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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1008/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1008/2015 R.G.A.C.
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo Parte_1 difensore, dall'Avv. Lucio CURCIO, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
rapp.to e difeso, giusta procura in calce della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Maria MOLINARI, nel cui studio elett.te domicilia;
CONVENUTO
già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata informaticamente, dall'Avv. Claudio
PETRONE, del Foro di Taranto, senza elezione di domicilio nel circondario;
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni medesime venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 Controparte_1
[...]
Il affetto da diabete mellito insulino-dipendente, sin dall'età di dodici anni, si Pt_1 rivolgeva al oculista, che gli diagnosticava una retinopatia diabetica, aggravata CP_1 da emorragia patologica, e consigliava trattamenti laser ripetuti, da applicare ad ambo gli occhi.
Alla data della visita, il 25 Febbraio 2008, il visus era il seguente:
1 N. 1008/2015 R.G.A.C.
Eseguiti i trattamenti, il visus destro calava, e si presentava forte dolore.
Il consigliava ulteriori trattamenti laser, nonché vitrectomia con CP_1 criotrattamento e cataratta.
Dopo gli ulteriori trattamenti, la situazione peggiorava:
Il i sottoponeva, allora, a vitrectomia, presso una casa di cura di Roma, e, poi, a Pt_1 revisione della vitrectomia e ad immissione di olio di silicone nella camera vitrea.
Il 15 Luglio 2010, circa due anni dopo l'intervento, il visus dell'occhio sinistro raggiungeva gli 8/10, mentre quello dell'occhio destro permaneva nei 2/10, non suscettibile di miglioramento.
L'attore ascriveva la responsabilità della propria condizione di salute attuale al chiedendo che costui fosse condannato a risarcirgli i danni patiti (biologico, CP_1 morale, esistenziale, da inabilità futura e da spese mediche), con gli interessi.
2. Resisteva il il quale chiedeva rigettarsi la domanda o, in subordine, CP_1 condannarsi la compagnia assicurativa che lo proteggeva, la Controparte_3
la cui chiamata in causa il Giudice avrebbe dovuto ordinare, ai sensi degli artt. 106 e
[...]
107 c.p.c.
3. Il Giudice ordinava la chiamata in causa.
4. Si costituiva l' già Controparte_2 Controparte_3
essa chiedeva dichiararsi tardiva ed inammissibile la chiamata in causa, perché il
[...] convenuto avrebbe dovuto tempestivamente chiedere egli stesso di differire l'udienza, per provvedete a tale chiamata;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda dell'attore.
5. Veniva acquisita una c.t.u.
6. Falliva la proposta di definizione negoziale della lite, avanzata dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dell'attore dev'essere rigettata.
Il c.t.u., dopo aver esaminato gli atti presenti, ed averne rilevate le lacune (imputabili all'attore), ha svolto un'attenta disamina delle questioni tecniche involte dalla fattispecie concreta, e, all'esito di un ragionamento logicamente e tecnicamente condivisibile, ha concluso come segue:
Pertanto, in conclusione, si deduce che, il paziente si è sottoposto in prima battuta a terapia laser (come da protocollo) presso il convenuto, successivamente, si è affidato ad altri colleghi, sottoponendosi, a distanza di un mese, a due interventi sulla retina e in OD anche all'estrazione della cataratta, non avendo fornito tutti gli atti richiesti per conto del Preg. mo Sig. Giudice, e dopo questo altalenare del visus, durante i vari controlli effettuati negli anni, non aiuta il perito
2 N. 1008/2015 R.G.A.C.
ad esprimere alcun giudizio e a non poter rispondere ai quesiti posti dal Preg.mo Sig. Giudice tranne che le linee guida e le buone pratiche prevedono, come primo approccio, il trattamento laser nei casi di retinopatia diabetica proliferante.
Si richiama il testo della relazione per ogni ulteriore e più completo ragguaglio ed argomento.
