TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 737/2023 R.G. Cont. matrimonio”. promossa con ricorso da:
, nata a [...], il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
residente a [...] per la presente procedura elettivamente domiciliata in Caselette (TO), Via Alpignano, n. 149 presso e nello studio dell'avv. Ilaria Paiano che la rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all' avv.
Roberta Costantini per delega in atti;
ricorrente contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...]Controparte_1
(GTM)
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni pagina 1 di 4 Per parte ricorrente: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
signori e iscritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Torino, anno 2002, parte II, serie A, n. 1292, con ordine ai competenti
Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
- IN OGNI CASO vinte le spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 23.2.2023, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
premettendo che:
- i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Torino il giorno 31/07/1982 e l'atto veniva ritualmente iscritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune atto n.
1292, Parte II S A, anno 1982;
- dall'unione matrimoniale nasceva un figlio n Torino il 12/12/1983; Persona_1
- il Tribunale di Torino, riunito in Camera di Consiglio, il 30 settembre 2002 omologava le condizioni di separazione di cui al verbale del 18/09/2022;
- i coniugi vivono separati e, da allora, non hanno mai ripreso la convivenza, essendo cessata tra gli stessi ogni comunione spirituale e materiale.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza presidenziale e della relativa ordinanza (notificata al convenuto a mezzo ambasciata italiana in Guatemala e da lui ricevuta personalmente).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
pagina 2 di 4 a) con decreto del 30.9.2002 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torino il giorno
18.9.2002 ed erano stati autorizzati a vivere separati (doc. 2);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al
18.9.2002 – cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 23.2.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché
alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente, che ha rinunciato alla domanda inizialmente avanzata di contributo al mantenimento del figlio, ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (reso in data 13.12.2024), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Torino il giorno 31/07/1982 (atto Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 trascritto il 27.9.1982 nei Registri dello Stato Civile di quel Comune atto n. 1292, Parte II S
A, anno 1982, ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 12 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto: “cessazione S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 737/2023 R.G. Cont. matrimonio”. promossa con ricorso da:
, nata a [...], il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
residente a [...] per la presente procedura elettivamente domiciliata in Caselette (TO), Via Alpignano, n. 149 presso e nello studio dell'avv. Ilaria Paiano che la rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all' avv.
Roberta Costantini per delega in atti;
ricorrente contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...]Controparte_1
(GTM)
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni pagina 1 di 4 Per parte ricorrente: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
signori e iscritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Torino, anno 2002, parte II, serie A, n. 1292, con ordine ai competenti
Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
- IN OGNI CASO vinte le spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 23.2.2023, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
premettendo che:
- i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Torino il giorno 31/07/1982 e l'atto veniva ritualmente iscritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune atto n.
1292, Parte II S A, anno 1982;
- dall'unione matrimoniale nasceva un figlio n Torino il 12/12/1983; Persona_1
- il Tribunale di Torino, riunito in Camera di Consiglio, il 30 settembre 2002 omologava le condizioni di separazione di cui al verbale del 18/09/2022;
- i coniugi vivono separati e, da allora, non hanno mai ripreso la convivenza, essendo cessata tra gli stessi ogni comunione spirituale e materiale.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza presidenziale e della relativa ordinanza (notificata al convenuto a mezzo ambasciata italiana in Guatemala e da lui ricevuta personalmente).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
pagina 2 di 4 a) con decreto del 30.9.2002 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torino il giorno
18.9.2002 ed erano stati autorizzati a vivere separati (doc. 2);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al
18.9.2002 – cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 23.2.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché
alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente, che ha rinunciato alla domanda inizialmente avanzata di contributo al mantenimento del figlio, ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (reso in data 13.12.2024), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Torino il giorno 31/07/1982 (atto Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 trascritto il 27.9.1982 nei Registri dello Stato Civile di quel Comune atto n. 1292, Parte II S
A, anno 1982, ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 12 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4