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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2162/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Domenico Pellegrini Presidente rel. dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di separazione giudiziale promosso da:
(c.f. , nata in Parte_1 C.F._1
Ecuador il 20/10/1969, residente a [...]11, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vignoli in Genova, Via XX Settembre n.
3/15, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in Santo Domingo de los Colorados (ECU), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marco Vano in Genova, Via Carducci n. 3/8, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile di Genova;
- accertare e dichiarare tenuto il SI. a corrispondere alla moglie un Controparte_1 assegno di importo non inferiore ad € 400,00 mensili a titolo di concorso al di lei mantenimento;
- rigettare nel resto le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto.”
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito Ill.mo, contrariis reiectis,
Nel merito, respingere ogni domanda avanzata dalla ricorrente in quanto del tutto infondata e/o non provata
In via riconvenzionale riconoscere il diritto a titolo di mantenimento di € 250,00 mensili in favore dell'esponente, con condanna alla indennità risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/3/2022, la SI.ra ha Parte_1 adìto questo Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione dal coniuge, SI.
, con il quale aveva contratto matrimonio in Genova in data 21/4/2016, Controparte_1 ed ottenere il riconoscimento della spettanza di un contributo per il proprio mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili.
Successivamente al deposito del ricorso è stato disposto un rinvio dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti in ragione dell'assenza di prova circa il perfezionamento della notificazione, nelle cui more con ordinanza in data 3/2/2023 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto il passaggio alla fase istruttoria, e, successivamente, con ordinanza in data 17/7/2023, onde consentire a parte ricorrente di munirsi di nuovo difensore, in ragione della dismissione del mandato da parte del procuratore che fino ad allora l'aveva rappresentata in giudizio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Peraltro, in data 6/6/2023 parte ricorrente ha prodotto una memoria integrativa nella quale ha chiesto, in subordine rispetto alla domanda tesa ad ottenere il contributo per il proprio mantenimento, il rimborso di spese asseritamente sostenute per far fronte a
“debiti comuni e contributi della pensione” del marito.
In vista dell'udienza del 9/10/2023 parte ricorrente si è costituita a mezzo del nuovo procuratore;
in detta udienza il G.I. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con distinte ordinanze depositate in data 27/4/2024, il G.I. ha respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., ha ordinato al Comune di
Genova di produrre un certificato storico di residenza delle parti a partire dal 2010 ed alla Guardia di Finanza di effettuare le indagini di polizia tributaria al fine di accertare i redditi percepiti dalle parti a partire dal 2016.
Acquisita tale documentazione, le parti hanno precisato le conclusioni nell'udienza del
20/11/2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il Collegio rileva preliminarmente che, sebbene il convenuto abbia dedotto che l'autorità giurisdizionale dello Stato dell'Ecuador ha pronunciato, a sua domanda, il divorzio tra le parti e fermo che le parti hanno dibattuto circa la riconoscibilità nel nostro ordinamento di tale pronuncia in ragione delle modalità di instaurazione del contraddittorio con la SI.ra (ritenute rituali dal resistente e censurate Parte_1 dalla ricorrente), il medesimo non ha invocato gli effetti che una tale pronuncia è idonea a dispiegare rispetto al presente giudizio di separazione ed ha piuttosto formulato conclusioni, con particolare riferimento alla domanda di riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento, che presuppongono logicamente l'adozione della pronuncia di separazione invocata dalla ricorrente.
Ne consegue che le formulate dalle parti devono essere esaminate nel merito.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che parte ricorrente non ha riproposto la domanda di condanna del convenuto al rimborso di spese dalla stessa effettuate, formulata nella memoria depositata in data 6/6/2023, in subordine rispetto alla domanda
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 tesa ad ottenere il riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento, ragion per cui tale domanda deve intendersi rinunciata.
Inoltre, il Collegio dà atto che parte ricorrente non ha reiterato le istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., respinte con ordinanza emessa dal G.I. in data 27/4/2024, il cui contenuto è stato richiamato nella successiva ordinanza in data 17/10/2024, le quali devono quindi ritenersi definitivamente rinunciate.
