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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 12.2.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 594/2024 r.g.,
ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
, nato il [...] ad [...], residente in [...], Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale (P. IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
Vincenzo Maidani del Foro di Urbino e Andrea Guiducci del Foro di Roma
attore e
(P. IVA. )., con sede a San Giovanni Teatino in via Aterno n. 90, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore convenuta
Oggetto: accertamento dell'inadempimento, e risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale
Conclusioni dell'attore: “accertare e dichiarare l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento della società
in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., per ritardo nella consegna del bene Controparte_1
compravenduto, per l'effetto condannare la medesima società al pagamento della somma di euro 20.612,08, o la
maggiore o minor somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino alla data
dell'effettivo soddisfo. Comunque, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali
come per legge”
Conclusioni della convenuta: //
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la chiedendo che ne fosse Parte_1 Controparte_1
accertato il ritardo, rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, nella consegna del camion Iveco S-Way AS
260S46Y /FS CM, oggetto del contratto di compravendita concluso il 30.7.2021, e invocandone la condanna al risarcimento dei danni, liquidati in € 20.612,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il 30.7.2021 aveva concluso un contratto con la con cui aveva acquistato il predetto mezzo Controparte_1 al prezzo di € 126.880,00 i.v.a. compresa, corrispettivo da versare in parte con la permuta del mezzo Iveco
Stralis My Way dell'anno 2015, del valore di € 66.420,00 i.v.a. compresa.
Dichiarata la contumacia della in mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata rimessa Controparte_1
in decisione all'udienza del 12.2.2025.
1. La domanda dell'attore è fondata soltanto in parte.
2. È documentato che il termine per la consegna del mezzo è stato fissato al 30.3.2022, e che, anche tenendo conto delle proroghe previste dagli artt.
3.5 e 3.6 del contratto, esso è stato violato, poiché il mezzo compravenduto è stato consegnato il 27.7.2023, per cui, in mancanza di qualsiasi elemento di segno contrario, deve essere accertato e dichiarato il ritardato adempimento da parte della convenuta dell'obbligazione di consegna del mezzo.
3. Il danno lamentato dall'attore in parte è insussistente, e per altra parte non è stato provato.
3.1 Il sig. ha sostenuto che se il mezzo gli fosse stato tempestivamente consegnato avrebbe Parte_1
potuto fruire del credito di imposta previsto dalla l. n. 178/2020 (sugli investimenti per i beni strumentali), credito che sarebbe stato pari al 10% del valore d'acquisto dell'automezzo (e quindi di
€ 10.400,00) in caso di consegna entro il 30.06.2022, o del 6% (e quindi di € 6.240,00) in caso di consegna entro il 31.12.2022.
Prescindendo dal fatto che l'attore -pur avendone l'onere ai sensi dell'art. 2697 c.c.- ha totalmente omesso di fornire qualsiasi prova sia dell'avvenuto pagamento del saldo del prezzo dell'automezzo,
sia del fatto che quest'ultimo avesse le caratteristiche richieste dall'art. 1 comma 1053 l. n. 178/2020
affinché fossero riconoscibili i benefici fiscali previsti dalla medesima normativa, dalla documentazione che egli stesso ha prodotto risulta che il 13.12.2021 ha effettuato, con assegno n.
200813313 un pagamento di € 21.000,00 oltre i.v.a. proprio al fine di potere fruire del credito di imposta (al contratto è stata infatti aggiunta la seguente ricevuta “13/12/2021 ricevuto € 21.000 +IVA
“come credito imposta” tramite assegno n. 200813313”), secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 1054
e 1055 della l. n. 178/2020, ricorrendo le condizioni previste da queste ultime disposizioni
(dell'accettazione dell'ordine da parte del venditore entro il 31.12.2021 e dell'avvenuto pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione).
3.2 È quindi documentato che l'eventuale mancata fruizione da parte del sig. del credito di Parte_1
imposta previsto dalla l. n. 178/2020 non è dipesa dal ritardo nella consegna dell'automezzo, avendo egli pagato un anticipo pari al 20% del corrispettivo del bene, al dichiarato fine di fruire del menzionato beneficio fiscale, in virtù di quanto stabilito dai commi 1054 e 1055 dell'art. 1 della legge predetta.
3.3 Ulteriore danno di cui il sig. ha chiesto la refusione consiste nelle spese sostenute per Parte_1
l'allestimento interno del mezzo, ulteriori di € 6.000,00 rispetto all'importo preventivato, in ragione dell'aumento dei prezzi intervenuto nelle more della consegna del mezzo (importo pari alla differenza tra il preventivo n. 40/2021 del 3.8.2021 e quello n. 38/2022 dell'11.11.2022, entrambi della
Officina Meccanica Sircar di IN AN & C. s.n.c.).
Va osservato, in proposito, in primo luogo che il corrispettivo fatturato dalla Officina Meccanica
Sircar è stato pari ad € 24.000,00, importo inferiore rispetto a quello indicato nel preventivo n.
38/2022 dell'11.11.2022) e, soprattutto, che nessuna prova è stata fornita dell'effettivo esborso della somma fatturata, posta l'irrilevanza probatoria della fattura prodotta.
3.4 Identica totale mancanza di documentazione riguarda anche l'ulteriore danno lamentato dall'attore,
costituito dalle spese che avrebbe sostenuto per la manutenzione dell'autovettura IVECO Stralis My
Way, che sarebbero state rese necessarie dalla ritardata consegna in permuta del mezzo stesso alla in conseguenza della ritardata consegna del camion Iveco S-Way AS 260S46Y /FS CM, Controparte_1 poiché le fatture prodotte, come è noto, non provano alcun esborso di denaro.
3.5 La richiesta risarcitoria deve quindi essere respinta.
4 La soccombenza reciproca delle parti (della convenuta sulla domanda di accertamento, e dell'attore su quella di condanna al risarcimento) induce a compensare tra esse le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della così decide: Controparte_1
• accerta e dichiara che l'automezzo oggetto del contratto di compravendita concluso tra le parti in data 30.7.2021 è stato consegnato all'attore dalla convenuta in ritardo rispetto alle pattuizioni contrattuali;
• respinge la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore;
• dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Chieti, 9.3.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino