo della Pt_2 mediazione esperita, in assenza di qualsiasi contestazione.
E allora, essendo il verbale d'udienza un atto pubblico, poiché sottoscritto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, esso fa piena prova di quanto in esso attestato,
e in questo caso dell'avvenuto deposito agli atti di causa del verbale negativo di mediazione.
Ne consegue, pertanto, che deve escludersi la sussistenza della dedotta improcedibilità della domanda.
Parimenti infondata si ritiene l'eccezione di nullità dell'atto di citazione del primo grado per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 cpc.
E, invero, l'atto introduttivo, pur se redatto in forma generica e sintetica, contiene l'esposizione dei fatti e delle ragioni sufficienti a individuare il petitum e la causa petendi, consentendo alla controparte di comprendere l'oggetto della domanda e di articolare compiutamente le proprie difese (Cass. 1681/2015; Cass. 20294/2014).
Tali considerazioni impongono l'esame della causa nel merito.
Con gli ulteriori motivi, indicati alle lettere A e B dell'atto di appello, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto di liquidare in via equitativa la metà dell'importo richiesto da , per un totale di euro 4.750,00, a titolo di Parte_2
corrispettivo per i lavori di ristrutturazione asseritamente eseguiti presso l'immobile di proprietà del . Parte_1
In particolare, l'appellante deduce che non avrebbe fornito alcuna prova Parte_2 specifica né dell'effettiva esecuzione dei lavori dedotti in giudizio né, conseguentemente, della fonte del credito vantato. Sul punto, egli censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha individuato il fondamento giustificativo della pretesa creditoria dell' nelle risultanze istruttorie emerse all'esito dell'interrogatorio formale di parte Pt_2
attrice.
4 I motivi in esame, strettamente connessi tra loro, sono fondati per le ragioni di seguito espresse.
Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto è tenuto a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ne consegue che, nel caso di specie, gravava sull' l'onere di dimostrare non solo Pt_2
l'esistenza del credito azionato, ma anche la fonte giuridica da cui esso sarebbe derivato, individuata dallo stesso attore nel contratto di appalto asseritamente concluso con il
. Parte_1
Tale onere probatorio non è stato assolto nel caso in esame.
Invero, parte attrice si è limitata ad asserire di aver concluso un contratto di appalto verbale con il , senza, però, produrre in atti alcun documento o altro elemento probatorio Parte_1
a sostegno delle proprie dichiarazioni, rimaste pertanto meramente labiali.
Né, oltretutto, le attività istruttorie espletate in primo grado possono ritenersi idonee a colmare il rilevante vuoto probatorio derivante dalla mancata allegazione di adeguata documentazione a sostegno delle pretese attoree, sicché non risultano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice all'esito dell'istruttoria.
In particolare, nessun valore determinante può essere attribuito alle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale, atteso che in tale occasione egli si è limitato a ribadire circostanze, a sé favorevoli, già dedotte negli atti introduttivi, ma rimaste prive di qualsiasi ulteriore riscontro oggettivo, oltre che puntualmente contestate da controparte.
Al riguardo, non può infatti condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui il convenuto, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., avrebbe sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, avendo ammesso l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dettagliatamente indicati al secondo capoverso della missiva inviata dall'attore in data 27.03.2009 (quali “svellimento della pavimentazione, demolizione del massetto esistente, demolizione della scala, realizzazione del vano scala, sostituzione delle porte, svellimento dell'intonaco delle pareti e rispristino dello stesso con rete zincata e malta, rifinitura di intonaco grezzo e fine, rifacimento del solaio con lame di ferro e cemento armato, ripristino del massetto con rete elettrosaldata e cemento, realizzazione del secondo massetto con cemento per la messa in opera del pavimento”).
5 In realtà, la parte convenuta, in tutti i propri scritti difensivi – ivi compresa la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. – si è limitata a riconoscere l'esecuzione dei soli lavori di ristrutturazione del tetto dell'immobile di cui è causa, dettagliatamente descritti al primo capoverso della sopra richiamata missiva, lavori pacificamente conclusi e pagati, contestando invece l'esecuzione degli ulteriori interventi dedotti in giudizio (indicati nel secondo capoverso della citata missiva).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sull'originario attore in ordine all'esistenza e alla fonte del credito azionato, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento dallo stesso avanzata nei confronti dell'odierno appellante.
Accertata l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' , per le medesime Pt_2
ragioni suesposte va anche rigettato l'appello incidentale da questi proposto, volto al riconoscimento del maggior credito richiesto ab origine, solo parzialmente riconosciuto in primo grado.
In via istruttoria, l'appellato e appellante incidentale ripropone le istanze proposte in primo grado, ma non accolte.
Anche in questa sede le suddette istanze non possono trovare accoglimento in quanto inammissibili.
Ed invero, oltre al fatto che non è stato formulato uno specifico motivo di appello, con riferimento all'istanza di prove testimoniali si osserva che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (come avvenuto nel caso in esame) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (cfr. Cass. 5741/2019). Nel caso di specie la difesa dell'Avellino non ha reiterato le suddette istanze, come si evince dalle note da quest'ultimo depositate, in data 25 maggio
2023, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 30 maggio
2023, con conseguente decadenza dalla relativa prova.
Anche l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, reiterata dall'appellato, va rigettata in quanto meramente esplorativa e generica, oltre che irrilevante ai fini della
6 presente controversia, essendo tendenzialmente diretta a quantificare l'importo del preteso credito per lavori non provati giudizialmente.
Alla luce di quanto sinora esposto, il presente appello principale va accolto con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Spese processuali
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Ritiene la Corte che, nella specie, le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano poste a carico dell'appellato – - per il principio di soccombenza, e vanno Parte_2 liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. Giustizia n.
147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dai difensori delle parti, ad esclusione della fase istruttoria/di trattazione, per la quale appare congrua la misura minima, in mancanza di specifica attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n.
29857).
Avuto riguardo al rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002 (per l'obbligo di rendere la presente dichiarazione anche in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, v. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1036/2024 R.G., così statuisce:
-in accoglimento dell'appello principale proposto da e, in riforma della Parte_1 sentenza n. 419/2024, emessa dal Tribunale di Catania, in data 20.01.2024, a conclusione del procedimento iscritto al n. 15616/2015 R.G., rigetta la domanda di condanna proposta da;
Parte_2
-rigetta l'appello incidentale di;
Parte_2
7 -condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_2 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi €
5.077,00 per compensi di avvocato (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 5.062,00, di cui €
174,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi di avvocato (€ 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, €1.911,00 per fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002, e successive modifiche.
Così deciso in Catania il 27.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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