2. - In ordine al merito della controversia, devono essere partitamente esaminate le domande cumulate dalle parti.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: le parti hanno evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile e parte convenuta, pur non avendo esplicitamente aderito alla domanda in punto status, comunque ha formulato, in via riconvenzionale, una domanda tesa ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento, in tal modo manifestando, univocamente, una adesione tacita a detta domanda.
In ordine all'insorgenza della crisi coniugale, nel corso del giudizio le parti hanno superato l'iniziale differente prospettazione, veicolata rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di risposta, ed hanno concordemente rappresentato che la crisi si è manifestata in Ecuador dove la coppia si era trasferita.
E' accaduto, in particolare, che nell'anno successivo alla celebrazione del matrimonio
(avvenuta nel 2016), la coppia si è trasferita a vivere in Ecuador in una abitazione di proprietà della ricorrente;
nel corso del 2018, manifestatasi la crisi, la SI.ra Pt_1
ha fatto rientro in Italia mentre il SI. è rimasto in Ecuador e si è
[...] CP_1 trasferito in una abitazione condotta in locazione.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Non avendo le parti formulato domande di addebito della separazione, non assumono rilievo le contrapposte rappresentazioni circa le ragioni dell'insorgenza della crisi coniugale.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Sul contributo per il mantenimento domandato dalle parti
Parte ricorrente ha domandato un contributo per il proprio mantenimento, quantificato in misura non inferiore ad euro 400,00, in ragione delle precarie condizioni economiche in cui ha affermato trovarsi, a differenza del marito, percettore di trattamento pensionistico adeguato rispetto al costo della vita in Ecuador.
Parte convenuta ha invocato a sua volta un contributo per il proprio mantenimento, quantificato nella somma mensile di euro 250,00, parametrato al canone di locazione mensile cui deve fare fronte in ragione della necessità abitativa nella quale ha asserito di esserci trovato a seguito del rientro in Italia della moglie e del suo consequenziale allontanamento dalla casa coniugale.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge è subordinato all'accertamento che egli: “a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile. Inoltre la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 presupposto dell'assegno di divorzio” (ex multis, in parte motiva, Cass. n. 36178/2023).
Nella vicenda in esame, dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, effettuata a partire dall'anno in cui è stato celebrato il matrimonio (2016) emerge quanto segue.
Dall'estratto contributivo acquisito in virtù delle indagini di polizia tributaria, le cui risultanze sono state acquisite in data 3/5/2024, risulta che nell'anno 2016 il SI.
abbia percepito un reddito da lavoro dipendente pari a 24.455,00. Riguardo agli CP_1 anni successivi, l'Autorità delegata allo svolgimento delle indagini di polizia tributaria ha evidenziato che, dall'anagrafe tributaria dell , emerge quanto Controparte_2 segue:
-per l'anno 2017, risultano redditi percepiti pari ad euro 19.378,41 desunti dal modello
CU quadro DF, presentato dalla , ed euro Parte_2
19.117,93, desunti dal modello CU quadro DB, presentato dall' ; CP_3
- per l'anno 2018, risultano redditi percepiti pari ad euro 8442,00, desunti dal modello
CU quadro DF, presentato dalla , ed euro Parte_2
19.328,14, desunti dal modello CU quadro DB, presentato dall' ; CP_3
- per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 risultano redditi desunti dal modello CU quadro
DB, presentato dall , rispettivamente pari a 19.540,82, 19.618,95, 19.638,45, CP_3
20.134,60.
Inoltre, dal documento prodotto dal convenuto sub 8 in allegato alla comparsa di risposta, emerge che negli anni 2019 e 2020 il SI. abbia percepito un Pt_3 trattamento pensionistico netto all'incirca di quasi 1000,00 netti al mese (2019) e di circa 1000,00 netti al mese (2020).