Non occorre, allora, rinnovare la consulenza, mediante nuovo c.t.u., come chiesto dalla difesa dell'attore all'esito del deposito della relazione.
2. La domanda del contro l'assicuratore, in quanto subordinata al rigetto CP_1 della domanda dell'attore, rimane assorbita.
3. Non doveva essere ordinata, dal Giudice, l'integrazione del contraddittorio, nei confronti della società di assicurazioni: il convenuto avrebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., mancando un'ipotesi di litisconsorzio necessario (non occorre esaminare, sotto alcun profilo, la successiva normativa, introdotta dalla l. 24/2017, ancora non emanata all'epoca di instaurazione della lite).
Nonostante ciò, l'attore, espostosi al rischio della soccombenza, risponde delle spese di lite, anche quelle sopportate dal terzo chiamato (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., sent. 19.4.2006, n.
9049: «Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo, come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente, chiamate in giudizio.»; succ.te, cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, sent. 26.2.2007, n. 4386, e Cass. civ., Sez. I, sent. 11.4.2013, n. 8886: che esprimono principio tuttora attuale).
4. Le spese di lite e quelle della c.t.u. seguiranno la soccombenza, e sono liquidate col dispositivo: trattandosi di causa di valore indeterminabile, ma basso (non inferiore ai 26.000,00, ma neppure superiore), si seguirà lo scaglione di valore dagli euro 5.200,01 agli euro 26.000,00.
5. Le argomentazioni adoperate dal c.t.u. escludono la temerarietà della lite, pur invocata, da ultimo, dal convenuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1008/2015 R.G.A.C., promossa da contro e nella quale è stata chiamata ad Parte_1 Controparte_1 intervenire la (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così
[...] decide:
1. rigetta la domanda di Parte_1
3 N. 1008/2015 R.G.A.C.
2. dichiara assorbita la domanda di contro la Controparte_1 [...]
Controparte_2
3. condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. condanna a rifondere all' e spese di Parte_1 Controparte_2 lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
5. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, Parte_1
Potenza, 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
4
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1008/2015 R.G.A.C.
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo Parte_1 difensore, dall'Avv. Lucio CURCIO, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
rapp.to e difeso, giusta procura in calce della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Maria MOLINARI, nel cui studio elett.te domicilia;
CONVENUTO
già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata informaticamente, dall'Avv. Claudio
PETRONE, del Foro di Taranto, senza elezione di domicilio nel circondario;
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni medesime venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 Controparte_1
[...]
Il affetto da diabete mellito insulino-dipendente, sin dall'età di dodici anni, si Pt_1 rivolgeva al oculista, che gli diagnosticava una retinopatia diabetica, aggravata CP_1 da emorragia patologica, e consigliava trattamenti laser ripetuti, da applicare ad ambo gli occhi.
Alla data della visita, il 25 Febbraio 2008, il visus era il seguente:
1 N. 1008/2015 R.G.A.C.
Eseguiti i trattamenti, il visus destro calava, e si presentava forte dolore.
Il consigliava ulteriori trattamenti laser, nonché vitrectomia con CP_1 criotrattamento e cataratta.
Dopo gli ulteriori trattamenti, la situazione peggiorava:
Il i sottoponeva, allora, a vitrectomia, presso una casa di cura di Roma, e, poi, a Pt_1 revisione della vitrectomia e ad immissione di olio di silicone nella camera vitrea.
Il 15 Luglio 2010, circa due anni dopo l'intervento, il visus dell'occhio sinistro raggiungeva gli 8/10, mentre quello dell'occhio destro permaneva nei 2/10, non suscettibile di miglioramento.
L'attore ascriveva la responsabilità della propria condizione di salute attuale al chiedendo che costui fosse condannato a risarcirgli i danni patiti (biologico, CP_1 morale, esistenziale, da inabilità futura e da spese mediche), con gli interessi.
2. Resisteva il il quale chiedeva rigettarsi la domanda o, in subordine, CP_1 condannarsi la compagnia assicurativa che lo proteggeva, la Controparte_3
la cui chiamata in causa il Giudice avrebbe dovuto ordinare, ai sensi degli artt. 106 e
[...]
107 c.p.c.
3. Il Giudice ordinava la chiamata in causa.
4. Si costituiva l' già Controparte_2 Controparte_3
essa chiedeva dichiararsi tardiva ed inammissibile la chiamata in causa, perché il
[...] convenuto avrebbe dovuto tempestivamente chiedere egli stesso di differire l'udienza, per provvedete a tale chiamata;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda dell'attore.
5. Veniva acquisita una c.t.u.
6. Falliva la proposta di definizione negoziale della lite, avanzata dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dell'attore dev'essere rigettata.
Il c.t.u., dopo aver esaminato gli atti presenti, ed averne rilevate le lacune (imputabili all'attore), ha svolto un'attenta disamina delle questioni tecniche involte dalla fattispecie concreta, e, all'esito di un ragionamento logicamente e tecnicamente condivisibile, ha concluso come segue:
Pertanto, in conclusione, si deduce che, il paziente si è sottoposto in prima battuta a terapia laser (come da protocollo) presso il convenuto, successivamente, si è affidato ad altri colleghi, sottoponendosi, a distanza di un mese, a due interventi sulla retina e in OD anche all'estrazione della cataratta, non avendo fornito tutti gli atti richiesti per conto del Preg. mo Sig. Giudice, e dopo questo altalenare del visus, durante i vari controlli effettuati negli anni, non aiuta il perito
2 N. 1008/2015 R.G.A.C.
ad esprimere alcun giudizio e a non poter rispondere ai quesiti posti dal Preg.mo Sig. Giudice tranne che le linee guida e le buone pratiche prevedono, come primo approccio, il trattamento laser nei casi di retinopatia diabetica proliferante.
Si richiama il testo della relazione per ogni ulteriore e più completo ragguaglio ed argomento.
Non occorre, allora, rinnovare la consulenza, mediante nuovo c.t.u., come chiesto dalla difesa dell'attore all'esito del deposito della relazione.
2. La domanda del contro l'assicuratore, in quanto subordinata al rigetto CP_1 della domanda dell'attore, rimane assorbita.
3. Non doveva essere ordinata, dal Giudice, l'integrazione del contraddittorio, nei confronti della società di assicurazioni: il convenuto avrebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., mancando un'ipotesi di litisconsorzio necessario (non occorre esaminare, sotto alcun profilo, la successiva normativa, introdotta dalla l. 24/2017, ancora non emanata all'epoca di instaurazione della lite).
Nonostante ciò, l'attore, espostosi al rischio della soccombenza, risponde delle spese di lite, anche quelle sopportate dal terzo chiamato (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., sent. 19.4.2006, n.
9049: «Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo, come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente, chiamate in giudizio.»; succ.te, cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, sent. 26.2.2007, n. 4386, e Cass. civ., Sez. I, sent. 11.4.2013, n. 8886: che esprimono principio tuttora attuale).
4. Le spese di lite e quelle della c.t.u. seguiranno la soccombenza, e sono liquidate col dispositivo: trattandosi di causa di valore indeterminabile, ma basso (non inferiore ai 26.000,00, ma neppure superiore), si seguirà lo scaglione di valore dagli euro 5.200,01 agli euro 26.000,00.
5. Le argomentazioni adoperate dal c.t.u. escludono la temerarietà della lite, pur invocata, da ultimo, dal convenuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1008/2015 R.G.A.C., promossa da contro e nella quale è stata chiamata ad Parte_1 Controparte_1 intervenire la (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così
[...] decide:
1. rigetta la domanda di Parte_1
3 N. 1008/2015 R.G.A.C.
2. dichiara assorbita la domanda di contro la Controparte_1 [...]
Controparte_2
3. condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. condanna a rifondere all' e spese di Parte_1 Controparte_2 lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
5. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, Parte_1
Potenza, 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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