Per quanto concerne le voci di spesa, il SI. ha allegato di essere gravato dal CP_1 pagamento del canone di locazione mensile relativo all'abitazione nella quale vive in
Ecuador, a seguito della cessazione della convivenza matrimoniale, pari a 300 dollari. A sostegno di tale allegazione ha prodotto (sub doc. 9 in allegato alla comparsa di risposta) la copia della prima pagina di un contratto redatto in lingua spagnola che sembra essere stato perfezionato nel 2019 e sembra contemplare una durata annuale suscettibile di rinnovo previo accordo delle parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Inoltre, il convenuto ha rilevato di essere gravato da un obbligo di restituzione di un finanziamento di 6000 dollari: tuttavia, dal documento prodotto a corredo di tale allegazione (sub doc. 10 in allegato alla comparsa di risposta), redatto in lingua spagnola, sembra piuttosto evincersi l'attestazione di un pagamento effettuato dal SI.
in favore di un terzo soggetto. Pt_3
Riguardo alla SI.ra , le acquisite risultanze delle indagini di polizia Parte_1 tributaria evidenziano che dall'anagrafe tributaria dell' emerge Controparte_2 che:
- nell'anno 2016 risultano redditi percepiti pari ad euro 3.559,91 desunti dal modello
CU quadro DB presentato dall;
CP_3
- negli anni 2017 e 2018 non risultano redditi percepiti né dichiarazioni fiscali presentate;
- nell'anno 2019, dal mod. 730/2020 risulta un reddito imponibile di euro 14.376,00;
- nell'anno 2020, dal mod. 730/2021 risulta un reddito imponibile di euro 10.725,00;
- nell'anno 2021 risultano percepiti redditi pari ad euro 1125,00 desunti dal modello CU quadro DB presentato dalla Controparte_4
ed euro 1482,80 desunti dal modello CU quadro DB presentato dall;
[...] CP_3
- per l'anno 2022 risultano redditi percepiti pari ad euro 1701,95 desunti dal modello
CU quadro DB presentato dall . CP_3
La ricorrente ha rilevato di essere attualmente disoccupata e di provvedere al proprio sostentamento tramite l'aiuto di conoscenti e lavori precari e saltuari.
Quanto alle voci di spesa, la ricorrente ha allegato di essere gravata dal canone di locazione mensile relativo all'abitazione nella quale vive: dalla disamina del contratto di locazione - prodotto sub doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
– la cui clausola 1) non risulta leggibile per intero, emerge che si tratta di una unità immobiliare adibita ad uso cantina e che il canone di locazione mensile è pari ad euro
125,00.
Orbene, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile condotto in locazione e dell'ammontare del canone, appare verosimile l'asserto della ricorrente in ordine alle proprie attuali fonti di sostentamento.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Ciò posto, dal richiamato quadro economico-reddituale delle parti, si evince, per un verso, che la ricorrente non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi i coniugi e, per altro verso, si trovi in una condizione economica deteriore rispetto al SI. . Pt_3
Risulta, pertanto, che la situazione economica in cui versa la SI.ra Parte_1 non le consenta di conservare il tenore di vita goduto nella fase fisiologica della vita matrimoniale;
sotto altro profilo, le risultanze di causa denotano uno squilibrio economico-patrimoniale sfavorevole alla medesima.
La breve durata della convivenza matrimoniale (dal 2016 al 2018) non preclude il riconoscimento di un contributo per il mantenimento in favore della ricorrente.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva assoluta del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, potendosi, al più, alla durata del matrimonio essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento” (ex multis, in parte motiva,
Cass. n. 42146/2021).
Nel caso di specie non ricorre l'ipotesi estrema enucleata dalla giurisprudenza, ostativa al riconoscimento del contributo al mantenimento, della inesistenza dell'affectio in ragione di un lasso di tempo, lungo il quale si è dispiegato il vincolo coniugale, così limitato da far dubitare della sua stessa costituzione.
Invero, dalle risultanze di causa è possibile evincere che l'affectio tra le parti vi sia stata, come risulta dalla circostanza che le stesse avessero elaborato un progetto di vita comune in Ecuador, seppure successivamente naufragato, nonché dall'ulteriore dato della pregressa convivenza, circostanza allegata dalla ricorrente, che ha trovato un pertinente riscontro indiziario nelle risultanze anagrafiche acquisite dal Comune di
Genova in data 2/5/2024, dalle quali risulta che le parti hanno avuto una comune
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 residenza in via alla Stazione di San Quirico n. 11/1, quantomeno a partire dal
25/1/2011.
Conseguentemente, nel caso di specie sussistono i presupposti, enucleati dal giudice della nomofilachia, per il riconoscimento, in favore della SI.ra , di un Parte_1 contributo per il proprio mantenimento, da porre a carico del SI. . CP_1
Per tali ragioni, per quanto concerne la determinazione del quantum, in considerazione delle funzioni cui assolve il contributo di mantenimento in sede di separazione e della durata del matrimonio, ad avviso del Tribunale risulta ragionevole determinarne l'ammontare nell'importo mensile di euro 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda.
Posto quanto precede, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, volta a conseguire un contributo di mantenimento in proprio favore, è infondata sia avuto riguardo alla maggiore capacità economica - sopra evidenziata - sulla quale può fare affidamento sia avuto riguardo al presupposto sul quale ha radicato tale pretesa (le spese occorrenti per fare fronte agli oneri alloggiativi in conseguenza della cessazione della convivenza matrimoniale), del tutto esorbitante rispetto ai parametri, sopra richiamati, elaborati dalla giurisprudenza.
Sulla restante domanda formulata dal SI. CP_1
Non risulta, del pari, meritevole di accoglimento la domanda di condanna formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che l'iniziale prospettazione veicolata nel ricorso introduttivo circa le ragioni della crisi è stata emendata nei successivi scritti difensivi di parte ricorrente.
Sulle spese di lite
La peculiarità della controversia e la parziale reciproca soccombenza delle parti sotto molteplici profili giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(c.f. , e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
), autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
C.F._2
- pone a carico del SI. un contributo mensile al mantenimento della Controparte_1
SI.ra , pari ad euro 200,00, soggetto a rivalutazione Parte_1 annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dal SI. nei confronti Controparte_1 della SI.ra ; Parte_1
- ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune Atto N. 136 parte II - anno 2016);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/10/2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Domenico Pellegrini Presidente rel. dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di separazione giudiziale promosso da:
(c.f. , nata in Parte_1 C.F._1
Ecuador il 20/10/1969, residente a [...]11, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vignoli in Genova, Via XX Settembre n.
3/15, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in Santo Domingo de los Colorados (ECU), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marco Vano in Genova, Via Carducci n. 3/8, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile di Genova;
- accertare e dichiarare tenuto il SI. a corrispondere alla moglie un Controparte_1 assegno di importo non inferiore ad € 400,00 mensili a titolo di concorso al di lei mantenimento;
- rigettare nel resto le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto.”
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito Ill.mo, contrariis reiectis,
Nel merito, respingere ogni domanda avanzata dalla ricorrente in quanto del tutto infondata e/o non provata
In via riconvenzionale riconoscere il diritto a titolo di mantenimento di € 250,00 mensili in favore dell'esponente, con condanna alla indennità risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/3/2022, la SI.ra ha Parte_1 adìto questo Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione dal coniuge, SI.
, con il quale aveva contratto matrimonio in Genova in data 21/4/2016, Controparte_1 ed ottenere il riconoscimento della spettanza di un contributo per il proprio mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili.
Successivamente al deposito del ricorso è stato disposto un rinvio dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti in ragione dell'assenza di prova circa il perfezionamento della notificazione, nelle cui more con ordinanza in data 3/2/2023 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto il passaggio alla fase istruttoria, e, successivamente, con ordinanza in data 17/7/2023, onde consentire a parte ricorrente di munirsi di nuovo difensore, in ragione della dismissione del mandato da parte del procuratore che fino ad allora l'aveva rappresentata in giudizio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Peraltro, in data 6/6/2023 parte ricorrente ha prodotto una memoria integrativa nella quale ha chiesto, in subordine rispetto alla domanda tesa ad ottenere il contributo per il proprio mantenimento, il rimborso di spese asseritamente sostenute per far fronte a
“debiti comuni e contributi della pensione” del marito.
In vista dell'udienza del 9/10/2023 parte ricorrente si è costituita a mezzo del nuovo procuratore;
in detta udienza il G.I. ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con distinte ordinanze depositate in data 27/4/2024, il G.I. ha respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., ha ordinato al Comune di
Genova di produrre un certificato storico di residenza delle parti a partire dal 2010 ed alla Guardia di Finanza di effettuare le indagini di polizia tributaria al fine di accertare i redditi percepiti dalle parti a partire dal 2016.
Acquisita tale documentazione, le parti hanno precisato le conclusioni nell'udienza del
20/11/2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il Collegio rileva preliminarmente che, sebbene il convenuto abbia dedotto che l'autorità giurisdizionale dello Stato dell'Ecuador ha pronunciato, a sua domanda, il divorzio tra le parti e fermo che le parti hanno dibattuto circa la riconoscibilità nel nostro ordinamento di tale pronuncia in ragione delle modalità di instaurazione del contraddittorio con la SI.ra (ritenute rituali dal resistente e censurate Parte_1 dalla ricorrente), il medesimo non ha invocato gli effetti che una tale pronuncia è idonea a dispiegare rispetto al presente giudizio di separazione ed ha piuttosto formulato conclusioni, con particolare riferimento alla domanda di riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento, che presuppongono logicamente l'adozione della pronuncia di separazione invocata dalla ricorrente.
Ne consegue che le formulate dalle parti devono essere esaminate nel merito.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che parte ricorrente non ha riproposto la domanda di condanna del convenuto al rimborso di spese dalla stessa effettuate, formulata nella memoria depositata in data 6/6/2023, in subordine rispetto alla domanda
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 tesa ad ottenere il riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento, ragion per cui tale domanda deve intendersi rinunciata.
Inoltre, il Collegio dà atto che parte ricorrente non ha reiterato le istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., respinte con ordinanza emessa dal G.I. in data 27/4/2024, il cui contenuto è stato richiamato nella successiva ordinanza in data 17/10/2024, le quali devono quindi ritenersi definitivamente rinunciate.
2. - In ordine al merito della controversia, devono essere partitamente esaminate le domande cumulate dalle parti.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: le parti hanno evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile e parte convenuta, pur non avendo esplicitamente aderito alla domanda in punto status, comunque ha formulato, in via riconvenzionale, una domanda tesa ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento, in tal modo manifestando, univocamente, una adesione tacita a detta domanda.
In ordine all'insorgenza della crisi coniugale, nel corso del giudizio le parti hanno superato l'iniziale differente prospettazione, veicolata rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di risposta, ed hanno concordemente rappresentato che la crisi si è manifestata in Ecuador dove la coppia si era trasferita.
E' accaduto, in particolare, che nell'anno successivo alla celebrazione del matrimonio
(avvenuta nel 2016), la coppia si è trasferita a vivere in Ecuador in una abitazione di proprietà della ricorrente;
nel corso del 2018, manifestatasi la crisi, la SI.ra Pt_1
ha fatto rientro in Italia mentre il SI. è rimasto in Ecuador e si è
[...] CP_1 trasferito in una abitazione condotta in locazione.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Non avendo le parti formulato domande di addebito della separazione, non assumono rilievo le contrapposte rappresentazioni circa le ragioni dell'insorgenza della crisi coniugale.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Sul contributo per il mantenimento domandato dalle parti
Parte ricorrente ha domandato un contributo per il proprio mantenimento, quantificato in misura non inferiore ad euro 400,00, in ragione delle precarie condizioni economiche in cui ha affermato trovarsi, a differenza del marito, percettore di trattamento pensionistico adeguato rispetto al costo della vita in Ecuador.
Parte convenuta ha invocato a sua volta un contributo per il proprio mantenimento, quantificato nella somma mensile di euro 250,00, parametrato al canone di locazione mensile cui deve fare fronte in ragione della necessità abitativa nella quale ha asserito di esserci trovato a seguito del rientro in Italia della moglie e del suo consequenziale allontanamento dalla casa coniugale.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge è subordinato all'accertamento che egli: “a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile. Inoltre la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 presupposto dell'assegno di divorzio” (ex multis, in parte motiva, Cass. n. 36178/2023).
Nella vicenda in esame, dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, effettuata a partire dall'anno in cui è stato celebrato il matrimonio (2016) emerge quanto segue.
Dall'estratto contributivo acquisito in virtù delle indagini di polizia tributaria, le cui risultanze sono state acquisite in data 3/5/2024, risulta che nell'anno 2016 il SI.
abbia percepito un reddito da lavoro dipendente pari a 24.455,00. Riguardo agli CP_1 anni successivi, l'Autorità delegata allo svolgimento delle indagini di polizia tributaria ha evidenziato che, dall'anagrafe tributaria dell , emerge quanto Controparte_2 segue:
-per l'anno 2017, risultano redditi percepiti pari ad euro 19.378,41 desunti dal modello
CU quadro DF, presentato dalla , ed euro Parte_2
19.117,93, desunti dal modello CU quadro DB, presentato dall' ; CP_3
- per l'anno 2018, risultano redditi percepiti pari ad euro 8442,00, desunti dal modello
CU quadro DF, presentato dalla , ed euro Parte_2
19.328,14, desunti dal modello CU quadro DB, presentato dall' ; CP_3
- per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 risultano redditi desunti dal modello CU quadro
DB, presentato dall , rispettivamente pari a 19.540,82, 19.618,95, 19.638,45, CP_3
20.134,60.
Inoltre, dal documento prodotto dal convenuto sub 8 in allegato alla comparsa di risposta, emerge che negli anni 2019 e 2020 il SI. abbia percepito un Pt_3 trattamento pensionistico netto all'incirca di quasi 1000,00 netti al mese (2019) e di circa 1000,00 netti al mese (2020).
Per quanto concerne le voci di spesa, il SI. ha allegato di essere gravato dal CP_1 pagamento del canone di locazione mensile relativo all'abitazione nella quale vive in
Ecuador, a seguito della cessazione della convivenza matrimoniale, pari a 300 dollari. A sostegno di tale allegazione ha prodotto (sub doc. 9 in allegato alla comparsa di risposta) la copia della prima pagina di un contratto redatto in lingua spagnola che sembra essere stato perfezionato nel 2019 e sembra contemplare una durata annuale suscettibile di rinnovo previo accordo delle parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Inoltre, il convenuto ha rilevato di essere gravato da un obbligo di restituzione di un finanziamento di 6000 dollari: tuttavia, dal documento prodotto a corredo di tale allegazione (sub doc. 10 in allegato alla comparsa di risposta), redatto in lingua spagnola, sembra piuttosto evincersi l'attestazione di un pagamento effettuato dal SI.
in favore di un terzo soggetto. Pt_3
Riguardo alla SI.ra , le acquisite risultanze delle indagini di polizia Parte_1 tributaria evidenziano che dall'anagrafe tributaria dell' emerge Controparte_2 che:
- nell'anno 2016 risultano redditi percepiti pari ad euro 3.559,91 desunti dal modello
CU quadro DB presentato dall;
CP_3
- negli anni 2017 e 2018 non risultano redditi percepiti né dichiarazioni fiscali presentate;
- nell'anno 2019, dal mod. 730/2020 risulta un reddito imponibile di euro 14.376,00;
- nell'anno 2020, dal mod. 730/2021 risulta un reddito imponibile di euro 10.725,00;
- nell'anno 2021 risultano percepiti redditi pari ad euro 1125,00 desunti dal modello CU quadro DB presentato dalla Controparte_4
ed euro 1482,80 desunti dal modello CU quadro DB presentato dall;
[...] CP_3
- per l'anno 2022 risultano redditi percepiti pari ad euro 1701,95 desunti dal modello
CU quadro DB presentato dall . CP_3
La ricorrente ha rilevato di essere attualmente disoccupata e di provvedere al proprio sostentamento tramite l'aiuto di conoscenti e lavori precari e saltuari.
Quanto alle voci di spesa, la ricorrente ha allegato di essere gravata dal canone di locazione mensile relativo all'abitazione nella quale vive: dalla disamina del contratto di locazione - prodotto sub doc. 1 in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
– la cui clausola 1) non risulta leggibile per intero, emerge che si tratta di una unità immobiliare adibita ad uso cantina e che il canone di locazione mensile è pari ad euro
125,00.
Orbene, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile condotto in locazione e dell'ammontare del canone, appare verosimile l'asserto della ricorrente in ordine alle proprie attuali fonti di sostentamento.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Ciò posto, dal richiamato quadro economico-reddituale delle parti, si evince, per un verso, che la ricorrente non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi i coniugi e, per altro verso, si trovi in una condizione economica deteriore rispetto al SI. . Pt_3
Risulta, pertanto, che la situazione economica in cui versa la SI.ra Parte_1 non le consenta di conservare il tenore di vita goduto nella fase fisiologica della vita matrimoniale;
sotto altro profilo, le risultanze di causa denotano uno squilibrio economico-patrimoniale sfavorevole alla medesima.
La breve durata della convivenza matrimoniale (dal 2016 al 2018) non preclude il riconoscimento di un contributo per il mantenimento in favore della ricorrente.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva assoluta del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, potendosi, al più, alla durata del matrimonio essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento” (ex multis, in parte motiva,
Cass. n. 42146/2021).
Nel caso di specie non ricorre l'ipotesi estrema enucleata dalla giurisprudenza, ostativa al riconoscimento del contributo al mantenimento, della inesistenza dell'affectio in ragione di un lasso di tempo, lungo il quale si è dispiegato il vincolo coniugale, così limitato da far dubitare della sua stessa costituzione.
Invero, dalle risultanze di causa è possibile evincere che l'affectio tra le parti vi sia stata, come risulta dalla circostanza che le stesse avessero elaborato un progetto di vita comune in Ecuador, seppure successivamente naufragato, nonché dall'ulteriore dato della pregressa convivenza, circostanza allegata dalla ricorrente, che ha trovato un pertinente riscontro indiziario nelle risultanze anagrafiche acquisite dal Comune di
Genova in data 2/5/2024, dalle quali risulta che le parti hanno avuto una comune
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 residenza in via alla Stazione di San Quirico n. 11/1, quantomeno a partire dal
25/1/2011.
Conseguentemente, nel caso di specie sussistono i presupposti, enucleati dal giudice della nomofilachia, per il riconoscimento, in favore della SI.ra , di un Parte_1 contributo per il proprio mantenimento, da porre a carico del SI. . CP_1
Per tali ragioni, per quanto concerne la determinazione del quantum, in considerazione delle funzioni cui assolve il contributo di mantenimento in sede di separazione e della durata del matrimonio, ad avviso del Tribunale risulta ragionevole determinarne l'ammontare nell'importo mensile di euro 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda.
Posto quanto precede, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, volta a conseguire un contributo di mantenimento in proprio favore, è infondata sia avuto riguardo alla maggiore capacità economica - sopra evidenziata - sulla quale può fare affidamento sia avuto riguardo al presupposto sul quale ha radicato tale pretesa (le spese occorrenti per fare fronte agli oneri alloggiativi in conseguenza della cessazione della convivenza matrimoniale), del tutto esorbitante rispetto ai parametri, sopra richiamati, elaborati dalla giurisprudenza.
Sulla restante domanda formulata dal SI. CP_1
Non risulta, del pari, meritevole di accoglimento la domanda di condanna formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che l'iniziale prospettazione veicolata nel ricorso introduttivo circa le ragioni della crisi è stata emendata nei successivi scritti difensivi di parte ricorrente.
Sulle spese di lite
La peculiarità della controversia e la parziale reciproca soccombenza delle parti sotto molteplici profili giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(c.f. , e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
), autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
C.F._2
- pone a carico del SI. un contributo mensile al mantenimento della Controparte_1
SI.ra , pari ad euro 200,00, soggetto a rivalutazione Parte_1 annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dal SI. nei confronti Controparte_1 della SI.ra ; Parte_1
- ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune Atto N. 136 parte II - anno 2016);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/10/2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
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